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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2162/2022 con OGGETTO: Bancario promossa da:
per essa la Parte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell' Avv. SANTERINI RAFFAELE;
Controparte_1
APPELLANTE
Contro
C.F. (C.F. ) CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BIMBI LORENZO;
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di PISA, pubblicata il 2.11.2022.
In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante – T_
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, richiesta ed eccezione disattesa, - in via preliminare, visto il combinato disposto di cui agli articoli 283 e 351 cpc ed il ricorrere dei presupposti tutti contemplati nei ridetti articoli del codice di rito, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza resa in primo grado n. 1315/2022, emessa dal
Tribunale di Pisa in data 2 novembre 2022 nella persona della dott.ssa Laura Pastacaldi;
- nel merito, accertata l'ingiustizia, l'iniquità e l'erroneità della sentenza resa in primo grado n.
1315/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in data 2 novembre 2022 nella persona della dott.ssa
Laura Pastacaldi, per le motivazioni ed argomentazioni tutte di cui in narrativa, in accoglimento del presente giudizio di appello ed in totale riforma della sentenza n. 1315/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in data 2 novembre 2022 nella persona della dott.ssa Laura
Pastacaldi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 569/2018 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15 aprile 2018 e/o, in subordine, con condanna degli attuali appellati al pagamento di quella somma maggiore e o minore che sarà eventualmente, accertata in corso di gravame, oltre interessi e accessori come per legge dal dovuto al saldo effettivo, il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.»
Per la parte appellata e parte appellante incidentale - e CP_2 CP_3 3
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e, conseguentemente, ad impugnare di Controparte_5
e per essa e per l'effetto dichiarare l'appello proposto da
[...] Controparte_1 controparte inammissibile e/o improcedibile e/o infondato, con ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte, con ogni conseguenziale provvedimento;
in caso di ammissibilità dell'appello avversario, in via incidentale, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
1. accertare e dichiarare la vessatorietà dell'art. 4 della fideiussione oggetto di causa nella parte in cui obbliga i fideiussori a rispondere dopo il recesso”… di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.” e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il credito richiesto da controparte perché sorto dopo il valido esercizio del recesso da parte degli appellati;
2. liquidare come indicato in parte motiva i compensi legali di primo grado;
3. condannare controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quella somma da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, di entrambi i gradi del giudizio e con richiesta di distrazione delle spese di secondo grado all'avvocato scrivente che si dichiara antistatario. In via istruttoria, gli appellati CP_6 engano ammessi ex artt. 345 comma 3 e 356 c.p.c. i mezzi di prova indicati nel
[...] corpo della presente comparsa di risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1315/2022, pubblicata il 2/11/2022, il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così deciso:
“in accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n. 569/2018 emesso dal Tribunale di Pisa in data
15/04/2018 e accerta la liberazione degli opponenti ex art. 1956 cc;
condanna l'opposta a pagare le spese di lite degli opponenti, che si liquidano in euro 11.810,00, oltre spese generali, IVA e Cpa per ciascuno”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da CP_2 CP_3 davanti al Tribunale di Pisa, avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dallo stesso Ufficio in data 15.4.2018, in favore di Controparte_7
[...]
[...] [...
[...]
con cui era stato loro ingiunto, in solido tra loro, in qualità di fideiussori della
[...] società fallita Concerie Fiorentina s.r.l., il pagamento, dell'importo di € 132.000,00, oltre interessi e spese di procedura.
L'opposizione trovava la sua motivazione: - nell' incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa ad emettere il decreto ingiuntivo con riferimento a - nella non debenza CP_3 della somma chiesta con il decreto ingiuntivo opposto in quanto i crediti vantati dalla CP_4 erano sorti successivamente al recesso esercitato dagli opponenti in concomitanza con la vendita delle loro quote societarie, con raccomandata in data 06/05/2014; - nella liberazione di essi fideiussori ex art. 1956 c.c. poiché la contravvenendo al principio CP_4 di buona fede, aveva erogato finanziamenti ad una società in dissesto, senza preventiva autorizzazione dei medesimi;
nella nullità del contratto di fideiussione per vizio del consenso prestato dai fideiussori che avevano ritenuto di prestare garanzia nei limiti della loro quota societaria, dunque € 21.120,00; in via subordinata detta obbligazione doveva essere considerata pro quota e non solidale ex art. 1947 c.c.; nella mancata prova del credito dell'opposta nell'an e nel quantum. - nella nullità della fideiussione perché redatta conformemente allo schema ABI dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2 della
L. 287/1990.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione allegando che: - CP_8 trattavasi di garanzia autonoma, per cui i fideiussori non potevano sollevare eccezioni sulla validità del rapporto principale;
- l'insussistenza dell'eccepita incompetenza territoriale e nel merito deduceva di non avere ricevuto alcuna comunicazione di recesso, né la relativa raccomandata;
i crediti di cui al d.i. sussistevano prima del recesso e, in ogni caso, i fideiussori avevano sottoscritto una clausola vessatoria con la quale si erano impegnati a rispondere anche delle obbligazioni sorte o maturate successivamente al recesso.
Istruita solo con prova documentale, la causa, dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusionali e repliche è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale ha così motivato, per quanto ancora rileva in questa sede:
“Nel caso di specie il contratto concluso dagli opponenti integra gli estremi del contratto di fideiussione omnibus e non del contratto autonomo di garanzia. Nell'art. 7 del contratto di 5
fideiussione, viene pattuito che i fideiussori si impegnano a pagare “a semplice richiesta” (doc.
2 opposta); manca, invece, la clausola “senza eccezioni”, elemento caratterizzante i contratti di garanzia autonoma. Inoltre, la stessa , nel ricorso monitorio, ha asserito che e CP_4 CP_2 hanno rilasciato in favore della società Conceria Fiorentina Srl fideiussione generica CP_3 pro quota” (doc. 1 opposta). [….]
Il recesso è stato esercitato nelle forme previste dal contratto […] L'opposta ha negato di avere ricevuto tale comunicazione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il mittente non
è tenuto a provare l'avvenuta ricezione, poiché la lettera raccomandata, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, con conseguente presunzione di arrivo dell'atto al destinatario (Cass. Sent. 17204/2016). A fronte della presunzione di avvenuta conoscenza ex art. 1335 cc, l'opposta era onerata di provare di non aver avuto contezza dell'atto per fatto ad essa non imputabile. Tale prova, nel caso di specie, difetta.
Il diritto di recesso, pertanto, è stato validamente ed efficacemente esercitato. Esso ha fatto seguito all'alienazione delle quote societarie da parte degli opponenti (doc. 5 opponenti), con conseguente cumulo dell'intera partecipazione societaria in capo al socio CP_9
. L'unico socio rimasto, in data 23/10/2014, pochi mesi dopo il recesso degli altri soci
[...] garanti, ha stipulato un nuovo contratto di fideiussione – di analogo importo – con la Banca.
Anche da tale circostanza, riferita dalla stessa opposta in seno al ricorso - può presumersi che la banca abbia ricevuto e preso atto del recesso, ricostituendo le garanzie venute meno
Il fideiussore che eserciti il diritto di recesso risponde, in base alle norme generali, solo per i soli debiti esistenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace e non per i debiti sorti successivamente. Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti hanno appositamente sottoscritto la clausola vessatoria di cui al già citato art. 4 del contratto, secondo il quale “i fideiussori rispondono, oltre che delle obbligazioni in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”. Dunque, sebbene i crediti azionati in via monitoria siano, effettivamente, sorti in data successiva al recesso, gli opponenti sono tenuti a soddisfare la pretesa dell'istituto di credito, in quanto detti crediti 6
originano da contratti stipulati antecedentemente al recesso, segnatamente nel 2011 (doc. 5, 6
e 7 opposta).
Tuttavia gli opponenti dedotto di essere liberati dall'obbligazione di garanzia, ai sensi dell'art. 1956 cc. L'eccezione è fondata. Occorre, infatti, considerare che i fideiussori hanno esercitato il recesso, dopo avere dismesso le loro quote di partecipazione nella società debitrice.
[…]
Nel caso in esame, la ha continuato a concedere credito ad una società prossima al CP_4 fallimento, avvenuto a distanza di pochi mesi dal sorgere dei crediti azionati in sede monitoria, tenendo un comportamento in contrasto con i doveri di diligenza e buona fede richiesti alle parti del rapporto contrattuale. Il deterioramento delle condizioni economiche del debitore, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti dagli opponenti (doc. 7) e alla maturata esposizione debitoria della Conceria, deve presumersi conosciuto dalla Banca procedente.
Ebbene, l'opposta ha concesso ulteriore credito alla società, senza informare, né richiedere la preventiva autorizzazione agli ex fideiussori, in capo ai quali, in virtù dell'alienazione delle quote societarie, non può presumersi la conoscenza dello stato di dissesto della società, né dell'andamento dei relativi rapporti bancari. Non rileva la circostanza che i fideiussori fossero obbligati, in base al contratto, a tenersi informati circa l'andamento dei rapporti contrattuali tra il debitore garantito e la;
infatti, tale obbligo è venuto meno in CP_4 seguito all'esercizio di recesso dal contratto di fideiussione. […]
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc, non essendo emerso che la banca abbia agito o resistito in giudizio in malafede o con grave colpa.
Restano assorbite le altre domande ed eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto che la causa è stata istruita solo documentalmente (fase istruttoria ai minimi, valori medi per le altre fasi del giudizio)”.
2. Ha proposto appello per essa in veste Parte_1 di procuratrice (di seguito anche o APPELLANTE), quale Controparte_1 T_ 7
successore a titolo particolare di a seguito di scissione Controparte_4 parziale in sulla base dei seguenti motivi: T_
1) errata valutazione del contratto di garanzia sottoscritto da parte dei signori CP_2
e
[...] CP_3
2) errata valutazione del diritto di recesso esercitato da e CP_2 CP_3
3) errata valutazione e applicazione del disposto dell'art. 1956 cod. civ.;
4) errata liquidazione delle spese e competenze di causa.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio e nel costituirsi in giudizio, CP_2 CP_3 hanno contestato, perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, preliminarmente allegando il difetto di legittimazione attiva di
[...]
per essa di riproponendo le Parte_1 Controparte_1 eccezioni assorbite e proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) vessatorietà dell'art. 4 della fideiussione oggetto di causa e liberazione dei fideiussori per avvenuto recesso;
2) errata liquidazione dei compensi di lite;
3) richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza dell'11 aprile 2024, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (vedi ordinanza: “rilevato : Controparte_4
- che a proposto appello quale successore nel Parte_1 diritto controverso di a seguito di scissione parziale, Controparte_4 fattispecie a carattere traslativo, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima e dunque si configura una successione a titolo particolare nel diritto controverso;
- che, come chiarito dai giudici di legittimità, il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, ma anche proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei 8
confronti del suo dante causa, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'articolo 331 del Cpc dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio” (vedi tra le più recenti Cassazione civile sez. I,
06/02/2024, n.3383); […]
P.Q.M.
- dispone ex 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ”). Controparte_4
, pur ritualmente citata nei termini concessi non si è Controparte_4 costituita ed è stata dichiarata contumace.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.12. 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
******
3. L'eccezione dell'APPELLANTE sul difetto di “legittimazione attiva” di quale T_ successore a titolo particolare di per intervenuta scissione parziale e del potere di CP_8 rappresentanza di è infondata. Controparte_1
Sostengono gli APPELLATI, in sintesi, che , in quanto non costituita in primo grado T_ avrebbe dovuto dare la prova della asserita titolarità del credito producendo l'atto notarile di scissione, la gazzetta ufficiale richiamata, le notifiche della cessione del credito e ogni altro documento necessario a provare l'affermata titolarità entro il termine perentorio della sua costituzione in appello. Ciò non era avvenuto per cui la irreversibile carenza documentale determinerebbe l'inammissibilità dell'appello. 9
La difesa di ha sostenuto che già con l'atto di appello aveva chiarito la sua T_ posizione processuale dettagliatamente riportando nella premessa dell'atto introduttivo ( cfr. pagg. 1,2,3) al fine di giustificare la sua legittimazione gli atti pubblici e amministrativi intervenuti delineando come a far data dal 01.12.2020, come la si fosse scissa in CP_8
trasferendole un compendio di attività e passività ( Scisso), “come meglio T_ Per_1 descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: […] del trasferimento del Compendio è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Pt_2 della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; - che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta T_ esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti degli attuali appellati;
[…]- in data 09.08.2022 CP_8 [...]
ha conferito procura speciale per la gestione dei crediti Parte_1 deteriorati a […]controllata interamente da con Controparte_1 Controparte_10 atto a rogito del Dott. notaio in Milano, Repertorio n. 55546/25800 del Persona_2
09.08.2022”.
Successivamente in risposta all'eccepita carenza di legittimazione ha T_ depositato con le note di udienza del 10 dicembre 2024 , in uno all'atto di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte: A) copia “atto di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica” tra Banca MPS S.p.A. ed B) copia estratto G.U. Parte II Parte_1
n. 151 del 29.12.2020 con evidenza della predetta operazione di cui al punto A).
Gli APPELLATI, dopo il deposito dei documenti da parte di hanno sostenuto, T_ nelle successiva memoria conclusionale (cfr. pagg. 7-10), la tardività di detto deposito in quanto effettuato “solamente con le note di trattazione scritta dell'udienza del 10 dicembre
2024, dopo che la Corte d'Appello con ordinanza del 11 aprile 2024 ha disposto (a parere di questa difesa, erroneamente) l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca MPS”.
Le eccezioni formulate dagli APPELLATI sono prive di pregio.
Con riferimento all'ipotesi, per molti versi analoga, della cessione in blocco dei crediti è stato chiarito che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi 10
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (vedi Cass 25/07/2023, n.22409); anche in difetto di tale individuazione senza incertezze l'avviso ha comunque carattere indiziario dell'avvenuta cessione e potranno essere “valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio - l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure,
a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (vedi, in motivazione, Cass. 08/01/2025, n.391); l'onere di fornire la compiuta prova della successione nel diritto controverso sorge unicamente a fronte di una contestazione specifica (vedi, ad esempio, in motivazione, tra le più recenti Cassazione civile sez. I, 11/06/2024, n.16191).
Nella fattispecie:
- parte appellante ha documentato l'avvenuta scissione parziale;
- l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale consente di individuare con sufficiente precisione i crediti facenti parte del “compendio scisso” (vedi avviso: “In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Cont Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti ); • crediti classificati come
"inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 Cont (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti i "Crediti Deteriorati")”);
- l'appello risulta essere stato proposto dalla società scissa a mezzo del medesimo difensore di;
Controparte_4
- , pur ritualmente citata in giudizio a seguito Controparte_4 dell'integrazione del contraddittorio non si è costituita in giudizio.
Tali elementi complessivamente valutati sono sufficienti ai fini della dimostrazione della intervenuta successione nel diritto controverso.
Nel merito, l'appello principale è infondato e va respinto. 11
4. Con il primo motivo (“errata valutazione del contratto di garanzia sottoscritto da parte dei signori e )parte APPELLANTE principale deduce: CP_2 CP_3
“contrariamente a quanto rilevato da parte dello stesso Tribunale adito, il signor e il CP_2 signor sono firmatari di una garanzia di tipo autonomo, svincolata, pertanto, CP_3 dall'obbligazione principale, con la conseguente impossibilità di eccepire la validità (anche riguardante soltanto ad alcune clausole) del rapporto principale”.
Il motivo è privo di fondamento. non si confronta con quanto affermato dal Tribunale ( cfr. pag. 6 della sentenza) T_ che con motivazione condivisibile, sulla preliminare natura della garanzia prestata dagli
APPELLATI, di fideiussione omnibus, in relazione alla previsione dell'art. 7 del contratto di fideiussione, dove è stato pattuito […] che i fideiussori si impegnano a pagare “a semplice richiesta” (doc. 2 opposta)”, ha correttamente osservato : “manca, invece, la clausola “senza eccezioni”, elemento caratterizzante i contratti di garanzia autonoma. Inoltre, la stessa , CP_4 nel ricorso monitorio, ha asserito che hanno rilasciato in favore della società CP_2 CP_3
Conceria Fiorentina Srl fideiussione generica pro quota” (doc. 1 opposta).
La giurisprudenza di legittimità non collega il riconoscimento della natura indipendente della garanzia al mero inserimento nella dichiarazione impegnativa di una clausola di pagamento “ a prima richiesta ”, o “a semplice richiesta” come nel caso, ma semmai lo fa derivare all'utilizzo dell'espressione tipica “ a prima richiesta e senza eccezioni
” (cfr. ex multis Cass. n. 4717/2019 e Cass. n. 15091/2021); infatti, più che l'opportunità dell'escussione immediata, è proprio lo svincolo dell'obbligazione di garanzia dagli eventuali vizi del rapporto principale quel che caratterizza la garanzia autonoma, in modo che nella specie non viene precisato in contratto, come correttamente evidenziato dal primo Giudice,
l'espressione senza eccezioni, indispensabile per qualificare il contratto come autonomo.
5. Con il secondo motivo di gravame (“errata valutazione del diritto di recesso esercitato da e ) parte APPELLANTE deduce : “ il Giudice di prime cure, CP_2 CP_3 attraverso un inspiegabile revirement, arriva a sostenere che controparte avrebbe ben 12
esercitato il proprio diritto di recesso e questo nonostante la circostanza pacifica e mai contestata che la non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso”. CP_4
Il motivo è infondato.
Gli attori in opposizione avevano documentato l'invio del recesso dalla fideiussione tramite lettera raccomandata, producendo le relative ricevute di accettazione (vedi doc. 4 dell'atto di citazione in opposizione).
La S.C. (cfr. ex multis ordinanza n. 28580/2024) in un caso non molto diverso da quello che ci occupa, in motivazione, ha chiarito l'incombenza dell'obbligo probatorio della prova del ricevimento di un atto postale distinguendo due ipotesi: a) - «in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento;
b) - “ Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato”.
Notoriamente il recesso è un atto recettizio tuttavia in applicazione delle massime innanzi riportate la motivazione del Tribunale risulta coerente con il principio espresso nella massima poiché dall'esame del contratto risulta che le parti si erano impegnate a dare 13
comunicazione del recesso con una raccomandata semplice, priva quindi della ricevuta di ritorno.
Il Tribunale (cfr. pag. 6 sent.) ha quindi argomentato che il recesso esercitato dagli attuali APPELLATI con lettera del 6/5/2014 “è stato esercitato nelle forme previste dal contratto, che all'art. 4 recita “i fideiussori possono recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla solo quando la lettera giunga ai suoi uffici”, senza altra specificazione CP_4
(doc. 2 opposta). L'opposta ha negato di avere ricevuto tale comunicazione”, e ulteriormente, in applicazione del principio espresso dalla S.C. secondo cui “ il mittente non è tenuto a provare l'avvenuta ricezione, poiché la lettera raccomandata, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, con conseguente presunzione di arrivo dell'atto al destinatario (Cass. Sent. 17204/2016), ha ritenuto che a “ fronte della presunzione di avvenuta conoscenza ex art. 1335 cc, l'opposta era onerata di provare di non aver avuto contezza dell'atto per fatto ad essa non imputabile. Tale prova, nel caso di specie, difetta”.
Il primo Giudice, quindi, in assenza dell'avviso di ricevimento ( non presente solo perché non pattuito come detto ) e della dichiarazione della di non aver ricevuto CP_4
l'atto di recesso, ha considerato le ulteriori emergenze processuali per accertare l'intervenuta conoscenza del recesso da parte dell'istituto di credito e a tale fine ha ritenuto rilevante e significativa anche la circostanza che l'unico socio rimasto, a distanza di pochi mesi dal recesso degli altri soci garanti, in data 23/10/2014, “aveva stipulato un nuovo contratto di fideiussione – di analogo importo – con la nche da tale circostanza, riferita CP_4 dalla stessa opposta in seno al ricorso - può presumersi che la banca abbia ricevuto e preso atto del recesso, ricostituendo le garanzie venute meno”.
Tale iter argomentativo risulta corretto.
6. Con il terzo motivo (“errata valutazione e applicazione del disposto dell'art. 1956 cod. civ.”) l'appellante principale deduce: il Giudice di primo grado muove da precedente errata impostazione, e dimentica che le controparti, prima di essere garanti della società debitrice, per la banca continuavano ad essere soci dell'obbligata principale […] i signori CP_2
e agli occhi dell'istituto di credito, erano soci della Conceria Fiorentina srl e in quanto CP_3 14
tali non potevano non essere al corrente delle condizioni economiche e finanziarie che stavano interessando la società debitrice […] i garanti avevano su di sé l'obbligo contrattuale di tenersi al corrente delle condizioni economiche e patrimoniali della garantita e non può valere come esimente l'invocata ignoranza degli stessi se è vero, come è vero, che proprio loro erano soci della garantita e come tali ben “vigili” sulle e delle sue finanze.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come esposto trattando del precedente motivo: il recesso dalla fideiussione era stato correttamente comunicato;
la cessazione della qualità di soci è documentalmente provata;
la banca successivamente al recesso dei signori e veva chiesto ed ottenuto il CP_2 CP_3 rilascio di nuova fideiussione al socio residuo, senza alcuna limitazione di quota, prevista invece nella precedente fideiussione.
Anche con riferimento a fattispecie anteriori alla modifica del 1992 (quando ancora era possibile una deroga pattizia all'art. 1956 c.c.) i giudici di legittimità hanno chiarito che “ “in caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura)” (vedi Cassazione civile sez. I, 16/05/2013, n.11979).
Nella fattispecie il recesso era stato validamente comunicato in data 6 maggio 2014 a seguito della cessione delle quote societarie del dicembre 2013; con il motivo di appello non si contesta che abbia in effetti continuato a far credito alla società Conceria Fiorentina CP_8
Srl nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali che ha poi condotto al fallimento nel settembre 2017, come evidenziato dal Tribunale (“la ha continuato a CP_4 15
concedere credito ad una società prossima al fallimento, avvenuto a distanza di pochi mesi dal sorgere dei crediti azionati in sede monitoria, tenendo un comportamento in contrasto con i doveri di diligenza e buona fede richiesti alle parti del rapporto contrattuale. Il deterioramento delle condizioni economiche del debitore, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti dagli opponenti (doc. 7) e alla maturata esposizione debitoria della Conceria, deve presumersi conosciuto dalla Banca procedente”).
7. Resta assorbito il primo motivo incidentale (“vessatorietà dell'art. 4 della fideiussione oggetto di causa e liberazione dei fideiussori per avvenuto recesso”). Infatti, fermo che il convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite ha l'onere di proporre appello incidentale con riferimento alle eccezioni e questioni dichiarate infondate nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza (vedi per tutte Cass. Sez. Un., 12/05/2017, n.11799), in ogni caso tale gravame ha natura condizionata, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte, sicché il giudice di secondo grado è tenuto all'esame solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale
(vedi Cass. 01/03/2016 n. 4047; Cass 14/03/2018, n.6138: “alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte”).
8. Possono essere esaminati congiuntamente il quarto motivo di appello principale
(“errata liquidazione delle spese e competenze di causa”) ed il secondo e terzo motivo di appello incidentale 2) errata liquidazione dei compensi di lite;
3) richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..), in quanto connessi e relativi tutti alla ripartizione delle spese di primo grado.
Con il quarto motivo deduce: “con una liquidazione oltremodo punitiva e neppure T_ rispondente ai dettami del DM di riferimento il Tribunale di Pisa, apparentemente mitigando la 16
liquidazione stessa, condanna la banca opposta al pagamento di compensi per euro 11.810,00, oltre accessori per ciascuno […] rilevando come le posizioni dei signori iano CP_2 CP_3 state assolutamente sovrapponibili nel corso del giudizio e come gli stessi siano stati assistiti da un unico legale, basterà richiamare quanto previsto all'articolo 4 capoverso 2 del DM
55/2014 come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147 e così: ”Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%...” Gli atti di causa sono sempre stati unici così come le difese svolte! Ed allora, cosa giustifica la duplicazione della liquidazione operata dal giudice pisano??? Assolutamente niente, se non il mantenuto errore in cui il giudice di primo grado è incorso”.
Parte APPELLANTE incidentale con il secondo e terzo motivo deduce: “il Tribunale di
Pisa avrebbe dovuto liquidare i compensi nella somma di €.13.430,00 aumentata del 30% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ed aumentata del 50% o di quella somma ritenuta di conto, per la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
[…] Ricorrevano infine i presupposti per la condanna di controparte per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 3”.
Il quarto motivo di appello principale è fondato;
il secondo e terso motivo di appello incidentale sono infondati.
L'art. 4, comma secondo DM 55/2014 dispone: “quando in una causa l'avvocato assiste più' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti”;
i giudici di legittimità hanno chiarito che “in merito alla liquidazione delle spese di giudizio, nell'ipotesi di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, in conformità con il principio di non debenza delle spese superflue” (vedi Cass. 27/07/2024, n.21067).
La controversia risulta di media difficoltà, istruita in via documentale, come correttamente evidenziato dal Tribunale non vi sono elementi per ritenere che la banca abbia agito con mala fede o colpa grave (la fideiussione era stata pacificamente rilasciata;
manteneva validità parziale anche in caso di recesso;
i crediti verso la società garantita erano 17
documentati) quindi i compensi, secondo soccombenza, dovevano essere liquidati come indicato dal Tribunale (valori medi, salvo che per la fase istruttoria a valori minimi), ma non singolarmente per ciascun attore in opposizione, bensì in modo unitario, con aumento del
30% per la difesa di due soggetti, con gli aggiornamenti ex DM 147/2022, ovvero € 14.648,40
(fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00; compenso tabellare € 11.268,00; aumento del 30% € 3.380,40; totale
€ 14.648,40), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
La parziale soccombenza reciproca (con accoglimento del quarto motivo di appello principale e rigetto del secondo e terzo motivo di appello incidentale) giustificano la compensazione parziale delle spese del presente giudizio di appello nella misura della metà; la residua metà delle spese di parte APPELLATA, da distrarsi in favore dell'avv. Bimbi
Lorenzo, dichiaratosi antistatario, deve porsi a carico di parte APPELLANTE secondo prevalente soccombenza e si liquida, per tale frazione, in € 6.494,15 (fase di studio €
2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00; compenso tabellare €
9.991,00; aumento del 30% € 2.997,30; totale € 12.988,30; riduzione del 50% € 6.494,15), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] appresentata dalla nei confronti Parte_3 Controparte_1 di e avverso la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Pisa , CP_2 CP_3 pubblicata il 2.11.2022, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza di primo grado ridetermina la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte opposta in primo grado nel minor importo di € 14.648,40, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge 18
- rigetta per il resto l'appello principale e, assorbito il primo motivo di appello incidentale e rigettati il secondo e terzo motivo di appello incidentale, conferma per il resto la sentenza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del presente giudizio di appello, condanna parte APPELLANTE a rimborsare a parte APPELLATA e per essa all' antistatario, la residua metà delle spese che liquida, per tale frazione, in € 6.494,15, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.