TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 133
TAR
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per avvio procedura di riequilibrio finanziario

    Il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive e, pertanto, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000. Il ricorso è inammissibile poiché proposto successivamente all'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

  • Rigettato
    Riconoscimento del debito fuori bilancio

    Il riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto dovuto ai fini della regolarità contabile e non abilita il creditore ad avviare il giudizio di ottemperanza finché perdura la procedura di riequilibrio finanziario, per evitare pagamenti preferenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 133
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo