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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 15/01/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
AVV. (C.F. ), con studio in Albano CP_1 C.F._1
Laziale, Corso Giacomo Matteotti, 62, in proprio ex art. 86 c.p.c., il quale elegge il proprio domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE– OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._2 ultimo trustee del Trust SA.NO.BE. for CA, rappresentata e difesa dall'avv. Palange Luca, giusta procura in calce all'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, viale Parioli n. 12.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertata documentalmente la revoca del Trust SA.NO.BE. for CA e la relativa estinzione (precedente all'emissione della sentenza 2544/23 dell'intestato Tribunale), dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva di sia in proprio Controparte_2
(non avendo per altro rilasciato procura in tal senso), sia nella asserita qualità di trustee/” ultimo trustee” del Trust SA.NO.BE. for CA “fino alla revoca”;
• per l'effetto dichiarare nullo, inesistente ovvero del tutto inefficace l'atto di precetto notificato al sottoscritto in data 27.03.2024;
• appurata altresì la palese mala fede processuale ovvero la grave colpa professionale del legale, condannare e l'avv. Luca Palange, in proprio ed in solido tra Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite per il presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si difende in proprio ex art. 86 cpc, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge, nonché ad un congruo risarcimento danni ex art. 96 cpc ed al pagamento, in favore della di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non Parte_1 superiore ad euro 5.000”.
- Per la convenuta-opposta:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: rigettare l'atto di opposizione avversario per manifesta infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto. Nel merito in via subordinata Accertare e dichiarare comunque la legittimità del precetto opposto per la qualità di beneficiaria del Trust rivestita dalla Sig.ra come risultante dall'atto di revoca ed Controparte_2 assegnazione dei beni del Trust prodotto in atti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio come per legge”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha convenuto in CP_1 giudizio opponendo l'atto di precetto notificatogli in data 27 marzo Controparte_2
2024 in forza della sentenza n. 2544/2023, contestualmente notificata, resa dal Tribunale di Velletri in data 19/12/ 2023.
A sostegno della proposta opposizione, l'attore ha contestato la legittimazione attiva di sul rilievo che il titolo esecutivo azionato è stato emesso a favore Controparte_2 della medesima nella sua qualità di trustee sebbene il “Trust SA.NO.BE for CA” in questione fosse stato già revocato in data 14 settembre 2023.
Costituitasi in data 22 maggio 2024, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Ed invero, la questione avrebbe dovuto semmai costituire motivo di impugnazione della sentenza, resa successivamente alla revoca del trust. In ogni caso, l'atto di revoca del “Trust SA.NO.BE for CA” in atti, sottoscritto congiuntamente dalle parti interessate, nulla dispone circa le sorti dei crediti maturati nell'ambito della gestione del patrimonio separato da parte del trustee.
In particolare, dalla lettura del suddetto atto emerge che all'esito dello scioglimento del trust sono stati attribuiti ai beneficiari i beni immobili e la liquidità, mentre nulla è stato invece disposto quanto alla destinazione dei crediti maturati.
Va considerato al riguardo che il trust non ha soggettività giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee (cfr. giur costante, cfr. Cass 4574/24).
Ne discende che laddove con lo scioglimento del trust non tutti i rapporti abbiano formato oggetto di specifica disposizione, rimane il trustee l'unico soggetto titolare, nei confronti dei terzi, dei valori conferiti nel patrimonio vincolato.
Pertanto, la posizione creditoria riconosciuta in sentenza a favore di Controparte_2 nella sua qualità di trustee deve ritenersi tuttora azionabile solo dalla medesima nella qualità e con le responsabilità del trustee. Controparte_2
Sotto questo profilo, dunque, il trustee è legittimato alla riscossione del credito in quanto il suo ruolo non si è esaurito con lo scioglimento del trust, attesa la pendenza del credito scaturito dall'attività di gestione del patrimonio.
L'opposizione va pertanto respinta .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come appresso in dispositivo sulla base dei parametri vigenti per il “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000 (atteso che il valore del precetto è pari ad € 84.520,72), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione. Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese Controparte_2 generali, c.p.a. ed i.v.a..
Velletri, lì 13 dicembre 2025.
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 15/01/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
AVV. (C.F. ), con studio in Albano CP_1 C.F._1
Laziale, Corso Giacomo Matteotti, 62, in proprio ex art. 86 c.p.c., il quale elegge il proprio domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE– OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._2 ultimo trustee del Trust SA.NO.BE. for CA, rappresentata e difesa dall'avv. Palange Luca, giusta procura in calce all'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, viale Parioli n. 12.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertata documentalmente la revoca del Trust SA.NO.BE. for CA e la relativa estinzione (precedente all'emissione della sentenza 2544/23 dell'intestato Tribunale), dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva di sia in proprio Controparte_2
(non avendo per altro rilasciato procura in tal senso), sia nella asserita qualità di trustee/” ultimo trustee” del Trust SA.NO.BE. for CA “fino alla revoca”;
• per l'effetto dichiarare nullo, inesistente ovvero del tutto inefficace l'atto di precetto notificato al sottoscritto in data 27.03.2024;
• appurata altresì la palese mala fede processuale ovvero la grave colpa professionale del legale, condannare e l'avv. Luca Palange, in proprio ed in solido tra Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite per il presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si difende in proprio ex art. 86 cpc, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge, nonché ad un congruo risarcimento danni ex art. 96 cpc ed al pagamento, in favore della di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non Parte_1 superiore ad euro 5.000”.
- Per la convenuta-opposta:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: rigettare l'atto di opposizione avversario per manifesta infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto. Nel merito in via subordinata Accertare e dichiarare comunque la legittimità del precetto opposto per la qualità di beneficiaria del Trust rivestita dalla Sig.ra come risultante dall'atto di revoca ed Controparte_2 assegnazione dei beni del Trust prodotto in atti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio come per legge”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha convenuto in CP_1 giudizio opponendo l'atto di precetto notificatogli in data 27 marzo Controparte_2
2024 in forza della sentenza n. 2544/2023, contestualmente notificata, resa dal Tribunale di Velletri in data 19/12/ 2023.
A sostegno della proposta opposizione, l'attore ha contestato la legittimazione attiva di sul rilievo che il titolo esecutivo azionato è stato emesso a favore Controparte_2 della medesima nella sua qualità di trustee sebbene il “Trust SA.NO.BE for CA” in questione fosse stato già revocato in data 14 settembre 2023.
Costituitasi in data 22 maggio 2024, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando l'infondatezza nel merito delle doglianze sollevate.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Ed invero, la questione avrebbe dovuto semmai costituire motivo di impugnazione della sentenza, resa successivamente alla revoca del trust. In ogni caso, l'atto di revoca del “Trust SA.NO.BE for CA” in atti, sottoscritto congiuntamente dalle parti interessate, nulla dispone circa le sorti dei crediti maturati nell'ambito della gestione del patrimonio separato da parte del trustee.
In particolare, dalla lettura del suddetto atto emerge che all'esito dello scioglimento del trust sono stati attribuiti ai beneficiari i beni immobili e la liquidità, mentre nulla è stato invece disposto quanto alla destinazione dei crediti maturati.
Va considerato al riguardo che il trust non ha soggettività giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee (cfr. giur costante, cfr. Cass 4574/24).
Ne discende che laddove con lo scioglimento del trust non tutti i rapporti abbiano formato oggetto di specifica disposizione, rimane il trustee l'unico soggetto titolare, nei confronti dei terzi, dei valori conferiti nel patrimonio vincolato.
Pertanto, la posizione creditoria riconosciuta in sentenza a favore di Controparte_2 nella sua qualità di trustee deve ritenersi tuttora azionabile solo dalla medesima nella qualità e con le responsabilità del trustee. Controparte_2
Sotto questo profilo, dunque, il trustee è legittimato alla riscossione del credito in quanto il suo ruolo non si è esaurito con lo scioglimento del trust, attesa la pendenza del credito scaturito dall'attività di gestione del patrimonio.
L'opposizione va pertanto respinta .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come appresso in dispositivo sulla base dei parametri vigenti per il “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000 (atteso che il valore del precetto è pari ad € 84.520,72), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione. Condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese Controparte_2 generali, c.p.a. ed i.v.a..
Velletri, lì 13 dicembre 2025.
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese