Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 17659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17659 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO CO - Presidente - del 01/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 559
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 45514/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
SS AN N. IL 08/12/1953;
LA OS GE N. IL 02/10/1990;
avverso la sentenza n. 1965/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI, del 23/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto per l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Vilelli P. per la conferma della sentenza. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il 10.10.12 due carabinieri in servizio presso il Nucleo Ispettorato del lavoro accedono all'officina di SI CO e, riferiscono nel verbale, trovano La OS EL (nato nel 1990) intento al lavoro di smontaggio del cerchione di un camion e con le mani sporche di grasso;
La OS riferisce loro di essere dipendente di SI, come operaio, e in tal senso sottoscrive il verbale. SI il 8.11.12 denuncia La OS per calunnia, perché questi sarebbe stato presente nell'officina come cliente e in attesa della riparazione della sua autovettura. Sentito come persona informata dei fatti il 17.1.13, La OS accusa i due verbalizzanti di avergli attribuito cose non dette, essendo egli stato in officina solo come cliente. SI viene imputato di calunnia. La OS viene imputato di calunnia e favoreggiamento. Con sentenza del 23.6.14 il GUP di Palmi proscioglie gli imputati, perché il fatto non sussiste SI e perché il fatto non costituisce reato La OS. Argomenta il GIP: la ditta di SI ha (altri) sei dipendenti, "in regola", e tutti dichiarano che La OS è solo un cliente;
sono state rinvenute due fatture intestate a La OS per lavori dell'officina alla sua autovettura in tempi precedenti;
dalla documentazione acquisita (comprovante il diritto all'assistenza dell'insegnante di sostegno nel corso degli studi) e dal contatto diretto in udienza, il GIP ritiene evidente la fragilità emotiva di La OS e un suo deficit cognitivo;
il verbale dei carabinieri ispettori indica La OS come assunto dal medesimo giorno dell'accertamento. Per il GIP, il contesto dell'accertamento ha indotto La OS (che si stava sporcando le mani con qualche vettura in lavorazione, amico del figlio del proprietario) a dichiarazioni suggestionate o incontrollate rispetto a domande neppure ben comprese.
2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando due motivi:
- violazione dell'art. 425 c.p.p., perché il GUP è andato oltre i limiti della sua peculiare cognizione operando un giudizio di merito sul materiale probatorio, che ha anche trascurato il contesto di fatto nel quale è stato rinvenuto La OS, risultante dal verbale, e il carattere articolato delle sue dichiarazioni (tra cui il ricevere direttive dal figlio dell'imputato SI); un apprezzamento parziale che ha portato a un giudizio di stretto e solo merito;
- vizi alternativi della motivazione: il GUP ha travisato gli elementi probatori, svalutando il contenuto complessivo del verbale (oggettivo: La OS stava smontando il cerchione di un camion) e valorizzando tardive linee di difesa, con ricostruzioni alternative assertive, il solo documento scolastico non potendo fondare un apprezzamento di incomprensione del contesto in cui sono state tenute le condotte e rese le dichiarazioni indicate nel verbale:
l'emotività non avrebbe potuto giustificare dichiarazioni puntuali e dettagliate ma false.
2.1 Il difensore dell'imputato SI ha depositato memoria per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, argomentando in particolare sul punto dell'impossibilità di un'evoluzione in senso accusatorio del materiale probatorio acquisito in sede dibattimentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Come attenta dottrina ha in tempi recenti ricordato, "la decisione in udienza preliminare ha mantenuto anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 479 del 1999 una natura eminentemente prognostica".
Tale prognosi "si snoda in due momenti complementari ma distinti":
"la completabilità degli atti di indagine" (cioè l'assenza di lacune negli atti d'indagine compiuti) e "la ed utilità del dibattimento" (che deve essere apprezzata in concreto, valutando la "potenziale forza di resistenza degli elementi acquisiti" e non solo "determinando il loro valore conoscitivo").
In altri termini, il GUP deve dar conto del fatto che il materiale probatorio, rispetto alle problematiche poste dalla concreta imputazione, è insuscettibile di necessario completamento e che l'apprezzamento cui egli perviene (in ordine alla prova piena positiva dell'innocenza, alla mancanza piena di prova della responsabilità nei suoi distinti ma indispensabili punti, all'incertezza di un risultato univoco su tali aspetti) è in grado di resistere ad alcun approfondimento dibattimentale, pur nella consapevolezza dell'efficacia da riconoscere anche alle mere ma peculiari dinamiche del contraddittorio orale delle parti con le fonti di prova.
È infatti solamente a fronte di questi due elementi, completezza delle indagini ed insuscettibilità del contraddittorio dibattimentale a superare attuali dubbi o ribaltare tendenziali attuali apprezzamenti, che l'udienza preliminare rispetta la natura prognostica che le è propria ed evita di arrogarsi il contenuto di un apprezzamento tipicamente dibattimentale.
3.1 Ovviamente, e per converso, il ricorso che contesti la deliberazione di non luogo a procedere deve dar conto specifico della ricorrenza, invece, di almeno uno dei due requisiti: indicare quindi le specifiche prove che possono essere introdotte al dibattimento per superare eventuali incertezze del materiale probatorio allo stato acquisito ovvero (o insieme) spiegare su quali aspetti specifici di ambiguità della singola prova il contraddittorio dibattimentale potrebbe apportare determinanti elementi o spunti di novità per il definitivo apprezzamento della prova stessa, nell'ambito del libero convincimento.
3.2 D'altra parte, è proprio l'espresso riferimento che l'art. 425 c.p.p., comma 3 opera a insufficienza, contraddittorietà o comunque inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio a legittimare - ma si dovrebbe meglio dire imporre -un approfondito apprezzamento di merito della valenza probatoria del materiale acquisito: anche sul versante, per sè incerto, dell'inadeguatezza probatoria.
Tale specifica e consapevole previsione normativa, va evidenziato, porta a escludere, sul piano logico-sistematico, che a fronte di un'obiettiva incertezza del materiale probatorio il contraddittorio dibattimentale, per sè, costituisca l'approdo obbligato. In altri termini, se al contraddittorio dibattimentale va ovviamente riconosciuta una capacità intrinseca e strutturale di quantomeno affinare la valenza probatoria effettiva della singola fonte di prova, specialmente dichiarativa, tuttavia la scelta legislativa inequivocamente nega al dibattimento una generale portata risolutiva di ogni situazione di incertezza all'esito delle indagini. Insomma, la regola non è quella che nell'incertezza probatoria si va al dibattimento;
la regola è che si va al dibattimento se, nel caso concreto, la prospettazione accusatoria può trovare dall'istruttoria e dal contraddittorio dibattimentale ragionevole sostegno. Da qui un'ulteriore ragione delle indispensabile specificità della motivazione, per il GUP, e della deduzione, per il ricorrente, sulla sussistenza dei due requisiti che si sono prima ricordati e nei termini sopra esposti.
4. Con tali premesse sistematiche, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi sono diversi da quelli consentiti, nei termini che seguono.
In definitiva il pubblico ministero finisce con il contestare il merito dell'articolato apprezzamento probatorio del GUP (che, tra l'altro, assegna correttamente, sul piano sistematico, al contatto personale con la parte, e quindi all'oralità della procedura, valenza tutt'altro che secondaria nella formazione del convincimento, a fronte della prioritaria valenza documentale che il ricorso pare attribuire al contenuto formale del verbale).
Ma in nessuno dei due motivi risultano indicati specificamente gli elementi probatori ulteriori che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento o i punti del quadro probatorio che con il contraddittorio dibattimentale avrebbero potuto essere integrati. Per quanto prima complessivamente osservato, la mera astratta possibilità di una decisione diversa del giudice del dibattimento, a parità di quadro probatorio, non può per sè attribuire connotati di illegittimità alla deliberazione del GUP, sol perché di contenuto diverso rispetto alle altrettanto legittime aspettative della parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015