Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.17878/2021 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza dell'1/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.17878/2021 R.G.
tra
nato a [...] il [...] (c.f: ), residente in Parte_1 C.F._1
ER (Na) alla IV Novembre n. 89, ed elett.te dom.to alla via A. Diaz n. 2 in Portici (Na) presso lo studio dell'avv. Sabino Antonino Sarno (c.f. , che lo rapp.ta e difende, in C.F._2
virtù di procura in calce in atti ATTORE
e sito in ER (NA) alla via IV Novembre 89, c.f. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
allegata, dall'Avv. Vincenzo Cenvinzo c.f. presso cui elettivamente domicilia C.F._3
in ER (NA) alla Via IV Novembre n.155 CONVENUTO
Nonché
n.14, c.a.p. 31021, PIVA - C.F. in persona dei procuratori speciali dott. P.IVA_2 P.IVA_3
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e dott. Controparte_3 Controparte_4
(Dirigente della società), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (CF:
[...]
in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. C.F._4
Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio C.F._5
elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto n.162
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1
sito in ER (NA) alla via IV Novembre 89, per vederlo Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni e lesioni subiti il 31/8/2020, alle ore 10:00 circa, allorchè ,
nel fare ritorno alla propria abitazione ubicata al piano 5^ della scala A del fabbricato B del mentre era intento ad uscire dall'ascensore, inciampava nel Controparte_1
dislivello di circa 10 cm formatosi tra la pedana dell'ascensore stesso ed il piano di sbarco a causa di un malfunzionamento dell'impianto, che non assicurava il perfetto livellamento tra la pedana ed il piano;
nel corso del processo si è costituito il condominio contestando la domanda e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice, la , anch'essa ritualmente costituita;
Controparte_2
depositata documentazione, escusso il teste il 24/2/2023, è stata espletata Testimone_1
C.T.U. medica del 6/7/2024 a firma del dott . Persona_1 Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum
formale e sostanziale, che nella causa petendi e nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. sopra citata è fondata sul principio della responsabilità
oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent
Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista
dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per
escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un
fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad
interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un
dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio
della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed
in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di
per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se
non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art.
rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e
di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato
dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova
contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso
causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.
C 8005/2010) ; di recente, poi, la ha così statuito: “La responsabilità del custode di cui
all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo
prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si
esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) e da ultimo la S.C. ha sancito con sentenza n. 19154/2012, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde,
altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato,
avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della
S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili
in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n.
9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di
fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo
e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire
la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in
modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo
sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n.
6326/2019).
Ora, ritiene questo giudice , esaminando le dichiarazioni rese dal teste escusso, nonché i rilievi fotografici dei luoghi , i certificati medici, in particolare la certificazione di intervento del 118 alle ore 10,33 del 31/8/2020 e le risultanze della C.T.U., che emerga la fondatezza della pretesa attorea se si considera che il teste così ha ricostruito i fatti e la dinamica: “ Non sono proprietario
di immobili nel parco ove abita mio padre che è proprietario di una casa al quinto piano CP_1
della scala A da oltre 30 anni e abita lì Abito a circa 15 minuti a piedi di distanza da mio padre e il
31/8/2020 alle ore 9,30 sono andato con mio padre a prendere la pensione alle poste e dopo siamo
tornati a casa Abbiamo preso noi due l'ascensore e arrivati al quinto piano poiché mio padre
doveva andare in bagno ha aperto le porte dell'ascensore e poi quella a molla e ha messo un piede
avanti per uscire, credo destro ma l'ascensore , come dopo ci siamo accorti, si era fermata circa cm
10 sotto la soglia del pianerottolo di tal che mio padre è caduto in avanti con la testa contro la
porta a molla esterna ed è caduto su sé stesso Ha subito dolori al piede e non si poteva alzare a su
stesso . Sul pianerottolo vi era un'altra persona che ha assistito alla caduta ed era lì per portare la
spesa come mi ha riferito Si chiama se non erro. C'era luce sul pianerottolo ma Testimone_2
uscendo dall'ascensore non abbiamo fatto caso allo scalino creatosi perché abbiamo dato per
scontato che si fermasse bene Prima di allora non era mai capitata questa fermata errata
dell'ascensore e so che dopo 15 giorni circa il ha cambiato la pedana dell'ascensore . CP_1
L'ambulanza è arrivata dopo molto tempo e mio padre prima è stato portato all'ospedale del mare
e poi alle 19 all'ospedale Betania dove è stato operato . L'ascensore all'interno aveva la luce fioca.
Riconosco le foto che ho fatto io all'ascensore subito dopo la caduta. Ho fatto una o due volte il
testimone in sinistri stradali..” , figlio dell'attore). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria è emerso secondo questo giudice, che il è caduto ed ha subito Tes_1
lesioni a causa della non corretta fermata dell'ascensore al piano e della presenza di un dislivello di circa cm 10 costituente un ostacolo e un'insidia che ha causato la caduta del e lesioni al Tes_1
piede ; la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dall'istante è stata accertata anche dall'ausiliario del giudice in sede di perizia medica mentre poco indicative sono le descrizioni della dinamica contenute nei certificati medici di P.S. attesa la discrasia tra la certificazione del 118 e del P.S. dell'Ospedale del Mare ove comunque il è giunto alle ore Tes_1
11,41 del 31/8/2020 prima di essere poi trasportato all'Ospedale Evangelico Betania;
se tale è la ricostruzione del sinistro, va accertata la violazione dell'obbligo di corretta custodia e manutenzione dell'impianto ascensore il cui livello di sosta del pianale deve sempre coincidere con il livello del pianerottolo al fine di evitare pericoli ed insidie per gli utenti, senza che le regolari ispezioni e controlli effettuati dalla ditta incaricata dal condominio, come documentati anche dalla società assicuratrice, esonerino comunque il custode dalla sua responsabilità per eventuali anomalie, anche se sporadiche ed improvvise: sennonché, a parere di questo giudice, accanto alla indubbia responsabilità del anche in considerazione della bassa ed insufficiente CP_1
illuminazione dell'ascensore, trova applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 1227 co. 1° c.c., poiché
il comportamento della vittima , pur non essendo idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente,
è idoneo a diminuirla nella proporzione del 50% se si considera che generale ed indubbia norma di prudenza, a cui tutti debbono attenersi, è quella di prestare la dovuta attenzione al piano di fermata dell'ascensore essendo noto che qualche volta possono verificarsi dislivelli;
ne deriva che il va condannato al risarcimento delle lesioni subite dall'attore , nei soli limiti del 50%. CP_1
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili , deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C.
ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso , in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall' attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL ,
certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (Esiti stabilizzati di frattura bimalleolare trattata con mezzi di sintesi successivamente rimossi con residuo di dolore sui focolai fratturativi, lieve ipotrofia muscolare della caviglia,
alterazioni discrasiche e sensitive dell'arto in oggetto. Modica zoppia su articolazione
discretamente stabile”.,) da liquidare, all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024
ed in assenza di un intervento del legislatore, considerando l'8% di invalidità permanente , l'I.T.T.
in 45 giorni, l'I.T.P. in 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e tenuto conto dell'anno di nascita
(3/1/19453) e del tipo di lesioni subite, in €11.411,00 ( considerando €2.264,08 per punto senza alcun aumento o personalizzazione stante la non spettanza del danno morale o alla vita di relazione, e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,630);a titolo di invalidità temporanea totale ( 45
gg ) € 3.780,00 e parziale ( 30 gg al 75%, 30gg al 50%) €3.150,00 per un totale di €18.341,00 di cui, ex art 1227 cc, va riconosciuto il 50% pari ad €9.170,50 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma
da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto,
ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso
medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”);
quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria .
Le spese mediche non vanno rimborsate in quanto dall'unico scontrino fiscale in atti, del
9/11/2020 di € 120,00 rilasciato da Medicar, non è data evincere la causale della spesa.
Nessun'altra spesa o danno patrimoniale è stato documentato.
Quanto alla domanda di garanzia esperita nei confronti della il condominio ha Controparte_2
depositato la copia della polizza Fabbricati pienamente operante nel caso di specie e non contestata, del resto la circostanza è incontroversa, nonché copia delle denunzia;
se si richiama,
in risposta alle eccezioni della società garante, la recente e condivisibile pronuncia della S.C.
secondo cui “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la
quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione
delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c.,
dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.” ( sent Cass n.
21220/2022), ne deriva che la compagnia assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile verso terzi va condannata, ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il della somma come CP_1
sopra determinata , nonché delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014.
Le spese di lite sopportate dall'attore , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 ,
valore medio ridotto dello scaglione fino ad € 26.000,00 tenuto conto della non complessità della lite, nonché le spese di C.T.U. , come liquidate in decreto, vanno poste a carico del condominio,
con attribuzione in favore dell'avv.to Sabino Antonino Sarno mentre le spese del condominio liquidate come in dispositivo , con esclusone delle spese vive non comprovate, vanno poste a carico della compagnia assicuratrice, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Cenvinzo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, applicato l'art 1227 cc , condanna il sito in ER (NA) alla via IV Novembre 89, a pagare a Controparte_1
la complessiva somma di €9.170,50 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al Parte_1
saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. , liquidate come nel separato decreto e delle spese processuali sopportate dall'attore che si liquidano in €3.800,00 per compenso ed €545,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Sabino
Antonino Sarno.
Condanna la ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il condominio di tutte le Controparte_2
somme come sopra determinate ivi comprese le spese di C.T.U. e di lite.
Condanna la al pagamento delle ulteriori spese di lite sopportate dal Controparte_2
condominio per €3.500,00 per compenso, oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo
Cenvinzo.
Napoli 7/1/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non