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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1577/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GENOVA GIOVANNI, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SAN FELICE N. 123, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 09/05/2025, (alias ), di stato libero a seguito Controparte_1 Persona_1 di divorzio dalla moglie, conveniva in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Emilia, nonché la figlia , chiedendo di essere autorizzato all'adeguamento dei Controparte_3
pagina 1 di 7 caratteri sessuali mediante intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile, e contestualmente la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso anagrafico da Per_ maschile a femminile e del nome anagrafico da a CP_1
A tal fine, esponeva di vivere una condizione psicologica di disforia di genere, comportante la percezione di sé come femmina in difformità dal proprio sesso biologico maschile. Riferiva poi di essere stata affiancata, da gennaio 2024, dalla psicologa psicoterapeuta dr.ssa nel Persona_2 proprio percorso di affermazione di genere, e di essere seguita da aprile 2024 dal Dipartimento di
Endocrinologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, struttura pubblica presso la quale, nel mese di maggio 2024, aveva iniziato la somministrazione di estrogeni, proseguendo la somministrazione regolarmente con continuità.
Descriveva dunque nei dettagli la disforia di genere diagnosticata dalla psicologa dr.ssa , Per_2 riportando diversi passaggi della sua relazione prodotta in atti, e riportava altresì il certificato della endocrinologa dell'Arcispedale di Reggio Emilia, dr.ssa in merito alla terapia Persona_3 ormonale seguita. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla riassegnazione di sesso e nome femminili, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, che escludevano un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015 e Corte Cost. n. 221/2015).
Il Pubblico Ministero di Reggio Emilia non si costituiva in giudizio;
parimenti, non si costituiva in giudizio la figlia della parte ricorrente, . Controparte_3
All'udienza di comparizione dell'11/09/2025, parte ricorrente compariva personalmente e veniva sentita dal Giudice relatore. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/20151, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui 1 Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, secondo cui “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
pagina 2 di 7 all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis T. Bologna sentenza n. 483/2018 del 09/01/2017; T. Reggio Emilia sentenza n. 1503/2016 del 18/11/2016; da ultimo, T.
Reggio Emilia sentenza n. 388/2024 pubblicata il 22/03/2024).
Quanto, in particolare, alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che sia di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
pagina 3 di 7 percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, desumendosi dalle stesse conclusioni della parte ricorrente e dalla documentazione allegata che la stessa debba ancora sottoporsi all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
In altri termini, nel caso in esame, si desume dalla documentazione depositata, che l'intervento chirurgico appaia funzionale all'affermazione di genere, essendo finalizzato a consolidare il benessere psico-fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale, ed è, pertanto, funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche di parte ricorrente.
In particolare, nella consulenza psicodiagnostica prodotta in atti (documento n. 2), la dr.ssa - la Per_2 quale ha ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito di una “disforia di genere persistente e strutturata” (pag. 8) - ha così concluso:
La dr.ssa ha aggiunto inoltre: Per_2
- “l'esigenza di intervenire anche sulle caratteristiche sessuali primarie, di essere riconosciuta dagli altri a tutti gli effetti come donna e non poterlo fare per la mancanza di documenti rettificati costituiscono dei limiti rilevanti che solo la rettifica anagrafica e gli interventi chirurgici ritenuti indispensabili possono eliminare”. pagina 4 di 7 - “Il percorso diagnostico effettuato ha confermato in maniera chiara e indubbia la presenza di incongruenza e disforia di genere, senza rilevare elementi di incertezza. Si è riscontrata una stabile e persistente identificazione nel genere femminile, strutturatasi fin dall'infanzia. Questo ha ancor di più consolidato la volontà, ferma e consapevole, di proseguire con gli interventi chirurgici di adeguamento sessuale e con la rettifica anagrafica”.
- “La persona dimostra piena consapevolezza dell'irreversibilità e irrevocabilità degli interventi di rettifica anagrafica e chirurgica, esprimendo con decisione, chiarezza e continuità la volontà di procedere nel percorso di affermazione di genere femminile, intrapreso da anni e considerato essenziale per il completamento della propria identità e per il proprio equilibrio psicologico”;
La dr.ssa ha quindi espresso “parere favorevole a che da subito possa Per_2 Persona_1 rettificare gli atti anagrafici e di stato civile e possa accedere all'interventi chirurgico di riattribuzione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 14 aprile 1982” (documento n. 2, pagg. 16-17-18).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della ricorrente, come confermato dalla dr.ssa nei passaggi della sua relazione sopra riportati, Per_2 potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Peraltro, il fatto che la parte ricorrente si presenti con la propria identità desiderata femminile, ha trovato ulteriore conferma non solo nella copiosa documentazione prodotta (documenti da 4 a 10, 39-
40), da cui si evince che anche nelle relazioni sociali è chiaramente identificabile la sua identità di Per_ genere femminile (con il nome di , ma anche all'udienza di comparizione dell'11/09/2025.
E' stata poi prodotta una certificazione del medico specialista in endocrinologia dr.ssa Persona_3 presso la Ausl di Reggio Emilia, la quale ha attestato quanto segue:
pagina 5 di 7 Il certificato endocrinologico presenta caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionista di struttura sanitaria pubblica, e la relazione della psicologa dr.ssa proviene da Per_2 professionista esperta dei temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, che segue da diverso tempo la parte ricorrente. Pertanto, non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene in conclusione il Collegio che i descritti elementi probatori valgano ad attestare la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 L. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con rettifica del nome Per_ da ” a , dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CP_1 di nascita (Milano) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del Per_ nome da « » a « ». CP_1
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche della persona interessata.
Nel caso di specie, come si è detto, la certificazione medica e la relazione psicodiagnostica in atti confortano tale conclusione.
pagina 6 di 7 3.
Si dà atto infine che il contraddittorio risulta correttamente integrato, essendo il ricorso stato notificato sia al Pubblico Ministero, sia alla figlia della parte ricorrente, , nata dal matrimonio tra Controparte_3 la parte ricorrente e la sua ex moglie (cfr. certificato di stato di famiglia e di stato civile prodotto al documento n. 1).
4.
L'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio, giustificano la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] in data [...], da maschile a femminile, con variazione del Controparte_1
Per_ nome da “ ” a;
CP_1
2) autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da « » a CP_1
Per_ « ;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1577/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GENOVA GIOVANNI, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SAN FELICE N. 123, BOLOGNA;
RICORRENTE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Controparte_2
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 09/05/2025, (alias ), di stato libero a seguito Controparte_1 Persona_1 di divorzio dalla moglie, conveniva in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Emilia, nonché la figlia , chiedendo di essere autorizzato all'adeguamento dei Controparte_3
pagina 1 di 7 caratteri sessuali mediante intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile, e contestualmente la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso anagrafico da Per_ maschile a femminile e del nome anagrafico da a CP_1
A tal fine, esponeva di vivere una condizione psicologica di disforia di genere, comportante la percezione di sé come femmina in difformità dal proprio sesso biologico maschile. Riferiva poi di essere stata affiancata, da gennaio 2024, dalla psicologa psicoterapeuta dr.ssa nel Persona_2 proprio percorso di affermazione di genere, e di essere seguita da aprile 2024 dal Dipartimento di
Endocrinologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, struttura pubblica presso la quale, nel mese di maggio 2024, aveva iniziato la somministrazione di estrogeni, proseguendo la somministrazione regolarmente con continuità.
Descriveva dunque nei dettagli la disforia di genere diagnosticata dalla psicologa dr.ssa , Per_2 riportando diversi passaggi della sua relazione prodotta in atti, e riportava altresì il certificato della endocrinologa dell'Arcispedale di Reggio Emilia, dr.ssa in merito alla terapia Persona_3 ormonale seguita. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla riassegnazione di sesso e nome femminili, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, che escludevano un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015 e Corte Cost. n. 221/2015).
Il Pubblico Ministero di Reggio Emilia non si costituiva in giudizio;
parimenti, non si costituiva in giudizio la figlia della parte ricorrente, . Controparte_3
All'udienza di comparizione dell'11/09/2025, parte ricorrente compariva personalmente e veniva sentita dal Giudice relatore. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
L'art. 1 L. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/20151, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui 1 Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, secondo cui “la rettificazione dei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
pagina 2 di 7 all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis T. Bologna sentenza n. 483/2018 del 09/01/2017; T. Reggio Emilia sentenza n. 1503/2016 del 18/11/2016; da ultimo, T.
Reggio Emilia sentenza n. 388/2024 pubblicata il 22/03/2024).
Quanto, in particolare, alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che sia di recente intervenuta la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale”.
pagina 3 di 7 percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, desumendosi dalle stesse conclusioni della parte ricorrente e dalla documentazione allegata che la stessa debba ancora sottoporsi all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
In altri termini, nel caso in esame, si desume dalla documentazione depositata, che l'intervento chirurgico appaia funzionale all'affermazione di genere, essendo finalizzato a consolidare il benessere psico-fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale, ed è, pertanto, funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche di parte ricorrente.
In particolare, nella consulenza psicodiagnostica prodotta in atti (documento n. 2), la dr.ssa - la Per_2 quale ha ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito di una “disforia di genere persistente e strutturata” (pag. 8) - ha così concluso:
La dr.ssa ha aggiunto inoltre: Per_2
- “l'esigenza di intervenire anche sulle caratteristiche sessuali primarie, di essere riconosciuta dagli altri a tutti gli effetti come donna e non poterlo fare per la mancanza di documenti rettificati costituiscono dei limiti rilevanti che solo la rettifica anagrafica e gli interventi chirurgici ritenuti indispensabili possono eliminare”. pagina 4 di 7 - “Il percorso diagnostico effettuato ha confermato in maniera chiara e indubbia la presenza di incongruenza e disforia di genere, senza rilevare elementi di incertezza. Si è riscontrata una stabile e persistente identificazione nel genere femminile, strutturatasi fin dall'infanzia. Questo ha ancor di più consolidato la volontà, ferma e consapevole, di proseguire con gli interventi chirurgici di adeguamento sessuale e con la rettifica anagrafica”.
- “La persona dimostra piena consapevolezza dell'irreversibilità e irrevocabilità degli interventi di rettifica anagrafica e chirurgica, esprimendo con decisione, chiarezza e continuità la volontà di procedere nel percorso di affermazione di genere femminile, intrapreso da anni e considerato essenziale per il completamento della propria identità e per il proprio equilibrio psicologico”;
La dr.ssa ha quindi espresso “parere favorevole a che da subito possa Per_2 Persona_1 rettificare gli atti anagrafici e di stato civile e possa accedere all'interventi chirurgico di riattribuzione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 14 aprile 1982” (documento n. 2, pagg. 16-17-18).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della ricorrente, come confermato dalla dr.ssa nei passaggi della sua relazione sopra riportati, Per_2 potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Peraltro, il fatto che la parte ricorrente si presenti con la propria identità desiderata femminile, ha trovato ulteriore conferma non solo nella copiosa documentazione prodotta (documenti da 4 a 10, 39-
40), da cui si evince che anche nelle relazioni sociali è chiaramente identificabile la sua identità di Per_ genere femminile (con il nome di , ma anche all'udienza di comparizione dell'11/09/2025.
E' stata poi prodotta una certificazione del medico specialista in endocrinologia dr.ssa Persona_3 presso la Ausl di Reggio Emilia, la quale ha attestato quanto segue:
pagina 5 di 7 Il certificato endocrinologico presenta caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionista di struttura sanitaria pubblica, e la relazione della psicologa dr.ssa proviene da Per_2 professionista esperta dei temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, che segue da diverso tempo la parte ricorrente. Pertanto, non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene in conclusione il Collegio che i descritti elementi probatori valgano ad attestare la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 L. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con rettifica del nome Per_ da ” a , dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CP_1 di nascita (Milano) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del Per_ nome da « » a « ». CP_1
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche della persona interessata.
Nel caso di specie, come si è detto, la certificazione medica e la relazione psicodiagnostica in atti confortano tale conclusione.
pagina 6 di 7 3.
Si dà atto infine che il contraddittorio risulta correttamente integrato, essendo il ricorso stato notificato sia al Pubblico Ministero, sia alla figlia della parte ricorrente, , nata dal matrimonio tra Controparte_3 la parte ricorrente e la sua ex moglie (cfr. certificato di stato di famiglia e di stato civile prodotto al documento n. 1).
4.
L'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio, giustificano la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] in data [...], da maschile a femminile, con variazione del Controparte_1
Per_ nome da “ ” a;
CP_1
2) autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da « » a CP_1
Per_ « ;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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