Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
2969 R.G. Anno 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
TURRISI 38/A;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentato e difeso dalle Avv.te Marina OLLA e Laura CP_1
FURCAS, giusta procure generali richiamate in memoria ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, agli indirizzi pec indicati in ricorso;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 4/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2024, adì questo Tribunale Parte_1
in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e, premesso che l' in data CP_1
22/01/2024 le aveva notificato un provvedimento di contestazione di indebito, pari ad Euro
1.100,65, per aver percepito la maggiorazione sociale o l'aumento sociale sulla pensione INV
CIV 07196201, a suo dire non spettanti, dedusse la carenza di motivazione del provvedimento e comunque l'irripetibilità dell'indebito per affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'indebito e la declaratoria del diritto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha eccepito la violazione del CP_1
principio del né bis in idem, essendosi altro giudice della medesima Sezione pronunciato su identica domanda con la sentenza del 9/01/2024, resa nel procedimento n° 1197/ 2023.
All'udienza del 4/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Ed infatti, era stata proposta domanda di identico oggetto, nel procedimento n° 1197/2023,
che è stato definito, con sentenza n° 51/2024 del 9/01/2024 di questo Tribunale, che ha respinto il ricorso volto ad ottenere l'accertamento della irrripetibilità dell'indebito di Euro
1.425,70, relativo al medesimo periodo (1/12/2021-28/02/2022) ed alla medesima causale,
nonchè avente lo stesso numero di pratica (16758834).
La divergenza di importo, tra i due provvedimenti di contestazione di indebito è invero soltanto apparente, essendo dovuta alla circostanza che, nel procedimento n° 1197/2023,
l'ammontare dell'indebito è stato oggetto di rettifica da parte dell' , che, con CP_2
provvedimento in autotutela, intervenuto nel corso del giudizio, ha decurtato la somma richiesta della cifra di Euro 325,05, dovute a titolo di tredicesima, cosicchè sottraendo dall'importo iniziale di Euro 1.425,70 quest'ultima somma, si perviene ad Euro 1.100,65,
oggetto dell'indebito oggi impugnato.
In tale pronuncia, questo Tribunale, aveva poi così argomentato:
“Ciò posto, occorre nella presente vicenda rilevare, in senso sfavorevole alla tesi attorea, come non sia
enucleabile alcuna situazione idonea a generare affidamento (e, quindi, meritevole di essere tutelata per il
tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito), non essendo in contestazione che l'istituto
previdenziale convenuto abbia ritualmente comunicato alla l'esito del verbale di visita di revisione Pt_1
del 10.11.2021 con raccomandata del 26.11.2021, ricevuta dall'assistita il g. 1.12.2021(cfr: doc. fasc. CP_1
senza che la stesso potesse incorrere sul punto in errore essendo ben evidenziato il venir meno del
presupposto per la pensione di inabilità essendo stato riconosciuto un grado di invalidità inferiore con il
correlato diritto all'assegno mensile di assistenza.
In assenza di contestazione sul quantum richiesto ed attesa la mancanza del requisito sanitario, deve
rigettarsi il ricorso.
Infine, in ordine al primo motivo di impugnazione, ovvero la carenza di motivazione del provvedimento
deve osservarsi che invero lo stesso contiene gli elementi minimi necessari al fine di risalire alla CP_1
pretesa, dovendo la diffida stragiudiziale contenere le ragioni sommarie su cui si fonda la richiesta CP_1
(così Cass., sez. lav., sentenza n. 198 del 5 gennaio 2011)”.
Pertanto, a prescindere dalla circostanza che la predetta pronuncia sia divenuta res iudicata per mancata impugnazione (sul punto nulla è stato provato), deve rilevarsi l'assoluta carenza di interesse ad agire della ricorrente in ordine alla riproposizione della medesima domanda, già
respinta in altro giudizio.
In ogni caso, devono ribadirsi le suesposte considerazioni, che evidenziano la radicale infondatezza nel merito della domanda oggi proposta.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Avendo la ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ., non può essere assoggettata al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 96
cod. proc.civ., atteso che la riproposizione di identica domanda è stata frutto di errore ingenerato dall'invio da parte dell' di due provvedimenti, in pari data, con importi apparentemente CP_2
differenti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4/06/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti