Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
Il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione non si applica ai crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994, in virtù della testuale disposizione circa i criteri temporali di operatività dell'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, che ha esteso l'ambito di applicabilità del divieto posto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991; ne' possono ritenersi fondati i dubbi di costituzionalità relativamente alla diversità di trattamento cui nel frattempo sono stati sottoposti i crediti di natura retributiva e i crediti di natura previdenziale o assistenziale, poiché il legislatore può disciplinare diversamente situazioni che non sono equiparabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACEA AZIENDA COMUNALE ENERGIA AMBIENTE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ IA SA, NI FA, NI AO in qualità di eredi di NI RI, IE IO, e in qualità di eredi di GI IG i figli LL e AU GI, HE EL, UA IG e in qualità di eredi di DE NI la vedova IA IA ed i figli IO e MA, UR OL e TA IANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. TURATI 128, presso lo studio dell'avvocato SILVANO MACCHIA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IANI AG, PE LA,
- intimati -
avverso la sentenza n. 13925/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/10/95 N.R.G. 677690;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 1990 IN AB, IO RI, GI NN, AG RI, EL IC, GI AL, RL TI, gli eredi di IO EN, NI NO e NO RE proponevano gravame avverso la sentenza del Pretore di Roma che, in sede di opposizione all'esecuzione, nell'indicare i criteri da seguire nella esecuzione dei conteggi conseguenti ad una precedente sentenza di condanna dell'A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma) nei loro confronti per crediti di lavoro aveva stabilito che la rivalutazione monetaria e gli interessi dovevano essere computati sulla sorte preventivamente depurata dall'IRPEF. Lamentavano i ricorrenti l'erroneità della decisione che si poneva in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e chiedevano, di conseguenza, la riforma dell'impugnata sentenza con la condanna dell'A.C.E.A. al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascuno di essi, quale differenza tra i criteri di cui si chiedeva l'applicazione e la minor somma risultante secondo i criteri stabiliti dal Pretore. Dopo la costituzione dell'Azienda, il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava che la rivalutazione monetaria e gli interessi andavano calcolati sulla sorte giudiziale lorda e per l'effetto condannava l'A.C.E.A. al pagamento in favore dei ricorrenti della somme da essi indicate( per IN AB lire 1.632.769; per IO RI lire 1.371.246; per GI NN lire 9.158.521; per AG RI lire 181.122; per di EL IC lire 558.652, per GI AL lire 494.359, per RL TI lire 908.050, per IO EN lire 807.859, per NI NO lire 1.059.044, per NO RE lire 1.246.753), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15 gennaio 1986. Il Tribunale condannava altresì l'Azienda al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando compensato il restante terzo.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora rileva in questa sede - che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c. andavano riconosciuti al lordo e non al netto delle ritenute fiscali in quanto il meccanismo delle ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente. In altri termini, il credito di imposta assume un carattere autonomo e sorge solo al momento del pagamento delle spettanze del lavoratore, sul cui lordo, pertanto, vanno liquidati gli interessi e la rivalutazione. Nel caso di specie, sulle somme attribuite ai lavoratori decorrevano, come richiesto dagli appellanti, gli interessi e la rivalutazione ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. posto che non si configurava - contrariamente a quanto sostenuto dall'A.C.E.A. - una ipotesi di violazione del divieto di anatocismo, dovendosi ritenere che alla data di pagamento del capitale, che segna il termine finale di decorrenza degli interessi e della rivalutazione, gli stessi interessi si capitalizzano nel senso che vengono a determinarsi in misura fissa e precisa costituendo l'ammontare concreto del debito dovuto a quella data, sicché ove i detti accessori non vengono corrisposti o vengono corrisposti in ritardo, sui medesimi vanno calcolati, trattandosi sempre di somme dovute in conseguenza di un rapporto di lavoro, gli ulteriori interessi e l'ulteriore rivalutazione secondo il disposto del citato art. 429 c.p.c. Contro questa sentenza l'A.C.E.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Si sono costituiti in giudizio IA TE RI, EF AB, AO AB, tutti eredi di IN AB, IO RI, NE e CL NN, quali eredi di GI NN, EL IC, GI AL, NI NO, NO RE, nonché AD BI, IO e MA EN, eredi di IO EN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'A.C.E.A. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1992 e degli artt. 1224 e 429 c.p.c. , nonché omessa valutazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere cumulabili gli interessi e la rivalutazione monetaria, atteso che tale cumulo è stato escluso dalla recente normativa in ragione del drastico calo del tasso annuale di inflazione - su tutti gli emolumenti di natura retributiva spettanti a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati. Per le sentenze emesse, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 deve trovare applicazione il disposto dell'art. 1224 c.c., con la conseguenza che i lavoratori sono tenuti a dimostrare la prova del maggior danno da svalutazione, come qualsiasi creditore ordinario.
Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
L'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 statuisce testualmente che l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Orbene, come si evince dalla chiara lettera della norma, il divieto di cumulo degli interessi e della svalutazione non può essere applicato alle fattispecie - come quella oggetto della presente decisione - di maturazione dei crediti di natura retributiva prima del 31 dicembre 1994, come del resto è stato affermato ripetutamente da questa Corte di Cassazione( cfr. ex plurimis : Cass. 4 febbraio 1997 n. . 1023, che ha tra l'altro ritenuti infondati i dubbi sorti sulla costituzionalità del citato art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 per diversità di trattamento tra crediti di natura retributiva e crediti di natura previdenziale o assistenziale ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, potendo il legislatore disciplinare diversamente tali crediti in ragione della diversità delle situazioni regolate;
Cass. 30 maggio 1995 n. 6109; Cass. 19 maggio 1995 n. 5501; Cass. 16 maggio 1995 n. 5334). Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 1224 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nonché illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Più specificamente la ricorrente sostiene che la decisione impugnata nel liquidare il credito dei singoli lavoratori aveva, in violazione di quanto disposto dall'art. 1283 c.c. , assoggettato ad "ulteriore" rivalutazione ed interessi le somme liquidate ai lavoratori, comprensive già di detti accessori. Ed invero, anche a volere considerare applicabile il disposto dell'art. 429 c.p.c. , questa norma, costituente una deroga al principio generale di anatocismo, esaurisce i suoi effetti una volta che il credito di lavoro originario sia stato "reintegrato", quanto al potere di acquisto, della somma aggiuntiva rappresentata da interessi e rivalutazione monetaria. Anche questa censura risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
Con una motivazione corretta sul piano giuridico e rispondente a ineccepibili criteri logici e, pertanto, non affatto censurabile in questa sede di legittimità, il Tribunale di Roma, una volta ritenuto applicabile il disposto dell'art. 429 c.p.c., ha poi affermato che la liquidazione degli interessi e della rivalutazione, operata dal Pretore, non violava il disposto dell'art. 1283 c.c. sul divieto di anatocismo, atteso che alla data di pagamento del capitale gli accessori dell'originario credito del lavoratore si erano capitalizzati anche essi. E tale assunto non è suscettibile di alcuna critica solo che si consideri che nel caso di specie, come si evince dalla impugnata sentenza, le parti in causa hanno raggiunto un accordo determinando per ciascun lavoratore le somme dovute alla data del 15 gennaio 1986, e che da tale ultima data sono stati poi dal giudice d'appello riconosciuti, come richiesto dall'art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme concordate, attesa la loro indubbia natura di crediti di lavoro. Per quanto ora detto va dunque ribadita l'inapplicabilità al caso in oggetto del disposto dell'art. 1283 c.c. A completamento delle argomentazioni sinora svolte appare infine opportuno richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte che ha riconosciuto la cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria(cfr. ex plurimis: Cass. 7 ottobre 1994 n. 8229, Cass. 14 ottobre 1993 n. 10133). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, unitamente agli onorari difensivi, a favore delle parti resistenti costituite come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore delle parti resistenti costituite delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 14.000, oltre lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999