Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito richiesta da condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 11400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11400 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/01/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 262
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 024578/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO DE N. IL 16/08/1950;
avverso ORDINANZA del 13/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata).
OSSERVA
RO LI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, non ravvisando il requisito della regolare condotta in quanto, da libero, aveva commesso nuovi reati. Il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 6 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 ed illogicità di motivazione.
Il ricorso è palesemente fondato. Invero, la norma citata consente la remissione del debito "per le spese del processo" se l'interessato "non è stato detenuto o internato", a condizione che abbia "tenuto una regolare condotta in libertà" (co. 1); se invece "è stato detenuto o internato" prevede la remissione in ordine alle dette spese ed a "quelle di mantenimento" se "ha tenuto in istituto una regolare condotta" (co. 2). Il tenore letterale è del tutto inequivoco, e porta ad affermare che la remissione, nei confronti di chi abbia subito un periodo di carcerazione, cautelare o in espiazione di pena, è subordinata alla buona condotta strettamente carceraria, risultando indifferente nei suoi confronti (diversamente da quanto avviene per chi non è mai stato detenuto) il comportamento tenuto una volta che abbia riacquistato la libertà. L'opposta lettura offerta dal giudice "a quo", secondo il quale dovrebbe aversi riguardo tanto alla condotta in istituto, quanto a quella serbata nei periodi di libertà, è sostenuta da considerazioni di (pretesa) razionalità e parità di trattamento;
al proposito va rammentato che la disciplina introdotta dal D.P.R. 115/2002 si è limitata a rendere esplicito un principio già desumibile dal precedente assento normativo, uniformandosi alle indicazioni della sentenza 7/17.7.1998 n. 271 della Corte Costituzionale, secondo la quale nessun profilo di irragionevolezza o disuguaglianza è ravvisabile nella regola dell'irrilevanza - per il soggetto già detenuto della condotta extracarceraria. Riguardo al rilievo secondo cui verrebbe ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia - come nel caso di specie - continuato a delinquere, osserva il giudice delle leggi che la generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso dall'obiettivo, più specifico ed immediato, dell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualità della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione. Tanto premesso, non è neppure ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione;
infatti, solo in relazione alla remissione del debito per spese di giustizia, e sempre che si tratti di condannati che non abbiano subito alcuna detenzione, deve essere valutata la condotta tenuta in libertà, poiché in questo caso non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera disciplina concorre. Per questi condannati il diniego di una agevolazione economica destinata a favorirne il reinserimento sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio. Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obiettivo di coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla buona condotta carceraria non può qui subire attenuazioni:
verrebbe altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legislatore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti e pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione. Ne segue la manifesta infondatezza dell'interpretazione sostenuta dal giudice "a quo", tanto sotto il profilo del letterale significato della norma vigente, quanto sotto quello della "ratio" sottostante e della sua conformità alla Costituzione.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame in osservanza del principio di diritto secondo il quale, ai fini della remissione del debito richiesta da condannato che ha sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con riferimento al solo contegno tenuto in carcere.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004