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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2024, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nel proc. iscritto al n.r.g. 15963/2023 avente ad oggetto: liquidazione di onorari di Avvocato e vertente
TRA
L'Avv. Fabio Curcio, rapp. e dif. dall'Avv. Francesco
Lotti
ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. Alexandra Marsiglia Controparte_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. Curcio ha chiesto di imporre ad il Controparte_1 pagamento della somma di euro 5.430,00 sulla base della deduzione di avere svolto per conto della resistente le seguenti attività:
1) Ricorso per l'autorizzazione ad accettare l'eredità di _1
con beneficio di inventario nell'interesse della
[...] minorenne (€ 1.400,00 oltre spese generali, Iva Persona_2
e cpa);
2) Domanda giudiziale per la nomina del notaio Persona_3 per la predetta attività assistenza e corrispondenza con il notaio fino alla formazione dell'inventario(€ 800,00 oltre spese generali, Iva e cpa);
3) Colloqui e corrispondenza con banca per la liquidazione Org_1 delle spettanze e TFR(€ 500,00 oltre spese generali, Iva e cpa);
4) Corrispondenza con fondo pensione del gruppo € 200,00 Org_1 oltre spese generali, Iva e cpa);
5) Assistenza Proc. Penale R.G.N.R. 559627/19. Presenza in sede autoptica (Accertamento tecnico non ripetibile) unitamente al proprio consulente di parte medico legale dottor Persona_4 richiesta copie e studio consulenza tecnica del PM e relativi allegati(€ 5.430,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a). si è opposta alla domanda eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in riferimento all'attività svolta per accettare l'eredità con beneficio d'inventario nell'interesse di ha aggiunto che il ricorrente era stato ON pagato in contanti al momento del conferimento dell'incarico, ha negato di avere affidato incarichi al ricorrente rispetto alle attività di cui ai punti da 2 a 5, ha contestato lo svolgimento delle attività di cui ai punti 3 e 4, nonché l'assistenza nel processo penale.
E' stata formulata una proposta conciliativa, accettata dalla resistente e rifiutata dal ricorrente.
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del
Tribunale ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011 posto che le attività per le quali l'Avv. Curcio ha chiesto il riconoscimento del compenso sono state svolte presso il Tribunale di Napoli.
Quanto al merito, è documentato che il ricorrente ha presentato al giudice tutelare un'istanza per l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di ON
, la figlia della ricorrente, ed al tribunale di Persona_2
Napoli un'istanza d'inventario riferita all'eredità di _1
.
[...]
Non sono documentate da parte del ricorrente altre attività.
Non sono documentati pagamenti da parte della resistente al ricorrente.
Consegue che al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso per le attività di cui ai punti 1 e 2.
Per tali attività l'Avv. Curcio ha richiesto le somme di euro
1.400,00 ed euro 800,00.
Va affermato: che viene in rilievo la presentazione di due istanze, una per l'apertura di un inventario inerente i beni ed i diritti di un soggetto deceduto, ed un'altra per autorizzare l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; che si tratta di istanze riferite ad un'attività di natura non contenziosa rientrante nella volontaria giurisdizione;
che le istanze sono relative ad una stessa vicenda;
che il valore dell'attività va ricondotto allo scaglione indeterminabile- complessità bassa;
che, alla luce dell'oggetto e del tenore degli atti redatti, vanno applicati i minimi tariffari.
Consegue che l'Avv. Curcio ha diritto a ricevere l'importo di euro
1.200,00, oltre accessori di legge.
Si tratta dello stesso importo indicato nella proposta conciliativa.
Tenuto conto che la proposta era stata accettata dalla resistente, deve applicarsi il disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte,
c.p.c..
Il ricorrente ha lamentato l'assoluta inadeguatezza dell'importo indicato nella proposta senza indicare i criteri utilizzati per la sua valutazione.
Le spese sono compensate tenuto conto che gli importi dovuti al ricorrente per le fasi di studio ed introduttiva sono inferiori a quelli dovuti alla resistente per le fasi successive alla proposta rifiutata.
P.Q.M.
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna al pagamento in favore dell'Avv. Fabio Controparte_1
Curcio della somma di euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa ed interessi legali dal 20.7.2023 al saldo;
2)compensa le spese del giudizio.
Napoli, 31.5.2024. Il Giudice dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nel proc. iscritto al n.r.g. 15963/2023 avente ad oggetto: liquidazione di onorari di Avvocato e vertente
TRA
L'Avv. Fabio Curcio, rapp. e dif. dall'Avv. Francesco
Lotti
ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. Alexandra Marsiglia Controparte_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. Curcio ha chiesto di imporre ad il Controparte_1 pagamento della somma di euro 5.430,00 sulla base della deduzione di avere svolto per conto della resistente le seguenti attività:
1) Ricorso per l'autorizzazione ad accettare l'eredità di _1
con beneficio di inventario nell'interesse della
[...] minorenne (€ 1.400,00 oltre spese generali, Iva Persona_2
e cpa);
2) Domanda giudiziale per la nomina del notaio Persona_3 per la predetta attività assistenza e corrispondenza con il notaio fino alla formazione dell'inventario(€ 800,00 oltre spese generali, Iva e cpa);
3) Colloqui e corrispondenza con banca per la liquidazione Org_1 delle spettanze e TFR(€ 500,00 oltre spese generali, Iva e cpa);
4) Corrispondenza con fondo pensione del gruppo € 200,00 Org_1 oltre spese generali, Iva e cpa);
5) Assistenza Proc. Penale R.G.N.R. 559627/19. Presenza in sede autoptica (Accertamento tecnico non ripetibile) unitamente al proprio consulente di parte medico legale dottor Persona_4 richiesta copie e studio consulenza tecnica del PM e relativi allegati(€ 5.430,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a). si è opposta alla domanda eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in riferimento all'attività svolta per accettare l'eredità con beneficio d'inventario nell'interesse di ha aggiunto che il ricorrente era stato ON pagato in contanti al momento del conferimento dell'incarico, ha negato di avere affidato incarichi al ricorrente rispetto alle attività di cui ai punti da 2 a 5, ha contestato lo svolgimento delle attività di cui ai punti 3 e 4, nonché l'assistenza nel processo penale.
E' stata formulata una proposta conciliativa, accettata dalla resistente e rifiutata dal ricorrente.
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del
Tribunale ex art. 14, comma 2, del d.lgs. 150/2011 posto che le attività per le quali l'Avv. Curcio ha chiesto il riconoscimento del compenso sono state svolte presso il Tribunale di Napoli.
Quanto al merito, è documentato che il ricorrente ha presentato al giudice tutelare un'istanza per l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di da parte di ON
, la figlia della ricorrente, ed al tribunale di Persona_2
Napoli un'istanza d'inventario riferita all'eredità di _1
.
[...]
Non sono documentate da parte del ricorrente altre attività.
Non sono documentati pagamenti da parte della resistente al ricorrente.
Consegue che al ricorrente deve essere riconosciuto il compenso per le attività di cui ai punti 1 e 2.
Per tali attività l'Avv. Curcio ha richiesto le somme di euro
1.400,00 ed euro 800,00.
Va affermato: che viene in rilievo la presentazione di due istanze, una per l'apertura di un inventario inerente i beni ed i diritti di un soggetto deceduto, ed un'altra per autorizzare l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; che si tratta di istanze riferite ad un'attività di natura non contenziosa rientrante nella volontaria giurisdizione;
che le istanze sono relative ad una stessa vicenda;
che il valore dell'attività va ricondotto allo scaglione indeterminabile- complessità bassa;
che, alla luce dell'oggetto e del tenore degli atti redatti, vanno applicati i minimi tariffari.
Consegue che l'Avv. Curcio ha diritto a ricevere l'importo di euro
1.200,00, oltre accessori di legge.
Si tratta dello stesso importo indicato nella proposta conciliativa.
Tenuto conto che la proposta era stata accettata dalla resistente, deve applicarsi il disposto dell'art. 91, comma 1, seconda parte,
c.p.c..
Il ricorrente ha lamentato l'assoluta inadeguatezza dell'importo indicato nella proposta senza indicare i criteri utilizzati per la sua valutazione.
Le spese sono compensate tenuto conto che gli importi dovuti al ricorrente per le fasi di studio ed introduttiva sono inferiori a quelli dovuti alla resistente per le fasi successive alla proposta rifiutata.
P.Q.M.
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)condanna al pagamento in favore dell'Avv. Fabio Controparte_1
Curcio della somma di euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa ed interessi legali dal 20.7.2023 al saldo;
2)compensa le spese del giudizio.
Napoli, 31.5.2024. Il Giudice dott. Mauro Impresa