Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 9377
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Sentenza 5 aprile 2023

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Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 9377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9377
    Data del deposito : 5 aprile 2023

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