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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2443/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3368/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 190; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Ciaffi e Giuseppe Sottile ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Galilei n. 45; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07 settembre 2022 innanzi al Tribunale di Roma, in CP_ funzione di giudice del lavoro, , proponeva opposizione avverso IL Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 5057/2022. con cui chiedeva il pagamento della CP_1 somma di euro 5.966,59, a titolo di differenze retributive derivanti da contratto a tempo pieno. a detta società, decreto emesso in forza della sentenza pronunciata da questa Corte, sezione lavoro, n. 3401/2021, con cui era stato accertato che tra la Gepin Contact S.p.A. e era intercorso un appalto illecito di manodopera e, di Parte_1 conseguenza, sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e Con detto ricorso in opposizione CP_1 Parte_1 Parte_1 deduceva che le somme spettanti dovevano essere parametrate sulla base dell'effettività della prestazione lavorativa, che all'epoca era part time al 50% con riconoscimento di una retribuzione mensile di euro 852,37 e che dalla lettura della sentenza n. 3701/2021 non emergeva alcun riferimento circa l'obbligo di riassumere il con un contratto full time 100%. concludeva nel merito previa CP_1 Parte_1 dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando le avverse deduzioni e assumendo che tale CP_1 riammissione in servizio con contratto di lavoro part – time era illegittima e che, con la sentenza n. 3401/2021, era stata condannata al pagamento di una Parte_1 retribuzione corrispondente ad un rapporto di lavoro a tempo pieno nel periodo tra l'estromissione dal servizio e la riammissione effettiva. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento degli onorari, competenze e spese del giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari. Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale accertava la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno e rilevava che la somma ingiunta era stata correttamente determinata sulla base di una retribuzione full time e non part- time. Pertanto, rigettava l'opposizione.
Avverso la detta decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto appello, con ricorso depositato in data 3.9.2024, , censurando Parte_1 la medesima per
“ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA N.3368/2024 TRIBUNALE DI ROMA –SEZ- LAVORO - ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LOGICI IN ORDINE ALLA RIASSUNZIONE DELLA RICORRENTE AD UN REGIME ORARIO FULL TIME E ALLA LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE COSÌ COME RICHIESTE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO. NUOVE VALUTAZIONI IN ORDINE E ALLE CAUSALI ESPOSTE NELL'OPPOSIZIONE A D.I. E SUL RILIEVO CHE LE SOMME SPETTANTI SI DOVREBBERO PARAMETRARE SULLA BASE DELL'EFFETTIVITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SIG. TIDDI, CHE ALL'EPOCA ERA PART TIME”. Dice l'appellante: “Ad un'attenta lettura della sentenza N. 3401/2021 della Corte d'Appello di Roma, non emergerebbe alcun chiaro riferimento all'obbligo di riassumere il lavoratore con un contratto full time 100%., ma solo che: “in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, accerta che tra la Gepin Contact S.p.A. e è intercorso un appalto illecito di manodopera, e di Parte_1 conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e e tutt'ora in essere, e con inquadramento nel livello Parte_1
“D” del c.c.n.l. (…)” Nelle conclusioni del ricorso in I° grado ex art 414. cpc i Pt_1 ricorrenti chiedevano di “ordinare a la riammissione in servizio dei Parte_1 ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato (…) condannare Controparte_3 al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di adempimento e/o
[...] risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione (…) “sul presupposto che, in virtù delle modalità con cui essi avrebbero svolto le loro prestazioni lavorative, sarebbe stato configurabile “un appalto illecito di manodopera”, chiedevano quindi al Tribunale di Roma: di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con La condanna alla reintegrazione dei Parte_1 lavoratori in Gepin presupponeva anche l'individuazione nella stessa Gepin del soggetto datore di lavoro e, comunque, consacrava definitivamente l'imputazione del loro rapporto part time in capo alla Gepin stessa. La sentenza di II° grado ha invece accertato L'esistenza di un appalto illecito di manodopera, con la conseguente declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società tuttora in essere, e ha condannato alla Parte_1 riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni arretrate dal dì della messa in mora, con gli accessori di legge. La conseguenza logica vedrebbe quindi la riammissione “nel posto di lavoro” e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
“tutt'ora in essere” (come statuito nella sentenza d'appello) che altro non sarebbe quello part time … La condanna a pagare la retribuzione arretrata della lavoratrice avrebbe quindi natura esclusivamente risarcitoria e per tale ragione non potrebbe costituire il parametro su cui commisurare le differenze retributive ingiunte, né il presupposto della riassunzione della lavoratrice ad un regime orario full time. D'altra parte è opionione di questa difesa che se vi fosse stata la volontà della Corte d'Appello, di ravvisare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma di tipo full time anziché ( come era) part time tra i ricorrenti e
[...]
, lo avrebbe chiaramente specificato in sentenza e non rimessa Parte_1 implicitamente all'interpretazione di un dato puramente economico … Il regime orario di svolgimento della prestazione del lavoratore null'altro rappresenta se non l'esecuzione dell'obbligo a carico di di eseguire la sentenza della Corte Parte_1
D'Appello di Roma che ha stabilito esclusivamente l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice nelle motivazioni della gravata sentenza la riassunzione non doveva avvenire con le modalità full time (100%) e la società non doveva essere per tale ragione ritenuta inadempiente”. Si è costituito , il quale resisteva al gravame in quanto infondato. CP_1
L'appello è infondato. La sentenza di questa Corte, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato al pagamento di una retribuzione Parte_1 corrispondente a un rapporto di lavoro a tempo pieno. Del resto, corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellato, secondo cui “ non ha mai contestato in Parte_1 alcun procedimento la quantificazione della retribuzione riconosciuta nella sentenza della Corte D'Appello n. 3401/2021 e il fatto che la stessa corrisponda ad un rapporto di lavoro a tempo pieno”. In ogni caso, nulla è stato dimostrato dall'appellante in ordine al fatto che parte appellata avesse un contratto di lavoro part-time prima della declaratoria di interposizione fittizia di manodopera e circa la stipula dello stesso successivamente con
, che, si ribadisce, nulla dice sul periodo pregresso alle formali ed illegittime Pt_1 dipendenze di Gepin SpA. Peraltro, deve darsi continuità a recenti decisioni di questa stessa Corte in fattispecie in toto sovrapponibili - v. sent. n. 550 del 7/2/2025, n. 1323 del 12/5/2025, n. 2289 del 27/6/2025 ache si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - l'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni. Invero, la Corte di Appello, considerando il rapporto tra le parti come a tempo pieno, ha liquidato (a titolo retributivo e non risarcitorio) le somme dovute parametrate su tale monte orario, ritenuto comprovato dalle retribuzioni effettivamente percepite e risultanti dalla documentazione agli atti. Del resto, non spetta a questo Collegio stabilire se la decisione resa, sul punto, dalla sentenza de qua sia errata o meno, contando solo che tale sentenza fa stato nel presente giudizio, sempre che non venga travolta dalla successiva pronuncia della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione (che la società afferma di aver proposto avverso la medesima sentenza).
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado devono essere liquidate come da dispositivo, a carico della società appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in Parte_1 complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2443/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3368/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 190; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Ciaffi e Giuseppe Sottile ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Galilei n. 45; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07 settembre 2022 innanzi al Tribunale di Roma, in CP_ funzione di giudice del lavoro, , proponeva opposizione avverso IL Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 5057/2022. con cui chiedeva il pagamento della CP_1 somma di euro 5.966,59, a titolo di differenze retributive derivanti da contratto a tempo pieno. a detta società, decreto emesso in forza della sentenza pronunciata da questa Corte, sezione lavoro, n. 3401/2021, con cui era stato accertato che tra la Gepin Contact S.p.A. e era intercorso un appalto illecito di manodopera e, di Parte_1 conseguenza, sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e Con detto ricorso in opposizione CP_1 Parte_1 Parte_1 deduceva che le somme spettanti dovevano essere parametrate sulla base dell'effettività della prestazione lavorativa, che all'epoca era part time al 50% con riconoscimento di una retribuzione mensile di euro 852,37 e che dalla lettura della sentenza n. 3701/2021 non emergeva alcun riferimento circa l'obbligo di riassumere il con un contratto full time 100%. concludeva nel merito previa CP_1 Parte_1 dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando le avverse deduzioni e assumendo che tale CP_1 riammissione in servizio con contratto di lavoro part – time era illegittima e che, con la sentenza n. 3401/2021, era stata condannata al pagamento di una Parte_1 retribuzione corrispondente ad un rapporto di lavoro a tempo pieno nel periodo tra l'estromissione dal servizio e la riammissione effettiva. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento degli onorari, competenze e spese del giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari. Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale accertava la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno e rilevava che la somma ingiunta era stata correttamente determinata sulla base di una retribuzione full time e non part- time. Pertanto, rigettava l'opposizione.
Avverso la detta decisione del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto appello, con ricorso depositato in data 3.9.2024, , censurando Parte_1 la medesima per
“ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA N.3368/2024 TRIBUNALE DI ROMA –SEZ- LAVORO - ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LOGICI IN ORDINE ALLA RIASSUNZIONE DELLA RICORRENTE AD UN REGIME ORARIO FULL TIME E ALLA LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE COSÌ COME RICHIESTE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO. NUOVE VALUTAZIONI IN ORDINE E ALLE CAUSALI ESPOSTE NELL'OPPOSIZIONE A D.I. E SUL RILIEVO CHE LE SOMME SPETTANTI SI DOVREBBERO PARAMETRARE SULLA BASE DELL'EFFETTIVITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SIG. TIDDI, CHE ALL'EPOCA ERA PART TIME”. Dice l'appellante: “Ad un'attenta lettura della sentenza N. 3401/2021 della Corte d'Appello di Roma, non emergerebbe alcun chiaro riferimento all'obbligo di riassumere il lavoratore con un contratto full time 100%., ma solo che: “in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, accerta che tra la Gepin Contact S.p.A. e è intercorso un appalto illecito di manodopera, e di Parte_1 conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e e tutt'ora in essere, e con inquadramento nel livello Parte_1
“D” del c.c.n.l. (…)” Nelle conclusioni del ricorso in I° grado ex art 414. cpc i Pt_1 ricorrenti chiedevano di “ordinare a la riammissione in servizio dei Parte_1 ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato (…) condannare Controparte_3 al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di adempimento e/o
[...] risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione (…) “sul presupposto che, in virtù delle modalità con cui essi avrebbero svolto le loro prestazioni lavorative, sarebbe stato configurabile “un appalto illecito di manodopera”, chiedevano quindi al Tribunale di Roma: di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con La condanna alla reintegrazione dei Parte_1 lavoratori in Gepin presupponeva anche l'individuazione nella stessa Gepin del soggetto datore di lavoro e, comunque, consacrava definitivamente l'imputazione del loro rapporto part time in capo alla Gepin stessa. La sentenza di II° grado ha invece accertato L'esistenza di un appalto illecito di manodopera, con la conseguente declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società tuttora in essere, e ha condannato alla Parte_1 riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni arretrate dal dì della messa in mora, con gli accessori di legge. La conseguenza logica vedrebbe quindi la riammissione “nel posto di lavoro” e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
“tutt'ora in essere” (come statuito nella sentenza d'appello) che altro non sarebbe quello part time … La condanna a pagare la retribuzione arretrata della lavoratrice avrebbe quindi natura esclusivamente risarcitoria e per tale ragione non potrebbe costituire il parametro su cui commisurare le differenze retributive ingiunte, né il presupposto della riassunzione della lavoratrice ad un regime orario full time. D'altra parte è opionione di questa difesa che se vi fosse stata la volontà della Corte d'Appello, di ravvisare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma di tipo full time anziché ( come era) part time tra i ricorrenti e
[...]
, lo avrebbe chiaramente specificato in sentenza e non rimessa Parte_1 implicitamente all'interpretazione di un dato puramente economico … Il regime orario di svolgimento della prestazione del lavoratore null'altro rappresenta se non l'esecuzione dell'obbligo a carico di di eseguire la sentenza della Corte Parte_1
D'Appello di Roma che ha stabilito esclusivamente l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice nelle motivazioni della gravata sentenza la riassunzione non doveva avvenire con le modalità full time (100%) e la società non doveva essere per tale ragione ritenuta inadempiente”. Si è costituito , il quale resisteva al gravame in quanto infondato. CP_1
L'appello è infondato. La sentenza di questa Corte, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato al pagamento di una retribuzione Parte_1 corrispondente a un rapporto di lavoro a tempo pieno. Del resto, corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellato, secondo cui “ non ha mai contestato in Parte_1 alcun procedimento la quantificazione della retribuzione riconosciuta nella sentenza della Corte D'Appello n. 3401/2021 e il fatto che la stessa corrisponda ad un rapporto di lavoro a tempo pieno”. In ogni caso, nulla è stato dimostrato dall'appellante in ordine al fatto che parte appellata avesse un contratto di lavoro part-time prima della declaratoria di interposizione fittizia di manodopera e circa la stipula dello stesso successivamente con
, che, si ribadisce, nulla dice sul periodo pregresso alle formali ed illegittime Pt_1 dipendenze di Gepin SpA. Peraltro, deve darsi continuità a recenti decisioni di questa stessa Corte in fattispecie in toto sovrapponibili - v. sent. n. 550 del 7/2/2025, n. 1323 del 12/5/2025, n. 2289 del 27/6/2025 ache si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - l'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni. Invero, la Corte di Appello, considerando il rapporto tra le parti come a tempo pieno, ha liquidato (a titolo retributivo e non risarcitorio) le somme dovute parametrate su tale monte orario, ritenuto comprovato dalle retribuzioni effettivamente percepite e risultanti dalla documentazione agli atti. Del resto, non spetta a questo Collegio stabilire se la decisione resa, sul punto, dalla sentenza de qua sia errata o meno, contando solo che tale sentenza fa stato nel presente giudizio, sempre che non venga travolta dalla successiva pronuncia della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione (che la società afferma di aver proposto avverso la medesima sentenza).
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado devono essere liquidate come da dispositivo, a carico della società appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in Parte_1 complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste