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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 506/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2019 promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di , deceduta in data 26.9.2014; Persona_1
rappresentate e difese, dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra ed elettivamente domiciliate in Tolentino (MC), Galleria Europa, 14, presso lo Studio
Legale Associato Guerra
RICORRENTI
CONTRO
in Controparte_1
persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari.
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: benefici assistenziali, provvidenze, misure di sostegno e tutela a favore di superstiti di “equiparati a vittima del dovere”
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2019 avanti l'intestato Tribunale, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , in persona del Controparte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D
GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017, oggi entrambi impugnati, accogliere il presente ricorso riconoscendo il diritto delle ricorrenti: - in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali. - in qualità di eredi di PE
, alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non percepiti dal dante causa nel
[...]
maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- Condannare il convenuto alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
A fondamento della pretesa hanno instato per la disapplicazione dei seguenti provvedimenti:
“1) il Decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 (doc. 1) emesso dal
, Direzione Generale del Personale Civile IV Reparto – 9^ Controparte_1
Divisione, con cui il predetto Dicastero ha concesso alle ricorrenti, quali superstiti di dichiarato equiparato a vittima del dovere, l'assegno mensile vitalizio di Persona_2
cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006, ma nella misura di € 258,23 anziché in quella dovuta di € 500,00, come previsto dall'art. 4, comma 238, legge
350/2003, nonché riconosciuti e corrisposti i relativi arretrati dal 01.08.2008, anziché dal 01.01.2006, data di entrata in vigore della legge n. 266/05.
2) il Decreto M_D GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017 (doc. 2) emesso dallo stesso
Dicastero, nella parte in cui, in rettifica del precedente provvedimento (doc. 1), alle pagina 2 di 12 ricorrenti è stato concesso: - l'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006 sempre nel ridotto importo di € 258,23, ma a decorrere dal
01.01.2008; - in qualità di eredi della sig.ra vedova di Persona_1 Persona_2
deceduta in data 26.9.2014, gli arretrati da lei maturati e non riscossi a titolo di assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006, sempre nella misura ridotta di € 258,23, a decorrere dal 01.01.2006 alla data del decesso.
Con il presente ricorso si chiede al Tribunale adito che, previa parziale disapplicazione dei gravati provvedimenti, sia riconosciuto alle ricorrenti: - in proprio, il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R.
243/2006 nell'importo mensile di € 500,00, perequato annualmente, a decorrere dal
01.01.2006, con ogni conseguente riliquidazione di quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato degli interessi legali;
- quali eredi della signora quanto Persona_1
maturato e non riscosso dalla loro dante causa a tale titolo, nel maggiore importo dovuto di € 500,00, dall'1.1.2006 alla data del decesso (26.9.2014)”.
A fondamento della domanda hanno allegato che: “Con sentenza n. 34/2015 emessa da
Codesto Ecc.mo Tribunale Sezione Lavoro in data 3.3.2015 (doc. 3), confermata sia dalla Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con decisione n.
301/2016 del 5.10.2016 (doc. 4) sia dalla Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione
Civile-L con sentenza n. 20446/19 del 30.7.2019 (doc. 5), veniva dichiarato “equiparato alle vittime del dovere” il signor deceduto in data 02.08.1999, con ogni Persona_2
conseguente diritto ai connessi benefici di legge in favore dei familiari superstiti. In esecuzione delle predette decisioni il , con i gravati decreti, Controparte_1
concedeva alle odierne ricorrenti, in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, l'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R.
243/2006, ma nella misura di € 258,23 anziché nell'importo mensile dovuto di € 500,00,
e peraltro con decorrenza solo dal 01.08.2008 (cfr doc. 1), poi rettificata al 01.01.2008
(cfr doc. 2), anziché dal 01.01.2006. Con il secondo provvedimento impugnato (doc. 2),
pagina 3 di 12 il concedeva alle medesime, quali eredi della Controparte_1 Persona_1
(vedova ed erede di deceduta in data 26.9.2014), quanto dalla loro Persona_2
dante causa maturato e non riscosso a titolo di assegno mensile vitalizio, ma sempre nella ridotta misura di € 258,23, anziché nell'importo mensile dovuto di € 500,00.
Essendo stati decretati e corrisposti importi inferiori al dovuto a titolo di assegno vitalizio mensile, con conseguente lesione dei diritti soggettivi delle interessate, con il presente atto le ricorrenti impugnano e contestano le determinazioni assunte dall'Amministrazione per i seguenti motivi”.
In punto di diritto hanno confortato la domanda argomentando che: “Sull'ammontare dovuto per assegno vitalizio di all'art. 2 L 407/98 e smi Con l'articolo 1, commi 562 e
565, L 266/2005 sono stati progressivamente estesi alle “vittime del dovere” (comma
563), ai soggetti ad esse “equiparati” (comma 564) e ai familiari superstiti i benefici e le provvidenze di natura economica e assistenziale già previsti da speciali normative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nello specifico, il comma 565 demandava a un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze assistenziali. Tale regolamento è stato effettivamente emanato con d.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L.
23 dicembre 2005, n. 266”) che ha stabilito e precisato all'art. 1 lettera a), rubricato
“definizioni”, che “ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 E LORO SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, e 3 agosto 2004, n. 206” (le stesse leggi, appunto, riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). In particolare, con l'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006 è stato esteso alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati il diritto alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile previsto pagina 4 di 12 dall'art. 2 della Legge 407/98 per le vittime del terrorismo. Detto assegno, originariamente di importo fissato in € 258,23 al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato elevato a € 500,00 al mese dall'art. 4, comma 238, L.
350/2003 (Finanziaria 2004). Pertanto alle vittime del dovere agli equiparati e ai familiari superstiti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 lettera a) dPR 243/2006 vanno erogati “benefici e provvidenze…. previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 E LORO SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI..” e, quindi, spetta loro dall'1.1.2006 (data di entrata in vigore della
Legge 266/2005) l'assegno vitalizio di € 500,00, al mese con le dovute perequazioni annuali (da contabilizzarsi a partire dall'1.1.2004, data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 238, L. 350/2003, che ha appunto previsto l'innalzamento dell'importo di tale assegno, inizialmente stabilito dalla L 407/98 in € 258,23). Tale corretta interpretazione della speciale normativa è stata confermata dal Giudice Ordinario Sezione Lavoro
“..l'art. 4 DPR n. 243/06 si limita dunque a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere), ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe, perché
l'art. 1, comma 565, L 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, ma non anche l'individuazione delle provvidenze oggetto di estensione e/o dell'importo delle stesse, importo che resta fissato dalla legge” (Tribunale Venezia Sezione Lavoro sent. n. 772/2014, all. A). Sulla stessa scia, anche il Tribunale di Alessandria Sezione Lavoro con sentenza n. 325/2016
“l'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, rubricato ordine di corresponsione delle provvidenze, disciplina […] esclusivamente la calendarizzazione della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere. Tale disposizione si limita, dunque, a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere), ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe, perché l'art. 1, co 565, legge n. 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, ma non pagina 5 di 12 anche l'individuazione […] dell'importo delle stesse, importo che resta fissato dalla legge”, il Tribunale di Belluno Sezione Lavoro con la sent. n. 5/2016, ha ribadito come l'art. 4 del d.P.R. n. 243/06 “relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile, menziona direttamente l'importo originario previsto dalla legge n. 407/98 (€
258,23 pari a £ 500.000) ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dello stesso”, il Tribunale di Taranto Sezione Lavoro che con sentenza n. 4249/2015 del 28.12.2015 “per quanto attiene all'aspetto oggettivo, il successivo art. 4 dello stesso dPR relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge
407/98 (euro 258,23), ai soli fini dell'individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500,00 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” (v. all.ti B, C e D). In conformità anche le recenti sentenze del Tribunale di Macerata n. 37/19 del 5.2.2019, del Tribunale di Bari n. 1023/19 del 6.3.2019, e del
Tribunale di Napoli n. 4431/19 del 18.6.2019 (all. E-F-G). La giurisprudenza ordinaria ha dunque confermato tali concetti in maniera pressoché uniforme “L'art. 4 D.P.R. n.
243/2006 … si limita a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere) ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe …” (Tribunale di Genova
Sezione Lavoro – sent. 394/2016 – All. H). Sul punto si richiamano, tra le numerose altre, anche le sentenze di merito, confermative dei principi sopra esposti, del Tribunale di Napoli n. 2259 del 10.05.2017 e del Tribunale di Viterbo n. 334 del 27.09.2017 (all.ti
I e J). Peraltro va detto che anche la Giustizia Amministrativa ha dato analoga interpretazione alla speciale normativa. Difatti lo stesso Consiglio di Stato con decisione n. 6199/2013 (All. K), dopo aver precisato che la lettura contraria del pagina 6 di 12 non è condivisibile “in quanto non sostenuta da sufficienti ragioni CP_1
giustificative ove si proceda a una adeguata esegesi delle norme dettate in subjecta materia come cronologicamente intervenute” ha affermato che “una volta accertato il presupposto (cioè la titolarità dell'assegno vitalizio ex L 407/98) la conseguenza (vale a dire l'incremento della misura dell'assegno) opera di diritto. Il predetto Consesso con la richiamata decisione ha chiaramente stabilito che “Qualunque argomento voglia poi trarsi in contrario dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, deve tenersi per irrilevante, sia perché una fonte regolamentare non può incidere sulla titolarità di un diritto attribuito dalla legge, sia perché il d.P.R. ricordato si muove su un terreno diverso, in quanto - come detto nel titolo e nelle premesse - esso intende piuttosto disciplinare i termini e le modalità di attuazione di una diversa normativa (art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)”. Inoltre il
Consiglio di Stato intervenuto nuovamente sulla questione con altra decisione, n.
6156/2013 (all. L) ha affermato “in base al siffatto quadro normativo di riferimento non vi è motivo per escludere l'adeguamento in euro 500,00 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4, comma 238, della legge 350/2003 nei confronti dei soggetti che sono stati già in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenze comune e terroristica”. Sulla questione si è definitivamente pronunciata anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 7761/2017 del 27.03.2017 ha affermato il seguente principio di diritto:
“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…” (All. M), e dunque nell'importo di € 500,00 anche alle vittime del dovere e agli equiparati. Tale interpretazione è stata ribadita dall'organo nomofilattico con decisione n. 25853/2018 pubbl. 16.10.2018 nella pagina 7 di 12 quale, nonostante la rinuncia al ricorso, il è stato condannato alle spese di CP_1
giudizio, nonché con ordinanza della Cassazione Civile Sez. 6 n. 9714/2019 (all.ti N e
O). Anche Codesto Ecc.mo Tribunale con recente sentenza 75/2019 pubblicata in data
03.05.2019 ha dato seguito alle decisioni della Corte Suprema di Cassazione, riconoscendo a una vittima del dovere il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio in
€ 500 al mese, soggetto a perequazione annuale, oltre interessi legali (All. P). Sulla decorrenza dell'assegno vitalizio Negli atti gravati il , richiamando CP_1
erroneamente l'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, concede alle due ricorrenti,
“orfane maggiorenni” di equiparato a vittima del dovere, il diritto all'assegno vitalizio soltanto dall'1.1.2008. In realtà, con l'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, a decorrere dall'1.1.2008 è stato esteso alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti un altro beneficio, già da tempo riconosciuto alle vittime del terrorismo. Si tratta dello speciale assegno vitalizio di € 1033,00, peraltro regolarmente concesso anche alle odierne ricorrenti con il secondo provvedimento gravato in parte qua (cfr doc. 2 art. 2). L'assegno vitalizio di cui si discute, invece, è stato esteso ai familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere dall'1.1.2006 in forza dell'art. 4 lettera b)
dPR 243/2006, che espressamente prevede “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo….”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) dPR 243/06, prevede “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206…”, tra i quali, appunto, l'assegno vitalizio di € 500,00 (inizialmente previsto per le sole vittime del terrorismo dall'art. 2 L
407/98). Per quanto sopra, alle odierne ricorrenti, quali familiari superstiti, compete l'assegno vitalizio dall'1.1.2006. Tanto premesso in fatto e in diritto, le ricorrenti,
pagina 8 di 12 rappresentate e difese come in epigrafe, rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D
GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017, oggi entrambi impugnati, accogliere il presente ricorso riconoscendo il diritto delle ricorrenti: - in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali. - in qualità di eredi di PE
, alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non percepiti dal dante causa nel
[...]
maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- Condannare il convenuto alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Mutata la persona del giudice nella scrivente, è stata decisa all'esito di discussione all'udienza del 23 gennaio 2024, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Sull'ammontare dovuto per assegno vitalizio di cui all'art. 2 L 407/98 e s.m.i. si richiama la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n.
7761/2017 del 27.03.2017 la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…” e, dunque, dovuto nell'importo adeguato a € 500,00 dall'art. 4, comma 238, L 350/2003 anche alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti. Il suddetto principio di diritto è stato formulato ai sensi dell'art. 384 cpc “nell'esercizio della pagina 9 di 12 funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte...” e successiva giurisprudenza conforme, sia di legittimità, che di merito, anche richiamate in atti da parte ricorrente (cfr. sentenze Cassazione Sez. lavoro n. 12749/2022 e n. 17438/2022; sentenze del Tribunale di Monza Sezione Lavoro n. 128/2023 e del Tribunale di Novara
Sezione Lavoro n. 21/2023).
Sulla decorrenza dell'assegno vitalizio risulta dai decreti impugnati che il , CP_1
sulla base dell'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, ha concesso alle ricorrenti il diritto all'assegno vitalizio soltanto dall'1.1.2008.
Invero, come evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, con l'art. 1, commi 105 e 106, L
244/2007, a decorrere dall'1.1.2008 è stato esteso alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, che si annota essere stato concesso anche alle ricorrenti con il secondo provvedimento gravato (cfr doc. 2 art. 2 ric.).
L'assegno vitalizio di cui alla domanda è stato invece esteso ai familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere dall'1.1.2006 in forza dell'art. 4 lettera b) dPR 243/2006; specificatamente: “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo….”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) dPR 243/06, prevede:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206…”, tra i quali, appunto, l'assegno vitalizio di € 500,00, inizialmente previsto per le sole vittime del terrorismo dall'art. 2, L 407/98.
Per l'effetto le ricorrenti, quali familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere, hanno diritto:
pagina 10 di 12 - in proprio, all'attribuzione dell'assegno mensile nell'importo di € 500,00 (soggetto a perequazione automatica dall'1.1.2004, data di entrata in vigore della L 350/2003), con conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo a decorrere dall'1.1.2006, maggiorati degli interessi legali maturati:
- quali eredi della signora a quanto maturato e non riscosso dalla loro Persona_1
dante causa a titolo di assegno vitalizio, nel maggior importo dovuto di € 500,00 dall'1.1.2006 al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dei procuratori delle ricorrenti, antistatari.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e per l'effetto in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV
REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D GCIV REG2017
0077752 del 11.12.2017, riconosce il diritto delle ricorrenti:
- in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali;
- in qualità di eredi di , alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non Persona_1
percepiti dal dante causa nel maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.800,00 per compenso oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori e c.u. per euro 43,00 da distrarsi in favore degli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra dichiaratisi antistatari.
pagina 11 di 12 Tempio Pausania, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Carsana
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2019 promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di , deceduta in data 26.9.2014; Persona_1
rappresentate e difese, dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra ed elettivamente domiciliate in Tolentino (MC), Galleria Europa, 14, presso lo Studio
Legale Associato Guerra
RICORRENTI
CONTRO
in Controparte_1
persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari.
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: benefici assistenziali, provvidenze, misure di sostegno e tutela a favore di superstiti di “equiparati a vittima del dovere”
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2019 avanti l'intestato Tribunale, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , in persona del Controparte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D
GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017, oggi entrambi impugnati, accogliere il presente ricorso riconoscendo il diritto delle ricorrenti: - in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali. - in qualità di eredi di PE
, alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non percepiti dal dante causa nel
[...]
maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- Condannare il convenuto alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
A fondamento della pretesa hanno instato per la disapplicazione dei seguenti provvedimenti:
“1) il Decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 (doc. 1) emesso dal
, Direzione Generale del Personale Civile IV Reparto – 9^ Controparte_1
Divisione, con cui il predetto Dicastero ha concesso alle ricorrenti, quali superstiti di dichiarato equiparato a vittima del dovere, l'assegno mensile vitalizio di Persona_2
cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006, ma nella misura di € 258,23 anziché in quella dovuta di € 500,00, come previsto dall'art. 4, comma 238, legge
350/2003, nonché riconosciuti e corrisposti i relativi arretrati dal 01.08.2008, anziché dal 01.01.2006, data di entrata in vigore della legge n. 266/05.
2) il Decreto M_D GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017 (doc. 2) emesso dallo stesso
Dicastero, nella parte in cui, in rettifica del precedente provvedimento (doc. 1), alle pagina 2 di 12 ricorrenti è stato concesso: - l'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006 sempre nel ridotto importo di € 258,23, ma a decorrere dal
01.01.2008; - in qualità di eredi della sig.ra vedova di Persona_1 Persona_2
deceduta in data 26.9.2014, gli arretrati da lei maturati e non riscossi a titolo di assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006, sempre nella misura ridotta di € 258,23, a decorrere dal 01.01.2006 alla data del decesso.
Con il presente ricorso si chiede al Tribunale adito che, previa parziale disapplicazione dei gravati provvedimenti, sia riconosciuto alle ricorrenti: - in proprio, il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R.
243/2006 nell'importo mensile di € 500,00, perequato annualmente, a decorrere dal
01.01.2006, con ogni conseguente riliquidazione di quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato degli interessi legali;
- quali eredi della signora quanto Persona_1
maturato e non riscosso dalla loro dante causa a tale titolo, nel maggiore importo dovuto di € 500,00, dall'1.1.2006 alla data del decesso (26.9.2014)”.
A fondamento della domanda hanno allegato che: “Con sentenza n. 34/2015 emessa da
Codesto Ecc.mo Tribunale Sezione Lavoro in data 3.3.2015 (doc. 3), confermata sia dalla Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con decisione n.
301/2016 del 5.10.2016 (doc. 4) sia dalla Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione
Civile-L con sentenza n. 20446/19 del 30.7.2019 (doc. 5), veniva dichiarato “equiparato alle vittime del dovere” il signor deceduto in data 02.08.1999, con ogni Persona_2
conseguente diritto ai connessi benefici di legge in favore dei familiari superstiti. In esecuzione delle predette decisioni il , con i gravati decreti, Controparte_1
concedeva alle odierne ricorrenti, in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, l'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R.
243/2006, ma nella misura di € 258,23 anziché nell'importo mensile dovuto di € 500,00,
e peraltro con decorrenza solo dal 01.08.2008 (cfr doc. 1), poi rettificata al 01.01.2008
(cfr doc. 2), anziché dal 01.01.2006. Con il secondo provvedimento impugnato (doc. 2),
pagina 3 di 12 il concedeva alle medesime, quali eredi della Controparte_1 Persona_1
(vedova ed erede di deceduta in data 26.9.2014), quanto dalla loro Persona_2
dante causa maturato e non riscosso a titolo di assegno mensile vitalizio, ma sempre nella ridotta misura di € 258,23, anziché nell'importo mensile dovuto di € 500,00.
Essendo stati decretati e corrisposti importi inferiori al dovuto a titolo di assegno vitalizio mensile, con conseguente lesione dei diritti soggettivi delle interessate, con il presente atto le ricorrenti impugnano e contestano le determinazioni assunte dall'Amministrazione per i seguenti motivi”.
In punto di diritto hanno confortato la domanda argomentando che: “Sull'ammontare dovuto per assegno vitalizio di all'art. 2 L 407/98 e smi Con l'articolo 1, commi 562 e
565, L 266/2005 sono stati progressivamente estesi alle “vittime del dovere” (comma
563), ai soggetti ad esse “equiparati” (comma 564) e ai familiari superstiti i benefici e le provvidenze di natura economica e assistenziale già previsti da speciali normative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nello specifico, il comma 565 demandava a un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze assistenziali. Tale regolamento è stato effettivamente emanato con d.P.R. n. 243/2006 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L.
23 dicembre 2005, n. 266”) che ha stabilito e precisato all'art. 1 lettera a), rubricato
“definizioni”, che “ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 E LORO SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, e 3 agosto 2004, n. 206” (le stesse leggi, appunto, riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata). In particolare, con l'articolo 4, comma 1 lettera b), d.P.R. 243/2006 è stato esteso alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati il diritto alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile previsto pagina 4 di 12 dall'art. 2 della Legge 407/98 per le vittime del terrorismo. Detto assegno, originariamente di importo fissato in € 258,23 al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato elevato a € 500,00 al mese dall'art. 4, comma 238, L.
350/2003 (Finanziaria 2004). Pertanto alle vittime del dovere agli equiparati e ai familiari superstiti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 lettera a) dPR 243/2006 vanno erogati “benefici e provvidenze…. previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 E LORO SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI..” e, quindi, spetta loro dall'1.1.2006 (data di entrata in vigore della
Legge 266/2005) l'assegno vitalizio di € 500,00, al mese con le dovute perequazioni annuali (da contabilizzarsi a partire dall'1.1.2004, data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 238, L. 350/2003, che ha appunto previsto l'innalzamento dell'importo di tale assegno, inizialmente stabilito dalla L 407/98 in € 258,23). Tale corretta interpretazione della speciale normativa è stata confermata dal Giudice Ordinario Sezione Lavoro
“..l'art. 4 DPR n. 243/06 si limita dunque a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere), ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe, perché
l'art. 1, comma 565, L 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, ma non anche l'individuazione delle provvidenze oggetto di estensione e/o dell'importo delle stesse, importo che resta fissato dalla legge” (Tribunale Venezia Sezione Lavoro sent. n. 772/2014, all. A). Sulla stessa scia, anche il Tribunale di Alessandria Sezione Lavoro con sentenza n. 325/2016
“l'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, rubricato ordine di corresponsione delle provvidenze, disciplina […] esclusivamente la calendarizzazione della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere. Tale disposizione si limita, dunque, a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere), ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe, perché l'art. 1, co 565, legge n. 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, ma non pagina 5 di 12 anche l'individuazione […] dell'importo delle stesse, importo che resta fissato dalla legge”, il Tribunale di Belluno Sezione Lavoro con la sent. n. 5/2016, ha ribadito come l'art. 4 del d.P.R. n. 243/06 “relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile, menziona direttamente l'importo originario previsto dalla legge n. 407/98 (€
258,23 pari a £ 500.000) ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dello stesso”, il Tribunale di Taranto Sezione Lavoro che con sentenza n. 4249/2015 del 28.12.2015 “per quanto attiene all'aspetto oggettivo, il successivo art. 4 dello stesso dPR relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla legge
407/98 (euro 258,23), ai soli fini dell'individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500,00 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” (v. all.ti B, C e D). In conformità anche le recenti sentenze del Tribunale di Macerata n. 37/19 del 5.2.2019, del Tribunale di Bari n. 1023/19 del 6.3.2019, e del
Tribunale di Napoli n. 4431/19 del 18.6.2019 (all. E-F-G). La giurisprudenza ordinaria ha dunque confermato tali concetti in maniera pressoché uniforme “L'art. 4 D.P.R. n.
243/2006 … si limita a determinare la data di decorrenza dei benefici (nella già richiamata ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere) ma non disciplina l'importo di tali benefici, né lo potrebbe …” (Tribunale di Genova
Sezione Lavoro – sent. 394/2016 – All. H). Sul punto si richiamano, tra le numerose altre, anche le sentenze di merito, confermative dei principi sopra esposti, del Tribunale di Napoli n. 2259 del 10.05.2017 e del Tribunale di Viterbo n. 334 del 27.09.2017 (all.ti
I e J). Peraltro va detto che anche la Giustizia Amministrativa ha dato analoga interpretazione alla speciale normativa. Difatti lo stesso Consiglio di Stato con decisione n. 6199/2013 (All. K), dopo aver precisato che la lettura contraria del pagina 6 di 12 non è condivisibile “in quanto non sostenuta da sufficienti ragioni CP_1
giustificative ove si proceda a una adeguata esegesi delle norme dettate in subjecta materia come cronologicamente intervenute” ha affermato che “una volta accertato il presupposto (cioè la titolarità dell'assegno vitalizio ex L 407/98) la conseguenza (vale a dire l'incremento della misura dell'assegno) opera di diritto. Il predetto Consesso con la richiamata decisione ha chiaramente stabilito che “Qualunque argomento voglia poi trarsi in contrario dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, deve tenersi per irrilevante, sia perché una fonte regolamentare non può incidere sulla titolarità di un diritto attribuito dalla legge, sia perché il d.P.R. ricordato si muove su un terreno diverso, in quanto - come detto nel titolo e nelle premesse - esso intende piuttosto disciplinare i termini e le modalità di attuazione di una diversa normativa (art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)”. Inoltre il
Consiglio di Stato intervenuto nuovamente sulla questione con altra decisione, n.
6156/2013 (all. L) ha affermato “in base al siffatto quadro normativo di riferimento non vi è motivo per escludere l'adeguamento in euro 500,00 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4, comma 238, della legge 350/2003 nei confronti dei soggetti che sono stati già in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenze comune e terroristica”. Sulla questione si è definitivamente pronunciata anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 7761/2017 del 27.03.2017 ha affermato il seguente principio di diritto:
“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…” (All. M), e dunque nell'importo di € 500,00 anche alle vittime del dovere e agli equiparati. Tale interpretazione è stata ribadita dall'organo nomofilattico con decisione n. 25853/2018 pubbl. 16.10.2018 nella pagina 7 di 12 quale, nonostante la rinuncia al ricorso, il è stato condannato alle spese di CP_1
giudizio, nonché con ordinanza della Cassazione Civile Sez. 6 n. 9714/2019 (all.ti N e
O). Anche Codesto Ecc.mo Tribunale con recente sentenza 75/2019 pubblicata in data
03.05.2019 ha dato seguito alle decisioni della Corte Suprema di Cassazione, riconoscendo a una vittima del dovere il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio in
€ 500 al mese, soggetto a perequazione annuale, oltre interessi legali (All. P). Sulla decorrenza dell'assegno vitalizio Negli atti gravati il , richiamando CP_1
erroneamente l'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, concede alle due ricorrenti,
“orfane maggiorenni” di equiparato a vittima del dovere, il diritto all'assegno vitalizio soltanto dall'1.1.2008. In realtà, con l'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, a decorrere dall'1.1.2008 è stato esteso alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti un altro beneficio, già da tempo riconosciuto alle vittime del terrorismo. Si tratta dello speciale assegno vitalizio di € 1033,00, peraltro regolarmente concesso anche alle odierne ricorrenti con il secondo provvedimento gravato in parte qua (cfr doc. 2 art. 2). L'assegno vitalizio di cui si discute, invece, è stato esteso ai familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere dall'1.1.2006 in forza dell'art. 4 lettera b)
dPR 243/2006, che espressamente prevede “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo….”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) dPR 243/06, prevede “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206…”, tra i quali, appunto, l'assegno vitalizio di € 500,00 (inizialmente previsto per le sole vittime del terrorismo dall'art. 2 L
407/98). Per quanto sopra, alle odierne ricorrenti, quali familiari superstiti, compete l'assegno vitalizio dall'1.1.2006. Tanto premesso in fatto e in diritto, le ricorrenti,
pagina 8 di 12 rappresentate e difese come in epigrafe, rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D
GCIV REG2017 0077752 del 11.12.2017, oggi entrambi impugnati, accogliere il presente ricorso riconoscendo il diritto delle ricorrenti: - in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali. - in qualità di eredi di PE
, alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non percepiti dal dante causa nel
[...]
maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- Condannare il convenuto alla CP_1
rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Mutata la persona del giudice nella scrivente, è stata decisa all'esito di discussione all'udienza del 23 gennaio 2024, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Sull'ammontare dovuto per assegno vitalizio di cui all'art. 2 L 407/98 e s.m.i. si richiama la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n.
7761/2017 del 27.03.2017 la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…” e, dunque, dovuto nell'importo adeguato a € 500,00 dall'art. 4, comma 238, L 350/2003 anche alle vittime del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti. Il suddetto principio di diritto è stato formulato ai sensi dell'art. 384 cpc “nell'esercizio della pagina 9 di 12 funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte...” e successiva giurisprudenza conforme, sia di legittimità, che di merito, anche richiamate in atti da parte ricorrente (cfr. sentenze Cassazione Sez. lavoro n. 12749/2022 e n. 17438/2022; sentenze del Tribunale di Monza Sezione Lavoro n. 128/2023 e del Tribunale di Novara
Sezione Lavoro n. 21/2023).
Sulla decorrenza dell'assegno vitalizio risulta dai decreti impugnati che il , CP_1
sulla base dell'art. 1, commi 105 e 106, L 244/2007, ha concesso alle ricorrenti il diritto all'assegno vitalizio soltanto dall'1.1.2008.
Invero, come evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, con l'art. 1, commi 105 e 106, L
244/2007, a decorrere dall'1.1.2008 è stato esteso alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, che si annota essere stato concesso anche alle ricorrenti con il secondo provvedimento gravato (cfr doc. 2 art. 2 ric.).
L'assegno vitalizio di cui alla domanda è stato invece esteso ai familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere dall'1.1.2006 in forza dell'art. 4 lettera b) dPR 243/2006; specificatamente: “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo….”. L'articolo 1, comma 1, lettera a) dPR 243/06, prevede:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206…”, tra i quali, appunto, l'assegno vitalizio di € 500,00, inizialmente previsto per le sole vittime del terrorismo dall'art. 2, L 407/98.
Per l'effetto le ricorrenti, quali familiari superstiti di equiparato a vittima del dovere, hanno diritto:
pagina 10 di 12 - in proprio, all'attribuzione dell'assegno mensile nell'importo di € 500,00 (soggetto a perequazione automatica dall'1.1.2004, data di entrata in vigore della L 350/2003), con conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo a decorrere dall'1.1.2006, maggiorati degli interessi legali maturati:
- quali eredi della signora a quanto maturato e non riscosso dalla loro Persona_1
dante causa a titolo di assegno vitalizio, nel maggior importo dovuto di € 500,00 dall'1.1.2006 al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dei procuratori delle ricorrenti, antistatari.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e per l'effetto in totale disapplicazione del decreto M_D GCIV
REG2017 0035184 del 01.06.2017 e in parte qua del decreto M_D GCIV REG2017
0077752 del 11.12.2017, riconosce il diritto delle ricorrenti:
- in qualità di superstiti di equiparato a vittima del dovere, all'attribuzione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006, soggetto a perequazione automatica, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dei ratei maturati e non riscossi a tale titolo, maggiorati degli interessi legali;
- in qualità di eredi di , alla liquidazione dei ratei di assegno mensile non Persona_1
percepiti dal dante causa nel maggior importo di € 500,00 a decorrere dal 01.01.2006 e fino al 26.9.2014 (data del decesso), maggiorati degli interessi legali;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.800,00 per compenso oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori e c.u. per euro 43,00 da distrarsi in favore degli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra dichiaratisi antistatari.
pagina 11 di 12 Tempio Pausania, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Carsana
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