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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa
Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1937 del R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
t r a
codice fiscale , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Napoli, alla via Giuseppe Martucci, n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
- opponente-
e
, codice fiscale , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in San Marzano sul Sarno (Sa) alla Via I Trav Vittorio Veneto, n. 46, presso lo studio dell'avv. Stefania Franza dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 380/2022 del 05/03/22 reso dall'intestato Tribunale in favore di
[...]
e con il quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € CP_1
49.731,41 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto la non debenza della somma ingiunta stante l'inesistenza del diritto di credito vantato: dall'esperita consulenza tecnica disposta in seno al giudizio per accertamento tecnico conciliativo non sarebbe emersa alcuna responsabilità della opponente in ordine alle infiltrazioni e allagamenti da cui era stato interessato l'immobile di proprietà della opposta. Regolarmente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.05.2024, celebrata in forma cartolare, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto-creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente- convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere.
Senonché, dalla mera lettura degli atti di causa emerge il buon diritto dell'opposta-creditrice.
Preliminarmente si rileva che l'odierno giudicante ritiene utilizzabile la CTU depositata nel procedimento di ATP conciliativa ex art. 696 e 696 bis c.p.c., n. 1383/2021 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore.
Difatti, nell'ambito della espletata procedura di istruzione preventiva il contraddittorio era stato regolarmente costituito nei confronti delle medesime parti del presente giudizio.
Orbene, la consulente tecnica d'ufficio ha confermato nel proprio elaborato l'esistenza dei danni lamentati dalla opposta e la responsabilità materiale nella loro causazione da parte della
[...]
Pt_1
In particolare così riferisce. “In merito ai vizi o i difetti riscontrati, la scrivente evidenzia, così come precisato nel quesito 2 che presso gli immobili de quo sono stati rilevati danni da infiltrazione ancora in atto, nello specifico i locali posti al piano sottostrada individuati sulla planimetria catastale del sub.11, risultavano interessati da importanti fenomeni infiltrativi;
infatti, come è facile intuire anche dalla documentazione fotografica prodotta (cf. all.3) sulla pavimentazione dell'intero piano S1 erano presenti circa
10 cm di acqua, e tutte le pareti perimetrali presentavano segni di efflorescenze, distacco parziale della tinteggiatura e ammaloramento dell'intonaco. Circa l'individuazione dei responsabili e l'eventuale individuazione di corresponsabilità, si evidenzia che nonostante i diversi interventi di riparazione alle
pag. 2/3 condotte di carico, effettuate dalla convenuta e documentate anche nella perizia di parte dell'attore a firma dell'ing. e considerato il tipo e l'entità di infiltrazioni ancora in atto, sia ragionevole Persona_1 escludere che si tratti di infiltrazioni dovute a tubazioni di carico, pertanto la causa principale va ricercata nel tratto fognario presente a ridosso dello stabile de quo”.
Ancora, in relazione ai costi per il ripristino, le conclusioni rassegnate dal CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, meritano condivisione.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 389/22, da intendersi definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I 380/22 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 3.000,00, oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28.07.2025.
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa
Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1937 del R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
t r a
codice fiscale , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Napoli, alla via Giuseppe Martucci, n. 47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
- opponente-
e
, codice fiscale , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in San Marzano sul Sarno (Sa) alla Via I Trav Vittorio Veneto, n. 46, presso lo studio dell'avv. Stefania Franza dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 380/2022 del 05/03/22 reso dall'intestato Tribunale in favore di
[...]
e con il quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € CP_1
49.731,41 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto la non debenza della somma ingiunta stante l'inesistenza del diritto di credito vantato: dall'esperita consulenza tecnica disposta in seno al giudizio per accertamento tecnico conciliativo non sarebbe emersa alcuna responsabilità della opponente in ordine alle infiltrazioni e allagamenti da cui era stato interessato l'immobile di proprietà della opposta. Regolarmente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.05.2024, celebrata in forma cartolare, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto-creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente- convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere.
Senonché, dalla mera lettura degli atti di causa emerge il buon diritto dell'opposta-creditrice.
Preliminarmente si rileva che l'odierno giudicante ritiene utilizzabile la CTU depositata nel procedimento di ATP conciliativa ex art. 696 e 696 bis c.p.c., n. 1383/2021 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore.
Difatti, nell'ambito della espletata procedura di istruzione preventiva il contraddittorio era stato regolarmente costituito nei confronti delle medesime parti del presente giudizio.
Orbene, la consulente tecnica d'ufficio ha confermato nel proprio elaborato l'esistenza dei danni lamentati dalla opposta e la responsabilità materiale nella loro causazione da parte della
[...]
Pt_1
In particolare così riferisce. “In merito ai vizi o i difetti riscontrati, la scrivente evidenzia, così come precisato nel quesito 2 che presso gli immobili de quo sono stati rilevati danni da infiltrazione ancora in atto, nello specifico i locali posti al piano sottostrada individuati sulla planimetria catastale del sub.11, risultavano interessati da importanti fenomeni infiltrativi;
infatti, come è facile intuire anche dalla documentazione fotografica prodotta (cf. all.3) sulla pavimentazione dell'intero piano S1 erano presenti circa
10 cm di acqua, e tutte le pareti perimetrali presentavano segni di efflorescenze, distacco parziale della tinteggiatura e ammaloramento dell'intonaco. Circa l'individuazione dei responsabili e l'eventuale individuazione di corresponsabilità, si evidenzia che nonostante i diversi interventi di riparazione alle
pag. 2/3 condotte di carico, effettuate dalla convenuta e documentate anche nella perizia di parte dell'attore a firma dell'ing. e considerato il tipo e l'entità di infiltrazioni ancora in atto, sia ragionevole Persona_1 escludere che si tratti di infiltrazioni dovute a tubazioni di carico, pertanto la causa principale va ricercata nel tratto fognario presente a ridosso dello stabile de quo”.
Ancora, in relazione ai costi per il ripristino, le conclusioni rassegnate dal CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, meritano condivisione.
Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 389/22, da intendersi definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I 380/22 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 3.000,00, oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28.07.2025.
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3