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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3762/2022 promossa da:
( ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Petruzzella, presso il cui studio in Molfetta alla Via Papa Luciani n.
29 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
AVV. LE RAFFAELE FRANCESCO, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta alla via Quintino Sella n. 14
OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2022 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 784/2022 emesso dal
Tribunale di Trani in data 6 giugno 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. LE CO IN della somma di €
2.080,85, oltre che dell'importo di € 450,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi.
A sostegno della propria pretesa, la società opponente rappresentava che:
-in data 1 novembre 2019 l'avv. IN l'aveva obbligata a sottoscrivere due contratti di locazione per lo stesso immobile sito in Bisceglie alla via Oslo n. 31 (nello specifico: in un contratto di locazione datato 1 novembre 2019 il prezzo era pari ad €
2.280,00 da pagarsi in dodici rate mensili da € 190,00; mentre in quello stipulato il 1 dicembre 2019 e registrato il 28 settembre 2020 il canone di locazione era pari ad €
440,00 per i primi due anni di locazione);
- era stata data attuazione solo al primo contratto stipulato il 1 novembre 2019 che prevedeva un canone pari ad € 190,00, con l'intesa che la differenza dei restanti €
250,00 (così come prevista nel contratto del 28 settembre 2020) sarebbe stata corrisposta in moneta contante;
- ed invero: per il mese di ottobre 2019 era stata corrisposta al IN la somma di €
400,00 a titolo di acconto inizio attività e successivamente la somma di € 500,00 a titolo di caparra e di mensilità relativa al mese di ottobre;
nel mese di novembre era stata corrisposta la somma di € 250,00 in contanti oltre ad € 380,00 (di cui € 190,00 a titolo di canone di locazione per il mese di novembre, ed € 190,00 a titolo di caparra); nel mese di dicembre 2019 era stata corrisposta la somma di € 250,00 in contanti oltre ad € 260,00 relativi al canone di locazione per il mese di dicembre, oltre che il rimborso di una quota della registrazione del contratto;
nel mese di gennaio 2020 era stata corrisposta la somma di € 250,00 ed € 190,00 a titolo di canone di locazione;
pagina 2 di 11 - nel 2020, con l'avvento della pandemia, le parti avevano concordato come somma dovuta solo quella di € 190,00 prevista nel primo contratto (del 1 novembre 2019);
- pertanto, da febbraio ad agosto 2020 era stato corrisposto il predetto importo mediante bonifico bancario;
- tuttavia, il IN, in data 28 settembre 2020, aveva registrato l'altro contratto di locazione, già sottoscritto il 1 dicembre 2019, ed aveva intimato sfratto per morosità, lamentando la mancata corresponsione del canone di locazione dal mese di febbraio
2020 sino al mese di marzo 2021;
- convalidato lo sfratto in data 5 febbraio 2021, il IN aveva notificato atto di pignoramento presso terzi;
- successivamente, nel corso delle trattative volte a definire bonariamente la controversia, la stessa società con missiva del 3 giugno 2021 si era resa disponibile a rilasciare l'immobile e a corrispondere la somma di € 8.000,00, previa restituzione del deposito cauzionale all'esito della verifica dello stato dell'immobile;
- tuttavia, a detta missiva, così come anche a quelle del 26 agosto 2021, del 7 settembre 2021 e dell'8 ottobre 2021, non era seguito alcun riscontro;
- l'immobile era stato, comunque, rilasciato nel mese di ottobre 2021;
- il IN aveva, tuttavia, notificato altri decreti ingiuntivi, in particolare: a) decreto ingiuntivo n. 1845/2021 emesso il 22 novembre 2021 dal Tribunale di Trani ed avente ad oggetto il pagamento di € 1.900,85 per i canoni di locazione da agosto 2021 ad ottobre 2021 e spese condominiali non versate per € 580,85, oltre € 450,00 per compensi legali maturati e spese di lite;
b) decreto ingiuntivo n. 87/2022 emesso il 18 gennaio 2022 dal Tribunale di Trani, per € 940,00 relative alle mensilità di novembre e dicembre 2021, oltre € 580,85 per spese condominiali, nonché € 450,00 per compensi oltre spese ed accessori di legge;
c) decreto ingiuntivo n. 784/2022 emesso dal
Tribunale di Trani in data 6 giugno 2022 avente ad oggetto il pagamento della somma pagina 3 di 11 di € 2.080,85, oltre le spese della procedura d'ingiunzione pari ad € 450,00 per onorari e spese di lite;
- la pretesa creditoria vantata dal IN era del tutto infondata poiché nulla era dovuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- l'azione era, comunque, inammissibile per violazione dell'art. 1175 c.c., poiché erano già stati emessi quattro titoli esecutivi relativi allo stesso credito;
- sicché, il decreto ingiuntivo n. 784/2022 del 6 giungo 2022 doveva essere revocato perché per l'importo di € 580,85 – richiesto a titolo di spese condominiali – il
IN aveva già ottenuto tre decreti ingiuntivi (n. 87/2022, n. 1845/2021, n.
1150/2021).
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 784/2022 ex art. 649 c.p.c.
In via principale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza (totale o parziale) dell'ingiunzione n. 784/2022 emessa in data 6 giugno 2022, e per l'effetto, che il predetto decreto ingiuntivo venisse revocato, annullato o, comunque, dichiarato inefficace.
In via gradata, chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la responsabilità del IN ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio LE
LE CO, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che:
-con contratto stipulato in data 1 dicembre 2019 aveva concesso in locazione alla società unipersonale l'immobile sito in Bisceglie alla via Oslo n. 31, per il Parte_1 quale era stato pattuito un canone di locazione pari ad € 190,00;
- a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte della società conduttrice, aveva intimato sfratto per morosità, convalidato dal Tribunale di Trani con ordinanza del 5 febbraio 2021;
pagina 4 di 11 - tuttavia, la società conduttrice – pur non costituendosi nel relativo giudizio – aveva continuato ad occupare l'immobile senza pagare canoni e spese condominiali;
- di talché, egli aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 478/2021 per le mensilità scadute da febbraio 2020 a marzo 2021;
- data l'inottemperanza della conduttrice, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 784/2022 per un totale di € 2.080,85 di cui € 580,00 per spese condominiali;
- nonostante ciò, la società non aveva rilasciato l'immobile, costringendolo, così, a procedere ad esecuzione forzata iscrivendo il relativo procedimento al n. di r.g.
362/2022;
- in data 15 marzo 2022 il legale rappresentante pro tempore della società conduttrice non si era presentato presso l'immobile locato per la consegna delle chiavi e ciò aveva reso necessario l'intervento di un fabbro per rompere le tre serrature della saracinesca per poter accedere all'immobile;
- in detta circostanza erano stati riscontrati danni all'immobile, in particolare, alla saracinesca, al maniglione della porta antipanico ed al relativo pannello;
- il fatto che vi fossero diversi decreti ingiuntivi relativi allo stesso rapporto non era indice della violazione dell'art. 1175 c.c. poiché – maturando la morosità mese per mese – non avrebbe potuto aspettare il rilascio dell'immobile per potere chiedere l'ingiunzione di pagamento;
- le spese condominiali erano state nuovamente richieste con il decreto ingiuntivo opposto poiché non erano ancora state pagate dalla conduttrice;
- il mancato pagamento dei canoni dovuti e il mancato rilascio tempestivo dell'immobile lo avevano costretto ad intraprendere diverse procedure e a sostenere, quindi, spese ingenti;
nello specifico: per l'attività di sfratto per morosità l'importo dovuto era pari ad € 1.618,80, oltre ad € 154,78 per spese di copie e notitifca;
le spese per la procedura esecutiva ammontavano ad € 193,80, con diritti onorari pari ad €
pagina 5 di 11 450,00, ed € 155,45 necessari all'avvio della procedura attuata per ottenere il credito vantato;
le spese per la procedura di pignoramento erano pari ad € 450,00, oltre ad €
110,00 per spese di notifica.
Concludeva, quindi, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dalla società perché infondata e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della
[...]
al pagamento dell'importo ulteriore di € 4.143,22, oltre spese condominiali Pt_1 relative al conguaglio dell'esercizio 2021 e le mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2021 per un importo di € 468,19.
Disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 7842022 e mutato il rito, con ordinanza del 3 ottobre 2023 parte opposta era stata onerata dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Vista l'inottemperanza a detto onere da parte del locatore opposto, con successiva ordinanza del 8 maggio 2024 era stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, era stata accettata dalla sola parte opponente.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato per la discussione all'udienza del 10 luglio
2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da IN LE CO in via monitoria è improcedibile e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 784/2022 deve essere revocato.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 comma VI lett. a) d.lgs. n. 28/2010, anche per procedimenti di opposizione all'ingiunzione, l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, da incardinarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del medesimo decreto.
Ed invero, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del detto decreto, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato pagina 6 di 11 il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, da ciò conseguendo che, ove quest'ultima non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. S.U. n. 19596/2020).
Ebbene, nel caso in esame, pur espressamente onerato con ordinanza del 3 ottobre
2023, regolarmente comunicata in pari data dalla Cancelleria, il locatore opposto non ha inteso incardinare l'obbligatorio procedimento di mediazione né entro il termine di
15 giorni, espressamente previsto nella richiamata ordinanza, né tantomeno entro l'udienza del 2 maggio 2024, espressamente fissata per la verifica dell'adempimento di tale onere ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010.
Invero, deve evidenziarsi che, sebbene il termine di 15 giorni concesso con la richiamata ordinanza non fosse perentorio, in quanto non previsto come tale dalla legge, il locatore opposto avrebbe dovuto instaurare il detto procedimento almeno entro il 2 maggio 2024, termine ultimo per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.
L'avv. IN, invece, non solo nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2 maggio 2024, ha omesso di provare di aver adempiuto all'onere imposto con ordinanza del 3 ottobre 2023, ma, all'esito della formulazione della proposta conciliativa in data 8 maggio 2024, ha ritenuto, nelle note di trattazione scritta depositate in vista della successiva udienza del 6 febbraio 2025, di omettere ogni riferimento alla detta proposta, limitandosi a depositare l'istanza di mediazione formulata presso l'Organismo di conciliazione in data 16 gennaio 2025.
A ciò si aggiunga un ulteriore considerazione in fatto, utile ai fini della complessiva valutazione della condotta processuale tenuta dall'avv. IN.
pagina 7 di 11 Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2025, il
IN ha stigmatizzato la condotta tenuta dall'opponente che si sarebbe rifiutata di partecipare al procedimento di mediazione, incardinato solo nel gennaio 2025.
È evidente che la condotta tenuta dall'opponente, dinanzi alla condotta tenuta dal locatore opposto, che non ha inteso adempiere ad un onere previsto per legge, non può che perdere ogni sfumatura processualmente rilevante ai fini della valutazione della condotta complessivamente tenuta dalle parti.
La mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato non può, quindi, che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma IV d.lgs. n. 28/2010.
Per tali ragioni, deve, quindi, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dall'avv. IN, con definizione in rito del processo e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria non può che determinare, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel presente procedimento di opposizione da IN
LE CO.
Sul punto, deve, infatti, richiamarsi il condivisibile orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite, espresso con sentenza n. 3542/ 2024, secondo cui “la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile”.
Tale principio – che vale sia per le domande riconvenzionali eccentriche, sia per quelle non eccentriche – è stato, tuttavia, elaborato con riferimento ai casi in cui la procedura pagina 8 di 11 di mediazione sia già stata svolta per la domanda principale, e dunque, ai casi in cui la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta.
Nel caso in esame, il IN non ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria per la domanda principale e, dunque, anche la domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento di € 4.143,22 a titolo di spese Parte_1 sostenute nelle varie procedure incardinate per il recupero del proprio credito, deve essere dichiarata improcedibile, al pari di quella principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di IN
LE CO e liquidate in favore della in € 2.552,00 Parte_1 applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso da € 1.101,00 a € 5.200,00), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
IN LE CO deve essere, altresì, condannato ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
Invero, l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione (Cass. S.U. 16601/2017).
Orbene, nel caso in esame, parte opposta, da un lato, non ha instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, dall'altro ha sostanzialmente rifiutato, senza dedurre particolari argomentazioni a tal riguardo, la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3 ottobre 2023, addebitando, invece, alla controparte la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, instaurato con notevole ritardo rispetto ai termini previsti per legge.
Su tale ultimo punto, occorre rammentare che la previsione di cui all'art. 185 bis c.p.c., attribuendo al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del pagina 9 di 11 fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza.
In tal senso, sebbene le parti non siano tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del giudice siano sostanzialmente confermati in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta o che nulla ha argomentato in ordine alla stessa ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile prolungamento della controversia.
Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
(Tribunale, Pistoia 30/01/2018).
Di talché, nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà e attenzione, sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. (Tribunale, Roma, 30/10/2014;
Tribunale, Palermo 9/1/2025).
Alla luce di siffatte considerazioni, sussistono, quindi, nel caso di specie, i presupposti per la condanna di IN LE CO al pagamento, in favore della Pt_1
, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa
[...] di cui all'art. 96 c.p.c. pari a 1/5 delle spese legali così come testé quantificate
(dunque, pari ad € 510,40) oltre al solo rimborso forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio r.g. n. 3762/2022 promosso da unipersonale in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore nei confronti dell'Avv. IN LE CO, con atto in opposizione pagina 10 di 11 a decreto ingiuntivo notificato il 2 agosto 2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da IN
LE CO;
b) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2022;
c) condanna IN LE CO al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
d) condanna IN LE CO al pagamento in favore della Parte_1 di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c., pari ad € 510,40, oltre al solo rimborso forfettario.
Sentenza resa all'esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 28 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 11 di 11