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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rossetti e dell'Avv. Erika Pezzi, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lucca, Fraz. San Marco, via delle Tagliate III n. 124, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
Bernardini e dell'Avv. Maura Landi, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate di cui al verbale dell'udienza del 15.1.2024 e di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunziare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno;
2) il figlio in quanto maggiorenne ed occupato è indipendente economicamente;
Persona_1
3) i coniugi concordano che, salvo quanto stabilito al successivo punto n. 4 non verrà versato dall'uno all'altro alcun assegno di mantenimento e che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra in relazione a quanto stabilito Pt_1 CP_1 dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca nella causa RG n. 788/2023 in data 07/03/2024;
4) i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno della ex casa coniugale sita in Coreglia LM (LU) in via Porrina n. 3/B censita al Catasto Fabbricati del comune di Coreglia LM, al foglio 38, particella 2210 sub. 4, al foglio 38, particella 2210 sub. 5, al foglio 38, particella 2210 sub.
6. Le parti, allo scopo di regolare i propri rapporti economici e definire le reciproche ragioni, quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: il sig. si impegna a vendere alla Sig. , che accetta, la sua quota di proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'immobile. Quanto al corrispettivo le parti concordano che il valore economico della quota parte di proprietà del sig. pari ad €.90.000,00 ed a fronte della cessione della suddetta quota parte il sig. mputa la somma Pt_1 Pt_1 di euro 50.000,00 a titolo di contributo al mantenimento una tantum, della sig.ra la quale si impegna a CP_1 versare al sig. l restante importo di euro €. 40.000,00 alla data del rogito notarile, con n. 1 bonifico bancario Pt_1 a per un importo pari alla somma che verrà concordata tra il sig. e la Controparte_2 Parte_1 CP_2
stessa come somma necessaria e sufficiente ad estinguere il credito di quest'ultima nei confronti del sig.
[...] e del sig. derivante dal D.I. n. 88/2024 emesso dal Tribunale di Lucca in data Persona_1 Parte_1 22/01/2024 RG n. 206/2024 e con n. 1 assegno circolare intestato al sig. e di importo pari alla Parte_1 differenza fra €. 40.000,00 e la somma versata a . Controparte_2 Il rogito notarile dovrà essere stipulato, dinanzi al Notaio che sarà scelto dalla sig.ra entro e non oltre la CP_1 data del 31/01/2025 o comunque entro il termine di giorni 20 dalla data di comunicazione della emissione della sentenza che statuisce la separazione fra i coniugi, da parte del Tribunale di Lucca.
5) quanto al mutuo contratto dai separandi con la Cassa di Risparmio di Lucca SP (contratto del 5.6.2006 ai rogiti del Notaio Repertorio n. 26.976 Raccolta n. 8328) per l'acquisto dell'immobile sito in Coreglia Persona_2 LM (LU), via Porrina 3B lo stesso, dalla data del rogito notarile verrà interamente pagato dalla sig.ra che si accolla il relativo debito fino alla sua estinzione;
Controparte_1
6) in relazione alle rate del mutuo pregresse al rogito notarile e di cui al punto precedente la sig.ra Controparte_1 dichiara fin da ora di nulla avere a che pretendere dal sig. ; Parte_1
8) i coniugi separandi si impegnano altresì ad adire il Tribunale competente per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ferme restando le attuali condizioni economiche delle parti, alle stesse condizioni della presente separazione e ciò, in particolare, in riferimento alla reciproca indipendenza economica;
9) l'autovettura Lancia Y targata ER 397 EA viene assegnata alla sig.ra e le parti si impegnano a Controparte_1 formalizzare il relativo passaggio di proprietà a titolo gratuito presso gli Enti competenti entro e non oltre un mese dalla sentenza che statuisce la separazione e gli eventuali oneri e costi relativi a tale trasferimento graveranno sulla sig.ra CP_1
10) le spese legali dei separandi sono integralmente compensate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.2.2023 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 16.9.1989 con ha esposto che Controparte_1
con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha
2 allegato che in costanza di matrimonio, nel 2000, i coniugi avevano adottato il figlio Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ha dichiarato di essere
[...] disponibile a trasferire la proprietà dell'autovettura Lancia Y targata ER397EA alla resistente, con oneri economici del trasferimento a carico della stessa e dietro corresponsione della somma di
€2000.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto, opponendosi alla Controparte_1
pronuncia di separazione e dichiarandosi disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. Ha chiesto altresì, in caso di accoglimento della domanda, di pronunciare l'addebito della separazione al ricorrente e di disporre il versamento a carico del di un assegno di €400 Pt_1
mensili, a titolo di proprio mantenimento.
Dopo alcuni rinvii per trattative concluse con esito negativo, il Presidente con ordinanza del
7.3.2024 ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e posto a carico del la somma Pt_1 mensile di €300 per il mantenimento della nominando la dott.ssa Maria Giulia D'Ettore CP_1
quale giudice istruttore.
A seguito di ulteriori rinvii per trattative, le parti hanno infine atto di aver raggiunto un accordo ed all'udienza del 15.1.2025 hanno congiuntamente rassegnato le conclusioni, come in epigrafe riportate, chiedendone il recepimento, con integrale compensazione delle spese di lite e rinunciando alla concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalla comune volontà di separarsi manifestata nel corso del procedimento.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole (i comparenti hanno dato atto che il figlio è
3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuto accordo inter partes, la domanda di addebito si intende implicitamente rinunciata e le spese di lite sono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
LM (LU) il 31.7.1961, e nata a [...] Controparte_1
(LU) il 1.7.1965, uniti in matrimonio in Gallicano (LU), in data 16.9.1989,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 al n. 14 parte
2 S. serie A uff. 1, autorizzando i coniugi a vivere separati, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rossetti e dell'Avv. Erika Pezzi, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lucca, Fraz. San Marco, via delle Tagliate III n. 124, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
Bernardini e dell'Avv. Maura Landi, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate di cui al verbale dell'udienza del 15.1.2024 e di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunziare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno;
2) il figlio in quanto maggiorenne ed occupato è indipendente economicamente;
Persona_1
3) i coniugi concordano che, salvo quanto stabilito al successivo punto n. 4 non verrà versato dall'uno all'altro alcun assegno di mantenimento e che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra in relazione a quanto stabilito Pt_1 CP_1 dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca nella causa RG n. 788/2023 in data 07/03/2024;
4) i coniugi sono comproprietari al 50% ciascuno della ex casa coniugale sita in Coreglia LM (LU) in via Porrina n. 3/B censita al Catasto Fabbricati del comune di Coreglia LM, al foglio 38, particella 2210 sub. 4, al foglio 38, particella 2210 sub. 5, al foglio 38, particella 2210 sub.
6. Le parti, allo scopo di regolare i propri rapporti economici e definire le reciproche ragioni, quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: il sig. si impegna a vendere alla Sig. , che accetta, la sua quota di proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'immobile. Quanto al corrispettivo le parti concordano che il valore economico della quota parte di proprietà del sig. pari ad €.90.000,00 ed a fronte della cessione della suddetta quota parte il sig. mputa la somma Pt_1 Pt_1 di euro 50.000,00 a titolo di contributo al mantenimento una tantum, della sig.ra la quale si impegna a CP_1 versare al sig. l restante importo di euro €. 40.000,00 alla data del rogito notarile, con n. 1 bonifico bancario Pt_1 a per un importo pari alla somma che verrà concordata tra il sig. e la Controparte_2 Parte_1 CP_2
stessa come somma necessaria e sufficiente ad estinguere il credito di quest'ultima nei confronti del sig.
[...] e del sig. derivante dal D.I. n. 88/2024 emesso dal Tribunale di Lucca in data Persona_1 Parte_1 22/01/2024 RG n. 206/2024 e con n. 1 assegno circolare intestato al sig. e di importo pari alla Parte_1 differenza fra €. 40.000,00 e la somma versata a . Controparte_2 Il rogito notarile dovrà essere stipulato, dinanzi al Notaio che sarà scelto dalla sig.ra entro e non oltre la CP_1 data del 31/01/2025 o comunque entro il termine di giorni 20 dalla data di comunicazione della emissione della sentenza che statuisce la separazione fra i coniugi, da parte del Tribunale di Lucca.
5) quanto al mutuo contratto dai separandi con la Cassa di Risparmio di Lucca SP (contratto del 5.6.2006 ai rogiti del Notaio Repertorio n. 26.976 Raccolta n. 8328) per l'acquisto dell'immobile sito in Coreglia Persona_2 LM (LU), via Porrina 3B lo stesso, dalla data del rogito notarile verrà interamente pagato dalla sig.ra che si accolla il relativo debito fino alla sua estinzione;
Controparte_1
6) in relazione alle rate del mutuo pregresse al rogito notarile e di cui al punto precedente la sig.ra Controparte_1 dichiara fin da ora di nulla avere a che pretendere dal sig. ; Parte_1
8) i coniugi separandi si impegnano altresì ad adire il Tribunale competente per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ferme restando le attuali condizioni economiche delle parti, alle stesse condizioni della presente separazione e ciò, in particolare, in riferimento alla reciproca indipendenza economica;
9) l'autovettura Lancia Y targata ER 397 EA viene assegnata alla sig.ra e le parti si impegnano a Controparte_1 formalizzare il relativo passaggio di proprietà a titolo gratuito presso gli Enti competenti entro e non oltre un mese dalla sentenza che statuisce la separazione e gli eventuali oneri e costi relativi a tale trasferimento graveranno sulla sig.ra CP_1
10) le spese legali dei separandi sono integralmente compensate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.2.2023 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 16.9.1989 con ha esposto che Controparte_1
con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha
2 allegato che in costanza di matrimonio, nel 2000, i coniugi avevano adottato il figlio Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ha dichiarato di essere
[...] disponibile a trasferire la proprietà dell'autovettura Lancia Y targata ER397EA alla resistente, con oneri economici del trasferimento a carico della stessa e dietro corresponsione della somma di
€2000.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto, opponendosi alla Controparte_1
pronuncia di separazione e dichiarandosi disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. Ha chiesto altresì, in caso di accoglimento della domanda, di pronunciare l'addebito della separazione al ricorrente e di disporre il versamento a carico del di un assegno di €400 Pt_1
mensili, a titolo di proprio mantenimento.
Dopo alcuni rinvii per trattative concluse con esito negativo, il Presidente con ordinanza del
7.3.2024 ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e posto a carico del la somma Pt_1 mensile di €300 per il mantenimento della nominando la dott.ssa Maria Giulia D'Ettore CP_1
quale giudice istruttore.
A seguito di ulteriori rinvii per trattative, le parti hanno infine atto di aver raggiunto un accordo ed all'udienza del 15.1.2025 hanno congiuntamente rassegnato le conclusioni, come in epigrafe riportate, chiedendone il recepimento, con integrale compensazione delle spese di lite e rinunciando alla concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalla comune volontà di separarsi manifestata nel corso del procedimento.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole (i comparenti hanno dato atto che il figlio è
3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuto accordo inter partes, la domanda di addebito si intende implicitamente rinunciata e le spese di lite sono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
LM (LU) il 31.7.1961, e nata a [...] Controparte_1
(LU) il 1.7.1965, uniti in matrimonio in Gallicano (LU), in data 16.9.1989,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 al n. 14 parte
2 S. serie A uff. 1, autorizzando i coniugi a vivere separati, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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