Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto da
Fallimento della So.Co.Me. – Società Costruzioni Meridionali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Carandente Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE LO in Catanzaro, via Indipendenza, 13;
contro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 380 del 18 marzo 2022, resa ad esito del giudizio R.G. n. 382/2015 e divenuta cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. TT HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che:
- con sentenza del 18 marzo 2022, n. 380, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore del Fallimento della So.Co.Me. – Società Costruzioni Meridionali S.r.l., della complessiva somma di euro 76.487,36, oltre ad interessi legali sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 248,7, per esborsi, ed euro 13.430,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria;
- con ricorso specificato in epigrafe, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- si è costituita l’amministrazione intimata, dichiarando di essere attualmente sottoposta alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000, avviata con delibera consiliare n. 39 del 26 novembre 2021;
- successivamente, l’amministrazione ha prodotto documentazione dalla quale risulta che la procedura di riequilibrio è ancora in corso;
Osservato che:
- a seguito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, con ordinanza n. 1935 del 21 novembre 2025, questo Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del presente giudizio “ in quanto proposto successivamente all’adesione da parte della Provincia di Catanzaro alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ”, assegnando a parte ricorrente 30 giorni, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione;
- in data 17 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, sostenendo che:
i) con delibera n. 26 del 30 maggio 2023 il Consiglio Provinciale ha deliberato il riconoscimento del debito fuori bilancio e che tale riconoscimento è posteriore all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
ii) l’orientamento – secondo il quale il ricorso per l’ottemperanza, quando proposto successivamente all'avvio della procedura di riequilibrio finanziario, è inammissibile – non sarebbe incontroverso e andrebbe rimeditato;
Rilevato che, alla camera di consiglio riconvocata dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il comma 4 dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che “ le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”;
- secondo l’indirizzo giurisprudenziale condiviso anche da questo TAR, il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive e, quindi, ricade nell'ambito applicativo dell’art. 243 bis, d.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile, qualora sia già stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto manca in radice una condizione di proponibilità dell’azione (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 giugno 2024, n. 968, secondo il quale “ non avrebbe senso, sul piano logico ancora prima che su quello giuridico, consentire l’avvio di un giudizio esecutivo che risulta poi destinato per espressa previsione normativa a rimanere sospeso fino alla definizione della procedura amministrativa di riequilibrio finanziario, con la conseguenza che quanto previsto dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 deve trovare applicazione durante la procedura di riequilibrio finanziario anche per i giudizi di ottemperanza intrapresi dopo l’avvio di detta procedura, derivando da ciò l’inammissibilità di tali giudizi (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, sent. 11 gennaio 2024, n. 101/2024), e con la precisazione che la stessa, sebbene non risulti retta dal principio della par condicio creditorum come invece previsto per la procedura di dissesto finanziario, richiede pur sempre che il ripianamento dei debiti avvenga nel rispetto di un ordine di priorità secondo princìpi di buon andamento, efficacia ed imparzialità evitando criteri discriminatori ed irragionevoli ”);
- non possono essere accolte le argomentazioni sostenute dal difensore di parte ricorrente con la memoria del 17 dicembre 2025, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta un atto dovuto ai fini della regolarità contabile dell’amministrazione, ma non “abilita” il creditore ad avviare il giudizio di ottemperanza finché perdura la procedura di riequilibrio finanziario, dovendosi evitare pagamenti preferenziali (tramite azioni esecutive) durante la fase di risanamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarata inammissibile, essendo stato proposto successivamente all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, nondimeno, che le circostanze del caso rendono equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate nella parte motiva della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 12 novembre 2025 e 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT HE | VO OR |
IL SEGRETARIO