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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/04/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n.254/2019 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 aprile 2024, nella causa avente ad oggetto “ANF su pensione di reversibilità_ CMC in primo grado”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio e Lamanna Pt_1
Antonello Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Bianco Carmela e Bianco Anna CP_1
Appellata Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria l'11 giugno 2019 l' impugnava la sentenza Pt_1 resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 24 maggio 2019, con cui, su ricorso avanzato da ad ottenere, quale titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20045574, gli Parte_2 assegni familiari _ in qualità di vedova inabile con decorrenza dal marzo 2013, attesochè, CP_2 come in memoria di costituzione (fra gli altri motivi rappresentati dall' ) l' asseverava Pt_1 CP_3 di “aver provveduto a liquidare l' spettante sulla pensione di reversibilità della CP_2 compresi gli arretrati dal 2013, con provvedimento del 26.9.2018 (doc.2), ponendo la CP_1 relativa somma in pagamento con il primo rateo pensionistico utile (quello del mese di NOVEMBRE 2018; doc.3); il che comporta che la ha già percepito tutto quanto CP_1 spettantele per il titolo per cui è causa, sicché l'odierna domanda giudiziaria risulta anche carente di interesse ad agire”. Conseguentemente il Giudice di primo grado, chiaramente in applicazione del principio della
“ragione più liquida”, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l' alla Pt_1 rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, considerando (ai fini della regolamentazione delle spese di lite) che la liquidazione da parte dell' era avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziario. Pt_1
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l' torna a riproporre alcuni dei motivi già prospettati in primo grado, Pt_1 quali: 1) improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo da parte della al Comitato Provinciale e omissione di pronuncia sul punto da parte del Giudice a CP_1 quo; 2) carenza dell'interesse ad agire, avendo già l' liquidato la prestazione, con la richiesta Pt_1 conclusiva della declaratoria della soccombenza virtuale della per aver proposto ricorso CP_1 giudiziale prima del completamento dell'iter amministrativo, condanna della stessa alle spese del 1°
1 e 2° grado di giudizio o compensazione ove ricorrenti le condizioni di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c.. Si è costituita ritualmente l'appellata. Il processo, all'udienza del 10 aprile 2024, è stato discusso e deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- L'appello è infondato. In evidente applicazione del principio della “ragione più liquida” il Giudice di primo grado, asseverata la corresponsione da parte dell' dopo il deposito del ricorso giudiziale delle somme Pt_1 rivendicate dall'appellante, e peraltro su richiesta dell' che a verbale di udienza del 24 maggio Pt_1 2019 chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, decideva in conformità.
Corretta la decisione, corretta anche la regolamentazione delle spese processuali di primo grado, che tiene conto del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziale. Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di questo grado di giudizio gravano sull'appellante soccombente ed in favore Pt_1 dell'appellata, come da dispositivo, con distrazione.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente Pt_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Bianco Carmela e Bianco Anna, dichiaratesi antistatarie.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 10 aprile 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 aprile 2024, nella causa avente ad oggetto “ANF su pensione di reversibilità_ CMC in primo grado”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio e Lamanna Pt_1
Antonello Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Bianco Carmela e Bianco Anna CP_1
Appellata Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria l'11 giugno 2019 l' impugnava la sentenza Pt_1 resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 24 maggio 2019, con cui, su ricorso avanzato da ad ottenere, quale titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20045574, gli Parte_2 assegni familiari _ in qualità di vedova inabile con decorrenza dal marzo 2013, attesochè, CP_2 come in memoria di costituzione (fra gli altri motivi rappresentati dall' ) l' asseverava Pt_1 CP_3 di “aver provveduto a liquidare l' spettante sulla pensione di reversibilità della CP_2 compresi gli arretrati dal 2013, con provvedimento del 26.9.2018 (doc.2), ponendo la CP_1 relativa somma in pagamento con il primo rateo pensionistico utile (quello del mese di NOVEMBRE 2018; doc.3); il che comporta che la ha già percepito tutto quanto CP_1 spettantele per il titolo per cui è causa, sicché l'odierna domanda giudiziaria risulta anche carente di interesse ad agire”. Conseguentemente il Giudice di primo grado, chiaramente in applicazione del principio della
“ragione più liquida”, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l' alla Pt_1 rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, considerando (ai fini della regolamentazione delle spese di lite) che la liquidazione da parte dell' era avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziario. Pt_1
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l' torna a riproporre alcuni dei motivi già prospettati in primo grado, Pt_1 quali: 1) improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del ricorso amministrativo da parte della al Comitato Provinciale e omissione di pronuncia sul punto da parte del Giudice a CP_1 quo; 2) carenza dell'interesse ad agire, avendo già l' liquidato la prestazione, con la richiesta Pt_1 conclusiva della declaratoria della soccombenza virtuale della per aver proposto ricorso CP_1 giudiziale prima del completamento dell'iter amministrativo, condanna della stessa alle spese del 1°
1 e 2° grado di giudizio o compensazione ove ricorrenti le condizioni di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c.. Si è costituita ritualmente l'appellata. Il processo, all'udienza del 10 aprile 2024, è stato discusso e deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- L'appello è infondato. In evidente applicazione del principio della “ragione più liquida” il Giudice di primo grado, asseverata la corresponsione da parte dell' dopo il deposito del ricorso giudiziale delle somme Pt_1 rivendicate dall'appellante, e peraltro su richiesta dell' che a verbale di udienza del 24 maggio Pt_1 2019 chiedeva dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, decideva in conformità.
Corretta la decisione, corretta anche la regolamentazione delle spese processuali di primo grado, che tiene conto del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziale. Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di questo grado di giudizio gravano sull'appellante soccombente ed in favore Pt_1 dell'appellata, come da dispositivo, con distrazione.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente Pt_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Bianco Carmela e Bianco Anna, dichiaratesi antistatarie.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 10 aprile 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2