Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 616
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    La notifica dell'intimazione è avvenuta il 30/10/2023, mentre il ricorso è stato notificato il 3/1/2024, superando il termine di legge.

  • Inammissibile
    Inammissibilità delle eccezioni relative ai vizi propri degli atti presupposti

    L'intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri, non potendo il contribuente sollevare eccezioni relative ad atti precedenti non impugnati e ormai definitivi.

  • Rigettato
    Infondatezza delle eccezioni relative all'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che le eccezioni relative all'intimazione di pagamento, pur non potendo essere esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso, non avrebbero comunque trovato accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 616
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 616
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo