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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 488/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 488/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
TE ME (PT), Via della Nievole n. 42, C.F:
difesa e rappresentata dall'avv. Silvia C.F._1
Pagnoccheschi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia (PT), Via degli Orafi
n. 2, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...], CP_1 residente in [...], C.F. C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “La Dogaia” di
Prato e ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera emessa dall'Ordine degli avvocati di Pistoia il 13.01.25, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Canigiani del Foro di
1 Pistoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Pistoia (PT), Via Cavour n. 6, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
TE ME (PT) il 26.02.2022, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che i rapporti fra i coniugi, inizialmente improntati all'armonia ed all'amore reciproco, si deterioravano gravemente, tanto da dirsi oggi come inesistenti e tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e della vita in comune.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) ordinare al Comune di TE ME di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) riconoscere che i ricorrenti hanno già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale intercorrente tra i medesimi e che, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contributo l'uno in favore dell'altro;
d) dichiarare compensate le spese legali del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in TE
[...] CP_1
ME (PT) il 26.02.2022, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TE ME (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6, P. 1, anno 2022);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 488/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 10.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
TE ME (PT), Via della Nievole n. 42, C.F:
difesa e rappresentata dall'avv. Silvia C.F._1
Pagnoccheschi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia (PT), Via degli Orafi
n. 2, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...], CP_1 residente in [...], C.F. C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “La Dogaia” di
Prato e ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera emessa dall'Ordine degli avvocati di Pistoia il 13.01.25, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Canigiani del Foro di
1 Pistoia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Pistoia (PT), Via Cavour n. 6, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.03.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
TE ME (PT) il 26.02.2022, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che i rapporti fra i coniugi, inizialmente improntati all'armonia ed all'amore reciproco, si deterioravano gravemente, tanto da dirsi oggi come inesistenti e tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e della vita in comune.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) ordinare al Comune di TE ME di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) riconoscere che i ricorrenti hanno già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale intercorrente tra i medesimi e che, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi forma di contributo l'uno in favore dell'altro;
d) dichiarare compensate le spese legali del presente giudizio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in TE
[...] CP_1
ME (PT) il 26.02.2022, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TE ME (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6, P. 1, anno 2022);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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