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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2828/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
4339/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.05.2021, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.2.1962,
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Napoli il 10.4.1960,
(C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
Napoli il 15.2.1968, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Chiumenti
APPELLANTI
E
Pagina 1 una società a responsabilità limitata Controparte_1
con socio unico, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale P.IVA_1
mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
, in persona del dott. in virtù dei poteri di
[...] Controparte_4
rappresentanza e di firma in forza di procura autenticata nelle firme dal
Notaio dott. di Roma del 17/06/2020, Rep. n. 56707, Racc. n. Per_1
16500, rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli
APPELLATA
NONCHE'
e per essa quale mandataria Controparte_5 [...]
ora in persona del legale Controparte_6 CP_3
rappresentante p.t.,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2016 e pervenuto il 7 ed il
9 aprile 2016, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Napoli ed Parte_3 Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che Parte_3 Parte_2
ed sono debitori dell'esponente, alla data
[...] Parte_1
del 18/02/2016, dell'importo di euro 481.594,85 per scoperto di conto corrente n. 664297 (già n. 4085321 già n.010964/00), oltre interessi ex art.
1284, comma IV cc (comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 132
Pagina 2 con decorrenza dal 13.09.2014) dalla presente domanda al soddisfo, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
B) per l'effetto condannare Parte_3 Parte_2
ed , in solido tra loro, al pagamento della
[...] Parte_1
somma di euro 481.594,85 per scoperto di conto corrente n.664297 (già n.
4085321 già n.010964/00), oltre interessi ex art. 1284, comma IV cc
(comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal
13.09.2014) dalla presente domanda al soddisfo, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
C) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice sosteneva che: a) che i detti
Sigg.ri Economico, unitamente ad e Parte_4 Parte_5
avevano stipulato con il Credito Italiano S.p.a un contratto di
[...]
apertura di credito con garanzia ipotecaria per l'ammontare di L.
500.000.000; b) a seguito di reiterati inadempimenti, gli stessi avevano sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito e transazione in data
04.04.2006 per la somma di €.460.500,00 rilasciando anche un effetto cambiario di pari importo con la quale si impegnavano alla restituzione della somma;
c) anche tale accordo rimaneva inevaso tanto che la CP_7
decideva di agire in via giudiziaria.
Si costituivano in giudizio i convenuti signori i quali, Parte_1
nell'impugnare quanto sostenuto dalla banca attrice e negare, in particolare, che parte attrice avesse offerto la dimostrazione del credito vantato, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Pagina 3 a) in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nel punto 1 delle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che l Parte_6
A) è carente di legittimazione ad agire nei confronti del sig.
[...]
, in quanto non ha provato i vari ed articolati Parte_4
passaggi societari che l'avrebbero portata a divenire titolare del credito azionato con l'atto di intervento;
B) deve idoneamente provare anche che tale credito sia stato effettivamente oggetto, nella sua singolarità, di ogni passaggio societario indicato nell'atto di intervento a partire da quello facente capo originariamente al Credito Italiano SP;
b1) sempre in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che: a) non risulta provato da parte dell'attrice che la somma di L. 500.000.000 concessa con il contratto di apertura di credito del 21.6.1996 sia stata resa disponibile in conto corrente in favore dei convenuti, né su quale conto corrente essa sia stata accreditata e quando;
b) non risulta provato che la prestazione della banca sia stata eseguita e che la somma sia stata effettivamente posta nella disponibilità dei convenuti con accredito su conto corrente e che, quindi, sia sorto il relativo obbligo di restituzione a loro carico;
e) non risulta provato che sia sorto il credito in favore del Credito Italiano;
che
l'attrice, conseguentemente, sia l'effettiva titolare del (preteso) credito;
che
l'attrice sia legittimata ad agire nel presente giudizio per l'accertamento contabile di un credito di cui non risulti ancora provata la sua titolarità ;
b2) ancora in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare, anche (e preferibilmente) con sentenza parziale non definitiva, che: A) dal
21.6.1996 (data dell'atto di apertura di credito con garanzia ipotecaria per
Notar rep. 42421), il Credito Italiano SP (e successivamente le Per_2
Pagina 4 altre banche çhe si sarebbero avvicendate, tempo per tempo, nella titolarità del credito, in esse comprese, all'attualità, l non CP_5
hanno mai richiesto ai convenuti, né a chicchessia, il pagamento di quanto
(in ipotesi) risultante dal predetto rapporto contrattuale, se non con la notifica della diffida ad adempiere del 24.2.2016, facendo trascorrere colpevolmente un periodo temporale di circa 20 anni, senza mai interrompere la prescrizione, poiché non vale, a tal fine, il (preteso ed inesistente) atto di riconoscimento del debito del 4.4.2006 (data disconosciuta, non certa e non opponibile ai convenuti), il quale, peraltro, non è, in alcun modo, collegato causalmente ai rapporti contrattuali di c/c
e di affidamento fatti valere dall'attrice nel presente giudizio;
inoltre,
l'effetto cambiario "a garanzia" (anch'esso depositato in copia e, quindi, del tutto inidoneo a fini probatori, per mancata conformità all'originale) non risulta sottoscritto dai convenuti, i quali chiedono espressamente il deposito in originale di tutti i documenti prodotti dall al fine di poter CP_5
compiutamente verificare se le sottoscrizioni su di essi apposte siano effettivamente le loro;
B) il (preteso) credito azionato in giudizio del quale
è stato richiesto l'accertamento contabile è definitivamente prescritto, eccependosi, a tal fine, espressamente, la prescrizione decennale per il capitale e la prescrizione quinquennale per gli interessi (di qualsivoglia natura, attivi e/o passivi, di mora), posto che detti interessi, nel loro ammontare, come maturati nel corso degli anni, dall'accensione dei rapporti di conto corrente e di affidamento, ad oggi, in sede di accertamento contabile richiesto dall'attrice, devono essere calcolati sempre in maniera distinta dal capitale, non potendo subire alcuna capitalizzazione periodica;
Pagina 5 b3) per l'effetto, dichiarare l'atto di citazione inammissibile, infondato in fatto e in diritto e, comunque, totalmente sfornito dei presupposti contabili previsti dalla legge e, conseguentemente, rigettarlo;
c) nel merito, in via subordinata, solo se e quando l sarà CP_5
riuscita a dimostrare di avere interrotto validamente la prescrizione come innanzi eccepita - se dovesse, in via di mera ipotesi, residuare eventualmente una parte di credito, qualora si dovesse procedere al richiesto accertamento contabile, tenuto conto di tutto quanto dedotto ed eccepito dai convenuti nelle Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che quest'ultimo deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge e dell'interpretazione giurisprudenziale che regolano la materia
(eliminando qualsivoglia illegittima capitalizzazione degli interessi passivi
e l'usura, contrattuale e/o sopravvenuta, secondo quanto stabilisce la L.
108/96, nonché qualsiasi altro possibile vizio di nullità idoneo ad influire sulla determinazione delle somme richieste in citazione): A) in particolare, risalendo indietro nel tempo, partendo dalla data (certa) in cui ha avuto origine il primo dei
(pretesi) rapporti contrattuali di conto corrente indicati in citazione
(010964/00), avendo cura di provare la continuità contabile del primo rapporto di c/c con quelli successivi, essendo stata detta "continuità" espressamente affermata dalla stessa;
B) calcolando, nel loro CP_5
ammontare, gli interessi passivi - maturati nel corso degli anni, dall'accensione dei rapporti di conto corrente e di affidamento, ad oggi, in sede di accertamento contabile richiesto dall'attrice - in maniera distinta dal capitale, non potendo subire alcuna capitalizzazione periodica;
Pagina 6 d) per l'effetto, condannare l in persona del Suo Controparte_5
L.R.p.t. al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio ex
D.M. n. 140/ 12, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Alla prima udienza del 15.11.2016 il Giudice concedeva il termine di 15 giorni per esperire il tentativo di conciliazione nonché i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, fissando per il prosieguo l'udienza del
13.02.2018. La mediazione veniva esperita con esito negativo e le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
All'udienza del 13.02.2018 il Giudice, rilevato che parte attrice, a fronte del disconoscimento operato dai convenuti dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al documento datato 4.4.2006 aveva formulato istanza di verificazione, disponeva consulenza grafologica.
Espletata la consulenza, interveniva nel giudizio, con atto depositato in data
29.10.2020 la quale AR del Controparte_1
credito, la quale, nel riportarsi estensivamente a tutte le richieste, difese, deduzioni, eccezioni svolte dalla cedente, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già formulate da quest'ultima, eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione.
La causa veniva, infine, assegnata in decisione e definita con sentenza n.
4339/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 6.05.2021 e pubblicata in data 7.05.2021, notificata in data 17.05.2021, con la quale il Tribunale adito così provvedeva:
“1. Dichiara inammissibile la domanda spiegata da Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
Pagina 7 2. In accoglimento parziale della domanda di pagamento formulata dalla condanna in solido Controparte_5 Parte_3 Parte_2
ed al pagamento in suo favore della somma di
[...] Parte_1
euro 460.500,00 oltre interessi al tasso convenzionale di mora dalla messa in mora (19.02.16) al saldo;
3. Condanna, altresì, ed Parte_3 Parte_2
al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1320,00 per spese vive ed euro 14.543,00 per compensi professionali oltre Iva C.p.a. e rimborso al
15%;
4. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo in solido a ed;
Parte_3 Parte_2 Parte_1
5. Condanna in solido ed Parte_3 Parte_2
al pagamento in favore dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
Avverso detta sentenza ed Parte_3 Parte_1
, hanno proposto appello con atto notificato in data Parte_2
15.6.2021 deducendo l'erronea ed illegittima ricostruzione del Tribunale in ordine alla vicenda in esame nonché la mancanza di una ragionevole motivazione per le ragioni di seguito illustrate. Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi, e rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita, contrariis reiectis,:
1) in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, previo accertamento e riesame della legittimazione ad agire di e di CP_5 Controparte_1
Pagina 8 sulla base delle tre ordinanze della Suprema Corte dell'8.7.2025, pubblicate il 25.8.2025 (indicate nel punto 1 delle Osservazioni che precedono), accertare e dichiarare che le suddette società sono, tempo per tempo, del tutto carenti di legittimazione ad agire non essendo stata provata da parte loro la titolarità del credito azionato;
con conseguente riforma della sentenza di primo grado;
2) nel merito, riformare la sentenza di primo grado e, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle Osservazioni che precedono, rigettare le richieste formulate in appello da e da CP_5 Controparte_1
nonché la domanda originaria di pagamento effettuata, tempo per tempo, da e dalla predetta con accoglimento delle CP_5 CP_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni spiegate dai sigg. nei loro Parte_1
atti difensivi in primo grado e in appello;
3) condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio solo la rappresentata Controparte_1
dalla mandataria che, nel resistere all'appello, chiedeva: CP_2
“in via preliminare
- dichiarare inammissibile il proposto appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.;.
- procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 287 c.p.c., alla correzione della sentenza nel dispositivo, nel senso che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR Controparte_1
[...]
nel merito
- Per le ragioni sopra esposte, Vorrà l'adita Corte modificare l'impugnata sentenza nel dispositivo nel senso di dichiarare l'ammissibilità
Pagina 9 dell'intervento con tutti gli effetti conseguenti in modo che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR
[...]
oltre che della cedente. Controparte_1
- rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
ed e, per l'effetto, confermare l'impugnata
[...] Parte_3
sentenza.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la
Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con i primi due motivi di gravame, che saranno trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, gli appellanti deducono che l CP_5
non ha dimostrato il credito azionato di € 481.594,85 alla data del
[...]
18.2.2016, per scoperto di conto corrente n. 66421997, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo. In particolare, parte appellante deduce che la documentazione esibita non è sufficiente a dimostrare in che modo la sia pervenuta alla determinazione del predetto importo, partendo CP_7
dall'inizio del rapporto, e che essa avrebbe anche dovuto provare che il credito de quo non sia viziato nel suo ammontare da nullità derivanti da capitalizzazione degli interessi o da usura. Anche il piano di rientro contenente il preteso riconoscimento del debito del 4.4.2006, non avendo
Pagina 10 natura transattiva, non potrebbe impedire la contestazione della validità dell'obbligazione preesistente e, nella fattispecie, delle clausole negoziali sugli interessi;
e l'importo dell'effetto cambiario rilasciato a garanzia del piano di rientro riporta l'importo a lettere diverso da quello in cifre e da quello indicato nell'atto di riconoscimento.
Deducono, infine, gli appellanti che la documentazione contabile esibita, ivi compresi gli estratti scalari, è anonima, priva di sottoscrizione o timbro, quindi inidonea a provare la titolarità di un contratto di conto corrente a nome di e che sullo stesso era stata accreditata la Parte_4
somma originaria di Lire 500.000.000 attraverso un autonomo bonifico.
3. Il giudice di prime cure ha, anzitutto, affermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura del 4.4.2006 aderendo ai risultati della
CTU grafologica, e tale decisione non è stata contestata in questa sede.
Sotto l'aspetto probatorio, il Tribunale ha, quindi, valorizzato l'efficacia probatoria della scrittura suddetta contenente un piano di rientro al quale non ha attribuito valore novativo ma di ricognizione del debito pari a €
460.500,00, con accordo sulle modalità e tempistiche di pagamento.
Da ciò deriva che non era la banca a dover dare dimostrazione del credito ma dovevano essere gli a dimostrare l'inesistenza del contratto Parte_1
a monte o la sua invalidità, ovvero la estinzione del debito. E mentre la banca aveva dato prova, anche attraverso la documentazione contabile interna ed i bonifici in atti, di aver messo a disposizione le somme richieste dai correntisti, alcuna prova era stata fornita dai convenuti né dell'inesistenza del rapporto né della sua invalidità e neppure del pagamento del debito, posto che il bonifico di € 100.000,00 eseguito dal solo in data 21.9.2008 afferiva ad un rapporto con Parte_4
Pagina 11 non concernente il conto su cui veniva gestita l'apertura di Controparte_6
credito, intestato peraltro a tutti i convenuti.
4. Osserva la Corte che, nella scrittura del 4.4.2006, le parti - “preso visione delle scritture contabili della - avevano riconosciuto di CP_7
essere debitrici della somma di € 464.604,70 alla data del 28.2.2006, con riferimento specifico al saldo del rapporto di apertura di credito in c/c n.
05438004000/4085321 (conto corrente ipotecario), oltre interessi, e avevano definito tale debito per la minor somma di € 460.500,00, dilazionandone il pagamento in varie rate.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che la banca aveva dimostrato il credito vantato in questa sede e che, quindi, doveva essere la controparte a provarne l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione.
Al riguardo, invece, gli odierni appellanti si sono limitati a negare genericamente che la banca avesse fornito la prova del credito richiesto ma non hanno fornito alcuna allegazione precisa né tantomeno elementi istruttori idonei a dimostrare il contrario di quanto riconosciuto in detto atto.
Deve, al contrario, evidenziarsi che, nel contratto di apertura di conto corrente per Notaio del 21.6.2006, veniva Persona_3
concessa la somma di Lire 500.000.000, assistita da garanzia ipotecaria, con l'espressa previsione che tale somma era utilizzabile in conto corrente e con l'impegno a versare sul conto stesso i versamenti necessari per mantenere il debito.
Contestuale alla stipula del contratto suddetto è anche l'ordine di accredito della complessiva somma di Lire 500.000.000 in favore dei correntisti.
Controparte, inoltre, ha dedotto, nell'atto di appello, che la banca non aveva provato che l'importo richiesto non fosse viziato da nullità derivanti
Pagina 12 da capitalizzazione trimestrale e da usura, ed ha, quindi, soltanto prospettato che ci potessero essere clausole negoziali nulle a base della pretesa creditoria, senza precisare quali fossero.
Risulta evidente che, in tal modo, gli appellanti finiscono per invertire l'onere probatorio, posto che, come sopra chiarito, la ricognizione del debito effettuata con la scrittura del 4.4.2006 esonera la banca dal provare il rapporto fondamentale la cui esistenza, di conseguenza, si presume fino a prova contraria ex art. 1988 c.c.
Inoltre, l'appellata ha esibito anche gli estratti e riassunti a scalari del conto n. 010964, poi trasformatosi in n. 4085321, intestato ad
, che iniziano con il versamento in data 1.7.1996 di Controparte_9
Lire 500.000.000 tramite ordine di bonifico. Significativo, allora, è che l'atto di ricognizione del debito fa espresso riferimento proprio al c/c n.
4085321 di cui, come detto, sono stati esibiti i riassunti scalari. Ed è noto che, in tema di contratti di conto corrente, i conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, fornendo quindi un dato attendibile del saldo, tranne che per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto.
Ancora, nel certificato ex art. 50 Dlgs. n. 385/1993 rivolto a tutti i correntisti, qualificato come “estratto dall'1.11.2014 al 18.2.2016”, si indica come capitale all'1.11.2014 l'importo di € 390.616,19 che, sommato agli interessi, arriva ad un saldo negativo al 18.2.2016 di € 481.594,85.
Ora, la continuità tra il conto n. 4085321 e quello n. 664297 è confermata dal fatto che il certificato suddetto, relativo a quest'ultimo conto, si
Pagina 13 riferisce espressamente all'apertura di c/c ipotecario, parte da un importo (€
390.617,19) sostanzialmente corrispondente a quello dell'ultimo saldo del primo dei due conti suddetti (€ 401.761,97) per arrivare al saldo finale di €
481.594,85 solo per effetto degli interessi maturati medio tempore;
l'importo di quest'ultimo saldo, poi, non è molto lontano dal debito a carico degli Economico indicato nella ricognizione citata (debito poi
“scontato” nei termini ivi indicati).
Attraverso i documenti suddetti, quindi, la banca ha anche offerto anche quantomeno un inizio di prova dell'esistenza del debito poi riconosciuto.
A fronte di ciò, parte appellante ha solo genericamente impugnato le risultanze di detti riassunti a scalare, del tutto chiare e precise, e ancor meno quelle del certificato ex art. 50 L.B., di guisa che non può ritenersi che essa abbia assolto all'onere di dover dimostrare la mancanza o l'invalidità del rapporto sottostante all'atto della ricognizione del debito.
5. Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di prescrizione, va rilevato che il giudice prime cure ha respinto tale eccezione affermando che il dies a quo del termine non è quello di conclusione del contratto, trattandosi di un contratto di durata, per il quale era previsto il termine finale del 30.6.2011,
e, comunque, anche a voler fare decorrere il termine dal 21.6.1996, l'atto di ricognizione del 4.4.2006 ha interrotto il termine prescrizionale decennale che è stato, poi, utilmente interrotto anche dalla messa in mora del
19.2.2016.
Gli appellanti hanno contestato tale decisione affermando che il primo atto interruttivo sarebbe la diffida ad adempiere del 24.2.2016 in quanto il riconoscimento del debito del 4.4.2006 non è collegato al rapporto contrattuale fatto valere dall'attrice.
Pagina 14 Orbene, parte appellante non ha confutato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 30.6.2011, ossia dal termine finale del contratto pacificamente di durata, e quindi, pur a voler ritenere che il primo atto interruttivo sia quello della messa in mora del 24.2.2016, lo stesso sarebbe comunque utile ad impedire il decorso del termine prescrizionale.
La censura è, comunque, smentita dal riferimento contenuto nell'atto ricognitivo del debito al credito azionato dalla parte attrice, così come sopra evidenziato, su cui appare superflua ogni ripetizione.
5.1 Gli appellanti assumono, in via subordinata, che, pur a voler riconoscere efficacia interruttiva a quest'ultimo atto, tra il 21.6.1996 ed il
4.4.2006 e così pure tra il 4.4.2006 ed il 5.11.2012 (data dell'intervento nella procedura esecutiva), sono decorsi oltre cinque anni e, pertanto, gli interessi maturati medio tempore sarebbero prescritti.
L'eccezione si basa sul presupposto che il termine di prescrizione degli interessi sarebbe quinquennale e non decennale, così come previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Sul punto il Tribunale aveva ritenuto che, stante l'unitarietà del contratto di conto corrente, non è possibile distinguere il termine prescrizionale a seconda del tipo di debito richiesto tra capitale ed interessi, sicché per entrambi trova applicazione l'ordinario regime decennale del termine prescrizionale previsto in materia contrattuale.
Questo punto della sentenza non è stato in alcun modo preso in considerazione né tantomeno confutato, di guisa che il motivo di gravame proposto, basato apoditticamente sull'applicazione del diverso termine quinquennale, è palesemente inammissibile.
Pagina 15 Peraltro, anche questa doglianza potrebbe essere confutata con la prima osservazione sopra svolta, che si basa sull'incontestata individuazione del dies a quo del termine prescrizionale nel 30.6.2011.
6. Nella comparsa conclusionale, parte appellante ha contestato la legittimazione ad agire sia della che di CP_5 [...]
del credito azionato, originariamente in titolarità di Controparte_1
e poi ceduto ad prima e a poi, sostenendo che Controparte_6 CP_5 CP_1
la Corte deve riesaminare d'ufficio le cessioni del credito e la documentazione esibita che non sarebbe idonea a dimostrare gli asseriti trasferimenti del diritto in questione. Ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza del 25.8.2025, che pone a carico del successore a titolo particolare della parte creditrice di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
L'assunto è destituito di fondamento.
Il giudice di primo grado aveva espressamente motivato sulla titolarità attiva del credito ritenendo provate le cessioni dello stesso sulla base della documentazione esibita (in particolare atti di fusione e due avvisi di cessione in blocco in G.U.), dapprima da ad Aspra Controparte_6
Finanziaria s.p.a., poi da quest'ultima ridenominata
[...]
ad ed infine a Controparte_6 Parte_6 [...]
Controparte_1
Ora, effettivamente la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che propone la stessa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.: la parte che contesta detta titolarità svolge, dunque, una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale. Il ragionamento difensivo degli appellanti, tuttavia, omette di
Pagina 16 considerare che, proprio seguendo l'orientamento giurisprudenziale richiamato ex adverso, resta pur sempre salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sulla questione (pt. Cass. sez. lav., 01/09/2021,
n.23721).
In applicazione di tali principi, gli appellanti, allora, avevano l'onere di impugnare, nell'atto di appello, questo punto della decisione ed in mancanza di ciò si è formato il giudicato interno sul punto che impedisce qualsiasi rilievo officioso da parte della Corte.
Sotto altro profilo, va evidenziato che è la stessa giurisprudenza summenzionata ad affermare il principio che la titolarità deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio solo ove venga specificamente contestata. Nella fattispecie, come correttamente replicato dalla società
, gli attori, dopo l'intervento di tale società in primo grado, non CP_1
hanno dedotto alcunchè al riguardo ed anche nell'atto di appello hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dalla società solo per CP_5
motivi collegati alla fondatezza della pretesa.
La contestazione della cessione del credito in favore della società , CP_1
allora, oltre ad essere preclusa dal giudicato interno, è anche tardiva e non potrebbe essere utilmente avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale che, com'è noto, ha la mera funzione di illustrare le difese ritualmente spiegate nel corso del giudizio.
7. L'appellata ha dedotto che, anche se l'istanza Controparte_1
di estromissione della cedente è stata disattesa, Controparte_5
sussiste l'errore materiale della sentenza che andava, comunque, correttamente resa direttamente a favore della AR e questo a prescindere dall'assenza del consenso delle controparti all'estromissione della cedente. Per queste ragioni, ha chiesto di modificare l'impugnata
Pagina 17 sentenza nel dispositivo nel senso che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR . Controparte_1
L'istanza non risulta ammissibile.
Il giudice di prime cure, pur dichiarandone ammissibile l'intervento, ha rigettato la richiesta della di beneficiare direttamente degli effetti CP_1
della decisione ritenendo che la domanda di sostituzione della AR nei diritti della cedente non poteva operare in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione dell'originaria cedente, mancando finanche l'autorizzazione della stessa cedente. Di qui la esplicita pronuncia in favore della e la sola efficacia della decisione nei confronti della Controparte_6
AR.
Risulta allora evidente che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, il primo giudice non ha rigettato solo una richiesta di estromissione della cedente ma ha ritenuto insussistenti i presupposti per sostituire alla condanna in favore della cedente quella in favore della AR.
Pertanto, al di là della correttezza o meno di tale decisione, è indubbio che ci sia stata una pronuncia negativa del giudice sulla possibilità di emettere la condanna direttamente a beneficio della . Ciò significa, pertanto, CP_1
che il provvedimento che l'istante chiede di inserire nella sentenza di primo grado era stato volontariamente omesso sulla base di un'attività valutativa che sarebbe stata sindacabile solo con il rimedio ordinario dell'appello.
Con la conseguenza che l'istanza de qua non risulta meritevole di accoglimento in quanto l'errore denunciato non rientra tra quelli materiali, emendabili ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
8. In conclusione, tutti i motivi di gravame, come pure l'istanza di correzione avanzata dall'appellata, non risultano meritevoli di
Pagina 18 accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Non essendo sufficiente il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale a configurare una ipotesi di soccombenza reciproca, vi è, quindi, una piena soccombenza degli appellanti che giustifica la condanna di questi ultimi in solido al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'unica società vittoriosa costituita. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, all'impegno difensivo svolto ed all'esito del giudizio, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4339/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.05.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da parte appellata;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della a mezzo della Controparte_1
mandataria che liquida in € 22.457,00 per compensi CP_3
professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti
Pagina 19 in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
4339/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.05.2021, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.2.1962,
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Napoli il 10.4.1960,
(C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
Napoli il 15.2.1968, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Chiumenti
APPELLANTI
E
Pagina 1 una società a responsabilità limitata Controparte_1
con socio unico, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, quale P.IVA_1
mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
, in persona del dott. in virtù dei poteri di
[...] Controparte_4
rappresentanza e di firma in forza di procura autenticata nelle firme dal
Notaio dott. di Roma del 17/06/2020, Rep. n. 56707, Racc. n. Per_1
16500, rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli
APPELLATA
NONCHE'
e per essa quale mandataria Controparte_5 [...]
ora in persona del legale Controparte_6 CP_3
rappresentante p.t.,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2016 e pervenuto il 7 ed il
9 aprile 2016, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Napoli ed Parte_3 Parte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che Parte_3 Parte_2
ed sono debitori dell'esponente, alla data
[...] Parte_1
del 18/02/2016, dell'importo di euro 481.594,85 per scoperto di conto corrente n. 664297 (già n. 4085321 già n.010964/00), oltre interessi ex art.
1284, comma IV cc (comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 132
Pagina 2 con decorrenza dal 13.09.2014) dalla presente domanda al soddisfo, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
B) per l'effetto condannare Parte_3 Parte_2
ed , in solido tra loro, al pagamento della
[...] Parte_1
somma di euro 481.594,85 per scoperto di conto corrente n.664297 (già n.
4085321 già n.010964/00), oltre interessi ex art. 1284, comma IV cc
(comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal
13.09.2014) dalla presente domanda al soddisfo, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
C) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice sosteneva che: a) che i detti
Sigg.ri Economico, unitamente ad e Parte_4 Parte_5
avevano stipulato con il Credito Italiano S.p.a un contratto di
[...]
apertura di credito con garanzia ipotecaria per l'ammontare di L.
500.000.000; b) a seguito di reiterati inadempimenti, gli stessi avevano sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito e transazione in data
04.04.2006 per la somma di €.460.500,00 rilasciando anche un effetto cambiario di pari importo con la quale si impegnavano alla restituzione della somma;
c) anche tale accordo rimaneva inevaso tanto che la CP_7
decideva di agire in via giudiziaria.
Si costituivano in giudizio i convenuti signori i quali, Parte_1
nell'impugnare quanto sostenuto dalla banca attrice e negare, in particolare, che parte attrice avesse offerto la dimostrazione del credito vantato, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Pagina 3 a) in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nel punto 1 delle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che l Parte_6
A) è carente di legittimazione ad agire nei confronti del sig.
[...]
, in quanto non ha provato i vari ed articolati Parte_4
passaggi societari che l'avrebbero portata a divenire titolare del credito azionato con l'atto di intervento;
B) deve idoneamente provare anche che tale credito sia stato effettivamente oggetto, nella sua singolarità, di ogni passaggio societario indicato nell'atto di intervento a partire da quello facente capo originariamente al Credito Italiano SP;
b1) sempre in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che: a) non risulta provato da parte dell'attrice che la somma di L. 500.000.000 concessa con il contratto di apertura di credito del 21.6.1996 sia stata resa disponibile in conto corrente in favore dei convenuti, né su quale conto corrente essa sia stata accreditata e quando;
b) non risulta provato che la prestazione della banca sia stata eseguita e che la somma sia stata effettivamente posta nella disponibilità dei convenuti con accredito su conto corrente e che, quindi, sia sorto il relativo obbligo di restituzione a loro carico;
e) non risulta provato che sia sorto il credito in favore del Credito Italiano;
che
l'attrice, conseguentemente, sia l'effettiva titolare del (preteso) credito;
che
l'attrice sia legittimata ad agire nel presente giudizio per l'accertamento contabile di un credito di cui non risulti ancora provata la sua titolarità ;
b2) ancora in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare, anche (e preferibilmente) con sentenza parziale non definitiva, che: A) dal
21.6.1996 (data dell'atto di apertura di credito con garanzia ipotecaria per
Notar rep. 42421), il Credito Italiano SP (e successivamente le Per_2
Pagina 4 altre banche çhe si sarebbero avvicendate, tempo per tempo, nella titolarità del credito, in esse comprese, all'attualità, l non CP_5
hanno mai richiesto ai convenuti, né a chicchessia, il pagamento di quanto
(in ipotesi) risultante dal predetto rapporto contrattuale, se non con la notifica della diffida ad adempiere del 24.2.2016, facendo trascorrere colpevolmente un periodo temporale di circa 20 anni, senza mai interrompere la prescrizione, poiché non vale, a tal fine, il (preteso ed inesistente) atto di riconoscimento del debito del 4.4.2006 (data disconosciuta, non certa e non opponibile ai convenuti), il quale, peraltro, non è, in alcun modo, collegato causalmente ai rapporti contrattuali di c/c
e di affidamento fatti valere dall'attrice nel presente giudizio;
inoltre,
l'effetto cambiario "a garanzia" (anch'esso depositato in copia e, quindi, del tutto inidoneo a fini probatori, per mancata conformità all'originale) non risulta sottoscritto dai convenuti, i quali chiedono espressamente il deposito in originale di tutti i documenti prodotti dall al fine di poter CP_5
compiutamente verificare se le sottoscrizioni su di essi apposte siano effettivamente le loro;
B) il (preteso) credito azionato in giudizio del quale
è stato richiesto l'accertamento contabile è definitivamente prescritto, eccependosi, a tal fine, espressamente, la prescrizione decennale per il capitale e la prescrizione quinquennale per gli interessi (di qualsivoglia natura, attivi e/o passivi, di mora), posto che detti interessi, nel loro ammontare, come maturati nel corso degli anni, dall'accensione dei rapporti di conto corrente e di affidamento, ad oggi, in sede di accertamento contabile richiesto dall'attrice, devono essere calcolati sempre in maniera distinta dal capitale, non potendo subire alcuna capitalizzazione periodica;
Pagina 5 b3) per l'effetto, dichiarare l'atto di citazione inammissibile, infondato in fatto e in diritto e, comunque, totalmente sfornito dei presupposti contabili previsti dalla legge e, conseguentemente, rigettarlo;
c) nel merito, in via subordinata, solo se e quando l sarà CP_5
riuscita a dimostrare di avere interrotto validamente la prescrizione come innanzi eccepita - se dovesse, in via di mera ipotesi, residuare eventualmente una parte di credito, qualora si dovesse procedere al richiesto accertamento contabile, tenuto conto di tutto quanto dedotto ed eccepito dai convenuti nelle Osservazioni che precedono, accertare e dichiarare che quest'ultimo deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge e dell'interpretazione giurisprudenziale che regolano la materia
(eliminando qualsivoglia illegittima capitalizzazione degli interessi passivi
e l'usura, contrattuale e/o sopravvenuta, secondo quanto stabilisce la L.
108/96, nonché qualsiasi altro possibile vizio di nullità idoneo ad influire sulla determinazione delle somme richieste in citazione): A) in particolare, risalendo indietro nel tempo, partendo dalla data (certa) in cui ha avuto origine il primo dei
(pretesi) rapporti contrattuali di conto corrente indicati in citazione
(010964/00), avendo cura di provare la continuità contabile del primo rapporto di c/c con quelli successivi, essendo stata detta "continuità" espressamente affermata dalla stessa;
B) calcolando, nel loro CP_5
ammontare, gli interessi passivi - maturati nel corso degli anni, dall'accensione dei rapporti di conto corrente e di affidamento, ad oggi, in sede di accertamento contabile richiesto dall'attrice - in maniera distinta dal capitale, non potendo subire alcuna capitalizzazione periodica;
Pagina 6 d) per l'effetto, condannare l in persona del Suo Controparte_5
L.R.p.t. al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio ex
D.M. n. 140/ 12, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Alla prima udienza del 15.11.2016 il Giudice concedeva il termine di 15 giorni per esperire il tentativo di conciliazione nonché i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, fissando per il prosieguo l'udienza del
13.02.2018. La mediazione veniva esperita con esito negativo e le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
All'udienza del 13.02.2018 il Giudice, rilevato che parte attrice, a fronte del disconoscimento operato dai convenuti dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al documento datato 4.4.2006 aveva formulato istanza di verificazione, disponeva consulenza grafologica.
Espletata la consulenza, interveniva nel giudizio, con atto depositato in data
29.10.2020 la quale AR del Controparte_1
credito, la quale, nel riportarsi estensivamente a tutte le richieste, difese, deduzioni, eccezioni svolte dalla cedente, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già formulate da quest'ultima, eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione.
La causa veniva, infine, assegnata in decisione e definita con sentenza n.
4339/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 6.05.2021 e pubblicata in data 7.05.2021, notificata in data 17.05.2021, con la quale il Tribunale adito così provvedeva:
“1. Dichiara inammissibile la domanda spiegata da Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
Pagina 7 2. In accoglimento parziale della domanda di pagamento formulata dalla condanna in solido Controparte_5 Parte_3 Parte_2
ed al pagamento in suo favore della somma di
[...] Parte_1
euro 460.500,00 oltre interessi al tasso convenzionale di mora dalla messa in mora (19.02.16) al saldo;
3. Condanna, altresì, ed Parte_3 Parte_2
al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1320,00 per spese vive ed euro 14.543,00 per compensi professionali oltre Iva C.p.a. e rimborso al
15%;
4. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo in solido a ed;
Parte_3 Parte_2 Parte_1
5. Condanna in solido ed Parte_3 Parte_2
al pagamento in favore dello Stato di una somma di Parte_1
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
Avverso detta sentenza ed Parte_3 Parte_1
, hanno proposto appello con atto notificato in data Parte_2
15.6.2021 deducendo l'erronea ed illegittima ricostruzione del Tribunale in ordine alla vicenda in esame nonché la mancanza di una ragionevole motivazione per le ragioni di seguito illustrate. Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi, e rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita, contrariis reiectis,:
1) in via preliminare, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle
Osservazioni che precedono, previo accertamento e riesame della legittimazione ad agire di e di CP_5 Controparte_1
Pagina 8 sulla base delle tre ordinanze della Suprema Corte dell'8.7.2025, pubblicate il 25.8.2025 (indicate nel punto 1 delle Osservazioni che precedono), accertare e dichiarare che le suddette società sono, tempo per tempo, del tutto carenti di legittimazione ad agire non essendo stata provata da parte loro la titolarità del credito azionato;
con conseguente riforma della sentenza di primo grado;
2) nel merito, riformare la sentenza di primo grado e, tenuto conto di tutto quanto esposto nelle Osservazioni che precedono, rigettare le richieste formulate in appello da e da CP_5 Controparte_1
nonché la domanda originaria di pagamento effettuata, tempo per tempo, da e dalla predetta con accoglimento delle CP_5 CP_1
deduzioni, eccezioni e conclusioni spiegate dai sigg. nei loro Parte_1
atti difensivi in primo grado e in appello;
3) condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio solo la rappresentata Controparte_1
dalla mandataria che, nel resistere all'appello, chiedeva: CP_2
“in via preliminare
- dichiarare inammissibile il proposto appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.;.
- procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 287 c.p.c., alla correzione della sentenza nel dispositivo, nel senso che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR Controparte_1
[...]
nel merito
- Per le ragioni sopra esposte, Vorrà l'adita Corte modificare l'impugnata sentenza nel dispositivo nel senso di dichiarare l'ammissibilità
Pagina 9 dell'intervento con tutti gli effetti conseguenti in modo che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR
[...]
oltre che della cedente. Controparte_1
- rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
ed e, per l'effetto, confermare l'impugnata
[...] Parte_3
sentenza.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la
Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con i primi due motivi di gravame, che saranno trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, gli appellanti deducono che l CP_5
non ha dimostrato il credito azionato di € 481.594,85 alla data del
[...]
18.2.2016, per scoperto di conto corrente n. 66421997, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo. In particolare, parte appellante deduce che la documentazione esibita non è sufficiente a dimostrare in che modo la sia pervenuta alla determinazione del predetto importo, partendo CP_7
dall'inizio del rapporto, e che essa avrebbe anche dovuto provare che il credito de quo non sia viziato nel suo ammontare da nullità derivanti da capitalizzazione degli interessi o da usura. Anche il piano di rientro contenente il preteso riconoscimento del debito del 4.4.2006, non avendo
Pagina 10 natura transattiva, non potrebbe impedire la contestazione della validità dell'obbligazione preesistente e, nella fattispecie, delle clausole negoziali sugli interessi;
e l'importo dell'effetto cambiario rilasciato a garanzia del piano di rientro riporta l'importo a lettere diverso da quello in cifre e da quello indicato nell'atto di riconoscimento.
Deducono, infine, gli appellanti che la documentazione contabile esibita, ivi compresi gli estratti scalari, è anonima, priva di sottoscrizione o timbro, quindi inidonea a provare la titolarità di un contratto di conto corrente a nome di e che sullo stesso era stata accreditata la Parte_4
somma originaria di Lire 500.000.000 attraverso un autonomo bonifico.
3. Il giudice di prime cure ha, anzitutto, affermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura del 4.4.2006 aderendo ai risultati della
CTU grafologica, e tale decisione non è stata contestata in questa sede.
Sotto l'aspetto probatorio, il Tribunale ha, quindi, valorizzato l'efficacia probatoria della scrittura suddetta contenente un piano di rientro al quale non ha attribuito valore novativo ma di ricognizione del debito pari a €
460.500,00, con accordo sulle modalità e tempistiche di pagamento.
Da ciò deriva che non era la banca a dover dare dimostrazione del credito ma dovevano essere gli a dimostrare l'inesistenza del contratto Parte_1
a monte o la sua invalidità, ovvero la estinzione del debito. E mentre la banca aveva dato prova, anche attraverso la documentazione contabile interna ed i bonifici in atti, di aver messo a disposizione le somme richieste dai correntisti, alcuna prova era stata fornita dai convenuti né dell'inesistenza del rapporto né della sua invalidità e neppure del pagamento del debito, posto che il bonifico di € 100.000,00 eseguito dal solo in data 21.9.2008 afferiva ad un rapporto con Parte_4
Pagina 11 non concernente il conto su cui veniva gestita l'apertura di Controparte_6
credito, intestato peraltro a tutti i convenuti.
4. Osserva la Corte che, nella scrittura del 4.4.2006, le parti - “preso visione delle scritture contabili della - avevano riconosciuto di CP_7
essere debitrici della somma di € 464.604,70 alla data del 28.2.2006, con riferimento specifico al saldo del rapporto di apertura di credito in c/c n.
05438004000/4085321 (conto corrente ipotecario), oltre interessi, e avevano definito tale debito per la minor somma di € 460.500,00, dilazionandone il pagamento in varie rate.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che la banca aveva dimostrato il credito vantato in questa sede e che, quindi, doveva essere la controparte a provarne l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione.
Al riguardo, invece, gli odierni appellanti si sono limitati a negare genericamente che la banca avesse fornito la prova del credito richiesto ma non hanno fornito alcuna allegazione precisa né tantomeno elementi istruttori idonei a dimostrare il contrario di quanto riconosciuto in detto atto.
Deve, al contrario, evidenziarsi che, nel contratto di apertura di conto corrente per Notaio del 21.6.2006, veniva Persona_3
concessa la somma di Lire 500.000.000, assistita da garanzia ipotecaria, con l'espressa previsione che tale somma era utilizzabile in conto corrente e con l'impegno a versare sul conto stesso i versamenti necessari per mantenere il debito.
Contestuale alla stipula del contratto suddetto è anche l'ordine di accredito della complessiva somma di Lire 500.000.000 in favore dei correntisti.
Controparte, inoltre, ha dedotto, nell'atto di appello, che la banca non aveva provato che l'importo richiesto non fosse viziato da nullità derivanti
Pagina 12 da capitalizzazione trimestrale e da usura, ed ha, quindi, soltanto prospettato che ci potessero essere clausole negoziali nulle a base della pretesa creditoria, senza precisare quali fossero.
Risulta evidente che, in tal modo, gli appellanti finiscono per invertire l'onere probatorio, posto che, come sopra chiarito, la ricognizione del debito effettuata con la scrittura del 4.4.2006 esonera la banca dal provare il rapporto fondamentale la cui esistenza, di conseguenza, si presume fino a prova contraria ex art. 1988 c.c.
Inoltre, l'appellata ha esibito anche gli estratti e riassunti a scalari del conto n. 010964, poi trasformatosi in n. 4085321, intestato ad
, che iniziano con il versamento in data 1.7.1996 di Controparte_9
Lire 500.000.000 tramite ordine di bonifico. Significativo, allora, è che l'atto di ricognizione del debito fa espresso riferimento proprio al c/c n.
4085321 di cui, come detto, sono stati esibiti i riassunti scalari. Ed è noto che, in tema di contratti di conto corrente, i conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, fornendo quindi un dato attendibile del saldo, tranne che per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto.
Ancora, nel certificato ex art. 50 Dlgs. n. 385/1993 rivolto a tutti i correntisti, qualificato come “estratto dall'1.11.2014 al 18.2.2016”, si indica come capitale all'1.11.2014 l'importo di € 390.616,19 che, sommato agli interessi, arriva ad un saldo negativo al 18.2.2016 di € 481.594,85.
Ora, la continuità tra il conto n. 4085321 e quello n. 664297 è confermata dal fatto che il certificato suddetto, relativo a quest'ultimo conto, si
Pagina 13 riferisce espressamente all'apertura di c/c ipotecario, parte da un importo (€
390.617,19) sostanzialmente corrispondente a quello dell'ultimo saldo del primo dei due conti suddetti (€ 401.761,97) per arrivare al saldo finale di €
481.594,85 solo per effetto degli interessi maturati medio tempore;
l'importo di quest'ultimo saldo, poi, non è molto lontano dal debito a carico degli Economico indicato nella ricognizione citata (debito poi
“scontato” nei termini ivi indicati).
Attraverso i documenti suddetti, quindi, la banca ha anche offerto anche quantomeno un inizio di prova dell'esistenza del debito poi riconosciuto.
A fronte di ciò, parte appellante ha solo genericamente impugnato le risultanze di detti riassunti a scalare, del tutto chiare e precise, e ancor meno quelle del certificato ex art. 50 L.B., di guisa che non può ritenersi che essa abbia assolto all'onere di dover dimostrare la mancanza o l'invalidità del rapporto sottostante all'atto della ricognizione del debito.
5. Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di prescrizione, va rilevato che il giudice prime cure ha respinto tale eccezione affermando che il dies a quo del termine non è quello di conclusione del contratto, trattandosi di un contratto di durata, per il quale era previsto il termine finale del 30.6.2011,
e, comunque, anche a voler fare decorrere il termine dal 21.6.1996, l'atto di ricognizione del 4.4.2006 ha interrotto il termine prescrizionale decennale che è stato, poi, utilmente interrotto anche dalla messa in mora del
19.2.2016.
Gli appellanti hanno contestato tale decisione affermando che il primo atto interruttivo sarebbe la diffida ad adempiere del 24.2.2016 in quanto il riconoscimento del debito del 4.4.2006 non è collegato al rapporto contrattuale fatto valere dall'attrice.
Pagina 14 Orbene, parte appellante non ha confutato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 30.6.2011, ossia dal termine finale del contratto pacificamente di durata, e quindi, pur a voler ritenere che il primo atto interruttivo sia quello della messa in mora del 24.2.2016, lo stesso sarebbe comunque utile ad impedire il decorso del termine prescrizionale.
La censura è, comunque, smentita dal riferimento contenuto nell'atto ricognitivo del debito al credito azionato dalla parte attrice, così come sopra evidenziato, su cui appare superflua ogni ripetizione.
5.1 Gli appellanti assumono, in via subordinata, che, pur a voler riconoscere efficacia interruttiva a quest'ultimo atto, tra il 21.6.1996 ed il
4.4.2006 e così pure tra il 4.4.2006 ed il 5.11.2012 (data dell'intervento nella procedura esecutiva), sono decorsi oltre cinque anni e, pertanto, gli interessi maturati medio tempore sarebbero prescritti.
L'eccezione si basa sul presupposto che il termine di prescrizione degli interessi sarebbe quinquennale e non decennale, così come previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Sul punto il Tribunale aveva ritenuto che, stante l'unitarietà del contratto di conto corrente, non è possibile distinguere il termine prescrizionale a seconda del tipo di debito richiesto tra capitale ed interessi, sicché per entrambi trova applicazione l'ordinario regime decennale del termine prescrizionale previsto in materia contrattuale.
Questo punto della sentenza non è stato in alcun modo preso in considerazione né tantomeno confutato, di guisa che il motivo di gravame proposto, basato apoditticamente sull'applicazione del diverso termine quinquennale, è palesemente inammissibile.
Pagina 15 Peraltro, anche questa doglianza potrebbe essere confutata con la prima osservazione sopra svolta, che si basa sull'incontestata individuazione del dies a quo del termine prescrizionale nel 30.6.2011.
6. Nella comparsa conclusionale, parte appellante ha contestato la legittimazione ad agire sia della che di CP_5 [...]
del credito azionato, originariamente in titolarità di Controparte_1
e poi ceduto ad prima e a poi, sostenendo che Controparte_6 CP_5 CP_1
la Corte deve riesaminare d'ufficio le cessioni del credito e la documentazione esibita che non sarebbe idonea a dimostrare gli asseriti trasferimenti del diritto in questione. Ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza del 25.8.2025, che pone a carico del successore a titolo particolare della parte creditrice di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
L'assunto è destituito di fondamento.
Il giudice di primo grado aveva espressamente motivato sulla titolarità attiva del credito ritenendo provate le cessioni dello stesso sulla base della documentazione esibita (in particolare atti di fusione e due avvisi di cessione in blocco in G.U.), dapprima da ad Aspra Controparte_6
Finanziaria s.p.a., poi da quest'ultima ridenominata
[...]
ad ed infine a Controparte_6 Parte_6 [...]
Controparte_1
Ora, effettivamente la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che propone la stessa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.: la parte che contesta detta titolarità svolge, dunque, una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale. Il ragionamento difensivo degli appellanti, tuttavia, omette di
Pagina 16 considerare che, proprio seguendo l'orientamento giurisprudenziale richiamato ex adverso, resta pur sempre salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sulla questione (pt. Cass. sez. lav., 01/09/2021,
n.23721).
In applicazione di tali principi, gli appellanti, allora, avevano l'onere di impugnare, nell'atto di appello, questo punto della decisione ed in mancanza di ciò si è formato il giudicato interno sul punto che impedisce qualsiasi rilievo officioso da parte della Corte.
Sotto altro profilo, va evidenziato che è la stessa giurisprudenza summenzionata ad affermare il principio che la titolarità deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio solo ove venga specificamente contestata. Nella fattispecie, come correttamente replicato dalla società
, gli attori, dopo l'intervento di tale società in primo grado, non CP_1
hanno dedotto alcunchè al riguardo ed anche nell'atto di appello hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dalla società solo per CP_5
motivi collegati alla fondatezza della pretesa.
La contestazione della cessione del credito in favore della società , CP_1
allora, oltre ad essere preclusa dal giudicato interno, è anche tardiva e non potrebbe essere utilmente avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale che, com'è noto, ha la mera funzione di illustrare le difese ritualmente spiegate nel corso del giudizio.
7. L'appellata ha dedotto che, anche se l'istanza Controparte_1
di estromissione della cedente è stata disattesa, Controparte_5
sussiste l'errore materiale della sentenza che andava, comunque, correttamente resa direttamente a favore della AR e questo a prescindere dall'assenza del consenso delle controparti all'estromissione della cedente. Per queste ragioni, ha chiesto di modificare l'impugnata
Pagina 17 sentenza nel dispositivo nel senso che la pronuncia della sentenza sia direttamente a favore della AR . Controparte_1
L'istanza non risulta ammissibile.
Il giudice di prime cure, pur dichiarandone ammissibile l'intervento, ha rigettato la richiesta della di beneficiare direttamente degli effetti CP_1
della decisione ritenendo che la domanda di sostituzione della AR nei diritti della cedente non poteva operare in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione dell'originaria cedente, mancando finanche l'autorizzazione della stessa cedente. Di qui la esplicita pronuncia in favore della e la sola efficacia della decisione nei confronti della Controparte_6
AR.
Risulta allora evidente che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, il primo giudice non ha rigettato solo una richiesta di estromissione della cedente ma ha ritenuto insussistenti i presupposti per sostituire alla condanna in favore della cedente quella in favore della AR.
Pertanto, al di là della correttezza o meno di tale decisione, è indubbio che ci sia stata una pronuncia negativa del giudice sulla possibilità di emettere la condanna direttamente a beneficio della . Ciò significa, pertanto, CP_1
che il provvedimento che l'istante chiede di inserire nella sentenza di primo grado era stato volontariamente omesso sulla base di un'attività valutativa che sarebbe stata sindacabile solo con il rimedio ordinario dell'appello.
Con la conseguenza che l'istanza de qua non risulta meritevole di accoglimento in quanto l'errore denunciato non rientra tra quelli materiali, emendabili ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
8. In conclusione, tutti i motivi di gravame, come pure l'istanza di correzione avanzata dall'appellata, non risultano meritevoli di
Pagina 18 accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Non essendo sufficiente il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale a configurare una ipotesi di soccombenza reciproca, vi è, quindi, una piena soccombenza degli appellanti che giustifica la condanna di questi ultimi in solido al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'unica società vittoriosa costituita. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, all'impegno difensivo svolto ed all'esito del giudizio, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4339/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 07.05.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da parte appellata;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della a mezzo della Controparte_1
mandataria che liquida in € 22.457,00 per compensi CP_3
professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti
Pagina 19 in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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