Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 43445
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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In tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 43445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43445
    Data del deposito : 2 luglio 2013

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