Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4777
CASS
Sentenza 15 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.

Commentari3

  • 1Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3​Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4777
Data del deposito : 15 novembre 2011

Testo completo