Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 17659
CASS
Sentenza 1 aprile 2015

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È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 17659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17659
    Data del deposito : 1 aprile 2015

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