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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1173/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a
F&P , rappresentata e difesa dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili
, elettivamente domiciliata in DELLA Parte_2
PREVIDENZA 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il suo studio Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. TISOT TOMMASO e Controparte_1
dall'avv. BRAZZINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE A.DUCA
D'AOSTA, 76 BOLZANO presso lo studio dell'avv. TISOT TOMMASO
In punto: appello a sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 08/05/2023 pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale: 2) confermare l'inadempimento di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Goito (MN),
[...]
Strada Bardelletta n. 10B/C, p.iva , alle obbligazioni derivanti dalla P.IVA_1
legge e dal contratto 17700267 del 16/11/2017 per tutti i motivi in atti esposti e
conseguentemente dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. avanzata da parte attrice con ogni conseguenza del caso e di legge;
3) previa conferma del predetto inadempimento, condannare la società CP_1
al pagamento in favore di parte attrice della penale contrattualmente prevista in
[...]
caso di ritardo pari ad 63.000,00, all'integrale risarcimento di tutti i costi sostenuti
ad oggi pari ad € 95.816,19 oltre agli ulteriori costi che l'esponente dovrà sostenere
sino al collaudo dell'impianto, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti nei
confronti della cliente finale quantificati fino ad ora in € 125.763,00 oltre ai danni
indiretti in fase di quantificazione ovvero negli ulteriori danni quantificati in una
somma non inferiore ad € 400.000,00 ovvero in quella somma maggiore e/o minore
che verrà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta equa o di giustizia, oltre
interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e a rivalutazione monetaria;
4) respingersi ogni avversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile
e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in
atti, ovvero con la miglior formula;
In via subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un
credito in favore della società che superi il controcredito accertato Controparte_1
in favore di per le somme di cui al punto 2) dichiarare la Parte_4
compensazione giudiziale tra i rispettivi crediti”. pagina 2 di 11 In ogni caso: 6) con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio”.
In via istruttoria: si insiste nell'istanza di Ctu, formulata in memoria ex art. 183, 6
comma, cpc e ripetutamente reiterata, anche in sede di precisazione delle
conclusioni “volta a quantificare attraverso un esame completo dei documenti
inerenti l'impianto Modello WSFC 15/50/35/10-113 NH ESL il deprezzamento
dell'impianto fornito dalla società nonché i danni patiti e patiendi CP_1
dall'odierna attrice a seguito dei vizi e difetti presenti sull'impianto medesimo e dei
ritardi della commessa, alla luce dell'espressa garanzia assunta dalla società
con l'ordine n. 17700267 del 16/11/2017, nonché le opere e spese CP_1
per interventi posti in essere per riparare detti vizi, difetti e difformità nonché
conferma che i documenti allegati attestano il mancato guadagno della società
[...]
con facoltà per lo stesso CTU di acquisire dalla società convenuta Parte_5
opposta tutti i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché
quantificare i danni interamente subiti dalla società anche in ordine Parte_5
il danno da lucro cessante patito.
Dell'appellata: nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
nei confronti della con l'atto di citazione in Parte_6 Controparte_1
appello di data 09.12.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
esposti nella narrativa del presente atto e negli atti difensivi della convenuta
depositati in primo grado e, conseguentemente, confermare quanto disposto con la
sentenza n. 335/2023 del Giudice del Tribunale di Mantova, emessa in data
08.05.2023 e depositata il 09.05.2023;
pagina 3 di 11 in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a Cap ed Iva in
relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.01.2019 ora in liquidazione, Parte_5
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, per sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima, e che nulla era da essa dovuto a titolo di saldo del prezzo preteso;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'eventuale compensazione giudiziale tra i rispettivi crediti.
Deduceva l'attrice che:
nel novembre 2017 aveva commissionato (ordine n. 17700267 del 16/11/2017-doc.1)
alla convenuta la progettazione e realizzazione di un macchinario (impianto BC 3)
per la produzione di yogurt, macchinario da installare presso la cliente finale società
austriaca secondo le specifiche richiamate nell'ordine e nelle allegate CP_2
appendici (doc. 3);
nonostante la consegna fosse stata pattuita entro il 31/03/2018, con messa in funzione dell'impianto entro il 30/04/2018, tali termini non erano stati rispettati;
la cliente finale in data 23/03/2018 (doc.10) le aveva esposto danni da ritardata consegna con pretesa della penale contrattualmente prevista (7%) e aveva denunciato vizi nel macchinario.
Premesso ciò, così quantificava il danno: € 125.763 che la cliente finale le aveva esposto;
€ 63.000 a titolo di penale a sua volta contrattualmente pattuita con la pagina 4 di 11 convenuta;
€ 95.000 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assistenza e manutenzione per rendere l'impianto esente da vizi;
€ 400.000 per malafede contrattuale avendo la convenuta cercato di intrattenere rapporti CP_1
commerciali diretti con la propria cliente finale CP_2
Si costituiva che insisteva per il rigetto delle avverse domande e in via CP_1
riconvenzionale chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attrice con conseguente sua condanna al pagamento del saldo di quanto dovutole (€ 327.527).
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale così decideva:
il ritardo nella consegna da parte di rispetto al termine convenuto, CP_1
considerato vincolante tra le parti, risultava documentalmente provato (docc. 4 e 1),
con conseguente riconoscimento integrale della penale pattuita tra l'attrice e la cliente finale pari ad € 91.000;
non poteva riconoscersi viceversa l'ulteriore importo di € 63.000 per la penale contrattualmente prevista tra le parti in causa perché ciò avrebbe comportato una duplicazione del danno, rendendo eccessiva la penale;
benchè i vizi fossero stati tutti risolti, come confermato dalle dichiarazioni dei testi austriaci secondo cui il macchinario funzionava regolarmente, dovevano tuttavia riconoscersi € 34.763,20 trattenuti dalla cliente finale a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'attrice (si trattava di spese per interventi compiuti sull'impianto direttamente da parte di;
CP_2
non era stata posta in essere nessuna attività di boicottaggio, dato che la stessa CP_2
pagina 5 di 11 Con aveva riferito di essersi rivolta direttamente alla convenuta (con la quale intratteneva già in precedenza rapporti commerciali) per ordinare pezzi di ricambio;
le somme richieste dall'attrice ed elencate quali costi per interventi sostenuti (doc.
21) risultavano eccessive, per lo più arbitrarie e non inerenti al contenzioso, ad eccezione di quelle relative all'attività svolta da (dipendente Controparte_3
dell'appellante) per complessivi € 37.703,27;
a fronte quindi di un residuo credito di di € 306.500,16 e di un debito di CP_1
€ 163.466,47 condannava l'attrice a pagare alla convenuta la differenza pari a €
143.033,69 che, maggiorata di interessi moratori ex art 1284 c 4 cc., ammontava a €
191.218,39.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_5
non accolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza ove il giudice ha omesso Parte_5
di riconoscerle l'ulteriore importo di € 63.000 che a suo avviso è da sommarsi a quanto già liquidatole in € 91.000.
Ritiene che la pretesa di € 63.000 trovava conferma nel punto 3 del contratto concluso fra le parti (doc. 3) ove era pattuita una clausola penale per il ritardo (fino al max del 7% del valore del contratto), mentre la pretesa di € 91.000 aveva pagina 6 di 11 fondamento nella conferma d'ordine di ( doc. 1) con cui dichiarava di CP_1
tenerla indenne di quanto avesse trattenuto a titolo di penale (7% del CP_2
valore del contratto di € 1,3 milioni).
Il riconoscimento di € 63.000 non equivarrebbe quindi alla doppia liquidazione di una medesima voce di danno, poiché si tratterrebbe di una “spesa” a lei cagionata dall'inadempimento di . CP_1
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza ove il giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria di € 400.000 sostenendo che i vizi e difetti dell'impianto fossero stati risolti ed escludendo l'ipotesi di un boicottaggio e/o sviamento di clientela da parte di ai danni di . CP_1 Parte_5
I vizi dell'impianto erano provati documentalmente e non tutti i difetti erano stati risolti;
in particolare, il problema della sterilizzazione persisteva e costituiva un rischio a cui era esposta la produzione di con la conseguenza che essa CP_2
appellante avrebbe potuto ricevere ulteriori richieste risarcitorie.
Insiste poi per il riconoscimento integrale delle spese riportate nel doc. 21 e quindi non solo per la somma di € 37.703,27 ma per la complessiva somma di € 48.955,23
trattandosi di spese che erano state necessarie per risolvere le problematiche che presentava l'impianto.
Lamenta altresì il danno da mancato guadagno.
Insiste quindi per la liquidazione integrale delle somme già richieste in primo grado.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta erroneità del conteggio del credito della convenuta/appellata nei suoi confronti, ammontante a € 270.000 e non a €
pagina 7 di 11 306.500,16 sulla base del documento 13.
Tale documento 13 se pure da lei prodotto in causa non potrebbe essere preso come base di calcolo perché conterrebbe “voci estranee al presente giudizio”.
Lamenta infine errore circa il calcolo di interessi, conteggiati sull'intero importo di €
306.500,16 e non sulle singole somme.
Con il quarto motivo infine critica l'erronea condanna alle spese che non tiene conto della reciproca soccombenza che giustificava la compensazione, almeno parziale,
delle medesime ai sensi dell'art. 92, 2 comma, cpc.
***
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
Va evidenziato, quanto al primo motivo, che correttamente il giudice di primo grado ha disatteso la ulteriore richiesta di condanna a carico di del pagamento CP_1
della somma di € 63.000 poiché in caso contrario si sarebbe realizzata una duplicazione della stessa voce di danno.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (Cass 21398/2021):” La clausola penale,
svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a
rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è
tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a
tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e
dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una
liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la
pagina 8 di 11 sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza
potersi con essi cumulare”.
Proprio in applicazione di tale principio il tribunale nel raffronto tra le due penali
Parte (quella di € 63.000 pattuita tra le parti in causa e quella di € 91.000 tra e CP_2
Parte
ha riconosciuto e liquidato a favore di il danno da penale nella maggior
[...]
somma (€ 91.000).
Vanno inoltre rigettate le ulteriori richieste risarcitorie formulate dall'appellante.
Il teste dipendente di in sede di rogatoria internazionale, Tes_1 CP_2
dichiarava che, i difetti (di cui all'elenco del 15.11.2018 - doc. 40) riscontrati dopo la consegna del macchinario erano stati risolti (“ad oggi non mi sono noti difetti sulla
macchina riempitrice in questione, per quanto di mia conoscenza tutti i difetti sono
stati nel frattempo eliminati”).
Tra l'altro il teste chiariva che il difetto principale (malfunzionamento del sistema di pulizia interna) era stato superato con la sostituzione effettuata tramite ditta terza, il cui costo, trattenuto da (€ 34.763,20), è già stato riconosciuto dal tribunale. CP_2
Anche il teste ha confermato che tutti i difetti riportati nel citato Testimone_2
documento 40 erano stati risolti, precisando che l'impianto veniva regolarmente collaudato in data 06/12/2018.
I testi hanno inoltre confermato che esistevano rapporti commerciali diretti tra CP_2
e già a far tempo dal 2001 e che era in possesso di diversi
[...] CP_1 CP_2
macchinari realizzati dall'appellata a cui si rivolgeva direttamente per ottenerne i pezzi di ricambio.
pagina 9 di 11 Nessun sviamento di clientela è quindi ipotizzabile, mentre il danno effettivamente subito dall'appellante (€ 91.000/penale trattenuta e € 34.763,20/ costi per interventi diretti) è stato integralmente liquidato dal giudice di primo grado.
Anche i costi (euro 37.703,27) sostenuti in occasione degli interventi compiuti sul macchinario da sono riconosciuti dal tribunale, mentre le ulteriori Controparte_3
voci, come già correttamente evidenziato dal giudice, non sono direttamente correlate all'oggetto della presente vertenza.
Quanto alla censura sulla presunta erronea individuazione del saldo dovuto, va evidenziato che lo stesso documento 13 (partitario per competenza), prodotto dall'appellante ed in nessun modo da essa contestato, è relativo alla situazione contabile delle poste creditorie /debitorie in essere tra le parti per l'esercizio 2018 e porta un saldo creditorio a favore di di € 306.500,16 detratti tutti gli CP_1
acconti già versati da . Parte_5
Tale somma fa quindi piena prova nei confronti dell'appellante e corrisponde tra l'altro a quanto originariamente richiesto in via riconvenzionale dall'appellata (la domanda di € 327.527 era infatti già comprensiva degli interessi moratori conteggiati fino alla costituzione in giudizio).
Di nessun pregio è infine la contestazione in ordine al conteggio degli interessi dal momento che il loro calcolo, a far tempo solo dalla costituzione in giudizio del
02.04.2019 di (come da lei richiesto), ha favorito proprio l'appellante, CP_1
tenuto conto oltretutto che la compensazione ex art. 1242 c.c estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
pagina 10 di 11 Va invece accolto il quarto motivo in ordine alla parziale compensazione delle spese di lite in conformità all'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte (SU
32.61/2022), stante il parziale accoglimento delle reciproche domande delle parti.
L'esito complessivo del giudizio depone per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà con condanna di Parte_6
al rimborso del restante 50% a favore della società appellata liquidato, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore da euro 52.000 sino ad euro 260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, in parziale accoglimento dell'impugnazione avverso la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 08/05/2023, così dispone:
conferma la sentenza impugnata fatta eccezione per le spese di lite che compensa per la metà e pone la restante metà a carico di , liquidandole quanto al Parte_6
primo grado, per l'intero, in euro 2.552 per la “fase di studio”, euro 1.628 per la “fase introduttiva” euro 5.670 per la fase istruttoria ed euro 4.253 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e quanto al presente grado, sempre per l'intero, in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva”
ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1173/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a
F&P , rappresentata e difesa dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili
, elettivamente domiciliata in DELLA Parte_2
PREVIDENZA 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il suo studio Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. TISOT TOMMASO e Controparte_1
dall'avv. BRAZZINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE A.DUCA
D'AOSTA, 76 BOLZANO presso lo studio dell'avv. TISOT TOMMASO
In punto: appello a sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 08/05/2023 pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale: 2) confermare l'inadempimento di CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Goito (MN),
[...]
Strada Bardelletta n. 10B/C, p.iva , alle obbligazioni derivanti dalla P.IVA_1
legge e dal contratto 17700267 del 16/11/2017 per tutti i motivi in atti esposti e
conseguentemente dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. avanzata da parte attrice con ogni conseguenza del caso e di legge;
3) previa conferma del predetto inadempimento, condannare la società CP_1
al pagamento in favore di parte attrice della penale contrattualmente prevista in
[...]
caso di ritardo pari ad 63.000,00, all'integrale risarcimento di tutti i costi sostenuti
ad oggi pari ad € 95.816,19 oltre agli ulteriori costi che l'esponente dovrà sostenere
sino al collaudo dell'impianto, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti nei
confronti della cliente finale quantificati fino ad ora in € 125.763,00 oltre ai danni
indiretti in fase di quantificazione ovvero negli ulteriori danni quantificati in una
somma non inferiore ad € 400.000,00 ovvero in quella somma maggiore e/o minore
che verrà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta equa o di giustizia, oltre
interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e a rivalutazione monetaria;
4) respingersi ogni avversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile
e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in
atti, ovvero con la miglior formula;
In via subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un
credito in favore della società che superi il controcredito accertato Controparte_1
in favore di per le somme di cui al punto 2) dichiarare la Parte_4
compensazione giudiziale tra i rispettivi crediti”. pagina 2 di 11 In ogni caso: 6) con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio”.
In via istruttoria: si insiste nell'istanza di Ctu, formulata in memoria ex art. 183, 6
comma, cpc e ripetutamente reiterata, anche in sede di precisazione delle
conclusioni “volta a quantificare attraverso un esame completo dei documenti
inerenti l'impianto Modello WSFC 15/50/35/10-113 NH ESL il deprezzamento
dell'impianto fornito dalla società nonché i danni patiti e patiendi CP_1
dall'odierna attrice a seguito dei vizi e difetti presenti sull'impianto medesimo e dei
ritardi della commessa, alla luce dell'espressa garanzia assunta dalla società
con l'ordine n. 17700267 del 16/11/2017, nonché le opere e spese CP_1
per interventi posti in essere per riparare detti vizi, difetti e difformità nonché
conferma che i documenti allegati attestano il mancato guadagno della società
[...]
con facoltà per lo stesso CTU di acquisire dalla società convenuta Parte_5
opposta tutti i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché
quantificare i danni interamente subiti dalla società anche in ordine Parte_5
il danno da lucro cessante patito.
Dell'appellata: nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
nei confronti della con l'atto di citazione in Parte_6 Controparte_1
appello di data 09.12.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
esposti nella narrativa del presente atto e negli atti difensivi della convenuta
depositati in primo grado e, conseguentemente, confermare quanto disposto con la
sentenza n. 335/2023 del Giudice del Tribunale di Mantova, emessa in data
08.05.2023 e depositata il 09.05.2023;
pagina 3 di 11 in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a Cap ed Iva in
relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.01.2019 ora in liquidazione, Parte_5
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, per sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima, e che nulla era da essa dovuto a titolo di saldo del prezzo preteso;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'eventuale compensazione giudiziale tra i rispettivi crediti.
Deduceva l'attrice che:
nel novembre 2017 aveva commissionato (ordine n. 17700267 del 16/11/2017-doc.1)
alla convenuta la progettazione e realizzazione di un macchinario (impianto BC 3)
per la produzione di yogurt, macchinario da installare presso la cliente finale società
austriaca secondo le specifiche richiamate nell'ordine e nelle allegate CP_2
appendici (doc. 3);
nonostante la consegna fosse stata pattuita entro il 31/03/2018, con messa in funzione dell'impianto entro il 30/04/2018, tali termini non erano stati rispettati;
la cliente finale in data 23/03/2018 (doc.10) le aveva esposto danni da ritardata consegna con pretesa della penale contrattualmente prevista (7%) e aveva denunciato vizi nel macchinario.
Premesso ciò, così quantificava il danno: € 125.763 che la cliente finale le aveva esposto;
€ 63.000 a titolo di penale a sua volta contrattualmente pattuita con la pagina 4 di 11 convenuta;
€ 95.000 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assistenza e manutenzione per rendere l'impianto esente da vizi;
€ 400.000 per malafede contrattuale avendo la convenuta cercato di intrattenere rapporti CP_1
commerciali diretti con la propria cliente finale CP_2
Si costituiva che insisteva per il rigetto delle avverse domande e in via CP_1
riconvenzionale chiedeva di accertare l'inadempimento dell'attrice con conseguente sua condanna al pagamento del saldo di quanto dovutole (€ 327.527).
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale così decideva:
il ritardo nella consegna da parte di rispetto al termine convenuto, CP_1
considerato vincolante tra le parti, risultava documentalmente provato (docc. 4 e 1),
con conseguente riconoscimento integrale della penale pattuita tra l'attrice e la cliente finale pari ad € 91.000;
non poteva riconoscersi viceversa l'ulteriore importo di € 63.000 per la penale contrattualmente prevista tra le parti in causa perché ciò avrebbe comportato una duplicazione del danno, rendendo eccessiva la penale;
benchè i vizi fossero stati tutti risolti, come confermato dalle dichiarazioni dei testi austriaci secondo cui il macchinario funzionava regolarmente, dovevano tuttavia riconoscersi € 34.763,20 trattenuti dalla cliente finale a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'attrice (si trattava di spese per interventi compiuti sull'impianto direttamente da parte di;
CP_2
non era stata posta in essere nessuna attività di boicottaggio, dato che la stessa CP_2
pagina 5 di 11 Con aveva riferito di essersi rivolta direttamente alla convenuta (con la quale intratteneva già in precedenza rapporti commerciali) per ordinare pezzi di ricambio;
le somme richieste dall'attrice ed elencate quali costi per interventi sostenuti (doc.
21) risultavano eccessive, per lo più arbitrarie e non inerenti al contenzioso, ad eccezione di quelle relative all'attività svolta da (dipendente Controparte_3
dell'appellante) per complessivi € 37.703,27;
a fronte quindi di un residuo credito di di € 306.500,16 e di un debito di CP_1
€ 163.466,47 condannava l'attrice a pagare alla convenuta la differenza pari a €
143.033,69 che, maggiorata di interessi moratori ex art 1284 c 4 cc., ammontava a €
191.218,39.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_5
non accolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza ove il giudice ha omesso Parte_5
di riconoscerle l'ulteriore importo di € 63.000 che a suo avviso è da sommarsi a quanto già liquidatole in € 91.000.
Ritiene che la pretesa di € 63.000 trovava conferma nel punto 3 del contratto concluso fra le parti (doc. 3) ove era pattuita una clausola penale per il ritardo (fino al max del 7% del valore del contratto), mentre la pretesa di € 91.000 aveva pagina 6 di 11 fondamento nella conferma d'ordine di ( doc. 1) con cui dichiarava di CP_1
tenerla indenne di quanto avesse trattenuto a titolo di penale (7% del CP_2
valore del contratto di € 1,3 milioni).
Il riconoscimento di € 63.000 non equivarrebbe quindi alla doppia liquidazione di una medesima voce di danno, poiché si tratterrebbe di una “spesa” a lei cagionata dall'inadempimento di . CP_1
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza ove il giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria di € 400.000 sostenendo che i vizi e difetti dell'impianto fossero stati risolti ed escludendo l'ipotesi di un boicottaggio e/o sviamento di clientela da parte di ai danni di . CP_1 Parte_5
I vizi dell'impianto erano provati documentalmente e non tutti i difetti erano stati risolti;
in particolare, il problema della sterilizzazione persisteva e costituiva un rischio a cui era esposta la produzione di con la conseguenza che essa CP_2
appellante avrebbe potuto ricevere ulteriori richieste risarcitorie.
Insiste poi per il riconoscimento integrale delle spese riportate nel doc. 21 e quindi non solo per la somma di € 37.703,27 ma per la complessiva somma di € 48.955,23
trattandosi di spese che erano state necessarie per risolvere le problematiche che presentava l'impianto.
Lamenta altresì il danno da mancato guadagno.
Insiste quindi per la liquidazione integrale delle somme già richieste in primo grado.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta erroneità del conteggio del credito della convenuta/appellata nei suoi confronti, ammontante a € 270.000 e non a €
pagina 7 di 11 306.500,16 sulla base del documento 13.
Tale documento 13 se pure da lei prodotto in causa non potrebbe essere preso come base di calcolo perché conterrebbe “voci estranee al presente giudizio”.
Lamenta infine errore circa il calcolo di interessi, conteggiati sull'intero importo di €
306.500,16 e non sulle singole somme.
Con il quarto motivo infine critica l'erronea condanna alle spese che non tiene conto della reciproca soccombenza che giustificava la compensazione, almeno parziale,
delle medesime ai sensi dell'art. 92, 2 comma, cpc.
***
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
Va evidenziato, quanto al primo motivo, che correttamente il giudice di primo grado ha disatteso la ulteriore richiesta di condanna a carico di del pagamento CP_1
della somma di € 63.000 poiché in caso contrario si sarebbe realizzata una duplicazione della stessa voce di danno.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (Cass 21398/2021):” La clausola penale,
svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a
rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è
tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a
tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e
dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una
liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la
pagina 8 di 11 sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza
potersi con essi cumulare”.
Proprio in applicazione di tale principio il tribunale nel raffronto tra le due penali
Parte (quella di € 63.000 pattuita tra le parti in causa e quella di € 91.000 tra e CP_2
Parte
ha riconosciuto e liquidato a favore di il danno da penale nella maggior
[...]
somma (€ 91.000).
Vanno inoltre rigettate le ulteriori richieste risarcitorie formulate dall'appellante.
Il teste dipendente di in sede di rogatoria internazionale, Tes_1 CP_2
dichiarava che, i difetti (di cui all'elenco del 15.11.2018 - doc. 40) riscontrati dopo la consegna del macchinario erano stati risolti (“ad oggi non mi sono noti difetti sulla
macchina riempitrice in questione, per quanto di mia conoscenza tutti i difetti sono
stati nel frattempo eliminati”).
Tra l'altro il teste chiariva che il difetto principale (malfunzionamento del sistema di pulizia interna) era stato superato con la sostituzione effettuata tramite ditta terza, il cui costo, trattenuto da (€ 34.763,20), è già stato riconosciuto dal tribunale. CP_2
Anche il teste ha confermato che tutti i difetti riportati nel citato Testimone_2
documento 40 erano stati risolti, precisando che l'impianto veniva regolarmente collaudato in data 06/12/2018.
I testi hanno inoltre confermato che esistevano rapporti commerciali diretti tra CP_2
e già a far tempo dal 2001 e che era in possesso di diversi
[...] CP_1 CP_2
macchinari realizzati dall'appellata a cui si rivolgeva direttamente per ottenerne i pezzi di ricambio.
pagina 9 di 11 Nessun sviamento di clientela è quindi ipotizzabile, mentre il danno effettivamente subito dall'appellante (€ 91.000/penale trattenuta e € 34.763,20/ costi per interventi diretti) è stato integralmente liquidato dal giudice di primo grado.
Anche i costi (euro 37.703,27) sostenuti in occasione degli interventi compiuti sul macchinario da sono riconosciuti dal tribunale, mentre le ulteriori Controparte_3
voci, come già correttamente evidenziato dal giudice, non sono direttamente correlate all'oggetto della presente vertenza.
Quanto alla censura sulla presunta erronea individuazione del saldo dovuto, va evidenziato che lo stesso documento 13 (partitario per competenza), prodotto dall'appellante ed in nessun modo da essa contestato, è relativo alla situazione contabile delle poste creditorie /debitorie in essere tra le parti per l'esercizio 2018 e porta un saldo creditorio a favore di di € 306.500,16 detratti tutti gli CP_1
acconti già versati da . Parte_5
Tale somma fa quindi piena prova nei confronti dell'appellante e corrisponde tra l'altro a quanto originariamente richiesto in via riconvenzionale dall'appellata (la domanda di € 327.527 era infatti già comprensiva degli interessi moratori conteggiati fino alla costituzione in giudizio).
Di nessun pregio è infine la contestazione in ordine al conteggio degli interessi dal momento che il loro calcolo, a far tempo solo dalla costituzione in giudizio del
02.04.2019 di (come da lei richiesto), ha favorito proprio l'appellante, CP_1
tenuto conto oltretutto che la compensazione ex art. 1242 c.c estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
pagina 10 di 11 Va invece accolto il quarto motivo in ordine alla parziale compensazione delle spese di lite in conformità all'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte (SU
32.61/2022), stante il parziale accoglimento delle reciproche domande delle parti.
L'esito complessivo del giudizio depone per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà con condanna di Parte_6
al rimborso del restante 50% a favore della società appellata liquidato, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22
(valore da euro 52.000 sino ad euro 260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, in parziale accoglimento dell'impugnazione avverso la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 08/05/2023, così dispone:
conferma la sentenza impugnata fatta eccezione per le spese di lite che compensa per la metà e pone la restante metà a carico di , liquidandole quanto al Parte_6
primo grado, per l'intero, in euro 2.552 per la “fase di studio”, euro 1.628 per la “fase introduttiva” euro 5.670 per la fase istruttoria ed euro 4.253 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e quanto al presente grado, sempre per l'intero, in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva”
ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Manuela Cantù
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