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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni Componente dott.ssa Marianna Cocca Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1109/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI MATTEO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARI LUCA, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 27 luglio 2019, a Copparo (Fe), con assunzione CP_1 delle statuizioni accessorie relative alla figlia minore.
Il resistente si è costituito in giudizio associandosi alla richiesta di pronuncia sul vincolo.
1 All'udienza del giorno 11 novembre 2025, le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a Copparo il 27 luglio 2019, optando per la separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata una figlia, il 2 aprile 2021. Persona_1
La residenza familiare veniva fissata a Copparo, Via Eros Bolognesi n.55, in un'abitazione di proprietà di Parte_1
Con sentenza n. 485/2024 pubblicata il 10 maggio 2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge
1° dicembre 1970 n. 898, essendo stata debitamente pronunciata la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ed essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalle differenti residenze anagrafiche delle parti e dall'elevata conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto) non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande accessorie alla presente pronuncia, spiegate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nato a [...] il CP_1
12 settembre 1975, e nata a [...] il [...], unitisi con matrimonio Parte_1 concordatario celebrato a Copparo (Fe) in data 27 luglio 2019, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, dell'anno 2019, parte II^, serie A, Ufficio di Copparo (Fe), al N.6;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4) Dispone la rimessione della causa al giudice delegato per l'assunzione dei provvedimenti provvisori di competenza.
2 5) Spese al definitivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott. Mauro Martinelli
Il Relatore dott.ssa Marianna Cocca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni Componente dott.ssa Marianna Cocca Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1109/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTINI MATTEO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARI LUCA, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11/11/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 27 luglio 2019, a Copparo (Fe), con assunzione CP_1 delle statuizioni accessorie relative alla figlia minore.
Il resistente si è costituito in giudizio associandosi alla richiesta di pronuncia sul vincolo.
1 All'udienza del giorno 11 novembre 2025, le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a Copparo il 27 luglio 2019, optando per la separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata una figlia, il 2 aprile 2021. Persona_1
La residenza familiare veniva fissata a Copparo, Via Eros Bolognesi n.55, in un'abitazione di proprietà di Parte_1
Con sentenza n. 485/2024 pubblicata il 10 maggio 2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge
1° dicembre 1970 n. 898, essendo stata debitamente pronunciata la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita ed essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalle differenti residenze anagrafiche delle parti e dall'elevata conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto) non potendo, quindi, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande accessorie alla presente pronuncia, spiegate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, occorre rimettere la causa innanzi al giudice relatore per l'assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nato a [...] il CP_1
12 settembre 1975, e nata a [...] il [...], unitisi con matrimonio Parte_1 concordatario celebrato a Copparo (Fe) in data 27 luglio 2019, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, dell'anno 2019, parte II^, serie A, Ufficio di Copparo (Fe), al N.6;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4) Dispone la rimessione della causa al giudice delegato per l'assunzione dei provvedimenti provvisori di competenza.
2 5) Spese al definitivo.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott. Mauro Martinelli
Il Relatore dott.ssa Marianna Cocca
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