Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2015, n. 11136
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Sentenza 4 febbraio 2015

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La norma dell'art. 40, secondo comma cod. pen., secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, va interpretata in termini solidaristici, alla luce dell'art. 2 Cost., il quale, ispirandosi al principio del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità della direttrice di una casa di riposo per anziani, per omessa predisposizione di misure idonee ad impedire l'accesso ad una scalinata, sulla quale rovinava un'ospite della struttura, procurandosi gravi lesioni conducenti alla morte, giacché a lei spettava la gestione dei degenti rispetto alle ordinarie esigenze di vita, comprendenti sul controllo sulle fonti di pericolo per l'incolumità fisica degli anziani).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2015, n. 11136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11136
    Data del deposito : 4 febbraio 2015

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