Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2476/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2476 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Federica Milano come da procura in atti OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgia Stefanelli e Fabio Santini come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
(di seguito ), in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio,
[...] Pt_1
davanti a questo Tribunale, l' (di seguito Controparte_2
), in persona del legale rappresentante "pro tempore", e proponeva opposizione avverso il CP_1
decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre interessi e spese, pari al doppio della caparra versata dalla alla medesima al momento della CP_1 Pt_1
sottoscrizione, il 25 settembre 2019, della offerta irrevocabile condizionata con la quale la si era impegnata ad acquistare l'azienda (già , avente ad CP_1 Parte_1 CP_3
oggetto l'attività di fabbricazione di prodotti dolciari.
L'offerta, accettata dalla odierna opponente lo stesso 25 settembre 2019, era sospensivamente condizionata, per quello che qui maggiormente interessa, all'esame (ovvero alla consegna) "della
Situazione Patrimoniale Aggiornata, con particolare riferimento alla consistenza dei debiti e delle passività aziendali della , nonché dei contratti in corso". Pt_1
Il prezzo della compravendita era stato stabilito in euro 1.200.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità:
euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della sottoscrizione della proposta irrevocabile;
ulteriori euro 100.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione di azienda;
il saldo di euro 1.000.000,00 in 10 rate mensili consecutive, con la previsione che tale importo sarebbe stato depositato in conto fiduciario presso il notaio rogante.
Le parti avevano altresì indicato, per la stipula del rogito, la data del 15 dicembre 2019, termine consensualmente prorogato al 22 gennaio 2020 con scrittura privata integrativa del 15 dicembre
2019.
Sul presupposto del reiterato inadempimento della all'invio della situazione patrimoniale Pt_1
aggiornata (consegnata - peraltro asseritamente incompleta - quando era ormai scaduto anche il termine prorogato) e stante il ritardo della annotazione presso il registro delle imprese della mutata ragione sociale dell'azienda (operazione di cui l'acquirente sosteneva di non essere mai stata informata), la decideva di recedere dalla proposta con raccomandata del 26 marzo 2020, CP_1
diffidando la controparte alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, importo per il quale otteneva il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
A sostegno della presente opposizione, la - nel contestare il proprio inadempimento - Pt_1
deduceva di avere consegnato alla controparte la documentazione di cui alla condizione sospensiva
2 già in data 16 settembre 2019 e che il termine per la stipula del rogito era stato differito a causa delle tempistiche burocratiche necessarie per la regolarizzazione della pratica in sanatoria che, non per responsabilità della venditrice, aveva richiesto una maggiore durata rispetto a quanto previsto nell'accordo.
L'opponente aggiungeva che le parti non erano addivenute alla stipula a causa delle ripetute richieste aggiuntive ed ultronee dell' che, nel periodo compreso tra settembre 2019 e CP_1
marzo 2020, aveva preteso modifiche all'oggetto della compravendita (da cessione di azienda a cessione di quote) ed integrazioni documentali (adempimenti di tipo tecnico/burocratico in esito ad una relazione presentata dalla il 3 febbraio 2020) non previste negli accordi. CP_1
Deduceva, infine, la che l'atto di compravendita non era stato stipulato a causa delle diverse Pt_1
modalità di pagamento del prezzo pretese dalla la quale aveva univocamente stabilito CP_1
che, a garanzia del pagamento della somma di 900.000,00 euro, avrebbe consegnato al notaio rogante 9 assegni bancari dell'importo di euro 100.000,00, modalità che la venditrice aveva ritenuto inidonea a tutelare la propria posizione.
Pertanto, considerato l'inadempimento della , l'opponente concludeva per la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo opposto e chiedeva di essere autorizzata a ritenere la caparra ricevuta;
dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva CP_1
il rigetto.
Così delineati i fatti di causa, si premette, in linea generale, che "La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n. 21209/19).
3 Tanto, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'opponente addebita la mancata conclusione del contratto al comportamento inadempiente della controparte, nei termini sopra delineati.
Il Tribunale è, dunque, chiamato ad effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi, reciproci inadempimenti, così come dedotti dalle parti, al fine di accertare in primo luogo se siano configurabili e, in caso affermativo, quale sia stato preponderante, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, che consenta all'altro di giustificare il proprio inadempimento.
L'indagine non può che trarre origine dai due documenti fondamentali che hanno regolato i rapporti tra le parti, rappresentati dall'offerta irrevocabile di acquisto del 25 settembre 2019 e dalla scrittura privata integrativa del 15 dicembre dello stesso anno, con cui era stato prorogato al 22 gennaio 2020 il termine per la stipula del rogito, termine espressamente previsto come "essenziale nell'interesse di
". CP_1
Ebbene, sostiene l'odierna opposta che i termini contrattualmente previsti, compreso quello prorogato, erano scaduti per i ritardi e gli inadempimenti imputabili esclusivamente alla condotta della controparte.
Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile.
Ed invero, superata ogni questione relativa alla essenzialità del termine previsto nell'offerta di acquisto del 25 settembre 2019, in quanto consensualmente prorogato dalle parti, risulta dagli atti che sia stata proprio la a chiedere alla controparte il 21 gennaio 2020 (e, dunque, a CP_1
ridosso della scadenza del termine prorogato), a mezzo del proprio consulente dott. Persona_1
di poter modificare l'oggetto del contratto da "cessione di azienda" (così come espressamente pattuito nella proposta irrevocabile) in "cessione di quote societarie", modifica poi accettata dalla venditrice, dopo alcune iniziali perplessità (cfr. doc. 5 prodotto dall'opponente).
Risulta, ancora, dagli atti che sia stata sempre l'opposta, a mezzo del dott. , a richiedere alla Per_1
una corposa documentazione integrativa ritenuta indispensabile ai fini della stipula del Pt_1
rogito, documentazione ben diversa ed ulteriore rispetto alla situazione patrimoniale aggiornata indicata nella proposta irrevocabile (che, in ogni caso, veniva consegnata nelle more dall'opponente).
Da ultimo, è pacifico, nonché documentalmente provato, che sia stata ancora una volta la a comunicare alla controparte, con missiva del 19 marzo 2020, che a garanzia del CP_1
pagamento del saldo del prezzo avrebbe consegnato al notaio rogante 9 assegni bancari, ognuno
4 dell'importo di euro 100.000,00, intestati alla ed alla stessa consegnati alla scadenza di Pt_1
ciascuna rata.
Trattasi di modalità di pagamento unilateralmente introdotta dalla acquirente, in contrasto con quanto previsto nella originaria scrittura del 25 settembre 2019 ove era stato espressamente concordato che il saldo del prezzo sarebbe stato depositato in conto fiduciario presso il notaio rogante, che avrebbe eseguito gli svincoli in favore della nei termini e secondo le condizioni Pt_1
concordate tra le parti (clausola che non è stata modificata con la scrittura integrativa del dicembre
2019).
Ritiene il Tribunale che più che ragionevolmente la società opponente non abbia accettato detta modalità di pagamento, certamente inidonea a tutelare le proprie ragioni anche in considerazione del fatto che l'assegno bancario non costituisce un mezzo di pagamento di sicura copertura e che, in quanto tale, può essere legittimamente rifiutato dal creditore (cfr. Cass. n. 9490/21).
A fronte di tali elementi, la mancata conclusione dell'affare non può essere imputata alla condotta della , con specifico riferimento alla omessa consegna, entro il termine del 22 gennaio 2020, Pt_1
dello stato patrimoniale aggiornato e al ritardo della annotazione presso il registro delle imprese della trasformazione della società in s.r.l.
Ed invero, su punto si osserva, in primo luogo, che il termine prorogato ed espressamente indicato come essenziale nell'interesse della non possa, in realtà, ritenersi tale. CP_1
Infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, "La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale"
(Cass. n. 20052/24).
Ebbene, la – avendo modificato le modalità di pagamento del prezzo nel marzo 2020 ed CP_1
avendo concordato la nuova data di stipula del rogito, da fissarsi nello stesso mese di marzo 2020
(si vedano le dichiarazioni dei testi escussi, compreso il commercialista dell'opposta dott. ) - Per_1
ha con un comportamento univoco rinunciato ad avvalersi del termine, ritenendo più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo.
Alla luce di tanto, il ritardo con cui la ha provveduto ad inviare lo stato patrimoniale ed i Pt_1
bilanci (intorno all'11 - 13 marzo 2020, come affermato dallo stesso dott. in sede testimoniale) Per_1
non appare connotato da una gravità tale da legittimare il recesso della ed il conseguente CP_1
5 scioglimento del vincolo contrattuale;
né può essere imputato all'opponente il ritardo nella annotazione presso il registro delle imprese della trasformazione della ragione sociale, trattandosi di circostanza ben nota alla , come evincibile dalle mail scambiate tra le parti (si vedano gli CP_1
allegati 5 e 6 alla citazione).
In sostanza, in base alla valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto ed in applicazione dei principi generali sulla gravità dell'inadempimento nonchè del principio di buona fede, che deve permeare le varie fasi del contratto, non vi è dubbio che l'inadempimento della sia stato più rilevante rispetto a quello della , in quanto CP_1 Pt_1
ha inciso in misura maggiore sulla funzione del contratto.
Infatti, ben può ritenersi che le richieste di modifica dell'oggetto contrattuale e di integrazione documentale nonchè, soprattutto, la comunicazione relativa alle modalità di pagamento, in contrasto con quanto pattuito con l'offerta di acquisto e senza garantire l'obbligo del versamento dell'intero prezzo, abbiano fatto venir meno l'interesse della odierna opponente al mantenimento del negozio.
Ne consegue la illegittimità del recesso esercitato dalla . CP_1
L'opposizione, pertanto, sul punto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
di contro, va affermato il diritto della a ritenere la somma ricevuta a titolo di Pt_1
caparra confirmatoria, come dalla stessa espressamente richiesto, esercitando il diritto di recedere dal contratto ex art. 1385, comma 2, cc.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla opponente, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Ed invero, "In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione
"ope legis" di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli art. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c." (Cass. n. 18850/04; si veda anche, ex multis, Cass. n. 2747/18).
La caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole
6 dalla legge e, in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum (cfr., tra le tante, Cass. n. 17923/07).
Nella specie, l'opponente ha pacificamente agito ex art. 1385 cc, come dalla stessa puntualizzato nell'atto di citazione, per cui - attesa la funzione della caparra confirmatoria - non ha diritto al risarcimento degli ulteriori danni indicati, che appaiono ricollegabili all'accertato inadempimento contrattuale della . CP_1
Di qui la pronuncia di inammissibilità della domanda in esame.
Il ridotto accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
la residua frazione resta a carico della opposta, e viene liquidata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti dell' Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni ulteriore
[...]
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento, sul punto, dell'opposizione, dichiara illegittimo il recesso dal contratto esercitato dall'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accoglie la domanda di recesso dell'opponente, con conseguente diritto della stessa a ritenere la caparra ricevuta di euro 100.000,00;
c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente medesima;
d) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l'opposta al pagamento della residua frazione, che liquida in euro 9.402,00 per due terzi compenso professionale ed euro 270,67 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 7 febbraio 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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