Sentenza 2 maggio 2011
Massime • 1
L'art. 2909 cod. civ., secondo il quale il giudicato si estende agli eredi e agli aventi causa, riguarda, con riferimento al diritto di proprietà, le sole ipotesi di acquisto a titolo derivativo. Pertanto, l'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, in corso di giudizio, in quanto acquisto della proprietà a titolo originario, non soggiace, al giudicato, con la conseguenza che in tale ipotesi risultano inapplicabili gli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., non essendosi verificato alcun fenomeno successorio né a titolo universale né a titolo particolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/2011, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17336/2005 proposto da:
MO DE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLOSI Mario;
- ricorrente -
contro
SS ET [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZUTO Girolamo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 261/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato BARTOLO SPALLINA con delega depositata in udienza dell'avvocato NICOLOSI MARIO difensore del ricorrente che ha chiesto si riporta agli atti e chiede accoglimento;
udito l'Avvocato GIROLAMO RIZZUTO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 16.1.1991 TT LA agiva innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di IN TT, proprietario di un fondo, confinante al suo, ubicato in Monreale, contrada Equino, affinché questi fosse condannato a rilasciare una porzione di terreno asseritamente usurpata nella realizzazione di un campo sportivo e a ripristinare una vasca irrigua e le relative canalette da cui egli deduceva l'acqua per l'irrigazione del proprio terreno, lamentandone la distruzione ad opera del convenuto. Questi contestava la domanda, negando sia di aver usurpato terreno dell'attore, sia di aver demolito alcunché, specificando che la vasca irrigua era diroccata da oltre trent'anni.
Il Tribunale di Palermo, qualificata la domanda come regolamento di confini, condannava il convenuto al ripristino del confine e di una canaletta ostruita, rigettando ogni altra domanda. Avverso detta sentenza TT LA proponeva appello, deducendo che il primo giudice non aveva considerato che la vasca era di proprietà comune alle parti e che la stessa era stata distrutta mentre si trovava nel possesso del convenuto, che aveva acconsentito alla sua eliminazione allorché aveva autorizzato terzi a realizzare il campo sportivo. Chiedeva, pertanto, il ripristino della vasca irrigua, della conduttura e del viottolo latistante. Provvedendo su tale impugnazione e su quella incidentale proposta da TT IN in punto di qualificazione della domanda, che detta parte riteneva configurare non un regolamento di confini, ma una rivendica, la Corte d'appello di Palermo dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda tendente al ripristino del viottolo, e in parziale riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda di regolamento di confini.
Quanto alla domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la Corte siciliana riteneva, sebbene sulla base di una motivazione in fatto diversa da quella del primo giudice, che non vi fosse prova che la vasca irrigua fosse stata eliminata dal IN, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi era negli scritti difensivi del convenuto l'affermazione di alcun collegamento tra la realizzazione del campo sportivo e l'abbattimento della vasca, tanto più considerando che, al riguardo, il convenuto aveva dedotto che il terreno concesso alla parrocchia di Borgo Equino affinché realizzasse il campo sportivo era diverso da quello su cui insisteva la vasca. Nè la prova richiesta poteva ricavarsi, proseguiva la Corte palermitana, dall'affermazione contenuta nella relazione tecnica secondo cui la superficie di terreno, corrispondente alla particella catastale 154, era divenuta una superficie libera pianeggiante, facente parte del maggior fondo livellato, spianato e recintato dal IN. Il convenuto, infatti, anche a mezzo del proprio c.t., aveva contestato che, in realtà, il proprio fondo fosse stato recintato così come sembrava dedursi dall'affermazione del c.t.u., tant'è che questi, nel supplemento di relazione tecnica, aveva poi precisato che i due fondi non erano delimitati o separati da recinzioni o altre opere visibili.
In merito alla domanda di regolamento dei confini, la Corte territoriale rilevava che la parte appellata dopo la precisazione delle conclusioni aveva depositato documenti, la cui produzione doveva ritenersi ammissibile perché di formazione successiva, che dimostravano che il fondo già di proprietà IN era stato espropriato per pubblica utilità dal comune di Monreale. Da ciò, osservava il giudice d'appello, conseguiva il venir meno della legittimazione passiva del convenuto in merito a detta domanda, che doveva, pertanto, essere rigettata.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre TT LA, con quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte d'appello abbia ritenuto esaminabili i documenti che la parte appellata ha prodotto, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, il 4.1.2005, nonostante l'eccezione tempestivamente formulata dall'appellante con la memoria del 7.1.2005. Ciò in violazione delle norme citate e interpretate da questa Corte di Cassazione nel senso che la facoltà di produrre nuovi documenti incontra un limite nella rimessione della causa al Collegio, successivamente alla quale tali documenti se prodotti non possono in nessun caso essere utilizzati ai fini del decidere, pur se inerenti a questioni rilevabili d'ufficio.
2. - Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt.100, 101 e 111 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
3 e 5, perché, secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe il principio, costituente ius receptum, secondo cui le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'introduzione del giudizio sono irrilevanti ai fini della decisione.
Nello specifico, non si vedrebbe per quale ragione di diritto l'azione di regolamento dei confini dovrebbe essere rigettata nel merito, sebbene risultata fondata sulla base degli accertamenti tecnici svolti, sol perché nel corso del giudizio d'appello il comune di Monreale si sarebbe sostituito al IN in esito all'espropriazione del fondo di quest'ultimo, e, d'altra parte, detta P.A. è destinata a subentrare nella proprietà del fondo entro gli stessi confini che questo aveva al tempo in cui ne era proprietario TT IN.
2.1. - Quest'ultimo motivo, il cui esame reclama priorità logica rispetto al primo, è infondato.
Contrariamente a quanto opina il ricorrente, l'espropriazione determina un acquisto a titolo originario della proprietà, che per sua stessa definizione non soggiace agli effetti del giudicato formatosi tra il precedente proprietario e un terzo. L'art. 2909 c.c., per cui il giudicato si estende agli eredi e aventi causa delle parti, riguarda i casi di successione nel diritto, la quale, a sua volta, indica il fenomeno opposto a quello dell'acquisto del diritto a titolo originario. Per tale ragione sono, ad evidenza, inapplicabili alla fattispecie gli artt. 110 e 111 c.p.c., che appunto regolano gli effetti della successione a titolo universale e particolare nel processo.
Ciò posto, la stessa parte ricorrente sostanzialmente non nega l'espropriazione del fondo del IN, ne' contesta che i documenti prodotti dimostrino l'avvenuta espropriazione, tant'è che il motivo mira proprio e solo a confutare la possibilità giuridica di rigettare la domanda sol perché sia mutata la proprietà del bene della cui confinazione si discute.
Ne deriva l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse, data la non opponibilità del giudicato al soggetto terzo acquirente del bene a titolo originario, e l'assorbimento della prima censura. 3. - Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1064 e 1080 c.c., e degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la domanda di ripristino del viottolo posto a lato della canaletta irrigua.
Sostiene il ricorrente che la domanda di condanna del convenuto alla ricostruzione della canaletta comprendeva in sè anche quella del viottolo latistante quale adminiculum servitutis, indispensabile per l'uso della conduttura e implicito, pertanto, nella domanda così come proposta in primo grado.
4. - Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2043 e 1697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Ricostruiti i dati fattuali emersi dall'istruzione probatoria, il ricorrente deduce che non è condivisibile sotto il profilo logico- giuridico l'affermazione della Corte d'appello secondo cui ove un comproprietario o un compossessore si sia impadronito di una vasca pienamente funzionante e che poi, nella continuità del possesso, si trovi ad esercitare il potere di fatto sull'area di risulta, non sia raggiunta la prova logica per cui lo stesso possa ritenersi autore dell'abbattimento della vasca.
4.1 - Tale motivo - che occorre esaminare per primo data la potenzialità assorbente rispetto al terzo - è infondato perché involge un apprezzamento di puro fatto che, essendo adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. 11 giudice d'appello non ha tratto la conclusione negativa, circa il raggiungimento della prova sulla (responsabilità della) distruzione della vasca, dal fatto che l'appropriazione del terreno relativo da parte del convenuto non basterebbe a dimostrare che la demolizione sia opera di quest'ultimo, ma, alla premessa di tipo ipotetico- concessivo per cui "a prescindere (...) dalla dirimente considerazione che, ove anche il convenuto si fosse appropriato, recintandolo, del terreno sul quale insisteva la vasca irrigua, ciò non comproverebbe la demolizione di quest'ultima ad opera del IN (...)", ha aggiunto la considerazione, decisiva ed assorbente, per cui, l'inesistenza di una recinzione del fondo di proprietà convenuta inglobante la vasca si ricavava direttamente dall'esame delle foto allegate non soltanto dal c.t.u. a corredo della propria relazione, ma anche dallo stesso LA nel proprio fascicolo. Ed ha aggiunto che dalla relazione del c.t.u. si evinceva anche che il campo sportivo (alla cui realizzazione il LA imputava l'eliminazione della vasca) era stato costruito in un'area diversa, e che nel sito in cui doveva esserci la vasca vi era un piccolo rialzo di pietre con attorno un canneto.
5. - Resta, conseguentemente, assorbito anche il terzo motivo, poiché esclusa la responsabilità del convenuto per il danno al compossesso della vasca, non mette conto valutare se la domanda di risarcimento in forma specifica avesse ad oggetto anche il viottolo utilizzato per accedervi.
6. - In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 7. - Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2011