Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 43445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43445 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 02/07/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 1566
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 17025/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE MA, nato a [...] l'[...]; SS IO, nato a [...] il [...]; LE CI, nato a [...], il [...]; LE IZ, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del TDL di Napoli emessa in data 5 marzo 2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Piero Gaeta, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
SE MA, SS IO, LE CI, LE IZ hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del TDL di Napoli emessa in data 5 marzo 2013, con la quale sono stati rigettati i ricorsi avverso l'ordinanza con cui, in data 8 febbraio 2013 il GIP presso il Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art.
7. A sostegno del ricorso il ricorrente SE MA ha dedotto:
1) Violazione di legge. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al contenute delle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni dei chiamanti in correità sia sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva che dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti. Censura in particolare, poi, la valenza indiziaria assoluta attribuita al contenuto delle dichiarazioni di ZA LA e RI AL, con riferimento alla partecipazione del SE all'estorsione in danno dei titolari dell'American Laundry. Censura la circostanza che il ZA nonostante abbia intrapreso un percorso collaborativo, abbia poi reso le dichiarazioni relative al presente procedimento solo nel 2010, che sarebbero poi state riscontrate dalle dichiarazioni del DA GI e del RI AL. In realtà tali dichiarazioni sarebbero generiche e contraddittorie anche con riferimento alla entità del reato estorsivo corrisposto. Peraltro non sarebbe stato valorizzato il mancato riconoscimento del SE da parte di collaboratori quali il Di TE e IO e il RT GI. Ha
contestato la permanenza delle esigenze cautelari. SS IO ha dedotto:
1) Violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) per inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e connesso di motivazione in relazione alla insussistenza del vizio procedurale denunciato.
Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della censura relativa all'utilizzabilità delle dichiarazione del collaboratore LI EP, per violazione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 9, in quanto rese oltre i 180 giorni previsti. La
stessa censura avrebbe dovuto colpire le dichiarazioni rese dal ZA LA. Tale inutilizzabilità avrebbe carattere patologico, cosicché le dichiarazioni dovrebbero essere considerate radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio sotto l'aspetto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen., anche nella fase del procedimento cautelare. In sostanza contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, ed anche la stessa possibilità di configurare in via astratta il reato di estorsione. LE CI ha dedotto:
a) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) per nullità dell'interrogatorio di garanzia ex art. 293 c.p.p., n. 3;
contraddittorietà della motivazione dedotta dal provvedimento impugnato, nonché da specifici atti della procedura;
violazione del diritto di difesa, del principio di parità delle parti processuali e di uguaglianza sostanziale ex art. 24, 111 e 3 Cost.. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'interrogatorio di garanzia avvenuto in presenza di una incompleta discovery degli atti prescritta pena di nullità. Cointesta la natura di nulità a regime intermedio, così come qualificata dal TDL e la mancata proposizione dell'eccezione al momento dell'interrogatorio. Lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine all'eccepito mancato deposito dei decreti motivati del P.M. ex art. 329 c.p.p., n. 3, escludendo la pretesa inutilizzabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia rese dopo 180 giorni, nonché il mancato accoglimento della censura relativa all'omesso deposito da parte del p.m. delle fonoregistrazioni dei verbali riassuntivi dei propalanti, impedendo così un fondamentale aspetto dell'esercizio del diritto di difesa e cioè l'accesso alla fonte primaria di prova costituita dalle fonoregistrazioni delle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia. Lamenta infine la mancata conoscenza degli atti depositati dal p.m. poco prima della camera di consiglio.
Con ulteriore ricorso LE CI e LE IZ hanno dedotto:
a) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione ed errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 309 c.p.p., nn. 5 e 10. I ricorrenti lamentano la mancata trasmissione da parte del p.m. dei verbali relativi alle audizioni delle pp.oo. NA NI, OR e EP depositate presso il TDL solo il giorno precedente l'udienza e conosciute dalla difesa solo in sede di replica da parte del p.m., nonostante contengano elementi sopravvenuti a favore degli indagati. Tale circostanza integra la nullità dedotta ai sensi dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, allo stesso modo del mancato deposito dei decreti motivati ex art. 329 cod. proc. pen.. Sottolinea infine la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai collaboratori DA e ZA. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente la Corte ritiene di affrontare i motivi di ricorso comuni a tutti i ricorrenti in particolare le eccezioni relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese successivamente al 180 giorno dall'inizio della loro collaborazione, alla censura relativa al deposito di atti, verbali e decreti di secretazione, nonché della trascrizione delle intercettazioni.
Ritiene la Corte che, con riferimento alle eccezioni sollevate, devono essere applicati i seguenti, consolidati principi di diritto in base ai quali le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Conf. S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri;
S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto). (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 13/01/2009, Magistris, Rv. 241882); peraltro in ordine alla censura concernente la completezza della trasmissione degli atti deve trovare applicazione l'ulteriore consolidato principio di diritto in base al quale sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie dei pentiti di cui il P.M. non abbia trasmesso la relativa trascrizione integrale ma solo i verbali riassuntivi, non sussistendo l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine. (Sez. 2, n. 6367 del 08/02/2012 - dep. 16/02/2012, Protopapa, Rv. 252107). Quindi i verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci dei verbali o oscurare una parte del contenuto con "omissis", a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio. (Sez. 1, Sentenza n. 25589 del 17/06/2005 Cc. (dep. 13/07/2005) Rv. 232105). E ancora si è affermato da questa Corte che, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 5,
esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità. Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 7610 del 09/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 233160). Sono pertanto utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie di cui il P.M. abbia trasmesso i soli verbali riassuntivi, con omissioni, e non quelli stenotipici, in quanto non sussiste l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine, considerato che, "ex" art. 291 cod. proc. pen., il P.M. ha l'obbligo di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura, e non gli atti che detti elementi contengano, con la conseguenza che essi possono essere trasmessi in forma non integrale, purché gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell'applicazione della misura. (Sez. 5, n. 47080 del 26/10/2011 - dep. 20/12/2011, Rapisarda, Rv. 251441; Sez. 2, n. 6367 del 08/02/2012 - dep. 16/02/2012, Protopapa, Rv. 252107). D'altra parte anche per quanto riguarda le dichiarazioni della persona offesa trova applicazione il principio di diritto secondo il quale Le dichiarazioni accusatorie rese da una persona previamente identificata, ma di cui si siano temporaneamente celate le generalità per obiettive e manifestate ragioni di sicurezza, possono essere valutate quali fonti di prova, agli effetti della applicazione di misure cautelari (Sez. 1, n. 5991 del 21/01/2009 - dep. 11/02/2009, Fai, Rv. 243360; Sez. 2, n. 26266 del 07/06/2007 - dep. 06/07/2007, Viapiana, Rv. 237266). Pertanto la mancata trascrizione integrale dei verbali riassuntivi delle dichiarazioni dei pentiti non ne determina l'inutilizzabilità, in mancanza di accertata la violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, dovendosi accordare tutela anche alla segreto investigativo purché, come nel caso di specie, non violi diritti fondamentali della difesa stessa.
2. Per quanto riguarda poi la censura dedotta specificamente dalla difesa del LE CI in ordine alla validità del suo interrogatorio la ricostruzione operata dal TDL appare esente da censure logico giuridiche e l'assenza di qualsiasi eccezione da parte della difesa in sede di interrogatorio corrobora la ricostruzione operata dal TDL e esclude la sussistenza di qualsiasi nullità che, ove in ipotesi verificatesi, stante la sua natura di tipo intermedio,deve ritenersi sanata (si veda pag. 3 dell'ordinanza del TDL).
3. Nel merito il Tribunale ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base alle quali devono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a tutti i ricorrenti. Correttamente le figure del LE CI, del LE IZ e del SS IO e il loro ruolo nella vicenda, sono state inserite all'interno di un quadro di elementi probatori, costituti da numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia (DA, Di TE, ZA), precise e puntuali, che trovano riscontro anche in relazione alla posizione del Fioretto, altro coimputato, unitamente alle dichiarazioni di altri collaboratori (GN ES, NO HI, LI EP, AM IM, RT GI e RI AL); questi elementi correttamente sono stati valutati non in maniera frazionata, ma complessivamente, al fine di una ricostruzione quanto più attendibile della vicenda criminosa in esame. E il collegio indica a tal fine l'utilizzazione delle emergenze investigative costituite anche dalle dichiarazioni di una delle parti lese, NA NI, che ha offerto un testimonianza molto significativa e ricca di dettagli, tra cui il ruolo ricoperto da LO MA, parente dei casalesi, che nella prima parte della vicenda fu il terminale degli estortori e l'esattore delle somme versate dalle vittime del reato. Il TDL ha provveduto poi ad indicare le specifiche fonti di prova per ciascuno degli indagati: LE CI, peraltro già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo camorristico, LE IZ e SS IO, anch'essi gravati da numerosi precedenti penali, anche per reati di criminalità organizzata;
sono state indicate le dichiarazioni del DA e del ZA, significativamente rilevanti in ordine alla somma pretesa in danno della American Laundry, dichiarazioni che hanno trovato conferme nelle dichiarazioni di LI, AM, le cui parziali dissonanze non hanno inficiato il nucleo fattuale delle loro dichiarazioni, come correttamente ritenuto dal TDL (v. pag. 10 e 11 ord. TDL).
4. Considerazioni analoghe vanno fatte per la posizione del SE, una volta superate le eccezioni procedurali dedotte (si veda pagg. 12 dell'ordinanza del TDL).
5. Appare dunque non condivisibile il giudizio dei ricorrenti sul "non univoco tenore" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli altri testimoni ed anzi del loro "contenuto equivoco", tentando di ascrivere questa generica doglianza nei paradigmi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Nè il vizio di motivazione, può ricondursi all'assenza di un vaglio critico delle risultanze delle dichiarazioni. Il profilo dedotto attiene in modo univoco al merito della decisione e non è censurabile in questa sede, avendo comunque il giudice del riesame fornito una adeguata giustificazione della decisione assunta. Infatti, l'art. 606 c.p.p., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", ma alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). La Corte non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Nella specie, i ricorrenti si limitano a proporre una lettura alternativa, peraltro anche generica e ai limiti dell'inammissibilità, degli elementi di fatto posti a base del provvedimento cautelare e, pertanto, formulano doglianze che attengono al merito della decisione e danno luogo a censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria deve provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013