Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 20.12.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Secchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
E
(C.F nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Clara Nicoletta Bevilacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 09.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I NOi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto.
2. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici.
3. La casa coniugale sita in Monza, in Via Tomaso Albinoni n. 3, di esclusiva proprietà della NO
, il cui mutuo è tuttavia cointestato tra i coniugi, è stata messa in vendita con il seguente Parte_1
accordo economico:
a) il NO corrisponderà l'intera rata di mutuo (ivi inclusa, quindi, la quota di spettanza CP_1
della NO ) per sei (6) mesi, a partire da novembre 2024, senza maturare alcun diritto Parte_1
al rimborso;
[...]
) con la precisazione che il NO maturerà il diritto al rimborso della quota Pt_1 CP_1
anticipata, di spettanza della NO , che verrà corrisposto al momento effettivo della Parte_1
vendita della casa coniugale;
c) a partire dal dodicesimo mese, i coniugi continueranno a pagare in autonomia la propria quota di spettanza del rateo di mutuo. In particolare, il GN anticiperà mensilmente la quota CP_1
del 50% del rateo in favore della IG;
Parte_1
d) con particolare riferimento alla vendita della casa famigliare, la IG si impegna a Parte_1 rinnovare il mandato all'Agenzia Immobiliare sino alla effettiva vendita della medesima. La IG
si impegna, inoltre, a non intraprendere alcuna convivenza more uxorio nella casa Parte_1
famigliare sita in Monza, Via Albinoni;
e) gli arredi siti nella casa famigliare verranno venduti congiuntamente ad essa e/o potranno, a scelta dei coniugi, essere asportati da uno di essi previo accordo.
4. A scopo solutorio - compensativo dei rapporti tra i coniugi e quale condizione irrinunciabile ai fini della risoluzione della vertenza tra gli stessi, nell'ambito della complessa definizione della loro situazione patrimoniale, i coniugi hanno trovato un accordo con riferimento all'ordine di distribuzione della provvista che la IG ricaverà dalla vendita dell'immobile di sua Parte_1
proprietà sito in Monza, Via Albinoni n.
3. In particolare, la IG provvederà ad Parte_1
utilizzare la provvista nel seguente ordine:
a) Estinzione del mutuo fondiario di cui alle premesse (per l'importo residuo al momento della vendita) che avverrà contestualmente al rogito di vendita;
b) Estinzione del finanziamento cointestato tra i coniugi (n. 8640806 presso Intesa San Paolo S.p.A.) che dovrà avvenire, direttamente a cura della IG , entro e non oltre dieci giorni dal Parte_1
rogito dell'immobile di Via Albinoni n.
3. A tal proposito, le parti precisano quindi che dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al rogito ciascuna di esse provvederà a pagare in autonomia la propria quota di spettanza del rateo del finanziamento in questione;
c) Rimborso, in favore del NO , della quota di mutuo di competenza della NO CP_1 [...]
eventualmente anticipata tra il settimo e il dodicesimo mese (cfr. art. 3 (b)) che dovrà avvenire Pt_1
entro e non oltre dieci giorni dal rogito di vendita dell'immobile di Via Albinoni n. 3;
d) Estinzione del finanziamento di cui alle premesse intestato al solo NO (Findomestic CP_1
Gruppo BNP Paribas n. 297231932) che dovrà avvenire mediante versamento della somma corrispondente sul c/c personale che il GN indicherà, il tutto entro e non oltre dieci CP_1 giorni dal rogito dell'immobile di Via Albinoni n.
3. Anche in tal caso, il NO si impegna CP_1 a corrispondere al creditore tutti gli importi dovuti entro le scadenze previste dal finanziamento stesso, per cui resta inteso che la , in ogni caso, riconoscerà al un importo pari Parte_1 CP_1
alla differenza tra il valore del finanziamento alla data odierna e quanto risulterà dovuto sino alla data del rogito, a nulla rilevando che abbia provveduto o meno a tali pagamenti;
CP_1
e) Il residuo del ricavato sarà di esclusiva competenza della NO . Parte_1
5. La IG si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al GN la proprietà Parte_1 CP_1
della moto attualmente a lei intestata;
i costi del trasferimento saranno a carico del GN . CP_1
Il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla omologa delle presenti condizioni.
6. Il NO si impegna a contribuire al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della CP_1
loro autosufficienza economica, mediante corresponsione alla NO , quale contributo Parte_1
ordinario al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, tramite bonifico bancario dell'importo mensile di Euro 600,00 per ciascun figlio
(Euro 1.200,00 totali), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, a partire da novembre 2025 (base novembre 2024).
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 60% (quanto al NO ) e del 40% (quanto CP_1
alla NO ) alle spese straordinarie in favore dei figli, come definite secondo le linee Parte_1
guida adottate dal Tribunale di Monza in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Monza in data 7 maggio 2018, come segue:
SPESE ORDINARIE saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del cd. Prescuola o del cd. doposcuola;
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); k) spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva di possono indicare:
r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese:
v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
bb) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00= ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari.
8. In deroga al punto ii), il NO si farà carico nella misura del 70% delle spese dentistiche CP_1
per entrambi i figli fino a quando ne avranno bisogno.
9. In deroga al punto ii), il NO pagherà il 100% della scuola privata per entrambi i figli CP_1
presso l'istituto privato attualmente frequentato, fino al termine della scuola secondaria e il 100% della mensa scolastica esclusivamente a carico di quest'ultimo.
10. Il NO potrà vedere e tenere con sé i Figli secondo il seguente calendario, salvo CP_1
diversi o migliori accordi tra le parti:
a) A weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola con pernottamento, e accompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.00;
b) Con due pernotti infrasettimanali fissi da individuarsi nei giorni del martedì dalla fine della scuola, il mercoledì tutto il giorno, e il giovedì mattina il padre riaccompagnerà i bambini a scuola;
c) Vacanze scolastiche estive: tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le reciproche esigenze dei genitori. I genitori si impegneranno a scambiarsi gli indirizzi di soggiorno durante le vacanze;
d) Vacanze scolastiche natalizie: alternando, di anno in anno, con la madre: il giorno della Vigilia e il giorno di Natale;
nonché, alternando, sempre con cadenza annuale, il primo periodo di vacanza
(dal 26 al 1° gennaio) e il secondo (dal 1 gennaio al 7 gennaio). Per le vacanze scolastiche natalizie dell'anno 2024 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo ossia dal giorno 23 dicembre sino al giorno 31 e con il padre dal giorno 31 dicembre sino al giorno 6 gennaio. Ogni anno vigerà il principio dell'alternanza fra i genitori, salvo diversi e migliori accordi;
e) Vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni fra i genitori;
f) Vacanze scolastiche di Carnevale: i genitori si accorderanno anno per anno in base alle proprie disponibilità e ferie;
g) Ponti scolastici: spetteranno, ad anni alterni, a ciascun genitore e non saranno, in ogni caso, da considerarsi assorbiti nel calendario ordinario così come, del resto, tutte le restanti festività di cui sopra.
h) L'eventuale assegno unico e le altre forme di sostentamento saranno percepiti esclusivamente dalla NO . Parte_1
11. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza,
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sessa Aurunca in data 28.07.2012;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sessa Aurunca per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 31, parte II, serie A, anno 2012);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 30.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti