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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
NI AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59743/2020
TRA
(ROMA, 07/07/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SERENA CHIRIACO'
E
ROMA, 26/05/1961), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ILARIA CENNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 si è rivolta al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge CP_1
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2008, che dall'unione era nato nel 2020 il figlio Per_1 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
CP_1 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma a condizioni diverse da quelle formulate dalla moglie;
nelle more del giudizio, stante l'alta conflittualità tra i coniugi, il figlio minore delle parti, Per_1 è stato affidato ai Servizi Sociali ed è stato nominato و
un curatore speciale in persona dell'avv. Maria Teresa Pagano;
all'esito di un'ampia istruttoria, le parti - inizialmente ferme su posizioni diametralmente contrapposte - hanno trovato un accordo;
le relazioni dei Servizi Sociali e del Curatore Speciale, avv. Maria Teresa
Pagano, hanno attestato il ripristino di una relazione tra i genitori (e tra gli stessi e il minore) serena e funzionale, circostanza che giustifica la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali del minore precedentemente disposto;
Si è giunti pertanto alla formulazione di conclusioni condivise, cui lo stesso curatore speciale ha fatto proprie, così esprimendosi nelle note sostitutive di udienza: Informata del contenuto dell'accordo sottoscritto e depositato dalle parti, la scrivente ritiene che lo stesso oltre che in linea con i desiderata del minore, alla luce dei contenuti del colloquio con lo stesso, confermati dal servizio sociale, sia nell'interesse dello stesso soprattutto alla luce degli evidenti mutamenti della conflittuale situazione esistente tra i genitori che aveva determinato la necessità di affidamento al servizio sociale. Tanto
premesso la sottoscritta si associa alla richiesta avanzata dai difensori delle parti ed insiste affinchè il Tribunale voglia recepire le condizioni concordate dalle parti.
Gli accordi raggiunti sono così testualmente formulati: a) La casa coniugale di via della Stazione di Cesano n. 592, già divisa in due abitazioni autonome, viene assegnata per il piano seminterrato al sig. OR NT e per il piano terra e piano 1 mansardato alla sig.ra RO EN. Ivi i coniugi vivranno separati ciascuno nella propria porzione dell'immobile, che dichiarano di aver già concordemente individuato e accettato, con obbligo di mutuo rispetto:
b) le rimanenti rate del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa coniugale saranno pagate dal signor NT OR, che ne è l'esclusivo proprietario, sino all'estinzione dello stesso. Per quanto concerne invece le utenze domestiche e le tasse sui servizi locali legate al godimento dell'immobile (ad es. Tari et similia) le parti danno atto reciprocamente che dotare le due porzioni immobiliari di autonomi contatori sarebbe al momento troppo oneroso e pertanto convengono di dividere a metà i costi relativi alle utenze domestiche ed anche quello relativo alla tassazione sui servizi locali;
c) si disponga l'affidamento condiviso del figlio SS NT ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa coniugale, presso la quale manterrà la sua residenza e presso la quale i due genitori coopereranno nello svolgimento dei compiti di cura;
d) il padre vedrà e terrà il minore con sé quando lo desidera, compatibilmente con le sue esigenze e comunque almeno tre pomeriggi a settimana sino alle 22.00. Per quanto concerne i periodi di ferie: a) per metà delle vacanze scolastiche natalizie in modo che il figlio trascorrerà un anno i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e il
31 dicembre con l'altro, in maniera alternata l'anno successivo;
b) le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; c) per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre, prevedendo ſin da adesso la possibilità che, con accordo tra le parti, tale periodo possa essere aumentato;
e) i genitori provvederanno in via dirotta al mantenimento ordinario del minore, oltre al rimborso per la quota del 50% ciascuno delte spese straorumane come da protocollo del Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente trascritto.
1) la sig.ra OR KO e il sig. NT OR provvederantió autonomameme al proprio sostentamento, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualunque
Homesta economica di ogni forma e natura;
g) le parti prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, dei figiio minore SS MI.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla ricezione delle condizioni
proposte, conformi all'interesse delle parti e del figlio minore.
Le spese di lite possono essere compensate visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 (ROMA, 07/07/1978) e CP_1
(ROMA, 26/05/1961) che hanno contratto matrimonio in Nepi (VT)
(atto n.11, parte 2, serie C, anno 2008) trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di Nepi (VT) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
NI AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59743/2020
TRA
(ROMA, 07/07/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SERENA CHIRIACO'
E
ROMA, 26/05/1961), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ILARIA CENNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 si è rivolta al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale dal coniuge CP_1
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/06/2008, che dall'unione era nato nel 2020 il figlio Per_1 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
CP_1 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma a condizioni diverse da quelle formulate dalla moglie;
nelle more del giudizio, stante l'alta conflittualità tra i coniugi, il figlio minore delle parti, Per_1 è stato affidato ai Servizi Sociali ed è stato nominato و
un curatore speciale in persona dell'avv. Maria Teresa Pagano;
all'esito di un'ampia istruttoria, le parti - inizialmente ferme su posizioni diametralmente contrapposte - hanno trovato un accordo;
le relazioni dei Servizi Sociali e del Curatore Speciale, avv. Maria Teresa
Pagano, hanno attestato il ripristino di una relazione tra i genitori (e tra gli stessi e il minore) serena e funzionale, circostanza che giustifica la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali del minore precedentemente disposto;
Si è giunti pertanto alla formulazione di conclusioni condivise, cui lo stesso curatore speciale ha fatto proprie, così esprimendosi nelle note sostitutive di udienza: Informata del contenuto dell'accordo sottoscritto e depositato dalle parti, la scrivente ritiene che lo stesso oltre che in linea con i desiderata del minore, alla luce dei contenuti del colloquio con lo stesso, confermati dal servizio sociale, sia nell'interesse dello stesso soprattutto alla luce degli evidenti mutamenti della conflittuale situazione esistente tra i genitori che aveva determinato la necessità di affidamento al servizio sociale. Tanto
premesso la sottoscritta si associa alla richiesta avanzata dai difensori delle parti ed insiste affinchè il Tribunale voglia recepire le condizioni concordate dalle parti.
Gli accordi raggiunti sono così testualmente formulati: a) La casa coniugale di via della Stazione di Cesano n. 592, già divisa in due abitazioni autonome, viene assegnata per il piano seminterrato al sig. OR NT e per il piano terra e piano 1 mansardato alla sig.ra RO EN. Ivi i coniugi vivranno separati ciascuno nella propria porzione dell'immobile, che dichiarano di aver già concordemente individuato e accettato, con obbligo di mutuo rispetto:
b) le rimanenti rate del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa coniugale saranno pagate dal signor NT OR, che ne è l'esclusivo proprietario, sino all'estinzione dello stesso. Per quanto concerne invece le utenze domestiche e le tasse sui servizi locali legate al godimento dell'immobile (ad es. Tari et similia) le parti danno atto reciprocamente che dotare le due porzioni immobiliari di autonomi contatori sarebbe al momento troppo oneroso e pertanto convengono di dividere a metà i costi relativi alle utenze domestiche ed anche quello relativo alla tassazione sui servizi locali;
c) si disponga l'affidamento condiviso del figlio SS NT ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa coniugale, presso la quale manterrà la sua residenza e presso la quale i due genitori coopereranno nello svolgimento dei compiti di cura;
d) il padre vedrà e terrà il minore con sé quando lo desidera, compatibilmente con le sue esigenze e comunque almeno tre pomeriggi a settimana sino alle 22.00. Per quanto concerne i periodi di ferie: a) per metà delle vacanze scolastiche natalizie in modo che il figlio trascorrerà un anno i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e il
31 dicembre con l'altro, in maniera alternata l'anno successivo;
b) le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; c) per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre, prevedendo ſin da adesso la possibilità che, con accordo tra le parti, tale periodo possa essere aumentato;
e) i genitori provvederanno in via dirotta al mantenimento ordinario del minore, oltre al rimborso per la quota del 50% ciascuno delte spese straorumane come da protocollo del Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente trascritto.
1) la sig.ra OR KO e il sig. NT OR provvederantió autonomameme al proprio sostentamento, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualunque
Homesta economica di ogni forma e natura;
g) le parti prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, dei figiio minore SS MI.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla ricezione delle condizioni
proposte, conformi all'interesse delle parti e del figlio minore.
Le spese di lite possono essere compensate visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 (ROMA, 07/07/1978) e CP_1
(ROMA, 26/05/1961) che hanno contratto matrimonio in Nepi (VT)
(atto n.11, parte 2, serie C, anno 2008) trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di Nepi (VT) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
AR EN