Sentenza 6 giugno 2000
Massime • 2
In tema di appropriazione di cosa smarrita, per l'affermazione della penale responsabilità, occorre accertare che il soggetto abbia manifestato nei confronti della cosa rinvenuta la volontà di comportarsi "uti dominus"; tale volontà va esclusa non solo quando venga attivata la speciale procedura di restituzione prevista dall'art. 927 e sgg. cod. civ., ma anche in presenza di ogni comportamento che dimostri inequivocabilmente l'assenza della volontà di appropriarsi della cosa, come nel caso che l'agente avverta del rinvenimento l'autorità mettendo la cosa a disposizione per la riconsegna al proprietario.
In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita di cose smarrite, deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto.
Commentario • 1
- 1. Prendere cellulare dimenticato sul bancone: furto o appropriazione indebita? (6353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2021
Deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto. Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene: tale principio può trovare applicazione solo qualora il telefono sia stato smarrito, e quindi il suo possessore non sappia il luogo ove egli lo ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2000, n. 11148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11148 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Presidente del 06/06/2000
1. Dott. GIANFRANCO TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO MARZANO Consigliere N. 1333
3. Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI Consigliere N. 27970/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
1) NI IA n. il 16.08.1937
2) IS GR IU n. il 05.08.1918
3) PO LI C/ n. il 16.08.1938
4) OM AB C/ n. il 21.02.1945
Avverso sentenza del 22.12.1998 CORTE APPELLO di ANCONA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TATOZZI GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. M. Matera che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi;
Uditi, gli avv.ti De Mincio per TO e RE, Natali per OM, MANDOLINI per AN e Velori per IE;
- Svolgimento del processo -
Il 17.10.1991 nei locali del servizio Elaborazione Dati della Cassa di Risparmio di Fermo si svolgeva una riunione sindacale del personale dipendente alla quale partecipava, in qualità di rappresentante della Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (FISAC), OM IZ che, a conclusione della riunione, dimenticava, nella sala in cui questa si era tenuta, una borsa in plastica trasparente recante all'esterno la indicazione "FISAC RECTIONAL MARCHE"; il giorno successivo la borsa veniva rinvenuta dal funzionario dirigente il Servizio Elaborazione Dati della Cassa, AN CO il quale, atteso un giorno o due che qualcuno venisse a reclamarla, procedeva alla sua apertura constatando che essa conteneva documenti riservati appartenenti alla banca e di ciò riferiva al dirigente dell'Ispettorato IE Italico;
la borsa veniva lasciata nella sala dove era stata rinvenuta e di cui veniva chiuso l'accesso.
Il 23.10.1991 il Presidente della Cassa di Risparmio di Fermo, TO GR PP sporgeva denuncia all'Autorità Giudiziaria ritenendo illecito il possesso da parte del sindacato dei documenti riservati di proprietà della banca e chiedeva il sequestro della borsa che il 20.10.1991, in attesa delle determinazioni dell'autorità competente i veniva chiusa con il suo contenuto nella cassaforte della Presidenza.
In seguito veniva disposto il sequestro della borsa e dei documenti ed avviato un procedimento penale nei confronti dello OM e di NT LI per concorso nel delitto di ricettazione. Il 23.6.1992 lo OM appreso del procedimento penale a suo carico, sporgeva querela nei confronti del AN e di altri dirigenti della Cassa per appropriazione indebita di cose smarrite. Il AN, TO GR, IE e RE, direttore generale dell'Istituto di credito, venivano quindi tratti a giudizio dinanzi al RE di Fermo, anziché per il delitto di appropriazione indebita, per la diversa ipotesi di concorso in quello di furto aggravato e danneggiamento.
Il RE con sentenza del 24.6.1996 riteneva il AN ed il IE colpevoli del solo delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 C.P. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, condannava il primo alla pena di mesi tre di reclusione e L. 300.000 di multa ed il secondo a quella di mesi quattro e L. 600.000, oltreché al risarcimento dei danni in favore dello OM da liquidarsi in separato giudizio mentre veniva rigettata analoga domanda dell'altra parte civile NT LI. Il TO GR ed il RE venivano invece assolti per non aver commesso il fatto. Il RE riteneva, nel comportamento del AN e del IE, ravvisabile il delitto di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ufficio (art. 624 e 61 n. 11 C.P.) escludendo quello di cui all'art. 647 C.P., in quanto anziché restituire la borsa allo OM, da loro conosciuto o comunque identificabile, che l'aveva solo dimenticata ed immediatamente ricercata, se ne erano impossessati chiudendo a chiave la sala in cui era stata rinvenuta, trasferendola alla sede centrale e consentendone la custodia in cassaforte. 2) Avverso la sentenza di condanna proponevano appello il AN ed il IE oltre che la parte civile NT la cui domanda di risarcimento era stata rigettata e che era stata condannata alla rifusione delle spese in favore degli imputati TO GR e RE assolti per non aver commesso il fatto.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 22.12.1998 assolveva il AN ed il IE dal delitto di furto loro ascritto perdè il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili in favore dello OM così come la condanna della NT alla rifusione delle spese a favore del TO e del RE, già in precedenza assolti.
La Corte riteneva che nel comportamento del AN e del IE non fossero ravvisabili ne' gli estremi del furto di cui all'art. 624 C.P. ne' quello di appropriazione di cose smarrite di cui all'art. 647 C.P. Quanto al primo reato a parere della Corte di merito difettava l'elemento della sottrazione giacché era risultato, anche per ammissione dello stesso OM, che questi, dopo avere smarrito la cartellina non aveva alcun ricordo del luogo in cui l'aveva dimenticata e dove eventualmente ricercarla per cui ne aveva perso sia il possesso che la detenzione.
Quanto al delitto di cui all'art. 647 C.P., secondo la Corte di Appello, esso richiede la volontà della di affermazione del dominio sulle cose possedute che nella specie non esisteva nei dirigenti della Cassa di Risparmio posto che essi trattennero la cartella non per appropriarsene bensì all'unico scopo di tenerla a disposizione dell'autorità giudiziaria e consentirne il sequestro che essi stessi avevano richiesto.
In considerazione della complessità della vicenda e dello stato d'animo della NT nei cui confronti era scaturito un procedimento penale a seguito del rinvenimento nella cartella di documenti da essa provenienti, il giudice del gravame riteneva sussistenti giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese nel rapporto con gli imputati assolti revocando la condanna alla rifusione di esse pronunciate in primo grado in favore del TO e del RE. 2) Avverso le decisioni di appello propongono ricorso le parti civili OM e NT oltre che il TO ed il RE;
questi ultimi limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese con la NT.
Lo OM e la NT deducono, come mezzi di annullamento, motivi paralleli che possono così sintetizzarsi: a) violazione degli art.63 e 238 C.P.P. in relazione all'esame come testi del AN e del TO in altro procedimento penale pur avendo già la veste di indiziati in quello presente ed omessa acquisizione dei relativi verbali;
b) nel comportamento degli imputati che trattennero la cartella dimenticata dallo OM avrebbe dovuto essere ravvisato alternativamente il delitto di furto, furto d'uso e appropriazione di cose smarrite stante l'interesse della banca a prendere visione dei documenti contenuti nella cartella.
Con memoria aggiunta, dopo la scadenza dei termini per l'impugnazione, lo OM deduce anche illogicità della motivazione su diversi aspetti del comportamento degli imputati quali la legittimità dell'apertura della cartella, la presunta volontà di restituzione di essa, il dolo scaturente dall'interesse degli imputati a prendere visione dei documenti ed inosservanza della legge penale, e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella sua applicazione, sul punto della legittimità della ritenzione della cartella quale presunto corpo di reato.
Il TO ed il AN lamentano principalmente la declaratoria di compensazione delle spese da essi sostenute con quelle della parte civile NT LI mentre il RE aveva condannato quest'ultima alla rifusione rilevando come non fosse ipotizzabile danno alcuno da essa subito.
La motivazione della compensazione sarebbe illogica e comunque dichiarata in contrasto con gli art. 541 e 592 C.P.P.. Il TO ed il AN chiedono anche che la formula di assoluzione pronunciata nei loro confronti per non aver commesso il fatto sia modificata in quella perché il fatto non sussiste più conforme alla esclusione della illiceità penale del loro comportamento. - Motivi della decisione -
L'esame dei ricorsi proposti è funzionale ai soli fini civili in assenza di impugnazione del P.M. ed essendo inammissibile il motivo proposto dal TO e dal RE in ordine alla formula di assoluzione adottata dal RE giacché precluso dalla mancata proposizione a suo tempo di appello.
1) I ricorsi proposti dalle parti civili OM e NT sono manifestamente infondati e vanno perciò dichiarati inammissibili. Nella sostanza le censure proposte dalle suddette parti civili attengono alla qualificazione giuridica della condotta del AN e del IE e più specificamente alla riconducibilità delle stesse alle ipotesi criminose di furto di cui all'art. 624 C.P. - così come contestato e ritenuto dal RE - ovvero a quella di furto d'uso - (art. 626 C.P.) - o di appropriazione di cose smarrite - (art. 647 C.P.) - così come sostenuto dai ricorrenti. Al riguardo occorre premettere che, come rilevato anche nella sentenza impugnata, lo svolgimento dei fatti è sostanzialmente pacifico e soprattutto è incontestato: a) che, per ammissione dello stesso OM, questi non aveva, dopo lo smarrimento, alcun ricordo del luogo in cui aveva lasciato la cartella e che ebbe conoscenza al riguardo solo molto tempo dopo quando apprese del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, in relazione ai documenti contenuti nella cartella, per il delitto di ricettazione;
b) la cartella fu trattenuta, dopo il rinvenimento dai funzionari e dirigenti della banca in funzione ed in attesa del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria conseguente alla denuncia presentata per il reato evidenziato dai documenti contenuti nella cartella. Tali elementi pacifici in atti, hanno fondato la esclusione della ricorrenza dei reati di furto o di appropriazione indebita. La conclusione è giuridicamente corretta.
La perdita, non solo della detenzione materiale (signoria di fatto sulla cosa) ma anche di quella psicologica conseguente alla mancanza di ogni ricordo circa il luogo dello smarrimento, esclude che la condotta di colui che l'abbia ritrovata, ed eventualmente la trattenga per appropriarsene o farne comunque d'uso, possa integrare il reato di furto - ordinario o d'uso - per carenza dell'elemento essenziale della sottrazione al detentore che è invece ravvisabile nel coso di momentanea dimenticanza dell'oggetto ma di cui si consentì memorie del luogo in cui ritrovarlo;
la mancanza di tale ricordo rende la cosa oggettivamente e soggettivamente "smarrita" ed ipotizzabile, ove vi ricorrano gli altri presupposti, il reato di cui all'art. 647 C.P. e non quello di furto. Nella specie tuttavia è da escludere anche l'ipotesi criminosa alternativa.
Il delitto di cui all'art. 647 C.P. - come ogni ipotesi penale di appropriazione indebita - richiede che l'agente, rinvenuta la cosa smarrita, e conseguitone così il possesso, manifesti nei confronti di essa la volontà di comportarsi uti dominus, cioè di trasformare il possesso in dominio esclusivo;
è indubbio che indice concludente al riguardo può considerarsi la mancata attivazione della procedura prevista dagli art. 927 e segg. C.C. per conseguire legittimamente la proprietà della cosa smarrita.
Tuttavia la realizzazione del reato di cui all'art. 647 C.P. non è direttamente ed automaticamente ricollegabile alla omessa attivazione delle procedure civilistiche indicate, giacché la norma incriminatrice non si riduce a sanzionare penalmente queste ultime bensì punisce l'inventore della cosa che dimostri la volontà di disporne uti dominus, e tale volontà deve essere esclusa nel caso in cui l'agente, pur senza attivare le formali procedure di cui agli art. 927 e segg. C.C., avverta del rinvenimento l'autorità, consegni a questa la cosa smarrita per la riconsegna al proprietario o semplicemente, la tenga a disposizione.
Nella specie i funzionari della banca, constatato il contenuto della cartella che avrebbe potuto costituire corpo di reato, lo comunicarono all'autorità giudiziaria con la denuncia e rimasero in attesa delle determinazioni di questa tenendo a disposizione e custodendo la cosa smarrita.
Il comportamento degli imputati fu perciò tale da dimostrare inequivocabilmente l'assenza di qualsiasi volontà di appropriarsi della cartella smarrita e del suo contenuto ed in assenza di essa risulta dissolta la configurabilità del delitto in esame. In tale contesto risulta evidente la inconferenza di ogni ulteriore considerazione relativa alla possibilità che i funzionari avevano di conoscere l'identità del proprietario della cartella senza aprirla e prendere visione del suo contenuto ovvero l'interesse dell'istituto bancario, nell'ambito di rapporti sindacali aspri, ad acquisire elementi di scorrettezza nei comportamenti della controparte;
infatti la semplice presa visione del contenuto è del tutto estranea alla condotta illecita così come contestata mentre l'interesse della banca, di cui si sarebbero fatto carico i suoi funzionari, è collocabile nell'ambito dei motivi che possono avere indotto questi ultimi, senza obbligo di rapporto o di denuncia, a porre la cartella a disposizione dell'autorità giudiziaria ma che non hanno rilievo per qualificare come reato la ritenzione della cartella in mancanza di sottrazione o di volontà di appropriazione per le ragioni indicate.
2) La generica censura con cui si denuncia violazione di legge per le dichiarazioni rese dagli attuali imputati in diverso procedimento penale (intuitivamente relativo al denunciato reato di ricettazione dei documenti) e per la mancata acquisizione dei relativi verbali, è inammissibile ai sensi dell'art. 581, lett. c, C.P.P. in quanto priva delle necessarie precisazioni in assenza delle quali non è dato stabilire ne' la natura, ne' la provenienza ne' il contenuto delle dichiarazioni e neppure la rilevanza ed utilizzabilità di esse nel presente procedimento.
3) La revoca della condanna della NT al pagamento delle spese sostenute dagli imputati, in primo grado, è stata fondata dalla sentenza impugnata sulla esistenza di giusti motivi per la compensazione identificati nella complessità della vicenda e dello stato d'animo della donna a seguito della instaurazione nei suoi con fronti di procedimento penale;
pertanto l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 541 C.P.P. risulta correttamente ed adeguatamente motivato.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi tutti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali a ciascuno di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2000