TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 560/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2025 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
(C.F. ) nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Tintoretto s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Anna Coppoletta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/08/1976, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 5 studio dell'avvocato Veronica Costanzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 19/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 , premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla quale nasceva il figlio Controparte_1
(il 20/8/2009) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c., la modifica Per_1 dei provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, con sentenza n. 1642/2024 emessa in data 2/7/2024 in contumacia del
, il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del Pt_1 figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Aveva autorizzato la madre a compiere da sola, senza il consenso del padre, le richieste amministrative, scolastiche e di gestione delle pensioni e provvidenze riconosciute al minore. Aveva posto in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e disposto l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Infine, le visite padre- figlio venivano regolamentate secondo liberi accordi tra le parti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica della sopra indicata sentenza, di disporre il collocamento del minore presso di sé con la previsione dell'obbligo a carico dell'ex compagna di corrispondergli la somma di euro 200,00 al mese per il pagina 2 di 5 mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava di Per_1 ottenere, in ragione del collocamento del minore, l'integrale percezione dell'assegno unico e, quanto alle richieste amministrative, scolastiche e di gestione delle pensioni del minore, chiedeva che avvenissero con il consenso di entrambi i genitori.
A sostegno della domanda di modifica, il ricorrente deduceva di non essersi costituito nel giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale poiché, nelle more del giudizio, era intervenuta la ripresa della relazione more uxorio tra le parti e di avere appreso solo successivamente, dalle insegnanti del minore, dell'esistenza della sentenza del Tribunale di Siracusa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte e chiedeva il rigetto delle domande da quest'ultima formulate, con la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in un importo non inferiore ad euro 3.000,00.
In via riconvenzionale e subordinata, domandava, a modifica della sentenza n.
1642/2024, di disporre l'affidamento esclusivo del minore a sé, con la conferma delle ulteriori statuizioni.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 18/11/2025, dopo ampia discussione il Giudice proponeva alle parti di addivenire ad un accordo che prevedesse, a parziale modifica della sentenza del n. 1642/2024: “che i genitori possano prendere di comune accordo le decisioni scolastiche relative al minore e che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle 20.30 e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio alle 17.00 per il periodo invernale, mentre d'estate la domenica lo riaccompagnerà alle ore 22.00. Per il periodo natalizio va previsto che Per_1 possa trascorrere dal padre 5 giorni anche consecutivi alternando di anno in anno 24-
25 dicembre e 31 dicembre-1gennaio; durante il periodo pasquale per due giorni consecutivi alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
durante il
pagina 3 di 5 periodo estivo per 15 giorni anche consecutivi da concordare tra le parti entro giorno
30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 15 agosto;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni e il giorno del compleanno del papà. La resistente si impegna a comunicare all'ex compagno eventuali spese di carattere straordinario necessarie per fronteggiare la disabilità del minore che richiederanno il prelievo di somme non ordinarie dal libretto postale intestato a Gaetano. Per il resto, rimangono ferme le statuizioni della sentenza del 2024. Spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i rispettivi difensori chiedevano la pronuncia della decisione in conformità dell'accordo.
Orbene, preso atto, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, la domanda di modifica della sentenza n. 1642/2024 emessa da questo Tribunale in data 2/7/2024, è fondata e va accolta.
Invero, i termini dell'accordo raggiunto all'udienza del 18/11/2025 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità. Per_1
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337 quinquies c.c.: accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza n. 1642/2024 emessa da questo Tribunale in data 2/7/2024, nei termini di cui al sopra riportato accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18/11/2024; compensa tra le parti le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
25/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2025 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
(C.F. ) nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Tintoretto s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Anna Coppoletta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/08/1976, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 5 studio dell'avvocato Veronica Costanzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 19/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 , premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla quale nasceva il figlio Controparte_1
(il 20/8/2009) chiedeva, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c., la modifica Per_1 dei provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e ai diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, con sentenza n. 1642/2024 emessa in data 2/7/2024 in contumacia del
, il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del Pt_1 figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. Aveva autorizzato la madre a compiere da sola, senza il consenso del padre, le richieste amministrative, scolastiche e di gestione delle pensioni e provvidenze riconosciute al minore. Aveva posto in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e disposto l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Infine, le visite padre- figlio venivano regolamentate secondo liberi accordi tra le parti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica della sopra indicata sentenza, di disporre il collocamento del minore presso di sé con la previsione dell'obbligo a carico dell'ex compagna di corrispondergli la somma di euro 200,00 al mese per il pagina 2 di 5 mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava di Per_1 ottenere, in ragione del collocamento del minore, l'integrale percezione dell'assegno unico e, quanto alle richieste amministrative, scolastiche e di gestione delle pensioni del minore, chiedeva che avvenissero con il consenso di entrambi i genitori.
A sostegno della domanda di modifica, il ricorrente deduceva di non essersi costituito nel giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale poiché, nelle more del giudizio, era intervenuta la ripresa della relazione more uxorio tra le parti e di avere appreso solo successivamente, dalle insegnanti del minore, dell'esistenza della sentenza del Tribunale di Siracusa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte e chiedeva il rigetto delle domande da quest'ultima formulate, con la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in un importo non inferiore ad euro 3.000,00.
In via riconvenzionale e subordinata, domandava, a modifica della sentenza n.
1642/2024, di disporre l'affidamento esclusivo del minore a sé, con la conferma delle ulteriori statuizioni.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 18/11/2025, dopo ampia discussione il Giudice proponeva alle parti di addivenire ad un accordo che prevedesse, a parziale modifica della sentenza del n. 1642/2024: “che i genitori possano prendere di comune accordo le decisioni scolastiche relative al minore e che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle 20.30 e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio alle 17.00 per il periodo invernale, mentre d'estate la domenica lo riaccompagnerà alle ore 22.00. Per il periodo natalizio va previsto che Per_1 possa trascorrere dal padre 5 giorni anche consecutivi alternando di anno in anno 24-
25 dicembre e 31 dicembre-1gennaio; durante il periodo pasquale per due giorni consecutivi alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
durante il
pagina 3 di 5 periodo estivo per 15 giorni anche consecutivi da concordare tra le parti entro giorno
30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 15 agosto;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni e il giorno del compleanno del papà. La resistente si impegna a comunicare all'ex compagno eventuali spese di carattere straordinario necessarie per fronteggiare la disabilità del minore che richiederanno il prelievo di somme non ordinarie dal libretto postale intestato a Gaetano. Per il resto, rimangono ferme le statuizioni della sentenza del 2024. Spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i rispettivi difensori chiedevano la pronuncia della decisione in conformità dell'accordo.
Orbene, preso atto, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda delle parti.
Passando al merito, la domanda di modifica della sentenza n. 1642/2024 emessa da questo Tribunale in data 2/7/2024, è fondata e va accolta.
Invero, i termini dell'accordo raggiunto all'udienza del 18/11/2025 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità. Per_1
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337 quinquies c.c.: accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza n. 1642/2024 emessa da questo Tribunale in data 2/7/2024, nei termini di cui al sopra riportato accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18/11/2024; compensa tra le parti le spese processuali.
pagina 4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il
25/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5