Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
In materia di misure cautelari, la trasmissione al tribunale del riesame di atti di indagine e in particolare di verbali di dichiarazioni, posti a fondamento della richiesta cautelare, nei quali non compaiano, perché sostituiti con "omissis", i nomi delle persone che hanno reso le dichiarazioni non viola i diritti difensivi, non impedendo il contraddittorio relativo all'entità e alla rilevanza degli elementi e degli indizi posti alla base del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 26266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26266 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 890
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 004853/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Viapiana Antonio, n. a Catanzaro il 2.3.1961;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in data 21 novembre 2006, di conferma del decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, in data 9 ottobre 2006;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 21 novembre 2006, confermava il decreto del P.M. presso lo stesso Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro di beni in esito a perquisizione locale delle abitazioni private e degli uffici di Antonio Viapiana, indagato in relazione al reato di cui agli artt.416, 640 e 640 bis c.p., per avere assunto una posizione di rilievo in un sodalizio criminale, con distribuzione di ruoli tra imprenditori, professionisti ed amministratori pubblici, finalizzato, attraverso la costituzione di società e/o la partecipazione in società già costituite, a percepire in modo illecito finanziamenti pubblici (nazionali, regionali e dell'Unione Europea). In esito a perquisizioni venivano sequestrati cassette, floppy disk e DVD. Il Tribunale riteneva che il decreto del p.m. di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato e che dalla lettura degli atti trasmessi all'A.G. procedente emergessero inequivoci elementi di fatto, idonei a configurare quel fumus commissi delicti fondante la legittima adozione della misura cautelare reale, segnalando, in particolare, per la loro rilevante pregnanza in ordine alla prospettata fattispecie delittuosa ex art. 640 bis c.p., le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti e provenienti da soggetto coperto da omissis. Il Tribunale affermava anche la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni in sequestro e il titolo del reato contestato e la necessità della adottata misura cautelare ai fini di formazione e tutela della prova. Propone ricorso per cassazione il difensore di Viapiana, deducendo:
a) nullità dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 253, 257 e 324 c.p.p.: il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto impugnato, avendo posto a base del fumus commissi delicti un atto dichiarativo anonimo, in violazione degli artt. 191 e 333 c.p.p., che impongono la assoluta inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, delle denunce anonime.
b) nullità dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), in relazione all'art. 640 bis c.p. e art. 125 c.p.p. : il decreto del P.M. sarebbe privo di motivazione e l'ordinanza del Tribunale non risponderebbe alle doglianze difensive, limitandosi a riportare acriticamente la rivelazione anonima e concludendo apoditticamente per l'astratta configurabilità del fumus commissi delicti. c) Illegittimità del sequestro afferente il materiale informatico, giacché si procedeva alla sua apprensione pur disconoscendone il reale contenuto e quindi la capacità probante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Con riferimento alla eccepita inutilizzabilità dell'atto dichiarativo anonimo, si osserva che, in realtà, come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, si tratta della utilizzazione di dichiarazioni provenienti da soggetto coperto da omissis, erroneamente qualificate dal Tribunale come denunce anonime. Rispetto a tale erronea qualificazione il collegio ribadisce (ex art. 619 c.p.p., comma 1) il principio più volte espresso da questa Suprema
Corte, secondo il quale non è ravvisabile la violazione dell'art.309 c.p.p., comma 5, e art. 291 c.p.p. nella trasmissione da parte del pubblico ministero al Tribunale in sede di riesame di atti di indagine nei quali non compaiano, e siano sostituiti con omissis, i nominativi delle persone interrogate, poiché l'impossibilità di individuare la persona del dichiarante non impedisce il contraddittorio relativo alla entità e rilevanza delle prove e degli indizi posti alla base dell'ordinanza impugnata (Sez. 1^, 3 novembre 1993 - 7 gennaio 1994, n. 4612, Bertato, riv. 196774 e 196775; Sez. 1^, 22 dicembre 2000 - 28 febbraio 2001, n. 8780, Di Benedetto, riv. 218264), ne' può ravvisarsi a carico del p.m. un obbligo di motivare gli eventuali omissis (Sez. 6^, 14 ottobre 1993, n. 2856, Corlito, riv. 198451, contrariamente a quanto affermato da Sez. 1^, 5 marzo 1999, n. 1872, Starna, riv. 213796), non trovando tale obbligo alcun fondamento normativo, salva l'eventualità per il p.m. di subire il rigetto delle sue richieste o la mancata conferma dei suoi provvedimenti per mancanza o insufficienza del materiale indiziario offerto. Del resto, nel caso di applicazione di misure cautelari reali, è consolidato principio giurisprudenziale che in sede di riesame il Tribunale deve limitarsi a verificare la corrispondenza dell'ipotesi concreta contestata con l'astratta configurabilità del reato, essendo preclusa in questa fase ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
Infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto non solo tale motivazione esiste ma recepisce, in modo non acritico, ma espressamente valutativo, gli elementi di fatto evidenziati nel provvedimento del p.m. (attività investigative e materiale acquisito a seguito di perquisizioni già effettuate), evidenziando, in aggiunta, il contenuto delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, il cui nominativo è coperto da omissis. Infine, sulla rilevanza ai fini probatori del materiale sequestrato, l'ordinanza impugnata evidenzia la presenza di "scritte che ne denotano la chiara riferibilità ad attività proprie delle società riconducili" al Viapiana. La circostanza che all'atto del sequestro si disconosca "il reale contenuto e quindi la capacità probante" delle cassette, dei floppy disk e dei DVD sequestrati, non incide sulla astratta idoneità probatoria sufficiente a legittimare il sequestro stesso, la cui finalità è proprio l'accertamento della effettiva valenza ai fini della prova del materiale sequestrato.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007