Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare, essendosi limitato il G.i.p. a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero, ratificandone la valutazione con formule di stile).
Commentario • 1
- 1. Omesso interrogatorio prima della misura cautelare: nullità anche se indagato dai avvale diritto al silenzio (Cass. 5548/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 46136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46136 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
4 6 1 36/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 2028 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 30832/2015 - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nei confronti di: MP EP N. IL 21/02/1990 avverso l'ordinanza n. 769/2015 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 18/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Rel liThe conclude fer l'a vo Ce4 242o Udit i difensor Avv.; Mulus Fabzon du conclude fer be ino m life del cause RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Bari sezione per il riesame, annullava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AM SE (indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio); il collegio territoriale rilevava la carenza assoluta di motivazione rimarcando che il giudice per le indagini preliminari si era limitato a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero;
tale carenza inibiva l'attivazione dei poteri integrativi del collegio preposto al riesame che, per essere esercitati, richiedono un provvedimento "esistente", dunque motivato, seppure in modo insufficiente.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura di Bari che deduceva violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. Si deduceva che la motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non era inesistente, ma motivato per relationem;
il ricorrente argomentava che potrebbe «al più parlarsi di motivazione inadeguata in quanto eccessivamente sintetica e priva di un esame critico rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ma non di motivazione inesistente. Ragionando in senso contrario, si raggiungerebbe il risultato aberrante di vedere annullati tutti provvedimenti cautelari solo perché il giudice per le indagini preliminari ha recepito le argomentazioni logico-giuridiche del pubblico ministero, non adducendone di diverse, ovvero non utilizzando parole diverse da quelle utilizzate dalla pubblica accusa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, 2 conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839; Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17, Primavera, Rv. 216664). Perché possa ritenersi che il provvedimento motivato con la tecnica del rinvio ad altro atto sia esistente, le condizioni indicate devono concorrere (e non essere presenti in modo isolato): solo così alla motivazione può essere riconosciuto l'attributo della autonomia, necessario per la valutazione delle esistenza del provvedimento, che deve comunque distinguersi da quello al quale fa rinvio. La tecnica del richiamo ad altri atti giudiziari (nel caso di specie alla richiesta di applicazione di misura cautelare del pubblico ministero) non può, pertanto, esaurire la motivazione del giudice chiamato a controllare la consistenza delle esigenze cautelari e la gravità del quadro indiziario, se non emerge dal tessuto motivazionale dell'ordinanza la consapevole e critica adesione alle valutazioni offerte dal richiedente. Le prassi giudiziarie che vedono il giudice per le indagini preliminari limitarsi alla ratifica con formule di stile delle valutazioni del pubblico ministero, non soddisfano i requisiti richiesti alla motivazione dei provvedimenti cautelari. Tale motivazione deve esprimere con chiarezza l'avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al giudice: il che non impone una riscrittura degli elementi di prova con "parole diverse", ma onera l'organo cui è affidato il controllo ad ostendere il percorso logico che sostiene la decisione attraverso una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimità e consistenza degli elementi disponibili. La dimensione autonoma di tale valutazione è ora richiesta espressamente dalla novella apportata all'art 309 comma 9 cod. proc. pen. dalla legge 47 del 2015, ma la stessa deve ritenersi connaturata alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari. Il rinvio (attraverso la copiatura della richiesta del pubblico ministero) ha una autosufficienza limitata alla "descrizione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma tale autosufficienza non può estendersi alla ratifica della "valutazione" che di tale compendio ha effettuato il pubblico ministero richiedente. Tale limitata autosufficienza non deve sviare circa l'ampiezza dei poteri cognitivi affidati al giudice della cautela, che non è un organo deputato al controllo della legittimità di un atto (la richiesta cautelare), ma ha l'obbligo di valutare la adeguatezza dell'intero compendio indiziario e cautelare raccolto, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia trasfuso o valorizzato nella richiesta di misura cautelare. 3 1.2. In sintesi, deve ritenersi che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica con formule di stile delle valutazioni offerte dal pubblico ministero con la richiesta, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. La tecnica del rinvio testuale è legittima nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari.
1.3. Chiarita la necessità dell'esistenza di una autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, si dimensiona, di conseguenza, anche l'area dei poteri integrativi del Tribunale del riesame. Sul punto, il collegio condivide l'orientamento secondo cui il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di ordinanza che si sia limitata ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato e che manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Cass. sez. 2,n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247). Se è vero, infatti che il Tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lettere c) e c) bis, cod. proc. pen., tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni e sia configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima la radicale - nullità prevista dalle citata norma, lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Cass. sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Cass. sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258).
1.4. Nel caso di specie il collegio preposto al riesame correttamente rilevava l'inesistenza del provvedimento in quanto giudice per le indagini preliminari dopo avere esposto gli elementi di prova facendo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem non offriva una valutazione degli stessi cui era possibile attribuire il carattere dell'autonomia, limitandosi a ratificare con formule di stile le valutazioni del richiedente.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorse consegue, per il disposto dell'art. I تھے 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 28 ottobre 2015. L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Franco Fiandanese franco fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV 2015 IL A DI C4 CANCELLIERE M E R P Claudia Planelli U S E T R I O Z N E O C * 5