CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Massime • 1
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 9377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9377 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18960/2018 R.G. proposto da: S.I.B. DI AR IO & C. S.N.C., rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCA RICCARDO, RINALDI ANDREA -ricorrente- contro FALLIMENTO OLD ESPRESSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOGNI ANDREA -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 327/2018 depositata il 08/02/2018. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del Civile Sent. Sez. 2 Num. 9377 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 05/04/2023 2 di 11 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA La S.I.B. s.n.c. di RA IO & c. ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 327/2018 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata l’8 febbraio 2018. Il Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione (già OK s.p.a.) ha notificato controricorso contenente altresì tre motivi di ricorso incidentale. La S.I.B. s.n.c. ha notificato controricorso per resistere al ricorso principale. Il giudizio ebbe inizio con citazione notificata il 14 giugno 2004 dalla S.I.B. s.n.c., la quale convenne dinanzi al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, la OK s.p.a., chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, stante il cattivo funzionamento di tali macchine, e quindi dichiarare la risoluzione dello stesso contratto e condannare la OK s.p.a. al conseguenziale risarcimento dei danni. L’adito Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 2009, accolse in parte la sola domanda risarcitoria, condannando la OK s.p.a. a risarcire i danni nella misura di € 7.624,00 per il pregresso ed in € 150,00 mensili per il periodo successivo alla decisione. Il giudice di primo ritenne quanto al resto che non risultavano dimostrate, in forza della prova testimoniale 3 di 11 e della documentazione allegata, le pattuizioni del contratto verbale dedotto in lite, dovendosi presumere che la proprietà degli apparecchi erogatori di bevande appartenesse ancora alla OK. La Corte d’appello di Venezia ha poi accolto il gravame avanzato dalla OK s.p.a. e proseguito dalla Curatela del Fallimento Old Espresso s.r.l., col quale era stato dedotto: che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo piuttosto pacifico fra le parti il passaggio in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto;
che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. La Corte d’appello ha quindi rigettato tutte le domande della S.I.B. s.n.c., considerando che: era incontroverso fra le parti il trasferimento in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale, che consentisse di valutare la gravità del denunciato inadempimento;
che comunque la pretesa della S.I.B. s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la OK per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto;
che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla S.I.B. s.n.c. il 25 settembre 2003, la quale si spiegava come eccezione di inadempimento, in quanto preannunciava che la medesima S.I.B. s.n.c. avrebbe sospeso i propri pagamenti in attesa del ritiro e del rimborso della merce difettosa;
che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni narrato del cattivo funzionamento di soli cinque o sei distributori;
che ai fini del risarcimento dei danni era 4 di 11 rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito. 5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale. Il controricorrente Fallimento Old Espresso s.r.l. ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inefficace, ai fini della risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere inoltrata. La ricorrente principale precisa di non aver mai avanzato una pretesa di esonero dal pagamento del corrispettivo dei beni e servizi forniti da OK;
in secondo luogo, rappresenta la presenza nella diffida di un elenco di obbligazioni non adempiute dalla controparte (malfunzionamento dei distributori, ritardo nella sostituzione, inidoneità dei tentativi di riparazione), come anche dell’intimazione di adempiere alle stesse entro il termine di legge. Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e 1453 c.c., a causa dell’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione giudiziale del contratto, risoluzione data per implicita dal giudice di primo grado e comunque oggetto di domanda che la S.I.B. s.n.c. aveva “rinnovato anche in appello” nella comparsa di risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. 5 di 11 Il terzo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto gravante sulla stessa acquirente S.I.B. l’onere di provare l’inadempimento della OK, alla quale spettava, piuttosto, dimostrare la conformità delle proprie prestazioni al regolamento contrattuale. Il quarto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1455 c.c., per aver la Corte di Venezia ritenuto l’inadempimento della OK s.p.a. non integrante il requisito di gravità, avendo, al contrario, la prova per testi confermato il malfunzionamento delle macchine. Il quinto motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. denuncia la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., essendo la Corte d’appello incorsa in ultrapetizione, giacché non era stata contestata dalla OK s.p.a. la dedotta gravità dell’inadempimento. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha comunque negato il risarcimento dei danni riconosciuti in primo grado per le spese di ritiro dalla propria clientela dei distributori automatici non funzionanti e di custodia degli stessi presso un magazzino all’uopo locato. Tali danni sarebbero pur sempre riconducibili all’inadempimento della OK per la fornitura di beni difettosi o malfunzionanti. 2. Il ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l. (già OK s.p.a.), proposto per il “caso di accoglimento del ricorso principale” della S.I.B. s.n.c., premette che intende denunciare il mancato rilievo, cui la Corte d’appello doveva procedere d’ufficio, del giudicato interno verificatosi sulle domande formulate dalla medesima attrice e rigettate dal Tribunale. 6 di 11 Così, il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 324, 329, 343, e 346 c.p.c., per aver la sentenza di appello pronunciato sulle domande di risoluzione del contratto originariamente spiegate dalla S.I.B. s.n.c., nonostante il giudice di primo grado avesse affermato che non era stata fornita prova dell’esistenza e del contenuto delle obbligazioni asseritamente inadempiute e così rigettato tutte le domande diversa da quella di risarcimento dei danni collegati al mancato ritiro dei distributori automatici, a dire del Tribunale rimasti di proprietà della OK. A fronte della decisione del Tribunale, nel giudizio di gravame la S.I.B. s.n.c. si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello della OK, senza proporre impugnazione incidentale. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per ultrapetizione, in quanto la Corte di Venezia, nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte della S.I.B. s.n.c., avrebbe indebitamente pronunciato sulle domande di risoluzione per inadempimento ex artt. 1454 c.c. e 1453 c.c. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l., sempre in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., lamenta la nullità della sentenza della Corte di Venezia per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno formulata nella comparsa conclusionale di appello. 3. I primi cinque motivi del ricorso della S.I.B. s.n.c., che possono esaminarsi congiuntamente, giacché connessi, vertono tutti sulla domanda di risoluzione del contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, proposta con la citazione del 14 giugno 2004 dalla S.I.B. s.n.c., previo accertamento della intervenuta risoluzione di diritto per 7 di 11 effetto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, previa dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c. Il sesto motivo del ricorso principale, a sua volta, sostiene che la S.I.B. s.n.c. aveva diritto al risarcimento dei danni per le spese di ritiro e di custodia dei distributori automatici non funzionanti, sul presupposto sempre di un obbligo contrattuale inadempiuto dalla OK. I sei motivi del ricorso principale sono tutti inammissibili, per le ragioni che seguono. 3.1. L’adito Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, con sentenza del 25 febbraio 2009, considerò: che mancava prova del contratto concluso tra la S.I.B. s.n.c. e la OK (e quindi anche dei reciproci obblighi che da esso si dicevano derivanti, ovvero delle “obbligazioni che S.I.B. s.n.c. di RA IO & c. afferma essere rimaste inadempiute”); che mancava prova dunque anche dell’acquisto delle macchine da parte della S.I.B. s.n.c.; che tali beni erano rimasti in proprietà della OK;
che perciò quest’ultima avrebbe dovuto provvedere al ritiro dei distributori automatici e delle merci sollecitato dalla S.I.B. s.n.c.; che andavano di conseguenza risarciti i costi sostenuti dall’attrice per conservare le macchine di proprietà della OK. Propose appello unicamente la OK s.p.a. (proseguito dalla Curatela del Fallimento Old Espresso s.r.l.), lamentando che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo pacifico fra le parti il passaggio in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto;
che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. 8 di 11 Nella comparsa di costituzione in appello, la S.I.B. s.n.c. domandò di rigettare l’appello della OK perché infondato, e non propose alcuna impugnazione incidentale, ribandendo tuttavia nelle proprie argomentazioni difensive che il contratto di forniture delle macchine dovesse intendersi risolto per effetto dell’intimata diffida ad adempiere. La Corte d’appello di Venezia, che ha accolto il gravame avanzato dalla OK s.p.a. ed ha constatato il difetto di appello incidentale, ha comunque esaminato e rigettato “tutte le domande proposte in primo grado” dalla S.I.B. s.n.c., spiegando che era pacifico il trasferimento in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale;
che comunque la pretesa della S.I.B. s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la OK per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto;
che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla S.I.B. s.n.c. il 25 settembre 2003; che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni dichiarato che il cattivo funzionamento riguardava soli cinque o sei distributori;
che ai fini del risarcimento dei danni era rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito. Può subito premettersi che le argomentazioni svolte dai giudici di appello sulla risoluzione del contratto, benché estranee al "thema decidendum" su cui essi erano chiamati a pronunziarsi alla luce dei soli motivi di gravame dalla OK s.p.a., si rivelano in sé del tutto superflue e non rivestono alcuna influenza sulla pronuncia adottata. Deve perciò disattendersi il rilievo del controricorrente e 9 di 11 ricorrente incidentale, secondo cui la sentenza d’appello non aveva ritenuto l'acquiescenza della S.I.B. s.n.c. alla decisione di primo grado. 3.2. Va allora affermato che quando, come nel caso in esame, sia stata proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto, ed inoltre formulata specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi fosse prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento, e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all’originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale (arg. da Cass. n. 26159 del 2014; n. 77 del 1989; Sez. Unite n. 11799 del 2017). Parimenti, la decisione di primo grado negava espressamente che fosse stata data prova dalla S.I.B. s.n.c. della fonte negoziale del vantato diritto ad ottenere dalla OK il ritiro dei distributori difettosi, ovvero dell’obbligo contrattuale asseritamente inadempiuto, posto a base della domanda di risarcimento del danno. Ne consegue che, avendo la S.I.B. s.n.c. omesso di appellare il capo della decisione del Tribunale sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale della OK e sulla conseguente risoluzione ex artt. 1454 o 1453 c.c., sono ora inammissibili i motivi del ricorso per cassazione che abbiano ad oggetto tali punti per effetto dell’intervenuto giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. 10 di 11 Le norme dettate dagli artt. 329, comma 2, 342, 343 e 346 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di formazione progressiva del giudicato, le quali presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, implicano che, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato parzialmente soccombente in primo grado non può giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale, per ottenere, mediante il ricorso per cassazione, effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla prima sentenza. 4. Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso della S.I.B. s.n.c. Il ricorso incidentale tardivo del Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione (notificato in data 28 luglio 2018, a fronte di sentenza notificata il 24 aprile 2018), ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perde ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. Si trattava, in ogni caso, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, da intendere comunque condizionato all'accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. Unite n. 7381 del 2013). Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della S.I.B. s.n.c. di RA IO & c., dichiara inefficace il ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione, condanna la ricorrente principale a 11 di 11 rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto;
che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. La Corte d’appello ha quindi rigettato tutte le domande della S.I.B. s.n.c., considerando che: era incontroverso fra le parti il trasferimento in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale, che consentisse di valutare la gravità del denunciato inadempimento;
che comunque la pretesa della S.I.B. s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la OK per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto;
che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla S.I.B. s.n.c. il 25 settembre 2003, la quale si spiegava come eccezione di inadempimento, in quanto preannunciava che la medesima S.I.B. s.n.c. avrebbe sospeso i propri pagamenti in attesa del ritiro e del rimborso della merce difettosa;
che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni narrato del cattivo funzionamento di soli cinque o sei distributori;
che ai fini del risarcimento dei danni era 4 di 11 rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito. 5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale. Il controricorrente Fallimento Old Espresso s.r.l. ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inefficace, ai fini della risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere inoltrata. La ricorrente principale precisa di non aver mai avanzato una pretesa di esonero dal pagamento del corrispettivo dei beni e servizi forniti da OK;
in secondo luogo, rappresenta la presenza nella diffida di un elenco di obbligazioni non adempiute dalla controparte (malfunzionamento dei distributori, ritardo nella sostituzione, inidoneità dei tentativi di riparazione), come anche dell’intimazione di adempiere alle stesse entro il termine di legge. Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e 1453 c.c., a causa dell’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione giudiziale del contratto, risoluzione data per implicita dal giudice di primo grado e comunque oggetto di domanda che la S.I.B. s.n.c. aveva “rinnovato anche in appello” nella comparsa di risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. 5 di 11 Il terzo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto gravante sulla stessa acquirente S.I.B. l’onere di provare l’inadempimento della OK, alla quale spettava, piuttosto, dimostrare la conformità delle proprie prestazioni al regolamento contrattuale. Il quarto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1455 c.c., per aver la Corte di Venezia ritenuto l’inadempimento della OK s.p.a. non integrante il requisito di gravità, avendo, al contrario, la prova per testi confermato il malfunzionamento delle macchine. Il quinto motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. denuncia la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., essendo la Corte d’appello incorsa in ultrapetizione, giacché non era stata contestata dalla OK s.p.a. la dedotta gravità dell’inadempimento. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha comunque negato il risarcimento dei danni riconosciuti in primo grado per le spese di ritiro dalla propria clientela dei distributori automatici non funzionanti e di custodia degli stessi presso un magazzino all’uopo locato. Tali danni sarebbero pur sempre riconducibili all’inadempimento della OK per la fornitura di beni difettosi o malfunzionanti. 2. Il ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l. (già OK s.p.a.), proposto per il “caso di accoglimento del ricorso principale” della S.I.B. s.n.c., premette che intende denunciare il mancato rilievo, cui la Corte d’appello doveva procedere d’ufficio, del giudicato interno verificatosi sulle domande formulate dalla medesima attrice e rigettate dal Tribunale. 6 di 11 Così, il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 324, 329, 343, e 346 c.p.c., per aver la sentenza di appello pronunciato sulle domande di risoluzione del contratto originariamente spiegate dalla S.I.B. s.n.c., nonostante il giudice di primo grado avesse affermato che non era stata fornita prova dell’esistenza e del contenuto delle obbligazioni asseritamente inadempiute e così rigettato tutte le domande diversa da quella di risarcimento dei danni collegati al mancato ritiro dei distributori automatici, a dire del Tribunale rimasti di proprietà della OK. A fronte della decisione del Tribunale, nel giudizio di gravame la S.I.B. s.n.c. si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello della OK, senza proporre impugnazione incidentale. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per ultrapetizione, in quanto la Corte di Venezia, nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte della S.I.B. s.n.c., avrebbe indebitamente pronunciato sulle domande di risoluzione per inadempimento ex artt. 1454 c.c. e 1453 c.c. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l., sempre in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c., lamenta la nullità della sentenza della Corte di Venezia per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno formulata nella comparsa conclusionale di appello. 3. I primi cinque motivi del ricorso della S.I.B. s.n.c., che possono esaminarsi congiuntamente, giacché connessi, vertono tutti sulla domanda di risoluzione del contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, proposta con la citazione del 14 giugno 2004 dalla S.I.B. s.n.c., previo accertamento della intervenuta risoluzione di diritto per 7 di 11 effetto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, previa dichiarazione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c. Il sesto motivo del ricorso principale, a sua volta, sostiene che la S.I.B. s.n.c. aveva diritto al risarcimento dei danni per le spese di ritiro e di custodia dei distributori automatici non funzionanti, sul presupposto sempre di un obbligo contrattuale inadempiuto dalla OK. I sei motivi del ricorso principale sono tutti inammissibili, per le ragioni che seguono. 3.1. L’adito Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, con sentenza del 25 febbraio 2009, considerò: che mancava prova del contratto concluso tra la S.I.B. s.n.c. e la OK (e quindi anche dei reciproci obblighi che da esso si dicevano derivanti, ovvero delle “obbligazioni che S.I.B. s.n.c. di RA IO & c. afferma essere rimaste inadempiute”); che mancava prova dunque anche dell’acquisto delle macchine da parte della S.I.B. s.n.c.; che tali beni erano rimasti in proprietà della OK;
che perciò quest’ultima avrebbe dovuto provvedere al ritiro dei distributori automatici e delle merci sollecitato dalla S.I.B. s.n.c.; che andavano di conseguenza risarciti i costi sostenuti dall’attrice per conservare le macchine di proprietà della OK. Propose appello unicamente la OK s.p.a. (proseguito dalla Curatela del Fallimento Old Espresso s.r.l.), lamentando che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo pacifico fra le parti il passaggio in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto;
che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. 8 di 11 Nella comparsa di costituzione in appello, la S.I.B. s.n.c. domandò di rigettare l’appello della OK perché infondato, e non propose alcuna impugnazione incidentale, ribandendo tuttavia nelle proprie argomentazioni difensive che il contratto di forniture delle macchine dovesse intendersi risolto per effetto dell’intimata diffida ad adempiere. La Corte d’appello di Venezia, che ha accolto il gravame avanzato dalla OK s.p.a. ed ha constatato il difetto di appello incidentale, ha comunque esaminato e rigettato “tutte le domande proposte in primo grado” dalla S.I.B. s.n.c., spiegando che era pacifico il trasferimento in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale;
che comunque la pretesa della S.I.B. s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la OK per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto;
che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla S.I.B. s.n.c. il 25 settembre 2003; che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni dichiarato che il cattivo funzionamento riguardava soli cinque o sei distributori;
che ai fini del risarcimento dei danni era rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito. Può subito premettersi che le argomentazioni svolte dai giudici di appello sulla risoluzione del contratto, benché estranee al "thema decidendum" su cui essi erano chiamati a pronunziarsi alla luce dei soli motivi di gravame dalla OK s.p.a., si rivelano in sé del tutto superflue e non rivestono alcuna influenza sulla pronuncia adottata. Deve perciò disattendersi il rilievo del controricorrente e 9 di 11 ricorrente incidentale, secondo cui la sentenza d’appello non aveva ritenuto l'acquiescenza della S.I.B. s.n.c. alla decisione di primo grado. 3.2. Va allora affermato che quando, come nel caso in esame, sia stata proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto, ed inoltre formulata specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi fosse prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento, e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all’originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale (arg. da Cass. n. 26159 del 2014; n. 77 del 1989; Sez. Unite n. 11799 del 2017). Parimenti, la decisione di primo grado negava espressamente che fosse stata data prova dalla S.I.B. s.n.c. della fonte negoziale del vantato diritto ad ottenere dalla OK il ritiro dei distributori difettosi, ovvero dell’obbligo contrattuale asseritamente inadempiuto, posto a base della domanda di risarcimento del danno. Ne consegue che, avendo la S.I.B. s.n.c. omesso di appellare il capo della decisione del Tribunale sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale della OK e sulla conseguente risoluzione ex artt. 1454 o 1453 c.c., sono ora inammissibili i motivi del ricorso per cassazione che abbiano ad oggetto tali punti per effetto dell’intervenuto giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. 10 di 11 Le norme dettate dagli artt. 329, comma 2, 342, 343 e 346 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di formazione progressiva del giudicato, le quali presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, implicano che, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato parzialmente soccombente in primo grado non può giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale, per ottenere, mediante il ricorso per cassazione, effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla prima sentenza. 4. Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso della S.I.B. s.n.c. Il ricorso incidentale tardivo del Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione (notificato in data 28 luglio 2018, a fronte di sentenza notificata il 24 aprile 2018), ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perde ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. Si trattava, in ogni caso, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, da intendere comunque condizionato all'accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. Unite n. 7381 del 2013). Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della S.I.B. s.n.c. di RA IO & c., dichiara inefficace il ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione, condanna la ricorrente principale a 11 di 11 rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione