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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1542/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Salvatori)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Tavernese)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1357 del 22/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione, proposta dalla Parte_1
e dalla si revocava il decreto ingiuntivo n. 482/2021 emesso del
[...] Parte_1
Tribunale di Velletri, e si condannava la prima Società al pagamento, in favore di , Parte_2 della somma di € 55.344,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione, e si condannava la seconda Società al pagamento, in favore del in solido con la prima, limitatamente CP_1 all'importo di € 53.426,79, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione, compensando per la metà le spese di lite e condannando le opponenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte (da distrarre).
Le suddette Società interponevano appello, cui resisteva il lavoratore.
Veniva disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con le note inviate telematicamente in data 1/8/2024, le appellanti comunicavano l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, accettata dal avendo gli odierni contendenti raggiunto un accordo CP_1 conciliativo.
Va, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., con compensazione delle spese processuali, come richiesto espressamente da entrambe le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)