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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2392/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14015/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250091377854000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce:
- l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, stante il mancato rispetto del termine (cinque mesi) per la notifica della stessa cartella con riferimento alla data di esecutività del ruolo ex art. 1 comma 146 legge 244 del 2007 (Cass. Sez. Unite
24473/13);
- l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme di cui alla cartella opposta essendo ampiamente decorso il termine (triennale) prescrizionale di legge previsto dall'art. 5 del D.L. 958/82 convertito in legge 60/86;
- la mancata notifica di alcuna comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento, né di qualsivoglia atto presupposto;
- la nullità della cartella esattoriale impugnata per la violazione dell'art. 6, lettera c, del
Dlgs n. 46/1999 – termine per l'iscrizione a ruolo;
- la decadenza dell'ente impositore dal diritto alla riscossione per notifica della cartella di pagamento oltre i termini di legge;
- il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973.
L'AF si è costituita evidenziando che la cartella impugnata è stata emessa in conseguenza delal sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio n.4280 del 2023, passata in giudicato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di prescrizione, decadenza, mancata comunicazione di avviso di irregolarità sono evidentemente estraneee alla fattispecie, in quanto tipiche di un contesto relativo all'emissione di un atto accertativo e non di una sequenza porcedimentale riguardante gli atti di riscosione successivi alla sentenza definitiva.
Risultano fuori fuoco anche le dogliaze rimanenti, posto che la data di esecutività del ruolo è inconferente rispetto ad una eventuale valutazione sulla tardiva notifica mentre i pretesi vizi della iscrizione a ruolo non possono, per univoca giurisprudenza, essere veicolati altrimenti che attraverso l'impugnativa della cartella esattoriale non notificata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura speciosa della contraversia.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€2.127,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14015/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250091377854000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce:
- l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, stante il mancato rispetto del termine (cinque mesi) per la notifica della stessa cartella con riferimento alla data di esecutività del ruolo ex art. 1 comma 146 legge 244 del 2007 (Cass. Sez. Unite
24473/13);
- l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme di cui alla cartella opposta essendo ampiamente decorso il termine (triennale) prescrizionale di legge previsto dall'art. 5 del D.L. 958/82 convertito in legge 60/86;
- la mancata notifica di alcuna comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento, né di qualsivoglia atto presupposto;
- la nullità della cartella esattoriale impugnata per la violazione dell'art. 6, lettera c, del
Dlgs n. 46/1999 – termine per l'iscrizione a ruolo;
- la decadenza dell'ente impositore dal diritto alla riscossione per notifica della cartella di pagamento oltre i termini di legge;
- il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973.
L'AF si è costituita evidenziando che la cartella impugnata è stata emessa in conseguenza delal sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio n.4280 del 2023, passata in giudicato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di prescrizione, decadenza, mancata comunicazione di avviso di irregolarità sono evidentemente estraneee alla fattispecie, in quanto tipiche di un contesto relativo all'emissione di un atto accertativo e non di una sequenza porcedimentale riguardante gli atti di riscosione successivi alla sentenza definitiva.
Risultano fuori fuoco anche le dogliaze rimanenti, posto che la data di esecutività del ruolo è inconferente rispetto ad una eventuale valutazione sulla tardiva notifica mentre i pretesi vizi della iscrizione a ruolo non possono, per univoca giurisprudenza, essere veicolati altrimenti che attraverso l'impugnativa della cartella esattoriale non notificata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura speciosa della contraversia.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€2.127,00 oltre accessori.