Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3705
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 28739/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RG DR N. IL 25/08/1987;
avverso l'ordinanza n. 638/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 28/04/2011;
relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione E. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 28.4.2011 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Gip della stessa sede, in data 18.4.2011, con la quale era stata applicata a RG SA la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di detenzione e porto illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica di provenienza furtiva. Richiamata l'ordinanza cautelare, il tribunale rilevava che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati contestati erano desumibili dai verbali di perquisizione e sequestro dai quali emergeva che in data 16.4.2011, all'interno dell'autovettura in uso all'indagato, all'esito della perquisizione, veniva rinvenuta, custodita tra due guanti di lattice, una pistola semiautomatica provento di furto fornita di caricatore con sette colpi.
2. Avverso il citato provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art.273 cod. proc. pen.. In specie, ad avviso del ricorrente, pur essendo stata censurata l'ordinanza genetica in ordine alla valutazione della disponibilità esclusiva del tutto indimostrata da parte dell'indagato dell'autovettura intestata alla madre, il tribunale si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica violando l'obbligo di motivazione che risulta in sostanza del tutto omessa ed inesistente. Il ricorrente, inoltre, deduce l'inutilizzabilità, già rilevata all'udienza camerale, ai fini della decisione della esistenza di una denuncia per un episodio specifico, tratto dagli archivi della polizia senza neppure acquisire i relativi atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il primo motivo di ricorso.
Deve essere ribadito che l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292 cod. proc. pen., lett. c) bis, di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede (Sez. 1, n. 5065, 08/10/1996, Della Medaglia, rv. 206132). Tale principio si coniuga con il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale la motivazione per relationem può determinare l'illegittimità del provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare soltanto se lo stesso sia genericamente motivato con un rinvio generale al provvedimento impugnato tale da costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione;
mentre la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con richiamo ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 919, 26/11/2003, Gatto, rv. 226488; Sez. 1, n. 43464, 01/10/2004, Perazzolo, rv. 231022). Nella specie il tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei richiamati criteri essendosi limitato, quanto alla valutazione della compendio indiziario, sostanzialmente ad un mero e generico rinvio al provvedimento impugnato, facendo riferimento alle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro, affermando apoditticamente che "le interpretazioni alternative degli elementi indiziar proposte dalla difesa non possono che restare evidentemente assorbite nell'apprezzamento complessivo che il tribunale opera quando qualifica come grave il quadro di accusa".
In particolare, il tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione e motivazione in ordine alla disponibilità dell'autovettura che è stata oggetto di specifica contestazione del ricorrente in sede di riesame, come si rileva anche dagli atti.
Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012