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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5498 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Ortu Ravot, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/05/2019 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Sestu, anno 2019, numero 7, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Sestu il giorno 10/05/2019 con rito civile ed in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sestu al n. 7, parte 1, anno 2000, ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune.
2) I minori figli saranno affidati ad entrambi i genitori e domiciliati ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
Pag. 2 di 4 I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) I minori saranno collocati con tempo di permanenza paritetico per 2 giorni presso l'abitazione materna e per 2 giorni presso l'abitazione paterna, concordando le parti che i fine settimana saranno alternati, dal venerdì e fino alla successiva domenica alle ore 19,00.
Le festività tradizionali, salvo diverso accordo in relazione anche agli impegni dei minori, saranno alternate e disciplinate prevedendo che i minori trascorrano una settimana consecutiva con ciascun genitore, mentre le vacanze estive sono di due settimane a testa (anche non consecutive) impegnandosi le parti a definire il tempo di rispettivo collocamento entro il mese di maggio, una volta acquisito il rispettivo calendario delle ferie.
4) Le parti concordano che il calendario degli impegni scolastici e di sport dei minori debba essere confermato e riferiscono che frequenta la Per_1 scuola media di via Stoccolma di Cagliari il lunedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 e dal martedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 15,15 e frequenta il calcio presso la Scuola Calcio Gigi Riva il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,15; frequenta il catechismo il sabato dalle ore Per_1
16,00 alle ore 17,00 nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Genneruxi;
, attualmente, frequenta il calcio presso la Scuola Calcio Gigi Riva Per_2 il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00, ed è iscritto alla frequenza della scuola primaria di via Stoccolma di Cagliari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15.
5) Le parti si dichiarano autonome economicamente e ciascuna provvederà al proprio mantenimento e provvederà al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore.
6) L'assegno unico universale sarà percepito dalla signora , Parte_1 Con rinunciando il sig. alla quota di sua competenza.
7) La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora è stata posta Pt_1 in vendita e concretamente venduta, e la predetta ha provveduto all'acquisto di altra abitazione che è di sua esclusiva proprietà, sita in Cagliari via Santa Maria Chiara n. 30.
Pag. 3 di 4 I minori saranno collocati e avranno la residenza ai soli fini anagrafici presso l'abitazione materna.
8) Le spese straordinarie saranno condivise al 50% fra le parti e disciplinate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare.
9) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5498 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Ortu Ravot, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 10/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/05/2019 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Sestu, anno 2019, numero 7, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Sestu il giorno 10/05/2019 con rito civile ed in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sestu al n. 7, parte 1, anno 2000, ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune.
2) I minori figli saranno affidati ad entrambi i genitori e domiciliati ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
Pag. 2 di 4 I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) I minori saranno collocati con tempo di permanenza paritetico per 2 giorni presso l'abitazione materna e per 2 giorni presso l'abitazione paterna, concordando le parti che i fine settimana saranno alternati, dal venerdì e fino alla successiva domenica alle ore 19,00.
Le festività tradizionali, salvo diverso accordo in relazione anche agli impegni dei minori, saranno alternate e disciplinate prevedendo che i minori trascorrano una settimana consecutiva con ciascun genitore, mentre le vacanze estive sono di due settimane a testa (anche non consecutive) impegnandosi le parti a definire il tempo di rispettivo collocamento entro il mese di maggio, una volta acquisito il rispettivo calendario delle ferie.
4) Le parti concordano che il calendario degli impegni scolastici e di sport dei minori debba essere confermato e riferiscono che frequenta la Per_1 scuola media di via Stoccolma di Cagliari il lunedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 e dal martedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 15,15 e frequenta il calcio presso la Scuola Calcio Gigi Riva il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,15; frequenta il catechismo il sabato dalle ore Per_1
16,00 alle ore 17,00 nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Genneruxi;
, attualmente, frequenta il calcio presso la Scuola Calcio Gigi Riva Per_2 il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00, ed è iscritto alla frequenza della scuola primaria di via Stoccolma di Cagliari dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15.
5) Le parti si dichiarano autonome economicamente e ciascuna provvederà al proprio mantenimento e provvederà al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore.
6) L'assegno unico universale sarà percepito dalla signora , Parte_1 Con rinunciando il sig. alla quota di sua competenza.
7) La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora è stata posta Pt_1 in vendita e concretamente venduta, e la predetta ha provveduto all'acquisto di altra abitazione che è di sua esclusiva proprietà, sita in Cagliari via Santa Maria Chiara n. 30.
Pag. 3 di 4 I minori saranno collocati e avranno la residenza ai soli fini anagrafici presso l'abitazione materna.
8) Le spese straordinarie saranno condivise al 50% fra le parti e disciplinate secondo la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare.
9) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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