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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1524 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. OL UO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FINARDI IRENE Parte_1 e con il patrocinio dell'Avv. BASSI ROBERTO Controparte_1
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
1) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute, verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2) le figlie e avranno residenza presso la madre Sig.ra Per_1 Per_2 [...]
alla quale è assegnata la casa familiare (di proprietà esclusiva del Parte_1 Sig. sita in Codigoro (FE) – Via Antonio Stradivari n. 4 int. Controparte_1 5, censita al Catasto fabbricati del Comune di Codigoro al foglio 84, particella 3457: * subalterno 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 525,49 (appartamento); * subalterno 10, categoria C/6, classe 1, consistenza 19 mq, rendita € 56,91 (posto auto), unitamente ai beni ed agli arredi ivi collocati. 3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 17.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina (quando le riaccompagnerà a scuola);
- è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare modalità diverse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
4) inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie:
- durante il periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, periodo da concordare entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- in caso di disaccordo, la facoltà di individuare i periodi di vacanza competerà alla madre negli anni dispari ed al padre negli anni pari;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; 5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €. 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie, e da intendersi tali secondo lo schema seguente, saranno ripartite al 50% tra i genitori: a) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) baby-sitter; 2) campi estivi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. Il padre potrà – a sua discrezione, previa comunicazione alla madre - provvedere al pagamento delle spese straordinarie in misura maggiore rispetto alla quota sopra indicata, fermo restando che, in tali casi, nessun rimborso sarà dovuto dalla Sig.ra in relazione alla maggior somma Parte_1 versata dal Sig. Controparte_1
6) a far data dall'emissione della sentenza con la quale verranno recepite le presenti conclusioni, la Sig.ra provvederà a volturare a Parte_1 proprio nome le utenze della casa familiare;
7) le parti si atterranno alle concordate condizioni sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
8) le spese legali e tutti gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
**** Con ricorso congiunto i sigg. e Parte_1 CP_1
esponevano:
[...] dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie Per_1 e , minorenni. Per_2 La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Ferrara, 21.10.2025
Il presidente est.
OL UO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. OL UO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FINARDI IRENE Parte_1 e con il patrocinio dell'Avv. BASSI ROBERTO Controparte_1
ricorrenti e Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
1) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute, verranno prese concordemente dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2) le figlie e avranno residenza presso la madre Sig.ra Per_1 Per_2 [...]
alla quale è assegnata la casa familiare (di proprietà esclusiva del Parte_1 Sig. sita in Codigoro (FE) – Via Antonio Stradivari n. 4 int. Controparte_1 5, censita al Catasto fabbricati del Comune di Codigoro al foglio 84, particella 3457: * subalterno 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 525,49 (appartamento); * subalterno 10, categoria C/6, classe 1, consistenza 19 mq, rendita € 56,91 (posto auto), unitamente ai beni ed agli arredi ivi collocati. 3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 17.00;
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina (quando le riaccompagnerà a scuola);
- è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare modalità diverse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
4) inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie:
- durante il periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, periodo da concordare entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- in caso di disaccordo, la facoltà di individuare i periodi di vacanza competerà alla madre negli anni dispari ed al padre negli anni pari;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; 5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €. 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie, e da intendersi tali secondo lo schema seguente, saranno ripartite al 50% tra i genitori: a) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) baby-sitter; 2) campi estivi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. Il padre potrà – a sua discrezione, previa comunicazione alla madre - provvedere al pagamento delle spese straordinarie in misura maggiore rispetto alla quota sopra indicata, fermo restando che, in tali casi, nessun rimborso sarà dovuto dalla Sig.ra in relazione alla maggior somma Parte_1 versata dal Sig. Controparte_1
6) a far data dall'emissione della sentenza con la quale verranno recepite le presenti conclusioni, la Sig.ra provvederà a volturare a Parte_1 proprio nome le utenze della casa familiare;
7) le parti si atterranno alle concordate condizioni sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
8) le spese legali e tutti gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
**** Con ricorso congiunto i sigg. e Parte_1 CP_1
esponevano:
[...] dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie Per_1 e , minorenni. Per_2 La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Ferrara, 21.10.2025
Il presidente est.
OL UO