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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta
De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11484 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di revoca di decreto di liquidazione di compensi in favore di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vertente
TRA
AVV. , C.F. rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
avendone la facoltà ai sensi dell'art. 82 c.p.c., presso il cui studio in Napoli alla via Arangio
Ruiz n. 83 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore;
- RESISTENTE contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 l'istante avv. difensore di Parte_1
in procedimento camerale dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza, ammessa CP_3 al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento mai revocato, ha premesso che con decreto n. 211/2021 del 24.02.2021 (depositato il 17.03.2021) aveva ottenuto la liquidazione in suo favore, a titolo di onorari, della somma di € 540,00, oltre 12,5% per rimborso spese generali, Iva e CPA.
Il predetto difensore, nel rispetto del termine di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002, ha tempestivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 3672/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli di revoca del decreto di liquidazione in precedenza emesso in suo favore.
Con la suddetta ordinanza, depositata il 15/05/2024 e notificata il giorno 17/05/2024, il Tribunale ha revocato il proprio precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore istante sul presupposto che la liquidazione era stata effettuata “senza l'acquisizione dell'informativa della Agenzie delle Entrate di Napoli che, con nota del 18.08.2023 segnalava a questa A.G. che i redditi della per l'anno di imposta 2020 (relativo CP_3 all'epoca in cui si svolgeva la citata procedura) ammontavano ad Euro 104.832,00 e, pertanto, la predetta non aveva titolo per accedere al beneficio del Gratuito Patrocinio”.
Con l'opposizione spiegata l'opponente, premessa la propria legittimazione, in qualità di difensore in favore del quale era stato emesso il decreto di liquidazione successivamente revocato, ha censurato detto provvedimento in quanto non si era mai avuta la revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del soggetto patrocinato e spiegando ulteriore motivo di opposizione con il quale ha contestato che vi fossero gli estremi per poter revocare il provvedimento di ammissione al beneficio.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituito CP_1 in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso, perfezionatasi in data 17/06/2024, nell'osservanza del termine di cui all'art. 281 undecies, II comma, c.p.c. rispetto all'udienza del 03/12/2024.
Quanto alla sua legittimazione passiva del si osserva che “il ricorso Controparte_1 in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il
, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo Controparte_1 procedimento” (Cass. civ., ord. n. 5806 del 22.02.2022).
Conseguentemente, trattandosi di impugnazione proposta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, correttamente è stato evocato in giudizio il , patrocinato Controparte_1 per legge dall'avvocatura dello Stato.
Va, quindi, affermata la possibilità di impugnare, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, anche il provvedimento in esame, di revoca di precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr.
2 Cass. civ., sent. n. 17684 del 16.10.2012 secondo cui: “Il provvedimento del giudice penale di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile è suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Non è stata provata l'avvenuta revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello Stato in favore del soggetto patrocinato CP_3
Stabilisce l'art. 111 del D.P.R. 115/2002 che “le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la revoca dell'ammissione: “non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore;
pertanto, la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato” (così Cass. civ., sent. n. 23635 del 11.11.2011, pronunciata in relazione alla norma, a carattere generale, di cui all'art. 86 D.P.R. 115/2002, in materia di effetti della revoca dell'ammissione al beneficio in materia civile e penale).
Orbene, la revoca dell'ammissione al beneficio è prevista, ai sensi dell'art. 112, lettera d), del D.P.R. 115/2002, anche nel caso in cui “su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo” risulti “provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92” ed il provvedimento di revoca ha, ai sensi dell'art. 113, II comma, del medesimo testo normativo, efficacia retroattiva.
Il rimedio in tale caso previsto è, peraltro, ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 115/2002, solo quello restitutorio, con recupero dall'imputato delle spese processuali versate dallo Stato in favore del suo difensore, ove nelle more, come nel caso è avvenuto, vi sia stata emissione del decreto di liquidazione.
Il provvedimento di revoca del beneficio emesso dopo l'avvenuta emissione del decreto di liquidazione, infatti, non comporta né la revoca, né tantomeno l'inefficacia del decreto di liquidazione precedentemente emesso (cfr. Cass. pen., sent. n. 17668 del 14.02.2019, secondo cui: “la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 10159 del 15.12.2020; Cass. pen., sent. n. 9628 del 06.03.2025).
Il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 115/2002, può essere 3 opposto ai sensi dell'art. 170 del medesimo testo normativo nel termine ivi indicato, sicché non è consentita nell'ipotesi considerata ed in difetto di tempestiva impugnazione la sua revoca.
In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del provvedimento impugnato ed assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione spiegati dal ricorrente.
Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, sullo scaglione di valore fino ad € 1.100,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura minima per tutte le fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la contumacia del resistente e l'assenza di difese ed attività CP_1 processuale complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla causa iscritta al n.
11484/2024 R.G.A.C., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza n. 3672/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
b) condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in misura pari ad € 70,00 per spese vive ed € 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 25 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta
De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11484 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di revoca di decreto di liquidazione di compensi in favore di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vertente
TRA
AVV. , C.F. rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
avendone la facoltà ai sensi dell'art. 82 c.p.c., presso il cui studio in Napoli alla via Arangio
Ruiz n. 83 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore;
- RESISTENTE contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 l'istante avv. difensore di Parte_1
in procedimento camerale dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza, ammessa CP_3 al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento mai revocato, ha premesso che con decreto n. 211/2021 del 24.02.2021 (depositato il 17.03.2021) aveva ottenuto la liquidazione in suo favore, a titolo di onorari, della somma di € 540,00, oltre 12,5% per rimborso spese generali, Iva e CPA.
Il predetto difensore, nel rispetto del termine di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002, ha tempestivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 3672/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli di revoca del decreto di liquidazione in precedenza emesso in suo favore.
Con la suddetta ordinanza, depositata il 15/05/2024 e notificata il giorno 17/05/2024, il Tribunale ha revocato il proprio precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore istante sul presupposto che la liquidazione era stata effettuata “senza l'acquisizione dell'informativa della Agenzie delle Entrate di Napoli che, con nota del 18.08.2023 segnalava a questa A.G. che i redditi della per l'anno di imposta 2020 (relativo CP_3 all'epoca in cui si svolgeva la citata procedura) ammontavano ad Euro 104.832,00 e, pertanto, la predetta non aveva titolo per accedere al beneficio del Gratuito Patrocinio”.
Con l'opposizione spiegata l'opponente, premessa la propria legittimazione, in qualità di difensore in favore del quale era stato emesso il decreto di liquidazione successivamente revocato, ha censurato detto provvedimento in quanto non si era mai avuta la revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del soggetto patrocinato e spiegando ulteriore motivo di opposizione con il quale ha contestato che vi fossero gli estremi per poter revocare il provvedimento di ammissione al beneficio.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia del resistente, non costituito CP_1 in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso, perfezionatasi in data 17/06/2024, nell'osservanza del termine di cui all'art. 281 undecies, II comma, c.p.c. rispetto all'udienza del 03/12/2024.
Quanto alla sua legittimazione passiva del si osserva che “il ricorso Controparte_1 in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il
, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo Controparte_1 procedimento” (Cass. civ., ord. n. 5806 del 22.02.2022).
Conseguentemente, trattandosi di impugnazione proposta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, correttamente è stato evocato in giudizio il , patrocinato Controparte_1 per legge dall'avvocatura dello Stato.
Va, quindi, affermata la possibilità di impugnare, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, anche il provvedimento in esame, di revoca di precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr.
2 Cass. civ., sent. n. 17684 del 16.10.2012 secondo cui: “Il provvedimento del giudice penale di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile è suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Non è stata provata l'avvenuta revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello Stato in favore del soggetto patrocinato CP_3
Stabilisce l'art. 111 del D.P.R. 115/2002 che “le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la revoca dell'ammissione: “non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore;
pertanto, la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato” (così Cass. civ., sent. n. 23635 del 11.11.2011, pronunciata in relazione alla norma, a carattere generale, di cui all'art. 86 D.P.R. 115/2002, in materia di effetti della revoca dell'ammissione al beneficio in materia civile e penale).
Orbene, la revoca dell'ammissione al beneficio è prevista, ai sensi dell'art. 112, lettera d), del D.P.R. 115/2002, anche nel caso in cui “su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo” risulti “provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92” ed il provvedimento di revoca ha, ai sensi dell'art. 113, II comma, del medesimo testo normativo, efficacia retroattiva.
Il rimedio in tale caso previsto è, peraltro, ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 115/2002, solo quello restitutorio, con recupero dall'imputato delle spese processuali versate dallo Stato in favore del suo difensore, ove nelle more, come nel caso è avvenuto, vi sia stata emissione del decreto di liquidazione.
Il provvedimento di revoca del beneficio emesso dopo l'avvenuta emissione del decreto di liquidazione, infatti, non comporta né la revoca, né tantomeno l'inefficacia del decreto di liquidazione precedentemente emesso (cfr. Cass. pen., sent. n. 17668 del 14.02.2019, secondo cui: “la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”; in senso conforme Cass. pen., sent. n. 10159 del 15.12.2020; Cass. pen., sent. n. 9628 del 06.03.2025).
Il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 115/2002, può essere 3 opposto ai sensi dell'art. 170 del medesimo testo normativo nel termine ivi indicato, sicché non è consentita nell'ipotesi considerata ed in difetto di tempestiva impugnazione la sua revoca.
In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del provvedimento impugnato ed assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione spiegati dal ricorrente.
Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, sullo scaglione di valore fino ad € 1.100,00, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, riconoscendo i compensi in misura minima per tutte le fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la contumacia del resistente e l'assenza di difese ed attività CP_1 processuale complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla causa iscritta al n.
11484/2024 R.G.A.C., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza n. 3672/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
b) condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente procedimento, che si liquidano in misura pari ad € 70,00 per spese vive ed € 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 25 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
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