Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).
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Massima In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame deve fornire, sia pure sinteticamente, una risposta puntuale alle specifiche deduzioni difensive (incluse quelle fondate su investigazioni difensive), pena la violazione di legge per carenza di motivazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione dell'avviamento, non è sufficiente invocare la “continuità” tra impresa fallita e nuova società: la distrazione dell'avviamento non è automatica e richiede l'individuazione di atti dispositivi su azienda o fattori aziendali economicamente valutabili (es. contratti di lavoro), con adeguata motivazione su valore, corrispettivo e depauperamento. È …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 45520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45520 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1111
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 22159/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Caltanissetta il 6.3.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 6.3.2014 il tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta, in data 10.2.2014, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di US TO, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in veste di promotore, direttore ed organizzatore del sodalizio, e di una serie di reati- fine, fra i quali, in particolare, una tentata estorsione, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, in danno dei fratelli LI EL ed EL. Il tribunale del riesame, in particolare, ha confermato il titolo cautelare, valorizzando il compendio indiziario costituito dagli esiti delle conversazioni intercettate, nonché, quanto alla operatività della cosca di appartenenza, avente il Musato in posizione apicale, dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia (TA UL;
UG AR, TR AN e ZO BR) e, con riferimento all'episodio estorsivo in danno dei fratelli LI, dalle dichiarazioni delle persone offese.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il US, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Spataro, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del tribunale del riesame della memoria difensiva depositata all'udienza del 6.3.2014, risultando, pertanto, la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso, carente di confutazione in ordine alle molteplici deduzioni difensive, di cui non vi è cenno nell'ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente del pari lamenta, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza facendo sempre riferimento alle deduzioni difensive, alle quali non è stata fornita nessuna risposta, con cui si era contestata l'insussistenza degli elementi di gravità indiziaria a suo carico;
l'inverosimiglianza dell'assunzione di una posizione di vertice nella "famiglia mafiosa" di Niscemi senza l'investitura del precedente reggente;
l'inattendibilità delle modalità di perpetrazione del tentativo di estorsione;
il minimo significato indiziante delle conversazioni intercettate tra lo stesso US e l'Albanelli; l'inconfigurabilità delle altre ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4. Ed invero costituisce da tempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello secondo cui se in sede di riesame dell'ordinanza cautelare l'indagato abbia dedotto, con riferimento a elementi e circostanze di fatto, l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, la insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, la non indispensabilità della custodia in carcere e la presenza di elementi a suo favore, il tribunale del riesame, sia pure con motivazione sintetica, ed a prescindere dalla decisione adottata, deve dare ad ogni deduzione puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 4, 24.1.1996, n. 200, rv. 204443). Come è stato chiarito, infatti, in materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis), di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo (cfr. Cass., sez. 1, sez. 1, 15.11.2011, n. 4777, rv. 206132; Cass., sez. 1, 8.10.1996, n. 5065, rv. 206132; Cass., sez. 1, 6.5.1999, n. 3473, rv. 213940), per cui in presenza di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, il giudice del riesame ha l'obbligo di procedere ad un puntuale vaglio degli stessi, in modo che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica (cfr. Cass., sez. 1, 9.1.2001, n. 14374, rv. 219093). A tali principi non si è attenuto il tribunale del riesame nel provvedimento oggetto di impugnazione, con cui sono state sì illustrate le ragioni che hanno indotto il giudice dell'impugnazione cautelare a confermare l'ordinanza custodiale, ma senza fornire risposta alle specifiche deduzioni formulate dal difensore dell'indagato nell'articolata memoria depositata all'udienza camerale del 6.3.2014, con particolare riferimento agli elementi emergenti dal compendio indiziario, che, nella prospettiva difensiva, andavano valutati in senso favorevole al US, in quanto in insanabile contrasto con l'ipotesi accusatoria, deduzioni che sono state riproposte nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione.
5. Sulla base delle svolte considerazioni l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Caltanissetta, che provvedere a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.
Non conseguendo alla pronuncia della presente sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, ne va trasmessa copia, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014