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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 735/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 08/01/2025
d a
OGGETTO: Controparte_1
Altri contratti d'opera rappresentato e difeso dall'avv. TEDOLDI ILENIA e dall'avv. VINCENZI
ROBERTO ( ) VIA CEFALONIA 70 25124 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA DON DAVIDE PINARDI 8
25030 CASTEL MELLA presso il difensore avv. TEDOLDI ILENIA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 12 c o n t r o e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 CP_3
, elettivamente domiciliate in PIAZZA XXV APRILE 8 CP_3
GAMBARA presso il difensore avv. , come da procura a CP_3
in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione Civile
n. 1471/23).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ NEL MERITO:in via principale: confermare integralmente il decreto
ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta e ogni
domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata dai sig.ri CP_3
e anche in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, CP_2
improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
illustrati in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande e/o eccezioni avversarie:
accertarsi e dichiararsi che i sig.ri e sono CP_3 CP_2
debitori nei confronti del della Controparte_1
somma di €. 12.309,00 o eventualmente della maggiore o minore somma
accertata in corso di causa, oltre interessi al saldo, per le causali di cui in atti pagina 2 di 12 e, conseguentemente, condannare i sig.ri e in CP_3 CP_2
solido tra loro, a pagare dette somme al Controparte_1
anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c.;-
[...]
contenere l'entità del risarcimento del danno che in denegata ipotesi fosse
riconosciuto a favore dei sig.ri e a quanto CP_3 CP_2
dovesse risultare rigorosamente accertato e provato in corso di causa, anche
in applicazione dell'art. 1227, co. 1 e/o co. 2, c.c.;- operare, se necessario, le
più opportune compensazioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e
compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario spese
generali al 15%, IVA e CPA come per Legge, ovvero in subordine ridurre nei
termini di cui in parte motiva la condanna alle spese del giudizio di primo
grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano integralmente, per scrupolo
difensivo, le istanze istruttorie formulate dal in primo Controparte_1
grado, che anche in questa sede si ripropongono”
Degli appellati
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Controparte_1
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In
via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciare
espressa declaratoria di condanna del alla restituzione della CP_1
somma di € 13.894,75, corrisposta provvisoriamente dalla appellata (quale
conseguenza della dichiarata revoca del decreto ingiuntivo n. 5439/2018 del pagina 3 di 12 13.11.2018, RG 15806/2018, emesso dal Tribunale di Brescia il 12.11.2018 e
dell'avvenuto accoglimento della opposizione proposta) e per l'effetto
confermare la condanna del al pagamento Controparte_1
della somma pari ad € 8.316,98 (€ 5.700,00 oltre anticipazioni, spese generali
e accessori di legge) quali spese di lite già liquidate dal Giudice di prime cure
a favore degli odierni appellati;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre
rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge In via
istruttoria Per mero scrupolo difensivo si richiamano integralmente le istanze
istruttorie formulate dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e proponevano opposizione al CP_3 CP_2
decreto con cui, istante il era stato Controparte_1
ingiunto loro il pagamento della somma di euro 12.309, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione eseguite nell'immobile sito in
Comune di Gambara, Cascina Parco, in forza di contratto di appalto concluso in data 8 giugno 2015.
Deducevano che, a fronte del rifiuto dell'ingiungente in bonis di ultimare le opere erano receduti dal contratto di appalto, con comunicazione in data
26.4.2016; in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del fallimento al risarcimento dei danni.
Il tribunale, con sentenza n. 1471/23, revocava il decreto ingiuntivo e pagina 4 di 12 condannava il al pagamento delle spese di lite. CP_1
La sentenza è stata gravata dal che CP_1 Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In via incidentale, la sentenza è stata gravata da e CP_2 CP_3
che hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il
[...]
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla condanna del fallimento alla restituzione della somma versata per effetto della provvisoria esecuzione del decreto.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provato l'incarico di realizzare il muro di contenimento nonostante tale circostanza non fosse mai stata contestata e nonostante l'esplicita ammissione del Direttore dei Lavori, geom. Per_1
insita nella richiesta dallo stesso avanzata nel 2015 di permesso di costruire del muro in questione.
La realizzazione di detto muro, su incarico della committenza, risultava altresì
dall' “ordine di servizio – autorizzazione di pagamento muro Sud”- emesso dalla direzione lavori nel quale era ravvisabile una dichiarazione confessoria dotata di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2731, 2733, 2735 c.c., pagina 5 di 12 nonchè dall'art. 8 del contratto di appalto nel quale i signori Parte_1
avevano espressamente dichiarato di riconoscere quale proprio rappresentante legale il geom. direttore dei lavori, anche in relazione ad eventuali Per_1
varianti.
Con il secondo motivo censura l'interpretazione data dal primo giudice laddove questi aveva ritenuto che, trattandosi di appalto “ a corpo” tutte le opere extra contratto dovevano ritenersi non autorizzate dalla committenza.
Siffatta interpretazione era, infatti, in contrasto con l'art. 13 del contratto nel quale si prevedeva la possibilità di realizzazione di opere extra contratto purchè con l'autorizzazione della direzione lavori;
autorizzazione che, nella specie, era stata data.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che il muro oggetto di causa non era stato autorizzato né dai committenti né dal Parte_2
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, i signori Parte_3
avevano presentato domanda di permesso di costruire il 17 novembre 2015, a dimostrazione del fatto che la realizzazione del muro era stata autorizzata,
mentre il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria.
Con il quarto motivo si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata al fine di dimostrare l'accordo
Con il quinto motivo censurano l'omessa considerazione da parte del primo pagina 6 di 12 giudice dell'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento in ragione dell'intervenuto fallimento della società appaltatrice ex art. 81 L.F.
Il primo giudice aveva altresì errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto di diritto, prima della declaratoria di fallimento, per effetto della pec del 26
aprile 2016 in quanto tale missiva non aveva prodotto alcun effetto risolutivo
Si dolgono altresì della omessa considerazione dell'avvenuta decadenza dalla garanzia per vizi
--------------------------
I primi quattro motivi, connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Nel ricorso monitorio il chiedeva il pagamento della somma di CP_1
euro 12.309, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere eseguite in forza del contratto di appalto concluso con i signori . Parte_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo i signori deducevano che Parte_1
la fattura azionata in via monitoria era relativa alla realizzazione di un muro di contenimento in lato Sud, opera extra contratto, non concordata con la committenza.
Che il corrispettivo riguardasse proprio la realizzazione di detta opera non veniva contestato dal che, nella sua prima difesa, deduceva che tale CP_1
pagina 7 di 12 opera era stata, espressamente, riconosciuta dalla committenza attraverso la sottoscrizione apposta dalla Direzione Lavori sull'ordine di servizio del 12
gennaio 2016.
Ciò premesso, si osserva che, l'art. 13 del contratto di appalto inter partes
prevedeva che l'appaltatore non potesse introdurre di sua iniziativa alcuna variazione alle opere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del
Direttore dei Lavori.
Il primo giudice, conformemente a quanto non contestato dalle parti,
qualificava l'opera di cui è causa come “opera extra contratto” e tale qualificazione non ha formato oggetto di censura.
Va evidenziato che i lavori extra contratto sono cosa diversa dalle varianti in quanto queste ultime consistono in interventi innovativi, necessari alla completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero all'esecuzione della stessa a regola d'arte, che rientrano comunque nel suo piano, pur comportando una modifica dell'opera stessa, mentre i lavori extra contratto consistono in opere con una propria individualità, ampiezza e autonomia: nonostante essi abbiano un qualche rapporto con l'opera progettata ne mutano la natura e sono estranei al processo di sviluppo dell'opera, importando una modificazione e/o un'aggiunta all'opera medesima.
Nel caso di specie, il contratto di appalto inter partes aveva ad oggetto opere di ampliamento e di diversa distribuzione interna relativa all'immobile pagina 8 di 12 Cascina Parco, sicchè la realizzazione di un muro esterno, in quanto opera extra contratto e non mera variante dell'opera, avrebbe dovuto essere oggetto di un diverso contratto di appalto, costituendo rispetto all'opera originaria una aggiunta.
Diversamente che per le varianti, le opere extra contratto andavano, pertanto,
concordate direttamente con la committenza e non con la direzione dei lavori,
le cui dichiarazioni non assumono, pertanto, alcuna rilevanza.
La prova dell'avvenuto accordo non può, peraltro, essere fornita mediante l'espletamento della prova testimoniale dedotta sul punto ( cap. 1): (vero che
nel 2015 i signori commissionavano a Parte_1 Controparte_1
i lavori di realizzazione del muro di contenimento Lato Sud
[...]
dell'immobile di proprietà dei signori , come dettagliati …”) Parte_1
attesa la genericità del capitolo nel quale non è precisata né la data né il luogo in cui sarebbe avvenuto il preteso accordo né la persona fisica che lo concluse per conto della Controparte_1
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, infatti, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
In relazione al quinto motivo si rileva che il tribunale non pronunciava alcuna pagina 9 di 12 declaratoria di risoluzione del contratto di appalto inter partes, ma si limitava a prendere atto che nella mail inviata dall'avvocato al signor CP_3
il 26 aprile 2016 veniva comunicata la volontà della committente di CP_1
risolvere il contratto.
Va osservato, altresì, che la revoca del decreto ingiuntivo era conseguente alla mancata prova dell'accordo sull'esecuzione dell'opera extra contratto di cui era stato richiesto il pagamento.
L'appello va pertanto respinto.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale con cui i signori hanno chiesto la Parte_4
restituzione di quanto pagato in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – successivamente revocato - disposta con ordinanza in data 19
dicembre 2019 è fondata.
Ha precisato la Suprema Corte (Cass. n. 19296/2005) che: “il principio
secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una
sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello,
sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza
e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento
monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione
può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche
pagina 10 di 12 separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere
sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto
ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato
della sentenza di accoglimento dell'opposizione”.
Il fallimento va pertanto condannato a restituire a e CP_2 CP_3
quanto da questi pagato in esecuzione del provvedimento in data
[...]
19.12.2019 con cui venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese 15% e accessori di legge.
Si accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale a pagina 11 di 12 restituire in favore dei signori quanto da questi pagato in Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento in data 19.12.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna l'appellante principale a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 735/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 08/01/2025
d a
OGGETTO: Controparte_1
Altri contratti d'opera rappresentato e difeso dall'avv. TEDOLDI ILENIA e dall'avv. VINCENZI
ROBERTO ( ) VIA CEFALONIA 70 25124 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA DON DAVIDE PINARDI 8
25030 CASTEL MELLA presso il difensore avv. TEDOLDI ILENIA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 12 c o n t r o e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 CP_3
, elettivamente domiciliate in PIAZZA XXV APRILE 8 CP_3
GAMBARA presso il difensore avv. , come da procura a CP_3
in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione Civile
n. 1471/23).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ NEL MERITO:in via principale: confermare integralmente il decreto
ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta e ogni
domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata dai sig.ri CP_3
e anche in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, CP_2
improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
illustrati in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande e/o eccezioni avversarie:
accertarsi e dichiararsi che i sig.ri e sono CP_3 CP_2
debitori nei confronti del della Controparte_1
somma di €. 12.309,00 o eventualmente della maggiore o minore somma
accertata in corso di causa, oltre interessi al saldo, per le causali di cui in atti pagina 2 di 12 e, conseguentemente, condannare i sig.ri e in CP_3 CP_2
solido tra loro, a pagare dette somme al Controparte_1
anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c.;-
[...]
contenere l'entità del risarcimento del danno che in denegata ipotesi fosse
riconosciuto a favore dei sig.ri e a quanto CP_3 CP_2
dovesse risultare rigorosamente accertato e provato in corso di causa, anche
in applicazione dell'art. 1227, co. 1 e/o co. 2, c.c.;- operare, se necessario, le
più opportune compensazioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e
compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario spese
generali al 15%, IVA e CPA come per Legge, ovvero in subordine ridurre nei
termini di cui in parte motiva la condanna alle spese del giudizio di primo
grado. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano integralmente, per scrupolo
difensivo, le istanze istruttorie formulate dal in primo Controparte_1
grado, che anche in questa sede si ripropongono”
Degli appellati
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Controparte_1
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In
via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciare
espressa declaratoria di condanna del alla restituzione della CP_1
somma di € 13.894,75, corrisposta provvisoriamente dalla appellata (quale
conseguenza della dichiarata revoca del decreto ingiuntivo n. 5439/2018 del pagina 3 di 12 13.11.2018, RG 15806/2018, emesso dal Tribunale di Brescia il 12.11.2018 e
dell'avvenuto accoglimento della opposizione proposta) e per l'effetto
confermare la condanna del al pagamento Controparte_1
della somma pari ad € 8.316,98 (€ 5.700,00 oltre anticipazioni, spese generali
e accessori di legge) quali spese di lite già liquidate dal Giudice di prime cure
a favore degli odierni appellati;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre
rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge In via
istruttoria Per mero scrupolo difensivo si richiamano integralmente le istanze
istruttorie formulate dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e proponevano opposizione al CP_3 CP_2
decreto con cui, istante il era stato Controparte_1
ingiunto loro il pagamento della somma di euro 12.309, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione eseguite nell'immobile sito in
Comune di Gambara, Cascina Parco, in forza di contratto di appalto concluso in data 8 giugno 2015.
Deducevano che, a fronte del rifiuto dell'ingiungente in bonis di ultimare le opere erano receduti dal contratto di appalto, con comunicazione in data
26.4.2016; in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del fallimento al risarcimento dei danni.
Il tribunale, con sentenza n. 1471/23, revocava il decreto ingiuntivo e pagina 4 di 12 condannava il al pagamento delle spese di lite. CP_1
La sentenza è stata gravata dal che CP_1 Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In via incidentale, la sentenza è stata gravata da e CP_2 CP_3
che hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il
[...]
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla condanna del fallimento alla restituzione della somma versata per effetto della provvisoria esecuzione del decreto.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provato l'incarico di realizzare il muro di contenimento nonostante tale circostanza non fosse mai stata contestata e nonostante l'esplicita ammissione del Direttore dei Lavori, geom. Per_1
insita nella richiesta dallo stesso avanzata nel 2015 di permesso di costruire del muro in questione.
La realizzazione di detto muro, su incarico della committenza, risultava altresì
dall' “ordine di servizio – autorizzazione di pagamento muro Sud”- emesso dalla direzione lavori nel quale era ravvisabile una dichiarazione confessoria dotata di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2731, 2733, 2735 c.c., pagina 5 di 12 nonchè dall'art. 8 del contratto di appalto nel quale i signori Parte_1
avevano espressamente dichiarato di riconoscere quale proprio rappresentante legale il geom. direttore dei lavori, anche in relazione ad eventuali Per_1
varianti.
Con il secondo motivo censura l'interpretazione data dal primo giudice laddove questi aveva ritenuto che, trattandosi di appalto “ a corpo” tutte le opere extra contratto dovevano ritenersi non autorizzate dalla committenza.
Siffatta interpretazione era, infatti, in contrasto con l'art. 13 del contratto nel quale si prevedeva la possibilità di realizzazione di opere extra contratto purchè con l'autorizzazione della direzione lavori;
autorizzazione che, nella specie, era stata data.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che il muro oggetto di causa non era stato autorizzato né dai committenti né dal Parte_2
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, i signori Parte_3
avevano presentato domanda di permesso di costruire il 17 novembre 2015, a dimostrazione del fatto che la realizzazione del muro era stata autorizzata,
mentre il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria.
Con il quarto motivo si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata al fine di dimostrare l'accordo
Con il quinto motivo censurano l'omessa considerazione da parte del primo pagina 6 di 12 giudice dell'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento in ragione dell'intervenuto fallimento della società appaltatrice ex art. 81 L.F.
Il primo giudice aveva altresì errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto di diritto, prima della declaratoria di fallimento, per effetto della pec del 26
aprile 2016 in quanto tale missiva non aveva prodotto alcun effetto risolutivo
Si dolgono altresì della omessa considerazione dell'avvenuta decadenza dalla garanzia per vizi
--------------------------
I primi quattro motivi, connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Nel ricorso monitorio il chiedeva il pagamento della somma di CP_1
euro 12.309, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere eseguite in forza del contratto di appalto concluso con i signori . Parte_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo i signori deducevano che Parte_1
la fattura azionata in via monitoria era relativa alla realizzazione di un muro di contenimento in lato Sud, opera extra contratto, non concordata con la committenza.
Che il corrispettivo riguardasse proprio la realizzazione di detta opera non veniva contestato dal che, nella sua prima difesa, deduceva che tale CP_1
pagina 7 di 12 opera era stata, espressamente, riconosciuta dalla committenza attraverso la sottoscrizione apposta dalla Direzione Lavori sull'ordine di servizio del 12
gennaio 2016.
Ciò premesso, si osserva che, l'art. 13 del contratto di appalto inter partes
prevedeva che l'appaltatore non potesse introdurre di sua iniziativa alcuna variazione alle opere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del
Direttore dei Lavori.
Il primo giudice, conformemente a quanto non contestato dalle parti,
qualificava l'opera di cui è causa come “opera extra contratto” e tale qualificazione non ha formato oggetto di censura.
Va evidenziato che i lavori extra contratto sono cosa diversa dalle varianti in quanto queste ultime consistono in interventi innovativi, necessari alla completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero all'esecuzione della stessa a regola d'arte, che rientrano comunque nel suo piano, pur comportando una modifica dell'opera stessa, mentre i lavori extra contratto consistono in opere con una propria individualità, ampiezza e autonomia: nonostante essi abbiano un qualche rapporto con l'opera progettata ne mutano la natura e sono estranei al processo di sviluppo dell'opera, importando una modificazione e/o un'aggiunta all'opera medesima.
Nel caso di specie, il contratto di appalto inter partes aveva ad oggetto opere di ampliamento e di diversa distribuzione interna relativa all'immobile pagina 8 di 12 Cascina Parco, sicchè la realizzazione di un muro esterno, in quanto opera extra contratto e non mera variante dell'opera, avrebbe dovuto essere oggetto di un diverso contratto di appalto, costituendo rispetto all'opera originaria una aggiunta.
Diversamente che per le varianti, le opere extra contratto andavano, pertanto,
concordate direttamente con la committenza e non con la direzione dei lavori,
le cui dichiarazioni non assumono, pertanto, alcuna rilevanza.
La prova dell'avvenuto accordo non può, peraltro, essere fornita mediante l'espletamento della prova testimoniale dedotta sul punto ( cap. 1): (vero che
nel 2015 i signori commissionavano a Parte_1 Controparte_1
i lavori di realizzazione del muro di contenimento Lato Sud
[...]
dell'immobile di proprietà dei signori , come dettagliati …”) Parte_1
attesa la genericità del capitolo nel quale non è precisata né la data né il luogo in cui sarebbe avvenuto il preteso accordo né la persona fisica che lo concluse per conto della Controparte_1
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, infatti, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
In relazione al quinto motivo si rileva che il tribunale non pronunciava alcuna pagina 9 di 12 declaratoria di risoluzione del contratto di appalto inter partes, ma si limitava a prendere atto che nella mail inviata dall'avvocato al signor CP_3
il 26 aprile 2016 veniva comunicata la volontà della committente di CP_1
risolvere il contratto.
Va osservato, altresì, che la revoca del decreto ingiuntivo era conseguente alla mancata prova dell'accordo sull'esecuzione dell'opera extra contratto di cui era stato richiesto il pagamento.
L'appello va pertanto respinto.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale con cui i signori hanno chiesto la Parte_4
restituzione di quanto pagato in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – successivamente revocato - disposta con ordinanza in data 19
dicembre 2019 è fondata.
Ha precisato la Suprema Corte (Cass. n. 19296/2005) che: “il principio
secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una
sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello,
sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza
e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento
monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione
può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche
pagina 10 di 12 separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere
sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto
ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato
della sentenza di accoglimento dell'opposizione”.
Il fallimento va pertanto condannato a restituire a e CP_2 CP_3
quanto da questi pagato in esecuzione del provvedimento in data
[...]
19.12.2019 con cui venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese 15% e accessori di legge.
Si accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale a pagina 11 di 12 restituire in favore dei signori quanto da questi pagato in Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento in data 19.12.2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna l'appellante principale a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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