Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2701/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. TONIATO LAURA Parte_1
Ricorrente
contro
:
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e con sede legale in SASSUOLO Via Tien An Men 4 e sede operativa in Manerba del
Garda via Gassman 41
Convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 er ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive maturate e non corrisposte ed al TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente, dopo aver precisato di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con mansione di cameriera ed inquadramento nel 5 livello del CCNL turismo minori confcommercio dal 3 maggio 2024 al 18 agosto 2024 data a far tempo della quale si era dimessa per giusta causa stante il mancato pagamento dei salari dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2024, ha evidenziato che al momento del recesso dal rapporto di lavoro non solo non le erano state versate le retribuzioni arretrate ma neppure il TFR e tutte le spettanze di fine rapporto. Era quindi rimasta creditrice del complessivo importo di euro 6.346,86 lordi.
Parte ricorrente ha prodotto la documentazione in suo possesso e formulato istanza di prova orale e di interpello.
La parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa, all'esito del mancato interpello, è stata decisa alla odierna udienza con la lettura pubblica del dispositivo sulle conclusioni di cui all' atto introduttivo del giudizio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre sottolineare che il presente giudizio attiene al pagamento di differenze retributive nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarizzato ed in relazione a crediti quantificati in sede sindacale sulla base delle disposizioni del contratto collettivo di settore e delle indicazioni contenute nella lettera di assunzione e nelle due buste paga ( maggio e giugno 2024) emesse dal datore di lavoro e consegnate alla lavoratrice ( ved. doc. fascicolo ricorrente).
In merito al credito vantato dalla ricorrente, la contumacia del convenuto, l'assenza del legale rappresentante sia all' udienza fissata ex art. 420 cpc sia a quella fissata per il suo interrogatorio formale, consentono a questo Giudice di ritenere provato l'assunto della ricorrente di non essere stata pagata.
Acclarato così che la ricorrente ha provato con la documentazione allegata al fascicolo di parte di aver lavorato per la società convenuta nel periodo indicato in ricorso e che, d'altra parte, deve ritenersi confermato l'assunto della lavoratrice di essere rimasta creditrice delle differenze retributive rivendicate, questo Giudice deve accogliere tutte le domande svolte.
Pertanto la società convenuta va condannata a versare alla ricorrente la somma complessiva lorda di euro 6.346,86 di cui euro 574,92 per TFR. Su tale somma competono inoltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo.
La società convenuta va altresì condannata a consegnare immediatamente alla ricorrente, la busta paga di luglio e agosto 2024 con le spettanze di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta nella misura liquidata come specificato in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 \14 aggiornati al DM
147\2022. Si concede la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si dispone d'ufficio la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo laddove è stato omesso “ oltre rimborso del CU versato”
P.Q.M
. definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso condanna la parte convenuta a versare alla ricorrente l'importo lordo di € 6.346,86 di cui € 574,92 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
condanna altresì a consegnare Controparte_1 immediatamente alla ricorrente, la busta paga di luglio e agosto 2024 con le spettanze di fine rapporto;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, oltre rimborso del CU versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 15/05/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Pipponzi
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