CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NN US, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3383/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005162186000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001066634000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047609692000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120049308663001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140024843359000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045748244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045748244000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049755231000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150021783743000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013921885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013921885000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023253227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023253227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009646191000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170014322172000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017492260000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032652876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012630060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012630060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017881530000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025895403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013560649000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190026778575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000849956000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200011046392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200028482175000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007861331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009169149000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difeso in questo giudizio dall'avv. (con istanza del 3/1/2024 per essere ammesso al Gratuito Patrocinio), con ricorso del 3/1/2024, in pari data notificato a mezzo pec alla controparte e, poi, depositato il 5/4/2024 a questa CGT, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239009169149 del 25/8/2023, con richiesta di pagamento di tot. € 108.190,91; somma che, per come in dettaglio viene riportato nella suddetta Intimazione, è stata già richiesta, a vario titolo e per conto di diversi enti creditori, con presupposte n. 48 Cartelle di Pagamento e n. 9 Avvisi di Addebito, notificati dal 2007 al 2022 (in questo giudizio impugnati solo in parte).
La parte ricorrente, in via preliminare precisa che la proposta impugnazione è, però, circoscritta ai crediti (tributari), riportati nelle (sole) 24 Cartelle di Pagamento, elencate nello stesso ricorso, per totale € 18.463,93. Chiede, poi, l'annullamento della suddetta Intimazione eccependo alcuni vizi di forma, nonché la sopravvenuta prescrizione dei crediti e la sopravvenuta decadenza del diritto a riscuotere, stante -aggiunge- la omessa notifica degli atti prodromici. Lamenta altresì la “locupletazione del credito”, in quanto, sempre a suo parere, alcuni crediti
“sarebbero stati contabilizzati plurime volte”, nonché la carenza di motivazione delle Cartelle presupposte ed, infine, la “mancata indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori”.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 18/9/2024, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso perchè proposto/notificato oltre il termine previsto di sessanta giorni. In ogni caso aggiunge l'avvenuta notifica delle presupposte Cartelle di pagamento e di altri successivi atti di riscossione (notificati nel 2012, 2015,2017 e, da ultimo, nel 2022), per cui -ribadisce- va rigettata, perché infondata, l'eccezione della parte ricorrente sulla intervenuta prescrizione e/o decadenza, per come dettagliatamente riportato nell'atto difensivo (da pag. 5 a pag. 8). A riprova di quanto affermato. Deposita in atti produzione documentale per circa trenta allegati. Eccepisce, infine, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, rispetto a quelle eccezioni che afferiscono all'operato degli enti creditori.
Alla odierna pubblica udienza, i difensori delle parti in causa, concludono come da Verbale di Udienza. La causa, quindi, viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questo giudicante prende atto che l'impugnazione di cui al presente giudizio (petitum), riguarda, per come esplicitamente chiesto dalla parte ricorrente, esclusivamente i crediti (aventi natura tributaria), riportati nelle sole 24 prodromiche Cartelle di Pagamento, elencate nel ricorso introduttivo dalla parte ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
In verità, per come risulta dalla documentazione in atti (non contestata), la notifica al contribuente della Intimazione oggi opposta è stata effettuata con pec del 30/10/2023, mentre la proposizione/la notifica del ricorso nei confronti dell'AdER è stata effettuata dal ricorrente con pec del 3/1/2024 e, quindi, di fatto, oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità dello stesso ricorso, dall'art. 21 del D. L.gs n. 546/1992, con conseguente inammissibilità del ricorso.
A margine, della suddetta già dichiarata inammissibilità del ricorso, questo giudicante, anche alla luce delle ragioni esposte dalle parti in causa e dalla corposa documentazione prodotta in atti dall'Agente della Riscossione, ritiene, altresì, opportuno, anche se in termini necessariamente sintetici, evidenziare solamente quanto testualmente dispone l'art. 19 ultimo comma, dello stesso D. Lgs. n. 546/92:
“ -omissis- Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Nel caso in esame, l'AdER ha dato sufficiente e convincente prova dell'avvenuta notifica delle prodromiche Cartelle (quasi tutte), nonché di altri atti presupposti (Avvisi di addebito) ed, in particolare, delle successive Intimazioni di pagamento, notificate, con scadenza quasi triennale, dal 2012 al 2022. Gran parte di queste notifiche è avvenuta tramite Servizio Poste Italiane con Racc A/R presso la residenza/il domicilio del contribuente (molte consegnate allo stesso o a familiari). Altre notifiche risultano effettuate a mezzo pec. Di fatto, quindi, per le modalità in cui sono avvenute, non c'è alcun obbligo e/o necessità di integrazione della documentazione già prodotta in atti, così come ipotizzato
-strumentalmente e genericamente- dal ricorrente. Nessuno dei suddetti atti notificati (presupposto o successivo all'Intimazione de qua), risulta impugnato. L'avvenuta regolare notifica di atti presupposti, comporta che, per la norma appena richiamata (art. 19 cit., l'atto impugnato può essere censurato solo per vizi propri. In altri termini, anche nel caso in esame, l'avvenuta regolare notifica anche di una sola delle prodromiche e più recenti (2017-2022) Intimazioni di Pagamento (non opposte e, perciò, esecutive in uno con la pretesa tributaria in esse contenute), non consente più all'odierno ricorrente di sollevare in questo giudizio (per come, invece, si tenta di effettuare con l'opposizione in esame) eccezioni e/o questioni che, invece, per come detto, vanno dichiarate inammissibili (art. 21 D. Lgs n. 546/92), perché afferiscono ad altri atti precedenti, autonomamente impugnabili e che, per non essere stati opposti, sono divenuti definitivi in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Nel caso in esame (fermo restante la dichiarata preminente eccezione di inammissibilità del ricorso perché, comunque, tardivo) devono essere, quindi, dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni di cui al ricorso e che riguardano il merito delle pretese tributarie (an e quantum); i presupposti e la motivazione, la prescrizione e la decadenza pre-Cartella, ecc.
Inoltre, a parere di questo giudicante, nessun pregio può essere accordato anche a quelle eccezioni di cui al ricorso e che sono riconducibili all'Intimazione di Pagamento, oggi opposta, in quanto illegittime, infondate e non sorrette da convincenti prove, quindi da rigettare.
Conclusioni che trovano anche sostegno sulle pronunce della prevalente giurisprudenza, intervenuta sul punto e che, fra l'altro, ha stabilito il seguente principio, così come ribadito, anche di recente, in Cass. sent. n. 20476 del 21/7/2025:
“L'Intimazione di Pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 del D.LGS n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'Avviso di Mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 800,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, se e come previsti per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NN US, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3383/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070033549506000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005162186000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001066634000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047609692000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120049308663001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140024843359000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045748244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045748244000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049755231000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150021783743000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013921885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013921885000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023253227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023253227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009646191000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170014322172000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017492260000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032652876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012630060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012630060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017881530000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025895403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013560649000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190026778575000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000849956000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200011046392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200028482175000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007861331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009169149000 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti - Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difeso in questo giudizio dall'avv. (con istanza del 3/1/2024 per essere ammesso al Gratuito Patrocinio), con ricorso del 3/1/2024, in pari data notificato a mezzo pec alla controparte e, poi, depositato il 5/4/2024 a questa CGT, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239009169149 del 25/8/2023, con richiesta di pagamento di tot. € 108.190,91; somma che, per come in dettaglio viene riportato nella suddetta Intimazione, è stata già richiesta, a vario titolo e per conto di diversi enti creditori, con presupposte n. 48 Cartelle di Pagamento e n. 9 Avvisi di Addebito, notificati dal 2007 al 2022 (in questo giudizio impugnati solo in parte).
La parte ricorrente, in via preliminare precisa che la proposta impugnazione è, però, circoscritta ai crediti (tributari), riportati nelle (sole) 24 Cartelle di Pagamento, elencate nello stesso ricorso, per totale € 18.463,93. Chiede, poi, l'annullamento della suddetta Intimazione eccependo alcuni vizi di forma, nonché la sopravvenuta prescrizione dei crediti e la sopravvenuta decadenza del diritto a riscuotere, stante -aggiunge- la omessa notifica degli atti prodromici. Lamenta altresì la “locupletazione del credito”, in quanto, sempre a suo parere, alcuni crediti
“sarebbero stati contabilizzati plurime volte”, nonché la carenza di motivazione delle Cartelle presupposte ed, infine, la “mancata indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori”.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 18/9/2024, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso perchè proposto/notificato oltre il termine previsto di sessanta giorni. In ogni caso aggiunge l'avvenuta notifica delle presupposte Cartelle di pagamento e di altri successivi atti di riscossione (notificati nel 2012, 2015,2017 e, da ultimo, nel 2022), per cui -ribadisce- va rigettata, perché infondata, l'eccezione della parte ricorrente sulla intervenuta prescrizione e/o decadenza, per come dettagliatamente riportato nell'atto difensivo (da pag. 5 a pag. 8). A riprova di quanto affermato. Deposita in atti produzione documentale per circa trenta allegati. Eccepisce, infine, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, rispetto a quelle eccezioni che afferiscono all'operato degli enti creditori.
Alla odierna pubblica udienza, i difensori delle parti in causa, concludono come da Verbale di Udienza. La causa, quindi, viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questo giudicante prende atto che l'impugnazione di cui al presente giudizio (petitum), riguarda, per come esplicitamente chiesto dalla parte ricorrente, esclusivamente i crediti (aventi natura tributaria), riportati nelle sole 24 prodromiche Cartelle di Pagamento, elencate nel ricorso introduttivo dalla parte ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
In verità, per come risulta dalla documentazione in atti (non contestata), la notifica al contribuente della Intimazione oggi opposta è stata effettuata con pec del 30/10/2023, mentre la proposizione/la notifica del ricorso nei confronti dell'AdER è stata effettuata dal ricorrente con pec del 3/1/2024 e, quindi, di fatto, oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità dello stesso ricorso, dall'art. 21 del D. L.gs n. 546/1992, con conseguente inammissibilità del ricorso.
A margine, della suddetta già dichiarata inammissibilità del ricorso, questo giudicante, anche alla luce delle ragioni esposte dalle parti in causa e dalla corposa documentazione prodotta in atti dall'Agente della Riscossione, ritiene, altresì, opportuno, anche se in termini necessariamente sintetici, evidenziare solamente quanto testualmente dispone l'art. 19 ultimo comma, dello stesso D. Lgs. n. 546/92:
“ -omissis- Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Nel caso in esame, l'AdER ha dato sufficiente e convincente prova dell'avvenuta notifica delle prodromiche Cartelle (quasi tutte), nonché di altri atti presupposti (Avvisi di addebito) ed, in particolare, delle successive Intimazioni di pagamento, notificate, con scadenza quasi triennale, dal 2012 al 2022. Gran parte di queste notifiche è avvenuta tramite Servizio Poste Italiane con Racc A/R presso la residenza/il domicilio del contribuente (molte consegnate allo stesso o a familiari). Altre notifiche risultano effettuate a mezzo pec. Di fatto, quindi, per le modalità in cui sono avvenute, non c'è alcun obbligo e/o necessità di integrazione della documentazione già prodotta in atti, così come ipotizzato
-strumentalmente e genericamente- dal ricorrente. Nessuno dei suddetti atti notificati (presupposto o successivo all'Intimazione de qua), risulta impugnato. L'avvenuta regolare notifica di atti presupposti, comporta che, per la norma appena richiamata (art. 19 cit., l'atto impugnato può essere censurato solo per vizi propri. In altri termini, anche nel caso in esame, l'avvenuta regolare notifica anche di una sola delle prodromiche e più recenti (2017-2022) Intimazioni di Pagamento (non opposte e, perciò, esecutive in uno con la pretesa tributaria in esse contenute), non consente più all'odierno ricorrente di sollevare in questo giudizio (per come, invece, si tenta di effettuare con l'opposizione in esame) eccezioni e/o questioni che, invece, per come detto, vanno dichiarate inammissibili (art. 21 D. Lgs n. 546/92), perché afferiscono ad altri atti precedenti, autonomamente impugnabili e che, per non essere stati opposti, sono divenuti definitivi in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Nel caso in esame (fermo restante la dichiarata preminente eccezione di inammissibilità del ricorso perché, comunque, tardivo) devono essere, quindi, dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni di cui al ricorso e che riguardano il merito delle pretese tributarie (an e quantum); i presupposti e la motivazione, la prescrizione e la decadenza pre-Cartella, ecc.
Inoltre, a parere di questo giudicante, nessun pregio può essere accordato anche a quelle eccezioni di cui al ricorso e che sono riconducibili all'Intimazione di Pagamento, oggi opposta, in quanto illegittime, infondate e non sorrette da convincenti prove, quindi da rigettare.
Conclusioni che trovano anche sostegno sulle pronunce della prevalente giurisprudenza, intervenuta sul punto e che, fra l'altro, ha stabilito il seguente principio, così come ribadito, anche di recente, in Cass. sent. n. 20476 del 21/7/2025:
“L'Intimazione di Pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 19 del D.LGS n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'Avviso di Mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 800,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, se e come previsti per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna