Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
Sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie dei pentiti di cui il P.M. non abbia trasmesso la relativa trascrizione integrale ma solo i verbali riassuntivi, non sussistendo l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2012, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 08/02/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 246
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 44668/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IU N. IL 08/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 532/2011 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 29/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza in data 29.7.2011, confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno, in data 11 luglio 2011, applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di OP SE in quanto indagato dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per aver costituito, con funzioni di capo, organizzatore e promotore del sodalizio in capo a MA GI e SP MA, un'associazione al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di acquisto, detenzione, trasporto, taglio e cessione di sostanze stupefacenti, del tipo hashish, a innumerevoli soggetti tossicodipendenti della provincia di Salerno, per quantitativi rilevanti ascrivibili nell'ordine di circa 40 kg al mese. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame del verbale, nella sua trascrizione integrale, dell'interrogatorio reso dal collaboratore De Leo Francesco, in data 2/11/2010, riportato solo in parte nell'informativa di P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il P.M. è pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, tra gli atti di indagine in suo possesso, quelli da sottoporre alla cognizione del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 47353 del 25/11/2009 Cc. (dep. 14/12/2009) Rv. 245636). Non sussiste, quindi, a carico del PM l'onere di trasmissione al GIP prima e al Tribunale del riesame poi, tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità.
Quindi i verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci dei verbali o oscurare una parte del contenuto con "omissis", a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio. (Sez. 1, Sentenza n. 25589 del 17/06/2005 Cc. (dep. 13/07/2005) Rv. 232105) E ancora si è affermato da questa Corte che pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 c.p.p., comma 5, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità. Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 7610 del 09/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 233160). Pertanto la mancata trascrizione integrale e dei verbali riassuntivi delle dichiarazioni dei pentiti non ne determina l'inutilizzabilità, in mancanza di accertata la violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, dovendosi accordare tutela anche alla segreto investigativo purché, come nel caso di specie, non violi diritti fondamentali della difesa.
Il ricorrente non evidenzia come le dichiarazioni dei nomi omessi possono escludere una partecipazione del OP all'associazione facente capo ad SP MA, avendo il Tribunale della libertà accertato che l'LB aveva dichiarato di avere personalmente consegnato lo stupefacente anche a OP SE (pag. 6 ord.). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1-ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012