Art. 1.
A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. (1) ((2)) La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:
esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni
" 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni
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Totale . . . L. 199.750 milioni
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Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639 , e' tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 maggio 1964, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ."
A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni. (1) ((2)) La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:
esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni
" 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni
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Totale . . . L. 199.750 milioni
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Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 639 , e' tratto anche dai fondi stanziati dalla presente legge.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 maggio 1964, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all' articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ."