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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CACIOPPO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARA GIUSEPPE ANTONIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 19.11.2024 a cui si rinvia integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Gela in data 25.9.1996, trascritto nei registri dello Controparte_1
1 Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 367 Parte II Serie A – anno 1996, unione dalla quale sono nate due figlie, (Gela, 3.3.1998) e (Gela, 19.7.2001) – Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti – chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima.
Deduceva che il rapporto di coppia era stato sereno e che la famiglia aveva stabilito la propria residenza presso un immobile di proprietà dei genitori della resistente concesso in comodato d'uso alla coppia, e ciò fino a quando non aveva appreso dell'infedeltà coniugale della CP_1
Allegava, difatti, che nella primavera del 2022, la resistente, nel corso di una discussione tra i coniugi, lo aveva invitato a lasciare la casa familiare, invito che veniva, in effetti, accolto dal il quale – per evitare che l'alterco potesse degenerare – chiedeva alla propria madre di Pt_1
ospitarlo per un periodo di circa una settimana.
Aggiungeva che al suo rientro la crisi non sembrava rientrata e che, anzi, la moglie aveva nuovamente tentato di cacciarlo dall'abitazione finanche chiedendo – pur senza successo –
l'intervento delle Forze dell'ordine.
Esponeva che dal suo rientro nella residenza coniugale la moglie aveva, dapprima, cominciato a pernottare di frequente fuori casa e, in seguito, deciso di abbandonare l'abitazione trasferendosi con tale con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, circostanza da Persona_3 quest'ultimo confermata nel mese di agosto del 2022, allorquando – raggiunto il resso il Pt_1
bar della stazione di servizio del – gli rivelava di essere l'attuale compagno della moglie, CP_2
lo minacciava e, infine, lo aggrediva con violenza tale da costringere il ricorrente a ricorrere alle cure del locale Nosocomio.
Deduceva, quindi, l'addebitabilità del disfacimento del consorzio familiare alle condotte della moglie.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, rappresentava di essere un lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato e di percepire uno stipendio netto mensile di circa €
1.500,00, somma con cui è chiamato a far fronte ai prestiti personali contratti per la ristrutturazione della casa familiare e l'acquisto degli arredi nonché per i bisogni della famiglia, il cui peso mensile ammonta a complessive € 652,95 (di cui € 454,95 per un finanziamento contratto con AGOS, avente scadenza a fine 2025, ed € 198,00 per altro finanziamento contratto con la medesima finanziaria); precisava, inoltre, che la moglie svolge servizi di pulizia domestica e presso uffici.
Infine, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sia disposta la giudiziale separazione tra nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi residente – per Controparte_1 C.F._2
2 esclusivi fatto e colpa imputabili alla medesima , chiedendone l'addebito con Controparte_1
colpa a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali, per avere con i suoi atteggiamenti leso la fiducia, l'onore e la dignità del SI. ”. Pt_2
Con memoria di costituzione del 14.11.2022 si costituiva contestando Controparte_1
quando esposto in ricorso e individuando nelle condotte realizzate dal marito la reale causa dell'esito infausto del rapporto matrimoniale.
Esponeva, difatti, di aver sempre osservato i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito e che, dopo un'iniziale fase di serena convivenza, il veva mostrato la sua indole Pt_1
disinteressata rispetto al rapporto di coniugio e posto in essere condotte screditanti e talvolta violente nei confronti della moglie che almeno in un'occasione – ossia in seguito alla lite del
20.6.2022 in cui il veva minacciato di dare fuoco alla casa – la costringevano a fare ricorso Pt_1
alle cure del Pronto Soccorso nonché a sporgere denuncia nei confronti del marito.
Precisava che da anni il marito rifiutava di intrattenere rapporti intimi con la moglie, avendole confessato di non sentirsi più attratto dalla moglie, circostanza che le provocava un sentimento di profondo disagio.
Aggiungeva, inoltre, che il marito in costanza di matrimonio era solito intrattenere conversazioni con altre donne conosciute navigando su siti di incontri o social network approfittando dei momenti in cui la moglie non era in casa ovvero stava dormendo.
Allegava, altresì, che il on provvedeva neppure a garantire un adeguato mantenimento ai Pt_1
membri della famiglia poiché riprendeva la moglie ogniqualvolta la stessa provava ad utilizzare il comune bancomat – formalmente a disposizione di ambedue i coniugi – e, allo stesso tempo, privava la resistente delle risorse minime per far fronte alle spese quotidiane.
Contestava di essere dotata di capacità lavorativa, affermando di essersi sempre curata della gestione della casa.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente. Rigettare la domanda di addebito formulata dal SI.
perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Accogliere la richiesta, della Parte_1
SI.ra , di addebito della separazione per fatto e colpa esclusivi del SI. Controparte_1 [...]
Attribuire l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra poiché di Pt_1 Controparte_1
proprietà della madre. Riconoscere la corresponsione, alla SI.ra , di un Controparte_1 assegno di mantenimento pari ad €. 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese, soggetti a rivalutazione economica secondo gli indici ISTAT. - Attribuire l'assegnazione dell'autovettura marca e tipo Opel InSIna, tg. DZ909JS, in alternativa si chiede l'assegnazione del
3 motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999. Emettere ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 21.11.2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.11.2022 venivano autorizzate le parti a vivere separate e con reciproco rispetto e veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di complessive € 250,00.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale reso da le dichiarazioni Controparte_1 rese dai testimoni (sorella del ricorrente), Persona_3 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(madre della resistente), (sorella della resistente) e (figlia
[...] Testimone_4 Persona_1 delle parti) nonché con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti, all'udienza del
19.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti e dagli esiti dell'assunzione delle prove testimoniali – e come confermato dalla circostanza che i coniugi hanno ormai cessato di coabitare dal 2022, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da ambedue le parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
4 È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
a. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito proposta dal ricorrente Parte_1
L'odierno ricorrente ha dedotto che la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe da attribuire in via esclusiva all'infedeltà della ricorrente, la quale – avendo intrapreso una relazione extraconiugale con (testimone che ha deposto nel corso dell'istruttoria, Persona_3 segnatamente all'udienza del 22.2.2024) – ha tentato, sin dalla primavera del 2022, di allontanare il marito dalla residenza familiare interrompendo bruscamente il rapporto di coniugio.
Invero, se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Occorre, inoltre – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – precisare che il dovere di fedeltà non si riduce al solo obbligo di astenersi dall'avere relazioni sessuali extraconiugali ma comprende l'impegno a mantenere una relazione esclusiva con il coniuge, informata alla fiducia e alla reciproca dedizione fisica e spirituale, la quale è suscettibile essere lesa anche da quelle condotte che – pur non costituendo adulterio in senso proprio – fanno sorgere seri e ragionevoli
5 sospetti di infedeltà e offendono la dignità e l'onore dell'altro (come ad esempio relazioni di amicizia condotte con modalità tali, anche in relazione all'ambiente in cui vivono le parti, da escludere l'altro coniuge e offenderne la dignità e l'onore; Cfr. Cassazione Ordinanza n. 21657 del 19/9/2017; Sentenza n. 8929 del 12/4/2013).
Ciò premesso, dall'espletamento dell'istruttoria del presente giudizio sono comunque emersi elementi che consentono di ritenere provata l'infedeltà coniugale della CP_1
Invero, deve innanzitutto rilevarsi che la stessa con la terza memoria di cui CP_1 all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data 5.6.2023) ha ammesso di avere una relazione sentimentale con (ancorché definita genericamente quale “frequentazione”) – Persona_3 circostanza, invero, confermata sia dal teste che ha dichiarato di aver visto la Tes_2
macchina del in via Tiburtina (ossia nella via in cui è situata la casa coniugale) nonché Per_3 suffragata dalla stessa relata di notifica dell'intimazione indirizzata al da cui si evince Per_3
che la ha ritirato il plico presso la casa coniugale qualificandosi come sua CP_1
convivente (Cfr. relata del 21.2.2024) – pur collocando le fasi iniziali di questo rapporto in un momento successivo all'inveramento della crisi coniugale ed escludendone, per tale ragione,
l'efficienza causale rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Tuttavia, non possono non considerarsi diversi elementi che consentono di ritenere che la frequentazione della il teste sia in realtà da collocare nella prima CP_1 Per_3
metà del 2022, ossia in strettissima prossimità temporale con il periodo in cui è esplosa la crisi della coppia culminata, in effetti, con la completa disgregazione del nucleo familiare.
Merita, in primo luogo, di essere menzionata la dichiarazione resa dal teste – Testimone_2
testimone della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, in assenza di elementi di segno contrario, non essendo emerso qualsivoglia rapporto di vicinanza con le parti – il quale ha confermato di aver visto all'inizio di giugno del 2022 l'odierna resistente e il in due Per_3 diverse occasioni: in un caso, all'interno della medesima autovettura;
qualche giorno dopo, sul lungomare di Gela, abbracciati.
Lo stesso ha, inoltre, riferito di non sapere se l'odierna resistente conviva o meno con il Per_3 pur precisando di aver visto la macchina di quest'ultimo parcata sotto l'indirizzo della residenza familiare, da giugno in poi, circostanza appresa direttamente in quanto nella via Tiburtina viveva la nonna della sua ex fidanzata.
Tali dichiarazioni – contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente in sede di difese conclusive – appaiono attendibili in quanto non intrinsecamente contraddittorie e, peraltro, corroborate da ulteriori elementi versati in atti.
6 Il primo riscontro che suffraga la prospettazione secondo la quale la vesse già CP_1
intrecciato una relazione con il nella prima metà del 2022 è fornita dalla stessa Per_3
resistente con la propria produzione documentale del 15.5.2023 (registrazioni delle conversazioni tra la stessa e il marito contenute su supporto analogico).
Occorre, sul punto, precisare che, sebbene le registrazioni ivi contenute possano essere valutate poiché documentano una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto il ricorrente non ha specificamente negato di essere uno dei due interlocutori), alle stesse non può essere attribuita data certa poiché non è stato depositato il supporto originale (recando i relativi files solo la data in cui verosimilmente sono stati salvati nel supporto in cui sono stati estratti).
Tuttavia, la circostanza che la coabitazione tra i coniugi è cessata – al più tardi – nel maggio del
2022 (avendo, rispettivamente: il dichiarato che la coabitazione è cessata nel mese di Pt_1
aprile del 2022; e la ffermato che la convivenza con il marito è cessata nel CP_1
maggio dello stesso anno;
Cfr. verbale di causa del 21.11.2022) consente di ritenere che tali conversazioni siano avvenute in un momento immediatamente precedente alla separazione di fatto, essendo chiaramente evincibile dal loro contenuto (vertente sui problemi di coppia e sulla complessa gestione dell'assegnazione della casa familiare in seguito all'imminente separazione, come si desume dai ripetuti inviti a lasciare l'immobile intimati dalla l marito CP_1
e le risposte di quest'ultimo che, invece, affermava di non poter lasciare la casa e che sarebbe andato via a settembre) che la coppia si trovava nella fase terminale della loro convivenza, conclusione confermata dalla circostanza che uno degli audio ha documentato finanche l'intervento dei carabinieri presso il domicilio familiare (fatto che il ricorrente ha collocato nella primavera del 2022 in sede di ricorso e che non risulta essere stato contestato da controparte).
Ebbene, nella prima traccia audio contenuta nel CD-ROM prodotto la ossia, è CP_1
bene precisarlo, l'unico soggetto consapevole in quel momento si essere registrato) durante una furiosa lite con il marito ha chiaramente ammesso di frequentare un altro uomo che – benché non identificato – verosimilmente coincide con il Per_3
Inoltre, dal contenuto dei video prodotti dal in data 15.5.2024 che hanno, Pt_1
rispettivamente, immortalato una discussione tra i coniugi e il avvenuta ad agosto del Per_3
2022, a Gela nella via Venezia (data confermata dalla resistente in sede di interrogatorio formale oltre che dalla teste e una lite tra quest'ultimo e il anch'essa collocabile Testimone_1 Pt_1
ad agosto come evincibile dalla data della denuncia sporta dal ricorrente in data 13.8.2022. Cfr. doc. 6 allegato al ricorso, non contestato specificamente da controparte)emerge chiaramente che la il fossero già legati da una relazione sentimentale consolidata. CP_1 Per_3
7 Ciò si desume dal tenore delle affermazioni del in occasione della lite con l'odierno Per_3
ricorrente e, in particolare, nella parte in cui ha chiaramente intimato il di lasciare in Pt_1
pace la moglie e di procedere alle pratiche della separazione aggiungendo – peraltro – che dopo la pronuncia di divorzio era suo intendimento sposare la intenzione che non CP_1 appare coerente con l'affermata natura amicale della relazione all'epoca dei fatti.
Non è superfluo chiarire che le dichiarazioni dello stesso rese in sede di istruttoria Per_3
appaiono del tutto prive di attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo della credibilità del dichiarante – attuale compagno della resistente – sia sotto il profilo della intrinseca coerenza di quanto riferito, in aperto contrasto con le altre emergenze processuali (Cfr. verbale di causa del
21.2.2022: “confermo la conversazione ma preciso che in quella occasione ho fatto compagnia alla SInora perché non ne capiva molto di motori e siccome era mia amica le ho fatto compagnia dal meccanico. Gocciolava dell'acqua sotto il motore della macchina (…) “Non ricordo di aver detto questa frase. Ma preciso che se ho detto la frase il SInificato era che a SInora è una donna da sposare non da lasciare” (…) non sono in grado di collocare nel tempo la circostanza rappresentata nella foto n. 38. Quando la SInora aveva problemi con la macchina io lasciavo a lei la mia macchina per consentirle di andare a lavoro o sbrigarsi altre faccende. Credo che sia primavera o estate del 2023 ma non so di preciso. Non prima, perché non è mai successo che le prestassi l'auto prima di quel momento”).
I superiori elementi, unitariamente considerati, contribuiscono a confermare l'esistenza di una relazione extraconiugale le cui prime fasi hanno proprio coinciso con l'origine e la rapida evoluzione della crisi coniugale (ossia nella prima metà del 2022), per come prospettato dal ricorrente il quale ha dimostrato – mediante copiosa documentazione fotografica ritraente momenti di vita di coppia e familiare, prevalentemente tratta dal proprio profilo facebook (Cfr. documenti prodotti con la seconda memoria di parte ricorrente) – che, almeno in apparenza e nelle occasioni di socialità, la coppia non sembrava mostrare alcun segno di crisi, tanto da scegliere di festeggiare in maniera solenne il venticinquesimo anniversario di nozze, determinazione che non appare coerente con la situazione di risalente crisi prospettata, invero genericamente, dalla resistente.
Per tali ragioni la domanda di addebito della separazione a proposta Controparte_1
dal ricorrente merita accoglimento.
b. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito proposta dalla
resistente Controparte_1
8 Non merita, invece, accoglimento la medesima domanda di addebito avanzata dall'odierna resistente nei confronti del marito.
Ebbene, parte resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente: all'atteggiamento disinteressato, denigratorio e finanche violento tenuto dal marito nel corso della convivenza matrimoniale, tanto da costringerla in un'occasione a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
alle violazioni del dovere di assistenza materiale del marito, il quale non ha garantito durante il rapporto di coniugio un adeguato mantenimento alla famiglia, controllando in maniera pervasiva ogni spesa – ancorché essenziale – effettuata dalla moglie;
infine al disinteresse serbato dal marito rispetto ai rapporti intimi di coppia, motivato dal manifestato calo dell'attrazione fisica del ei confronti della moglie e ciò anche tenuto conto della Pt_1
scoperta della circostanza che il marito era solito intrattenere conversazioni con altre donne su internet.
Ciò detto, principiando dall'ascritto rifiuto del ricorrente di intrattenere dei rapporti sessuali con la moglie, occorre rammentare che tra i doveri di assistenza morale che entrambi i coniugi sono chiamati ad osservare nel corso del matrimonio (art. 143 c.c.) sono senz'altro ricompresi tutti gli aspetti di sostegno di natura personale e affettiva nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, sicché il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali opposto da uno dei coniugi – provocando frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico dell'altro che ne è vittima – costituisce gravissima offesa alla sua dignità e personalità astrattamente idonea a sostenere una pronuncia di addebito della separazione personale (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19112 del 6/11/2012; n. 6276 del
23/3/2005; Sentenza n. 15101 del 5/8/2004) non suscettibile – per l'incidenza che la stessa può produrre sulla sfera di interessi personali del coniuge che la subisce, specie se correlata a sospetti di infedeltà (suscettibili di inverarsi anche mediante una relazione epistolare se i contenuti si appalesino incompatibili con i doveri discendenti dal matrimonio, nei termini già sopra chiariti) – di comparazione con violazioni di minore rango (ossia tali da non incrinare parimenti la comunione di vita che caratterizza il matrimonio) ascritte al coniuge che ne sia vittima.
Tuttavia, chi invoca tale grave violazione dei doveri coniugali a sostegno di una domanda di addebito della separazione non è esente dall'onere di provare il nesso eziologico tra questa e la crisi coniugale che ha determinato, in definitiva, la disgregazione del consorzio familiare.
9 Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi elementi idonei a dimostrare né che il Pt_1 abbia effettivamente tenuto tali condotte né – a fortiori – che queste siano state l'antecedente causale della crisi.
Infatti, non sono utili a tal fine le dichiarazioni rese dalle testimoni e Testimone_3
Le quali si sono limitate a riferire che il le avrebbe confidato di non CP_1 Pt_1
provare attrazione per la moglie nonché, nel maggio del 2022, chiesto il loro aiuto perché la resistente era intenzionata a lasciarlo, avendo scoperto che lui “chattava con questa e con quella” (Cfr. dichiarazione resa dalla verbale del 21.2.2024). Tes_3
Invero, anche a voler tacere sulla fragile credibilità delle testimoni – essendo, rispettivamente la madre e la sorella della e, quindi, legate alla resistente da un rapporto di CP_1
parentela così stretto da non potere escludere un loro coinvolgimento nella vicenda per cui è causa – non può tacersi che tale elemento non è stato neppure bilanciato da un sufficiente grado di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, in quanto assolutamente prive di riscontro.
Difatti, l'unico elemento a sostegno di tali dichiarazioni consiste nelle propalazioni rese dalla resistente, rispettivamente, in sede di udienza presidenziale, in sede di denuncia querela presentata ai carabinieri (peraltro del 18.7.2022, momento in cui era già esplosa la crisi coniugale) e negli audio prodotti nel CD-ROM depositato il 15.5.2023 in cui, per la verità, la stessa si limita ad accusare il marito di aver detto ai propri parenti di non essere attratto dalla moglie, di aver “chattato” con una “carusa” e di averle chiesto di spogliarsi – mirando evidentemente a provocare in quest'ultimo una confessione ovvero di precostituirsi elementi da utilizzare nel corso del futuro giudizio di separazione – aggiungendo di avere le prove di quanto dallo stesso commesso.
Orbene, è sufficiente rilevare che il – anche durante le liti con la moglie e pur ignaro Pt_1
della registrazione in atto – ha sempre negato gli addebiti mossi e che, d'altro canto, la resistente non ha prodotto alcuno degli elementi “raccolti” contro il marito al fine di dimostrare i suoi contegni sconvenienti e lesivi della dignità della moglie i quali, in assenza di sufficienti riscontri, non risultano provati e, quindi, non possono contribuire a fondare un convincimento sulla veridicità delle condotte ascritte al ricorrente e, di conseguenza, riconoscere l'invocato addebito della separazione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle dedotte condotte maltrattanti che il vrebbe posto in essere ai danni della moglie. Pt_1
10 Costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti come lesivi persino di diritti avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare il comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”; Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n. 3925 del 19/2/2018;
Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Anche in questo caso, l'unico labile elemento a sostegno della prospettazione offerta dalla resistente consiste nelle dichiarazioni, invero parzialmente contraddittorie, rese dalla teste la quale, dapprima si è limitata a confermare che il era violento specificando, Tes_3 Pt_1 tuttavia, che intendeva che lo stesso era sempre arrabbiato (Cfr. verbale di causa: “sì era violento, intendo che era arrabbiato, sempre arrabbiato”) e – sollecitata da una domanda a chiarimento posta dal procuratore del ricorrente – ha affermato che “Il SI. ha picchiato Pt_1 mia figlia e lo so perché l'ho visto io. Quando dico che era arrabbiato intendo che la picchiava.
Sì, in quelle occasioni è stata portata al pronto soccorso”, in un crescendo accusatorio che ha contribuito a minarne la credibilità, incidendo finanche sull'attendibilità di quanto dichiarato.
Peraltro, non è ultroneo precisare che l'unico referto del pronto soccorso prodotto in atti è quello del 20.6.2022 (ossia in un momento in cui la crisi coniugale si era già definitivamente consumata), depositato in allegato alla memoria di costituzione della resistente, nel quale, tuttavia, non vi è alcuna traccia di segni di aggressione fisica nella persona della iportata all'esito dell'esame obiettivo (“evidente stato ansioso”) CP_1
Inoltre, in evidente contrasto con le allegazioni contenute nella memoria di costituzione della resistente – la quale ha sostenuto che il dopo i primi periodi del matrimonio aveva Pt_1
serbato un contegno dispotico e persino violento – si pongono le dichiarazioni della figlia della coppia, che ha affermato di non aver mai assistito ad occasioni in cui il padre ha Persona_1
11 insultato la madre (affermazioni che contribuiscono a lumeggiare la relazione di coppia ancorché la figlia della coppia abbia lasciato la casa familiare nel 2019).
Infine, con riguardo alle ascritte violazioni al el dovere di assistenza materiale occorre Pt_1 considerare che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è semplicemente emerso che la resistente riceveva un supporto economico dalla propria famiglia d'origine (che, del resto, aveva altresì concesso alla coppia il godimento dell'immobile di via Tiburtina) e che, d'altro canto, il era particolarmente Pt_1
attento alle spese familiari, tanto da lamentarsi nei casi in cui non veniva reso edotto delle spese
– anche se di carattere routinarie – sostenute dalla moglie (Cfr. dichiarazioni rese dalla teste la quale, tuttavia, evidentemente disponeva del bancomat legato al conto di Persona_1
famiglia.
Tali condotte, se denotano una certa rigidità nella gestione delle risorse familiari, non costituiscono certo ipotesi di violazione dei doveri di cui all'art. 143 sicché la domanda avanzata dalla resistente non può che essere disattesa.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
La pacifica autosufficienza economica delle figlie maggiorenni della coppia determina, altresì,
l'impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in Tiburtina
n. 5, avanzata dalla resistente.
Infatti, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare in fase di disgregazione, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti – e conviventi con uno dei genitori – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
La raggiunta autosufficienza economica delle figlie della coppia non consente, dunque, di ritenere sussistenti quelle particolari eSIenze di protezione alla continuità domestica cui la legge subordina
12 il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con la prole deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione deve essere rigettata.
5. Domanda di mantenimento proposta da Controparte_1
Parimenti, la domanda di contenuto economico formulata da parte resistente non può trovare accoglimento dovendosi osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., solo al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
La legge, difatti, riconosce al coniuge al quale la separazione è stata addebitata il più limitato diritto a percepire gli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti consistenti, rispettivamente, nello stato di bisogno che implica la correlativa incapacità dell'avente diritto di provvedere al proprio mantenimento nonché nella capacità economica dell'obbligato.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – cui questo collegio intende dare continuità – al giudice chiamato a decidere sulla separazione personale dei coniugi è riconosciuta la possibilità di valutare – in ipotesi di pronuncia di addebito della separazione posta a carico del coniuge economicamente più debole – di valutare la sussistenza dei presupposti cui la legge, ai sensi degli articoli 156, co. 3 e 438 c.c., subordina il riconoscimento del diritto agli alimenti poiché
“la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge” (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 27768 del 22/9/2022; Ordinanza n. 27695 del 21/11/2017;
Sentenza n. 4198 del 23/4/1998).
Nel caso che ci occupa, è doveroso concentrarsi sul primo dei requisiti sopra richiamati – essendo fuor di dubbio provata, dalla documentazione versata in atti, la capacità economica del resistente, quale potenziale chiamato a far fronte all'obbligazione alimentare – evidenziando che l'alimentando deve fornire la prova non solo del proprio stato di bisogno ma anche dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
Ebbene, dall'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio emergono con chiarezza elementi che consentono di escludere la ricorrenza dello stato di bisogno in capo alla resistente
[...] segnatamente: la disponibilità dell'abitazione che ha costituito residenza familiare CP_1
(di proprietà della sua famiglia d'origine ed – evidentemente – ancora nella sua detenzione), immobile che consente alla ricorrente di poter soddisfare le proprie primarie eSIenze abitative;
l'esistenza di una rete familiare di supporto che, nel tempo, si è fatta carico di aiutare la
13 nei momenti di difficoltà economica, circostanza affermata dalla resistente e CP_1
confermata dalla teste il rapporto di convivenza desumibile dalle stesse dichiarazioni rese Tes_3 dalla resistente all'ufficiale giudiziario (che fanno prova fino a querela di falso).
Pertanto, la domanda di contenuto economico proposta dalla resistente non può trovare accoglimento neanche nel più limitato diritto a percepire dal coniuge un assegno alimentare.
6. Domanda di assegnazione dei veicoli in uso alla famiglia
Infine, con riguardo alla domanda di “assegnazione dell'autovettura marca e tipo Opel InSIna, tg.
DZ909JS, in alternativa si chiede l'assegnazione del motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999” avanzata dalla resistente non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande
“connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto la divisione o l'assegnazione dei beni di cui i coniugi risultino essere contitolari, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 26158 del 6/12/2006;Sentenza n. 5304 del 10/3/2006 Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie, restitutorie o di divisione e domande di separazione e/o divorzio).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda avanzata dalla resistente dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di separazione, ma soggette a rito diverso.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano in complessive € 5.175,00 – di cui € 98,00 per il costo del contributo unificato ed € 5.077,00 per compensi professionali – tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e
14 sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando i valori medi previsti per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'oggetto, della complessità della causa, dello svolgimento dell'istruttoria che ha richiesto l'assunzione di prove orali e l'entità del materiale probatorio versato in atti.
Dovrà, inoltre, disporsi la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato del ricorrente dichiaratosi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a Gela, in data 25.9.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela con atto di matrimonio n. 367 Parte II Serie A – anno 1996;
2) ADDEBITA la separazione a con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
4) RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da
[...]
CP_1
5) RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da revocando, per Controparte_1
l'effetto, l'obbligo posto a carico di in sede di provvedimenti temporanei e Parte_1
urgenti;
6) DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione dell'autovettura Opel InSIna, tg.
DZ909JS e del motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999 avanzata da
[...]
CP_1
7) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessive € 5.175,00 come specificato in parte motiva – oltre il rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge – somma da distrarsi in favore dell'avv. Floreana Cacioppo
(C.F.: ) dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; C.F._3
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/6/2025
15 Il Giudice Estensore
Pietro Enea
Il Presidente
Roberto Riggio
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CACIOPPO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARA GIUSEPPE ANTONIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 19.11.2024 a cui si rinvia integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Gela in data 25.9.1996, trascritto nei registri dello Controparte_1
1 Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 367 Parte II Serie A – anno 1996, unione dalla quale sono nate due figlie, (Gela, 3.3.1998) e (Gela, 19.7.2001) – Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti – chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima.
Deduceva che il rapporto di coppia era stato sereno e che la famiglia aveva stabilito la propria residenza presso un immobile di proprietà dei genitori della resistente concesso in comodato d'uso alla coppia, e ciò fino a quando non aveva appreso dell'infedeltà coniugale della CP_1
Allegava, difatti, che nella primavera del 2022, la resistente, nel corso di una discussione tra i coniugi, lo aveva invitato a lasciare la casa familiare, invito che veniva, in effetti, accolto dal il quale – per evitare che l'alterco potesse degenerare – chiedeva alla propria madre di Pt_1
ospitarlo per un periodo di circa una settimana.
Aggiungeva che al suo rientro la crisi non sembrava rientrata e che, anzi, la moglie aveva nuovamente tentato di cacciarlo dall'abitazione finanche chiedendo – pur senza successo –
l'intervento delle Forze dell'ordine.
Esponeva che dal suo rientro nella residenza coniugale la moglie aveva, dapprima, cominciato a pernottare di frequente fuori casa e, in seguito, deciso di abbandonare l'abitazione trasferendosi con tale con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale, circostanza da Persona_3 quest'ultimo confermata nel mese di agosto del 2022, allorquando – raggiunto il resso il Pt_1
bar della stazione di servizio del – gli rivelava di essere l'attuale compagno della moglie, CP_2
lo minacciava e, infine, lo aggrediva con violenza tale da costringere il ricorrente a ricorrere alle cure del locale Nosocomio.
Deduceva, quindi, l'addebitabilità del disfacimento del consorzio familiare alle condotte della moglie.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, rappresentava di essere un lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato e di percepire uno stipendio netto mensile di circa €
1.500,00, somma con cui è chiamato a far fronte ai prestiti personali contratti per la ristrutturazione della casa familiare e l'acquisto degli arredi nonché per i bisogni della famiglia, il cui peso mensile ammonta a complessive € 652,95 (di cui € 454,95 per un finanziamento contratto con AGOS, avente scadenza a fine 2025, ed € 198,00 per altro finanziamento contratto con la medesima finanziaria); precisava, inoltre, che la moglie svolge servizi di pulizia domestica e presso uffici.
Infine, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sia disposta la giudiziale separazione tra nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] ed ivi residente – per Controparte_1 C.F._2
2 esclusivi fatto e colpa imputabili alla medesima , chiedendone l'addebito con Controparte_1
colpa a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali, per avere con i suoi atteggiamenti leso la fiducia, l'onore e la dignità del SI. ”. Pt_2
Con memoria di costituzione del 14.11.2022 si costituiva contestando Controparte_1
quando esposto in ricorso e individuando nelle condotte realizzate dal marito la reale causa dell'esito infausto del rapporto matrimoniale.
Esponeva, difatti, di aver sempre osservato i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito e che, dopo un'iniziale fase di serena convivenza, il veva mostrato la sua indole Pt_1
disinteressata rispetto al rapporto di coniugio e posto in essere condotte screditanti e talvolta violente nei confronti della moglie che almeno in un'occasione – ossia in seguito alla lite del
20.6.2022 in cui il veva minacciato di dare fuoco alla casa – la costringevano a fare ricorso Pt_1
alle cure del Pronto Soccorso nonché a sporgere denuncia nei confronti del marito.
Precisava che da anni il marito rifiutava di intrattenere rapporti intimi con la moglie, avendole confessato di non sentirsi più attratto dalla moglie, circostanza che le provocava un sentimento di profondo disagio.
Aggiungeva, inoltre, che il marito in costanza di matrimonio era solito intrattenere conversazioni con altre donne conosciute navigando su siti di incontri o social network approfittando dei momenti in cui la moglie non era in casa ovvero stava dormendo.
Allegava, altresì, che il on provvedeva neppure a garantire un adeguato mantenimento ai Pt_1
membri della famiglia poiché riprendeva la moglie ogniqualvolta la stessa provava ad utilizzare il comune bancomat – formalmente a disposizione di ambedue i coniugi – e, allo stesso tempo, privava la resistente delle risorse minime per far fronte alle spese quotidiane.
Contestava di essere dotata di capacità lavorativa, affermando di essersi sempre curata della gestione della casa.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente. Rigettare la domanda di addebito formulata dal SI.
perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Accogliere la richiesta, della Parte_1
SI.ra , di addebito della separazione per fatto e colpa esclusivi del SI. Controparte_1 [...]
Attribuire l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra poiché di Pt_1 Controparte_1
proprietà della madre. Riconoscere la corresponsione, alla SI.ra , di un Controparte_1 assegno di mantenimento pari ad €. 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese, soggetti a rivalutazione economica secondo gli indici ISTAT. - Attribuire l'assegnazione dell'autovettura marca e tipo Opel InSIna, tg. DZ909JS, in alternativa si chiede l'assegnazione del
3 motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999. Emettere ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 21.11.2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.11.2022 venivano autorizzate le parti a vivere separate e con reciproco rispetto e veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di complessive € 250,00.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale reso da le dichiarazioni Controparte_1 rese dai testimoni (sorella del ricorrente), Persona_3 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(madre della resistente), (sorella della resistente) e (figlia
[...] Testimone_4 Persona_1 delle parti) nonché con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti, all'udienza del
19.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti e dagli esiti dell'assunzione delle prove testimoniali – e come confermato dalla circostanza che i coniugi hanno ormai cessato di coabitare dal 2022, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da ambedue le parti
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
4 È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
a. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito proposta dal ricorrente Parte_1
L'odierno ricorrente ha dedotto che la crisi del rapporto matrimoniale sarebbe da attribuire in via esclusiva all'infedeltà della ricorrente, la quale – avendo intrapreso una relazione extraconiugale con (testimone che ha deposto nel corso dell'istruttoria, Persona_3 segnatamente all'udienza del 22.2.2024) – ha tentato, sin dalla primavera del 2022, di allontanare il marito dalla residenza familiare interrompendo bruscamente il rapporto di coniugio.
Invero, se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Occorre, inoltre – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – precisare che il dovere di fedeltà non si riduce al solo obbligo di astenersi dall'avere relazioni sessuali extraconiugali ma comprende l'impegno a mantenere una relazione esclusiva con il coniuge, informata alla fiducia e alla reciproca dedizione fisica e spirituale, la quale è suscettibile essere lesa anche da quelle condotte che – pur non costituendo adulterio in senso proprio – fanno sorgere seri e ragionevoli
5 sospetti di infedeltà e offendono la dignità e l'onore dell'altro (come ad esempio relazioni di amicizia condotte con modalità tali, anche in relazione all'ambiente in cui vivono le parti, da escludere l'altro coniuge e offenderne la dignità e l'onore; Cfr. Cassazione Ordinanza n. 21657 del 19/9/2017; Sentenza n. 8929 del 12/4/2013).
Ciò premesso, dall'espletamento dell'istruttoria del presente giudizio sono comunque emersi elementi che consentono di ritenere provata l'infedeltà coniugale della CP_1
Invero, deve innanzitutto rilevarsi che la stessa con la terza memoria di cui CP_1 all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data 5.6.2023) ha ammesso di avere una relazione sentimentale con (ancorché definita genericamente quale “frequentazione”) – Persona_3 circostanza, invero, confermata sia dal teste che ha dichiarato di aver visto la Tes_2
macchina del in via Tiburtina (ossia nella via in cui è situata la casa coniugale) nonché Per_3 suffragata dalla stessa relata di notifica dell'intimazione indirizzata al da cui si evince Per_3
che la ha ritirato il plico presso la casa coniugale qualificandosi come sua CP_1
convivente (Cfr. relata del 21.2.2024) – pur collocando le fasi iniziali di questo rapporto in un momento successivo all'inveramento della crisi coniugale ed escludendone, per tale ragione,
l'efficienza causale rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Tuttavia, non possono non considerarsi diversi elementi che consentono di ritenere che la frequentazione della il teste sia in realtà da collocare nella prima CP_1 Per_3
metà del 2022, ossia in strettissima prossimità temporale con il periodo in cui è esplosa la crisi della coppia culminata, in effetti, con la completa disgregazione del nucleo familiare.
Merita, in primo luogo, di essere menzionata la dichiarazione resa dal teste – Testimone_2
testimone della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, in assenza di elementi di segno contrario, non essendo emerso qualsivoglia rapporto di vicinanza con le parti – il quale ha confermato di aver visto all'inizio di giugno del 2022 l'odierna resistente e il in due Per_3 diverse occasioni: in un caso, all'interno della medesima autovettura;
qualche giorno dopo, sul lungomare di Gela, abbracciati.
Lo stesso ha, inoltre, riferito di non sapere se l'odierna resistente conviva o meno con il Per_3 pur precisando di aver visto la macchina di quest'ultimo parcata sotto l'indirizzo della residenza familiare, da giugno in poi, circostanza appresa direttamente in quanto nella via Tiburtina viveva la nonna della sua ex fidanzata.
Tali dichiarazioni – contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente in sede di difese conclusive – appaiono attendibili in quanto non intrinsecamente contraddittorie e, peraltro, corroborate da ulteriori elementi versati in atti.
6 Il primo riscontro che suffraga la prospettazione secondo la quale la vesse già CP_1
intrecciato una relazione con il nella prima metà del 2022 è fornita dalla stessa Per_3
resistente con la propria produzione documentale del 15.5.2023 (registrazioni delle conversazioni tra la stessa e il marito contenute su supporto analogico).
Occorre, sul punto, precisare che, sebbene le registrazioni ivi contenute possano essere valutate poiché documentano una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto il ricorrente non ha specificamente negato di essere uno dei due interlocutori), alle stesse non può essere attribuita data certa poiché non è stato depositato il supporto originale (recando i relativi files solo la data in cui verosimilmente sono stati salvati nel supporto in cui sono stati estratti).
Tuttavia, la circostanza che la coabitazione tra i coniugi è cessata – al più tardi – nel maggio del
2022 (avendo, rispettivamente: il dichiarato che la coabitazione è cessata nel mese di Pt_1
aprile del 2022; e la ffermato che la convivenza con il marito è cessata nel CP_1
maggio dello stesso anno;
Cfr. verbale di causa del 21.11.2022) consente di ritenere che tali conversazioni siano avvenute in un momento immediatamente precedente alla separazione di fatto, essendo chiaramente evincibile dal loro contenuto (vertente sui problemi di coppia e sulla complessa gestione dell'assegnazione della casa familiare in seguito all'imminente separazione, come si desume dai ripetuti inviti a lasciare l'immobile intimati dalla l marito CP_1
e le risposte di quest'ultimo che, invece, affermava di non poter lasciare la casa e che sarebbe andato via a settembre) che la coppia si trovava nella fase terminale della loro convivenza, conclusione confermata dalla circostanza che uno degli audio ha documentato finanche l'intervento dei carabinieri presso il domicilio familiare (fatto che il ricorrente ha collocato nella primavera del 2022 in sede di ricorso e che non risulta essere stato contestato da controparte).
Ebbene, nella prima traccia audio contenuta nel CD-ROM prodotto la ossia, è CP_1
bene precisarlo, l'unico soggetto consapevole in quel momento si essere registrato) durante una furiosa lite con il marito ha chiaramente ammesso di frequentare un altro uomo che – benché non identificato – verosimilmente coincide con il Per_3
Inoltre, dal contenuto dei video prodotti dal in data 15.5.2024 che hanno, Pt_1
rispettivamente, immortalato una discussione tra i coniugi e il avvenuta ad agosto del Per_3
2022, a Gela nella via Venezia (data confermata dalla resistente in sede di interrogatorio formale oltre che dalla teste e una lite tra quest'ultimo e il anch'essa collocabile Testimone_1 Pt_1
ad agosto come evincibile dalla data della denuncia sporta dal ricorrente in data 13.8.2022. Cfr. doc. 6 allegato al ricorso, non contestato specificamente da controparte)emerge chiaramente che la il fossero già legati da una relazione sentimentale consolidata. CP_1 Per_3
7 Ciò si desume dal tenore delle affermazioni del in occasione della lite con l'odierno Per_3
ricorrente e, in particolare, nella parte in cui ha chiaramente intimato il di lasciare in Pt_1
pace la moglie e di procedere alle pratiche della separazione aggiungendo – peraltro – che dopo la pronuncia di divorzio era suo intendimento sposare la intenzione che non CP_1 appare coerente con l'affermata natura amicale della relazione all'epoca dei fatti.
Non è superfluo chiarire che le dichiarazioni dello stesso rese in sede di istruttoria Per_3
appaiono del tutto prive di attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo della credibilità del dichiarante – attuale compagno della resistente – sia sotto il profilo della intrinseca coerenza di quanto riferito, in aperto contrasto con le altre emergenze processuali (Cfr. verbale di causa del
21.2.2022: “confermo la conversazione ma preciso che in quella occasione ho fatto compagnia alla SInora perché non ne capiva molto di motori e siccome era mia amica le ho fatto compagnia dal meccanico. Gocciolava dell'acqua sotto il motore della macchina (…) “Non ricordo di aver detto questa frase. Ma preciso che se ho detto la frase il SInificato era che a SInora è una donna da sposare non da lasciare” (…) non sono in grado di collocare nel tempo la circostanza rappresentata nella foto n. 38. Quando la SInora aveva problemi con la macchina io lasciavo a lei la mia macchina per consentirle di andare a lavoro o sbrigarsi altre faccende. Credo che sia primavera o estate del 2023 ma non so di preciso. Non prima, perché non è mai successo che le prestassi l'auto prima di quel momento”).
I superiori elementi, unitariamente considerati, contribuiscono a confermare l'esistenza di una relazione extraconiugale le cui prime fasi hanno proprio coinciso con l'origine e la rapida evoluzione della crisi coniugale (ossia nella prima metà del 2022), per come prospettato dal ricorrente il quale ha dimostrato – mediante copiosa documentazione fotografica ritraente momenti di vita di coppia e familiare, prevalentemente tratta dal proprio profilo facebook (Cfr. documenti prodotti con la seconda memoria di parte ricorrente) – che, almeno in apparenza e nelle occasioni di socialità, la coppia non sembrava mostrare alcun segno di crisi, tanto da scegliere di festeggiare in maniera solenne il venticinquesimo anniversario di nozze, determinazione che non appare coerente con la situazione di risalente crisi prospettata, invero genericamente, dalla resistente.
Per tali ragioni la domanda di addebito della separazione a proposta Controparte_1
dal ricorrente merita accoglimento.
b. Ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito proposta dalla
resistente Controparte_1
8 Non merita, invece, accoglimento la medesima domanda di addebito avanzata dall'odierna resistente nei confronti del marito.
Ebbene, parte resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente: all'atteggiamento disinteressato, denigratorio e finanche violento tenuto dal marito nel corso della convivenza matrimoniale, tanto da costringerla in un'occasione a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
alle violazioni del dovere di assistenza materiale del marito, il quale non ha garantito durante il rapporto di coniugio un adeguato mantenimento alla famiglia, controllando in maniera pervasiva ogni spesa – ancorché essenziale – effettuata dalla moglie;
infine al disinteresse serbato dal marito rispetto ai rapporti intimi di coppia, motivato dal manifestato calo dell'attrazione fisica del ei confronti della moglie e ciò anche tenuto conto della Pt_1
scoperta della circostanza che il marito era solito intrattenere conversazioni con altre donne su internet.
Ciò detto, principiando dall'ascritto rifiuto del ricorrente di intrattenere dei rapporti sessuali con la moglie, occorre rammentare che tra i doveri di assistenza morale che entrambi i coniugi sono chiamati ad osservare nel corso del matrimonio (art. 143 c.c.) sono senz'altro ricompresi tutti gli aspetti di sostegno di natura personale e affettiva nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, sicché il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali opposto da uno dei coniugi – provocando frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico dell'altro che ne è vittima – costituisce gravissima offesa alla sua dignità e personalità astrattamente idonea a sostenere una pronuncia di addebito della separazione personale (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 19112 del 6/11/2012; n. 6276 del
23/3/2005; Sentenza n. 15101 del 5/8/2004) non suscettibile – per l'incidenza che la stessa può produrre sulla sfera di interessi personali del coniuge che la subisce, specie se correlata a sospetti di infedeltà (suscettibili di inverarsi anche mediante una relazione epistolare se i contenuti si appalesino incompatibili con i doveri discendenti dal matrimonio, nei termini già sopra chiariti) – di comparazione con violazioni di minore rango (ossia tali da non incrinare parimenti la comunione di vita che caratterizza il matrimonio) ascritte al coniuge che ne sia vittima.
Tuttavia, chi invoca tale grave violazione dei doveri coniugali a sostegno di una domanda di addebito della separazione non è esente dall'onere di provare il nesso eziologico tra questa e la crisi coniugale che ha determinato, in definitiva, la disgregazione del consorzio familiare.
9 Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi elementi idonei a dimostrare né che il Pt_1 abbia effettivamente tenuto tali condotte né – a fortiori – che queste siano state l'antecedente causale della crisi.
Infatti, non sono utili a tal fine le dichiarazioni rese dalle testimoni e Testimone_3
Le quali si sono limitate a riferire che il le avrebbe confidato di non CP_1 Pt_1
provare attrazione per la moglie nonché, nel maggio del 2022, chiesto il loro aiuto perché la resistente era intenzionata a lasciarlo, avendo scoperto che lui “chattava con questa e con quella” (Cfr. dichiarazione resa dalla verbale del 21.2.2024). Tes_3
Invero, anche a voler tacere sulla fragile credibilità delle testimoni – essendo, rispettivamente la madre e la sorella della e, quindi, legate alla resistente da un rapporto di CP_1
parentela così stretto da non potere escludere un loro coinvolgimento nella vicenda per cui è causa – non può tacersi che tale elemento non è stato neppure bilanciato da un sufficiente grado di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, in quanto assolutamente prive di riscontro.
Difatti, l'unico elemento a sostegno di tali dichiarazioni consiste nelle propalazioni rese dalla resistente, rispettivamente, in sede di udienza presidenziale, in sede di denuncia querela presentata ai carabinieri (peraltro del 18.7.2022, momento in cui era già esplosa la crisi coniugale) e negli audio prodotti nel CD-ROM depositato il 15.5.2023 in cui, per la verità, la stessa si limita ad accusare il marito di aver detto ai propri parenti di non essere attratto dalla moglie, di aver “chattato” con una “carusa” e di averle chiesto di spogliarsi – mirando evidentemente a provocare in quest'ultimo una confessione ovvero di precostituirsi elementi da utilizzare nel corso del futuro giudizio di separazione – aggiungendo di avere le prove di quanto dallo stesso commesso.
Orbene, è sufficiente rilevare che il – anche durante le liti con la moglie e pur ignaro Pt_1
della registrazione in atto – ha sempre negato gli addebiti mossi e che, d'altro canto, la resistente non ha prodotto alcuno degli elementi “raccolti” contro il marito al fine di dimostrare i suoi contegni sconvenienti e lesivi della dignità della moglie i quali, in assenza di sufficienti riscontri, non risultano provati e, quindi, non possono contribuire a fondare un convincimento sulla veridicità delle condotte ascritte al ricorrente e, di conseguenza, riconoscere l'invocato addebito della separazione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle dedotte condotte maltrattanti che il vrebbe posto in essere ai danni della moglie. Pt_1
10 Costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti come lesivi persino di diritti avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare il comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”; Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n. 3925 del 19/2/2018;
Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Anche in questo caso, l'unico labile elemento a sostegno della prospettazione offerta dalla resistente consiste nelle dichiarazioni, invero parzialmente contraddittorie, rese dalla teste la quale, dapprima si è limitata a confermare che il era violento specificando, Tes_3 Pt_1 tuttavia, che intendeva che lo stesso era sempre arrabbiato (Cfr. verbale di causa: “sì era violento, intendo che era arrabbiato, sempre arrabbiato”) e – sollecitata da una domanda a chiarimento posta dal procuratore del ricorrente – ha affermato che “Il SI. ha picchiato Pt_1 mia figlia e lo so perché l'ho visto io. Quando dico che era arrabbiato intendo che la picchiava.
Sì, in quelle occasioni è stata portata al pronto soccorso”, in un crescendo accusatorio che ha contribuito a minarne la credibilità, incidendo finanche sull'attendibilità di quanto dichiarato.
Peraltro, non è ultroneo precisare che l'unico referto del pronto soccorso prodotto in atti è quello del 20.6.2022 (ossia in un momento in cui la crisi coniugale si era già definitivamente consumata), depositato in allegato alla memoria di costituzione della resistente, nel quale, tuttavia, non vi è alcuna traccia di segni di aggressione fisica nella persona della iportata all'esito dell'esame obiettivo (“evidente stato ansioso”) CP_1
Inoltre, in evidente contrasto con le allegazioni contenute nella memoria di costituzione della resistente – la quale ha sostenuto che il dopo i primi periodi del matrimonio aveva Pt_1
serbato un contegno dispotico e persino violento – si pongono le dichiarazioni della figlia della coppia, che ha affermato di non aver mai assistito ad occasioni in cui il padre ha Persona_1
11 insultato la madre (affermazioni che contribuiscono a lumeggiare la relazione di coppia ancorché la figlia della coppia abbia lasciato la casa familiare nel 2019).
Infine, con riguardo alle ascritte violazioni al el dovere di assistenza materiale occorre Pt_1 considerare che, ai sensi dell'art. 143 c.c., il dovere di assistenza materiale si compendia nell'obbligo gravante su ciascun coniuge di conferire le risorse economiche indispensabili al mantenimento di un adeguato tenore di vita – obbligo rilevante nei rapporti reciproci tra i coniugi e teso alla soddisfazione dei loro bisogni – mentre quello di collaborazione costituisce, a sua volta, una proiezione del dovere di assistenza rivolta alla dimensione comunitaria della famiglia, al gruppo e alla soddisfazione dei bisogni comuni.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è semplicemente emerso che la resistente riceveva un supporto economico dalla propria famiglia d'origine (che, del resto, aveva altresì concesso alla coppia il godimento dell'immobile di via Tiburtina) e che, d'altro canto, il era particolarmente Pt_1
attento alle spese familiari, tanto da lamentarsi nei casi in cui non veniva reso edotto delle spese
– anche se di carattere routinarie – sostenute dalla moglie (Cfr. dichiarazioni rese dalla teste la quale, tuttavia, evidentemente disponeva del bancomat legato al conto di Persona_1
famiglia.
Tali condotte, se denotano una certa rigidità nella gestione delle risorse familiari, non costituiscono certo ipotesi di violazione dei doveri di cui all'art. 143 sicché la domanda avanzata dalla resistente non può che essere disattesa.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
La pacifica autosufficienza economica delle figlie maggiorenni della coppia determina, altresì,
l'impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in Tiburtina
n. 5, avanzata dalla resistente.
Infatti, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare in fase di disgregazione, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti – e conviventi con uno dei genitori – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
La raggiunta autosufficienza economica delle figlie della coppia non consente, dunque, di ritenere sussistenti quelle particolari eSIenze di protezione alla continuità domestica cui la legge subordina
12 il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con la prole deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione deve essere rigettata.
5. Domanda di mantenimento proposta da Controparte_1
Parimenti, la domanda di contenuto economico formulata da parte resistente non può trovare accoglimento dovendosi osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., solo al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
La legge, difatti, riconosce al coniuge al quale la separazione è stata addebitata il più limitato diritto a percepire gli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti consistenti, rispettivamente, nello stato di bisogno che implica la correlativa incapacità dell'avente diritto di provvedere al proprio mantenimento nonché nella capacità economica dell'obbligato.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – cui questo collegio intende dare continuità – al giudice chiamato a decidere sulla separazione personale dei coniugi è riconosciuta la possibilità di valutare – in ipotesi di pronuncia di addebito della separazione posta a carico del coniuge economicamente più debole – di valutare la sussistenza dei presupposti cui la legge, ai sensi degli articoli 156, co. 3 e 438 c.c., subordina il riconoscimento del diritto agli alimenti poiché
“la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge” (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 27768 del 22/9/2022; Ordinanza n. 27695 del 21/11/2017;
Sentenza n. 4198 del 23/4/1998).
Nel caso che ci occupa, è doveroso concentrarsi sul primo dei requisiti sopra richiamati – essendo fuor di dubbio provata, dalla documentazione versata in atti, la capacità economica del resistente, quale potenziale chiamato a far fronte all'obbligazione alimentare – evidenziando che l'alimentando deve fornire la prova non solo del proprio stato di bisogno ma anche dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
Ebbene, dall'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio emergono con chiarezza elementi che consentono di escludere la ricorrenza dello stato di bisogno in capo alla resistente
[...] segnatamente: la disponibilità dell'abitazione che ha costituito residenza familiare CP_1
(di proprietà della sua famiglia d'origine ed – evidentemente – ancora nella sua detenzione), immobile che consente alla ricorrente di poter soddisfare le proprie primarie eSIenze abitative;
l'esistenza di una rete familiare di supporto che, nel tempo, si è fatta carico di aiutare la
13 nei momenti di difficoltà economica, circostanza affermata dalla resistente e CP_1
confermata dalla teste il rapporto di convivenza desumibile dalle stesse dichiarazioni rese Tes_3 dalla resistente all'ufficiale giudiziario (che fanno prova fino a querela di falso).
Pertanto, la domanda di contenuto economico proposta dalla resistente non può trovare accoglimento neanche nel più limitato diritto a percepire dal coniuge un assegno alimentare.
6. Domanda di assegnazione dei veicoli in uso alla famiglia
Infine, con riguardo alla domanda di “assegnazione dell'autovettura marca e tipo Opel InSIna, tg.
DZ909JS, in alternativa si chiede l'assegnazione del motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999” avanzata dalla resistente non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande
“connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto la divisione o l'assegnazione dei beni di cui i coniugi risultino essere contitolari, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 26158 del 6/12/2006;Sentenza n. 5304 del 10/3/2006 Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie, restitutorie o di divisione e domande di separazione e/o divorzio).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda avanzata dalla resistente dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di separazione, ma soggette a rito diverso.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano in complessive € 5.175,00 – di cui € 98,00 per il costo del contributo unificato ed € 5.077,00 per compensi professionali – tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e
14 sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando i valori medi previsti per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'oggetto, della complessità della causa, dello svolgimento dell'istruttoria che ha richiesto l'assunzione di prove orali e l'entità del materiale probatorio versato in atti.
Dovrà, inoltre, disporsi la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato del ricorrente dichiaratosi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a Gela, in data 25.9.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela con atto di matrimonio n. 367 Parte II Serie A – anno 1996;
2) ADDEBITA la separazione a con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
4) RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da
[...]
CP_1
5) RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da revocando, per Controparte_1
l'effetto, l'obbligo posto a carico di in sede di provvedimenti temporanei e Parte_1
urgenti;
6) DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione dell'autovettura Opel InSIna, tg.
DZ909JS e del motociclo Yamaha Burgman, tg. DJ20999 avanzata da
[...]
CP_1
7) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessive € 5.175,00 come specificato in parte motiva – oltre il rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge – somma da distrarsi in favore dell'avv. Floreana Cacioppo
(C.F.: ) dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; C.F._3
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/6/2025
15 Il Giudice Estensore
Pietro Enea
Il Presidente
Roberto Riggio
16