Articolo 425 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 424Articolo 426
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9 ottobre 2010
Art. 425. Indennita' per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni 1. Se la cosa requisita in uso e' mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, un'indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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