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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Nalesso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle seguenti condizioni:
Affidamento delle figlie minor – assegnazione della casa familiare – tempi Per_1 Per_2
di permanenza della prole con il genitore non collocatario.
1 I signori e convengono che: CP_1 Parte_1
1. Le figlie minori e siano affidate ai genitori con modalità condivisa e i Per_1 Per_2
genitori stessi, quindi, congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, salvo per quel che concerne la salute nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza,
saranno assunte congiuntamente dai genitori;
nel mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente, nei periodi di tempo che le figlie trascorreranno con ciascuno di essi.
2. La casa familiare sita in Brendola (VI), via V. Scamozzi n. 9/B, verrà assegnata alla signora
; CP_1
3. e manterranno la residenza e la collocazione prevalente presso la madre e Per_1 Per_2
per quanto riguarda le modalità di visita padre – figlie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, nell'ottica di collaborazione e di rispetto reciproco, il signor potrà vedere e tenere con sé e tutti i venerdì Parte_1 Per_1 Per_2
pomeriggio, nonchè il sabato mattina a seguire fino alle 14.00; inoltre, i mercoledì
pomeriggio fino a dopo cena, con rientro presso la casa familiare entro le 21.00 e la giornata di domenica sarà ripartita, a week end alterni, madre-padre.
e trascorreranno con il padre 15 gg, anche non continuativi, durante le Per_1 Per_2
vacanze estive tra luglio e agosto, previo accordo tra i genitori e un periodo continuativo durante le vacanze natalizie in modo tale che e stiano, ad anni alterni, la Per_1 Per_2
Vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o l'altro genitore e poi: dalla mattina di
Natale alla mattina dell'ultimo anno con un genitore e dall'ultimo dell'anno fino al giorno dell'Epifania con l'altro genitore. Pertanto, a titolo esplicativo, come segue le minori trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore e il periodo dalla mattina di Natale alla mattina del 31 dicembre con l'altro genitore;
il periodo dalla mattina del 31 dicembre all'epifania con il genitore con cui aveva trascorso la Vigilia di Natale.
Le minori trascorreranno le vacanze di Carnevale con il padre e le vacanze di Pasqua con la
2 madre.
Mantenimento delle figlie minori
4. Il padre provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie minori con versamento della somma mensile di euro 400,00= (euro 200,00= per ogni figlia), a favore della madre
, tramite bonifico nel conto corrente della stessa, identificato al codice IBAN CP_1
T35A0306960190100000002599 entro il 12 di ogni mese. Il contributo sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT di anno in anno.
I coniugi convengono che l'intero NO UN (o qualsivoglia altro benefit con diversa denominazione riconosciuto alla famiglia) da erogarsi da INPS (o altro ente competente) sia di spettanza della signora ed in tal senso si impegnano ad CP_1
effettuare le correlative comunicazioni ad INPS (o altro ente competente) qualora necessarie.
I genitori convengono che siano da ritenersi comprese nel mantenimento ordinario le seguenti spese necessarie per le minori:
, abbigliamento, fatta eccezione per il cambio stagione invernale (che dovrà essere Per_3
diviso tra i genitori e per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre),
contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno scolastico (che andrà diviso tra i genitori per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre), medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano non necessarie per la frequenza scolastica, carburante, trattamenti estetici
(parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali cinema, feste.
Spese straordinarie
I genitori convengono che il carico delle spese straordinarie che di seguito verranno elencate sia tra loro condiviso nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre:
Spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori): tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica ed ogni altro costo richiesto dalla scuola cui sono
3 iscritte le minori e connessi alla frequenza scolastica quali ad esempio: assicurazione, costo del pre e/o post scuola e della mensa scolastica;
libri di testo (anche usati); equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti ove richiesti dalla scuola sino alla concorrenza della somma di euro 400); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro, costi (libri; trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria presso università pubblica in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo fra genitori: iscrizione e rette per scuola privata;
rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione e master post universitari;
corsi di recupero e lezioni private;
viaggi e/o gite di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento fuori casa del costo superiore ad euro 150,00=, frequenza del conservatorio o scuole di formazione.
Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione agli esami di abilitazione (acquisto di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede, viaggi/gite di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio), corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo fra genitori: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura per un esborso annuo non superiore ad euro 400,00 complessivi.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo fra genitori: corsi per attività
artistiche, corsi di informatica con acquisto di strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf,
subacquea, paracadutismo , surf , windsurf, kitesurf. Centri estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 60,00, oltre ad eventuali spese di vitto. Viaggi di istruzione,
vacanze trascorse senza i genitori. Spese per il conseguimento della patente di guida, nonché
4 acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporti ( minicar , macchina , motorino
, moto )
Spese sanitarie senza necessità di preventivo accordo fra genitori: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione dei farmaci da banco (compresi nel mantenimento ordinario) spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN.
Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo fra genitori: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500,00 annui;
altre spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
Mantenimento dei coniugi
5. I signori e si dichiarano economicamente autosufficienti e, CP_1 Parte_1
pertanto, dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere quale personale contributo al mantenimento.
Sulla cessione della casa familiare
6. Nell'ambito della regolamentazione/riassetto dei rapporti familiari e personali dei signori e , a seguito della crisi familiare, il signor si obbliga a CP_1 Pt_1 Parte_1
trasferire con rogito notarile, entro 6 mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione,
alla signora , che accetta, la propria quota di proprietà (pari al 50%) CP_1
sull'immobile adibito a casa familiare, sito in Brendola (VI), via Scamozzi n. 9/B, così censito al catasto Fabbricati, Foglio14, particella n.
1009 sub 3, via V. Scamozzi, p. S1-T, Cat. A/2, cl. 3, vani 7, RCE 632,66;
1009, sub 9, via V. Scamozzi, piano S1, cat. C/6, Cl. 1, mq 36, RCE 48,34;
1009, sub 12, via V. Scamozzi snc, piano T, area urbana di mq 40,
5 nonché la quota di 1/16 della piena proprietà, Catasto terreni, stesso Comune, Foglio 14,
particelle numero:
497 di Ha 0.01.83, RDE 2,32, RAE 1,37;
991 di Ha 0.01.40, RDE 1,42, RAE 0.76
992 di Ha 0.03.47, RDE 3,51, RAE 1,88
Oltre che le quote di comproprietà sulle parti comuni dell'interno fabbricato, per destinazione o per legge, ai sensi dell'art. 1117 e ss c.c. ed in particolare sulla particella n:1009, sub 10 (vano scale e corte) B.C.N.C. comune a tutti i sub.
La signora verserà al signor , al momento del rogito notarile, la CP_1 Parte_1
somma pari ad euro 30.000,00= e si accollerà integralmente il mutuo e gli oneri notarili connessi al trasferimento. I coniugi beneficeranno dei benefit fiscali previsti dalla legge.
Le parti dichiarano di aver già diviso gli arredi presenti nella casa familiare, nonché ogni altro bene presente nella casa familiare.
Rilascio assenso passaporti
7. I genitori danno sin d'ora il reciproco assenso per rilascio/rinnovo passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro e per le figlie minori e Per_1 Per_2
Spese legali
8. Le spese legali del presente giudizio saranno tra le parti compensate.
****
Tutto ciò premesso i signori e . come sopra rappresentati difesi CP_1 Parte_1
e domiciliati chiedono che il Presidente del Tribunale di Vicenza Voglia pronunciare la loro separazione,
omologando le condizioni tra loro concordate e sopra riportate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
6 Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Gallarate (VA) in data 08.09.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Brendola
(VI), via V. Scamozzi n. 9/B, in favore di quale genitore convivente con le figlie CP_1
minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
7 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro e per le figlie minori e Per_1 Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Gallarate (VA) in data 08.09.2016 con atto trascritto al n. 34, parte
II, serie A, anno 2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate (VA)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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