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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3928/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240039285900000 23,00 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3928/2025 Ricorrente_1 si è opposta alla cartella di pagamento n. 295 2024 00392859 00 000, notificata il 10.3.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 28,88 a titolo di tributo consorzio di bonifica e miglioramento fondiario, relativamente agli anni 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e/o nulli e/o annullabili.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto, tra l'altro, della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER si è costituita ed ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Il Consorzio_1 11, ritualmente convenuto, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del Consorzio_1 11, ritualmente convenuto, e non costituitosi.
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata illegittimità della cartella impugnata.
Invero, con il primo motivo di ricorso l'istante ha eccepito la NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI PAGAMENTO, PER MANCANZA DI
MOTIVAZIONE E PER MANCANZA DEI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI.
Ha infatti osservato che nella cartella notificata a mezzo racc. A.R. si fa cenno ad alcuni avvisi di pagamento riferibili agli anni 2022 ma non si fa riferimento alla eventuale data di notifica degli stessi;
che, in effetti, il ricorrente non ha mai ricevuto i suddetti avvisi di pagamento e, pertanto, non ha contezza alcuna del terreno cui si riferirebbe il tributo;
che la cartella notificata, infatti, manca di qualsiasi riferimento al riguardo e non consente al contribuente di individuare a quale terreno è collegato l'obbligo di corrispondere il tributo.
Invero, non può che rilevarsi che il motivo è fondato e va accolto.
In particolare, né l'ente impositore, come detto contumace, né l'ADER, hanno versato in atti copia di atti sottesi eventualmente notificati alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate. Ne viene che il processo di riscossione risulta viziato nella sua sequenza procedimentale.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti resistenti a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 300,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3928/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240039285900000 23,00 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3928/2025 Ricorrente_1 si è opposta alla cartella di pagamento n. 295 2024 00392859 00 000, notificata il 10.3.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 28,88 a titolo di tributo consorzio di bonifica e miglioramento fondiario, relativamente agli anni 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e/o nulli e/o annullabili.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto, tra l'altro, della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER si è costituita ed ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Il Consorzio_1 11, ritualmente convenuto, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del Consorzio_1 11, ritualmente convenuto, e non costituitosi.
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata illegittimità della cartella impugnata.
Invero, con il primo motivo di ricorso l'istante ha eccepito la NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI PAGAMENTO, PER MANCANZA DI
MOTIVAZIONE E PER MANCANZA DEI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI.
Ha infatti osservato che nella cartella notificata a mezzo racc. A.R. si fa cenno ad alcuni avvisi di pagamento riferibili agli anni 2022 ma non si fa riferimento alla eventuale data di notifica degli stessi;
che, in effetti, il ricorrente non ha mai ricevuto i suddetti avvisi di pagamento e, pertanto, non ha contezza alcuna del terreno cui si riferirebbe il tributo;
che la cartella notificata, infatti, manca di qualsiasi riferimento al riguardo e non consente al contribuente di individuare a quale terreno è collegato l'obbligo di corrispondere il tributo.
Invero, non può che rilevarsi che il motivo è fondato e va accolto.
In particolare, né l'ente impositore, come detto contumace, né l'ADER, hanno versato in atti copia di atti sottesi eventualmente notificati alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate. Ne viene che il processo di riscossione risulta viziato nella sua sequenza procedimentale.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti resistenti a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 300,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna