Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2017, n. 17118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
1 7 1 1 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GI UM - Presidente - Sent. n. 490 sez. ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- CC P -28/2/2017- EF FILIPPINI R.G. n. 50576/2016 LUCIA AIELLI GIUSEPPINA A.R. PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI NI EF n. a Reggio Calabria il 26/12/1969 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il Riesame, in data 13 Agosto 2016, depositata il 26/9/2016 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
-letti i motivi nuovi depositati in data 3 e 10 febbraio 2017; -udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. IO Balsamo, che ha chiesto il rigetto de ricorso;
Uditi i difensori del ricorrente, Avv. Carlo Morace e Valerio Spigarelli,che hanno illustrato i motivi e chiesto l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, confermava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria in data 12 luglio 2016 nei confronti di RI IO ST , indagato in ordine al delitto di partecipazione 1 du all'associazione denominata ndrangheta unitamente a De ST GI, RO AO, CO AN e SA TO. Sulla scorta di un articolato capo di imputazione si ascrive al RI di aver usufruito dell'appoggio della cosca De ST e di altre articolazioni territoriali del sodalizio in occasione delle competizioni elettorali cui ha preso parte, dalla prima candidatura alle elezioni comunali del 1997 fino alle regionali del 2010 e di avere, una volta eletto al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, e successivamente al Consiglio Regionale e al Senato della Repubblica, operato in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del sistema criminale, agevolandolo attraverso l'uso deviato del proprio potere pubblico e piegando le scelte amministrative agli interessi delle cosche di ndrangheta, sia attraverso la canalizzazione di risorse economiche, che per mezzo della selezione di risorse personali controllabili, come nel caso della individuazione delle figure apicali delle società a capitale misto, Multiservizi, Leonia, Fata Morgana, Recasi e REGES Spa, per tal via creando le condizioni per imporre alle società l'assunzione di soggetti appartenenti all'organizzazione. L'ordinanza impugnata ha ripercorso gli esiti investigativi come compendiati dal provvedimento genetico ( pagg 11-52), passando, quindi, all'esame delle preliminari eccezioni di nullità formulate dalla difesa. Con riguardo alla gravità indiziaria il Collegio richiamava le dichiarazioni dei collaboratori OI, LL, AR, ME, FR e EL analizzandole in maniera coordinata con gli elementi di riscontro desumibili dalle intercettazioni telefoniche, dagli esiti dell'attività investigativa di P.g. e dalle acquisizioni documentali. A pag. 107 il Tribunale esponeva la propria valutazione delle emergenze indiziarie, muovendo dai principi fissati dalla Corte di legittimità in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per concludere circa la ricorrenza di un serio quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del RI alla 'ndrangheta, riservando la parte terminale del provvedimento all'analisi delle esigenze cautelari.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il RI a mezzo dei difensori, i quali successivamente, in data 3 e 10 febbraio u.s., hanno depositato motivi nuovi. Con il ricorso principale si deducono i seguenti motivi ( enunziati nei limiti strettamente necessari per la motivazione):
2.1 La violazione di legge in relazione all'art. 291 co 1 cod. proc.pen. nella parte in cui prevede che l'organo dell'accusa debba trasmettere unitamente alla richiesta cautelare tutti gli elementi su cui la stessa si fonda con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc.pen. dell'ordinanza di custodia cautelare. La difesa del ricorrente censura l'allegazione da parte del P.m. alla richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del ricorrente di verbali di vari collaboratori di giustizia i cui contenuti sono in parte pretermessi e coperti da omissis, rilevando come le dichiarazioni in questione, fatta eccezione per quelle di EL AL, 2 ellu risalgano al più tardi al 2012 e siano state utilizzate in altri procedimenti che hanno dato luoghi a giudizi in parte definiti sicchè il richiamo ad esigenze investigative operato dal Tribunale è apodittico ed illogico in quanto le deduzioni difensive postulavano la necessità di individuare i limiti del potere attribuito al P.m. di operare mediante omissis una selezione dei materiali da sottoporre al giudice della cautela. Siffatta omissione è tanto più rilevante ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza impugnata riconosce l'utilizzabilità di verbali riassuntivi omissati sempre che gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e risulti garantito il diritto di difesa mentre nella specie i verbali dei collaboratori di giustizia recano omissis proprio con riguardo ad alcune delle risposte che i collaboratori hanno fornito su temi di prova che concernono le specifiche contestazioni mosse al RI.
2.2 La violazione di legge in relazione all'art. 407 cod. proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al 2.2.2013 con particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore EL in ragione della produzione a sostegno della domanda cautelare di un interrogatorio raccolto in epoca successiva alla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari. Il RI veniva iscritto nel registro notizie di reato con lo pseudonimo "N in data 2.2.2011 per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata sicchè il termine massimo veniva a scadenza il 2.2.2013. Precisa la difesa che non risultano ulteriori iscrizioni a carico del ricorrente né variazioni dell'iscrizione originaria, sicchè deve ritenersi la nullità degli atti di indagine svolti in epoca successiva alla data precisata.
2.3 La nullità ex art. 125 cod. proc.pen. dell'ordinanza impugnata per assenza di motivazione o per mera apparenza della stessa, posto che il Tribunale del riesame nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del RI si è limitato alla mera testuale riproposizione del provvedimento genetico senza procedere ad autonoma valutazione del quadro indiziario alla luce delle censure formulate. Lamenta la difesa del ricorrente che, a fronte dell'integrale contestazione dell'apparato accusatorio sotto il profilo della gravità indiziaria sviluppata nella memoria difensiva depositata in atti, l'ordinanza impugnata si è limitata (con la sola eccezione del presunto incontro riferito dal collaboratore EL con AO ON) all'integrale riproduzione della parte conclusiva dell'ordinanza genetica, omettendo quindi l'effettiva valutazione della regiucanda ed eludendo le censure formulate nella memoria a sostegno del riesame.
2.4 La nullità dell'ordinanza ex art. 125 comma 3 e 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per avere il Tribunale ingiustificatamente omesso l'esame delle deduzioni difensive contenute nella memoria prodotta all'udienza camerale del 11 agosto 2016 nonché -la carenza e manifesta illogicità della motivazione su di un punto centrale della ricostruzione del quadro di gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa per effetto 3 dlu di travisamento della prova, avuto riguardo alle considerazioni dell'ordinanza in relazione al preteso incontro tra il RI e AO ON;
-la violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc.pen. avuto riguardo alle chiamate in reità nei confronti del RI e la carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto e comunque in ordine alla mancata valutazione degli elementi probatori prodotti dalla difesa con particolare riferimento ai documenti relativi ai dati elettorali.
2.5 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis, 43 cod.pen, 125 comma 3 e 546 cod. proc.pen. La difesa nel confutare la ritenuta intraneità del RI alla 'ndrangheta unitaria censura innanzitutto come erronea la valutazione unitaria di elementi di prova che si snodano nell'arco di circa venti anni a partire dal 1997, segnalando come gli episodi valorizzati, occorsi in occasione di varie campagne elettorali, non hanno mai comportato addebiti per reati elettorali o per rapporti con la criminalità organizzata. Segnala inoltre come il ricorso al concetto di disponibilità a favore delle cosche abbia consentito di aggirare surrettiziamente l'ostacolo del difetto di prova in ordine ad accordi concreti con le stesse cosche in occasione delle competizioni elettorali, così eludendo i principi fissati dalle Sezioni Unite Mannino circa gli elementi costitutivi del concetto stesso di intraneità al sodalizio criminoso.
2.6 La violazione di legge in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato attesa l'assenza di pericolo concreto ed attuale attesa la risalenza nel tempo delle pretese condotte illecite e il documentato contrasto insorto con il coindagato RO in ordine alle iniziative da adottare per favorire la nascita della città metropolitana Con i motivi nuovi introdotti con atto del 3/2/2017 si deduce:
2.7 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis, 110 416 bis, 43 c.p., 272,273 co 1 bis e 192 comma 3 c.p.p. con argomenti che costituiscono sviluppo ed approfondimento delle censure di cui al quinto motivo del ricorso principale. Con i motivi nuovi depositati in data 10/2/2017 la difesa riprende il quarto motivo del ricorso principale denunziando la contraddittorietà intrinseca e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il travisamento delle intercettazioni ambientali 1049 e 1051 del 20.4.2002 , la violazione dei criteri di valutazione della chiamata in reità-correità fissati dall'art. 192 cod. proc.pen. RITENUTO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito esplicitate. 4 den 3.1 Quanto all'eccepita violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. in relazione alla trasmissione da parte del P.M. a corredo della richiesta cautelare di verbali contenenti le dichiarazioni di collaboratori di giustizia in parte oscurati, i rilievi difensivi hanno indubbio fondamento laddove evidenziano da un lato la risalente datazione dei contributi dichiarativi stessi e,quindi, la scarsa plausibilità di perduranti esigenze investigative da tutelare mediante lo stralcio, dall'altro l'evidente incongruenza di omissis che attengono propalazioni direttamente riferibili alla persona del ricorrente, risultando scarsamente perspicua l'obliterazione di segmenti narrativi che concernono, ad esempio, parte delle risposte fornite a specifiche domande del P.m. dal collaboratore OI nei verbali 20 ottobre, 9 novembre e 26 novembre 2020 e dal collaboratore Antonino ME nel verbale di interrogatorio in data 6.12.2011. La costante giurisprudenza della Corte di Legittimità riconosce che il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità reputando, pertanto, utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio. (Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese e altri, Rv. 257662; Sez. 2, n. 6367 del 08/02/2012, Rv. 252107e, da ultimo, Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Rv. 266928) in quanto l'organo dell'accusa è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione integrale e completa sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato (Cass. sez. 1 del 25/11/2009 n. 47353, Rv 245636 ;sez. 2 del 6/2/2008 n. 12080, Rv 239739). Pertanto, il contraddittorio è destinato a svilupparsi sulla valutazione della consistenza e rilevanza degli elementi concretamente presentati e apprezzati dal Gip (sez. 2, n. 6367 del 8/2/2012, Rv 26266 ; n. 26266 del 7/6/2007, Rv 237266) sicchè non è ipotizzabile alcuna compromissione delle attività di controllo da parte del Gip, chiamato a valutare esclusivamente gli elementi addotti a sostegno della richiesta cautelare, né delle prerogative della difesa che è ammessa ad un contraddittorio pieno ed integrale sugli stessi elementi. In conclusione, l'omessa ostensione di parte dei materiali investigativi acquisiti da parte del P.m., cui fa capo lo ius postulandi in materia cautelare, allo scopo di tutelare l'eventuale protrazione dell'attività investigativa costituisce legittima facoltà dell'accusa, cui ne è demandato l'oculato e ragionevole utilizzo nella prospettiva di una completa giustificazione della domanda proposta e del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato. L'inesatta osservanza di siffatta facoltà non ha autonoma sanzione ordinamentale, ed eventuali (effettive e non solo paventate ) lesioni del diritto di difesa non possono che ridondare nella valutazione che dei materiali indizianti è chiamato ad effettuare il giudice, la cui interpretazione deve dar conto anche di eventuali poco perspicue amputazioni dei contenuti delle fonti dichiarative. 5 glen Non può,dunque, convenirsi con la difesa la quale postula che ad una scarsamente comprensibile selezione dei materiali dichiarativi da parte del P.m. consegua tout court la nullità dell'ordinanza che li recepisca ex art. 178 lett c) cod. proc.pen., omettendo simile soluzione la considerazione del vaglio critico della domanda imposto dalla legge al giudice della cautela, nel cui ambito fisiologicamente deve collocarsi la ragionata disamina dei contenuti degli elementi indizianti e della congruenza dei mezzi che li veicolano nel procedimento.
4. Quanto all'eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati in epoca successiva al 2.2.2013, osserva la Corte che la deduzione difensiva è fondata, risultando decorso alla data indicata il termine massimo fissato dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. 1 cod.proc.pen. in relazione all'addebito associativo formulato a carico del RI, con conseguente inutilizzatibilità degli atti d'indagine compiuti dal P.m. in epoca successiva. Il Tribunale a fronte della deduzione difensiva si è limitato a richiamare il dettaglio dell'incolpazione provvisoria come risultante dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ricostruendo le intervenute proroghe, senza tuttavia evadere il merito del rilievo con particolare riguardo alle dichiarazioni del collaboratore EL, pure ritenute pienamente utilizzabili. La Corte di Legittimità ha precisato che gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527), evenienza che la difesa esclude e che il Tribunale non ha esaminato allo scopo di un'esatta delimitazione delle fonti oggetto di utile scrutinio. Né, peraltro, il Tribunale ha richiamato l'isolato precedente di legittimità secondo cui la natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata (Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Magri e altri, Rv. 241751), pronuncia che il Collegio non condivide per l'effetto sostanzialmente abrogativo degli art. 405,406 e 407 cod.proc.pen. che ne consegue. La relazione al codice di rito, titolo VIII, con riguardo alla ratio che sottende la previsione di una durata prefissata delle indagini preliminari evidenzia che solo al momento dell'iscrizione del nome della persona cui è attribuito il reato nel registro previsto dall'art. 335, allorchè l'attività del pubblico ministero può considerarsi utiliter gesta, è legittimo ritenere " operante un termine dettato in vista dello svolgimento di una fase procedimentale il cui scopo è quello di verificare se sussistono elementi sufficienti per formulare l'accusa e dar vita al processo". La prospettiva del legislatore, rispondente ad esigenze di certezza dei tempi delle investigazioni e del processo che hanno trovato consacrazione anche in fonti sovranazionali, ad den iniziare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo nell'interpretazione della CEDU, prescinde, dunque, dalle connotazioni strettamente giuridiche dei reati perseguiti e impone la concentrazione dell'attività di ricerca della prova in un arco temporale che è di assoluto rilievo anche per realtà criminali complesse quali quelle associative massimamente strutturate ed articolate.
5. Risultano fondati anche i motivi terzo e quarto con i quali la difesa denunzia come meramente apparente la motivazione resa dal Tribunale del Riesame in punto di gravità indiziaria e l'omesso esame dei molteplici rilievi in punto di fatto e di diritto sviluppati nella corposa memoria difensiva depositata in udienza. I difensori segnalano che il Tribunale nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del RI per il delitto contestato si è limitato alla pedissequa, letterale riproduzione delle argomentazioni spese dal Gip nel provvedimento applicativo della misura cautelare, così omettendo l'autonoma valutazione del compendio indiziario. Precisano, inoltre, come non si sia trattato di un richiamo adesivo secondo la tecnica della motivazione per relationem sibbene di una traslazione pressocchè integrale nel corpo dell'ordinanza della parte conclusiva del provvedimento genetico ( pagg. 1936 e segg o.c.c.) e di ulteriori brani della stessa, senza alcun autonomo contributo valutativo nell'apprezzamento del quadro indiziario. I rilievi hanno innegabile fondamento alla luce del certosino lavoro di comparazione svolto dalla difesa del ricorrente che alle pagg. 13/14 del ricorso principale fornisce un quadro riepilogativo delle "corrispondenze" motivazionali che riguardano indistintamente tutte le fonti dichiariative, la ricostruzione degli snodi elettorali, i rapporti con le diverse cosche, la natura e lo spessore dei riscontri, ponendo quindi a raffronto plurimi passaggi dei due provvedimenti per farne constare l'assoluta soprapponibilità. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato in tema di riesame di provvedimenti coercitivi personali che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937). Siffatto principio è espressione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la mancanza di motivazione è ravvisabile non solo nelle ipotesi in cui la motivazione difetti in senso grafico, ma anche quando giudice, operando un rinvio al contenuto di altro atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni ( Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, 12032 del 7 den 04/03/2014,Rv. 259462; n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161; Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D'Amore e altro, Rv. 241868). Osserva il Collegio che, nella specie, l'imponente attività traslativa dell'elaborazione del Gip su aspetti cruciali della regiudicanda quali l'enucleazione ed analisi argomentativa dei gravi indizi di colpevolezza, l'apprezzamento della portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della loro idoneità a sostanziare l'ipotesi accusatoria, anche alla luce degli elementi di riscontro ( pagg. 111-124 e 1996 e segg oc.c.), è indicativa della mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice del riesame, tanto più che l'ordinanza impugnata, salvo spuri richiami, ignora le numerose deduzioni difensive di cui alla memoria prodotta che fa oggetto di argomentata e penetrante critica l'intera attività valutativa del Gip. Né può ritenersi che le censure difensive siano state disattese in maniera implicita per effetto della complessiva valutazione ( già revocata in dubbio) dei materiali indizianti giacchè l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265765). E che nel procedimento a giudizio le doglianze difensive avessero peculiare attitudine confutativa degli assunti alla base dell'ordinanza custodiale in ragione della latitudine e della specificità delle censure emerge dalla pluralità di questioni dedotte e prive di puntuale riscontro motivazionale che attengono, tra l'altro e in via meramente esemplificativa, l'attendibilità dei collaboratori di giustizia OI, LL, AR, FR, ME alla luce degli elementi che la difesa del ricorrente ha individuato come suscettibili di smentirne la credibilità, quali le produzioni documentali sugli esiti elettorali e le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive ( Avv. Sentina); la lettura alternativa delle due intercettazioni riguardanti direttamente il RI ( n. 1049 e 1051 del 20.4.2002 e 1051 ) ; le contrastanti dichiarazioni del collaboratore EL AL circa le assunzioni presso la società a partecipazione mista Fata Morgana, avendo lo stesso già riferito le circostanze ritenute indizianti a carico del RI nel 2005 con significative difformità rispetto alle propalazioni successive. La Corte di legittimità ha reiteratamente precisato che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014,Musto, Rv. 260765 ;Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 Rv. 251848) sussistendo a 8 den suo carico un preciso obbligo, previsto dall'art. 292 lett. c bis cod. proc.pen, di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, obbligo che non può prescindere dal confronto dialettico con i contenuti delle doglianze e che è eluso dal ricorso a generiche formule reiettive. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenute assorbite le doglianze ulteriori, reputa la Corte che per effetto della rilevata mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria anche con riguardo agli elementi dedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, debba disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente per nuovo esame ex art. 309 cod. proc.pen., il quale terrà conto della necessità di precisa perimetrazione dei materiali investigativi utilizzabili ai fini della decisione alla luce della scadenza del termine massimo di durata delle indagini nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il Riesame dei provvedimenti coercitivi. Si provveda ai sensi dell'art.94 comma 1 ter disp.att c.p.p. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Furu Anna Maria De Santis olly DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 APR. 2017 IL It Cancelliere CASS CANCELLIERE E R P U Claudia Pianelli E T A O Z I N E N O 6