Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame).
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Massima In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame deve fornire, sia pure sinteticamente, una risposta puntuale alle specifiche deduzioni difensive (incluse quelle fondate su investigazioni difensive), pena la violazione di legge per carenza di motivazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione dell'avviamento, non è sufficiente invocare la “continuità” tra impresa fallita e nuova società: la distrazione dell'avviamento non è automatica e richiede l'individuazione di atti dispositivi su azienda o fattori aziendali economicamente valutabili (es. contratti di lavoro), con adeguata motivazione su valore, corrispettivo e depauperamento. È …
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La pronuncia in esame affronta il delicato tema della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di minori indagati per il grave delitto di violenza sessuale di gruppo. La Corte di cassazione, investita dal ricorso del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Potenza, ha annullato la decisione di rigetto della misura, censurando la carente motivazione in ordine alla presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. 1. Il fatto Il Tribunale per i minorenni di Potenza, rigettando l'appello del P.M. proposto contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare richiesta, aveva ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2015, n. 31362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31362 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLNI Giacomo - Presidente - del 08/07/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1220
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 16616/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OL N. IL 12/05/1965;
avverso l'ordinanza n. 709/2015 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 18/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, nel senso del rigetto del ricorso;
Udito il difensori avv. Ida Blasi, in sostituzione dell'avv. Massimo Bitta per RI PA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 18 marzo 2015, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del 23 febbraio 2015, con la quale il Gip presso lo stesso Tribunale ha applicato a RI PA la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 319 - 321 c.p. (capo 1), per avere, quale appartenente alla polizia locale di Roma capitale, accettato da IA BE, titolare di una società, la promessa di versamento di una somma e quindi ricevuto del denaro, ai fini della mancata rilevazione di alcuni abusi nel cantiere gestito dal medesimo IA, commesso in Roma fino al dicembre 2013. A fondamento della decisione, il Collegio ha ricordato le dichiarazioni rese dal IA BE al pubblico ministero (in merito alle richieste avanzate dal RI di 1.000,00 Euro ad appartamento, pari a 18.000,00 Euro complessivi, e quindi al fatto di avere consegnato al medesimo RI la somma di 5.000,00 Euro) e le dichiarazioni rese da CA GI, collaboratore e dipendente del IA (circa le due visite del RI nel cantiere e quanto riferitogli dal IA in merito alle richieste di RI di consegnare somme di denaro ed alla consegna allo stesso di 5.000,00 Euro); ha dato conto della credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del IA e del CA;
ha quindi evidenziato come ulteriori elementi indiziari emergano sia dagli esiti delle intercettazioni telefoniche sulle utenze riferibili agli stessi IA e CA (in particolare, da quella del 23 settembre 2013), sia dalla circostanza che RI non risulta avere mai formalmente trattato pratiche edilizie ne' avere effettuato un'ispezione presso il cantiere del IA;
ha infine posto in rilievo come gli elementi a carico non siano smentiti dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dal RI (il quale ha spiegato di aver effettuato l'accesso presso il cantiere del IA a seguito delle proteste di una non meglio indicata "signora" ed ha negato di aver chiesto o ricevuto somme di denaro). Sul fronte cautelare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia il pericolo di reiterazione criminosa, sia il pericolo di inquinamento probatorio, stimando adeguata la misura degli arresti domiciliari applicata dal primo Giudice.
2. Avverso la decisione ha presentato ricorso l'Avv. Lucia Baraldo, difensore di fiducia di RI PA, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. vizio di motivazione in ordine alla valutazione del contenuto dell'interrogatorio di garanzia del RI del 9 marzo 2015 nonché della denuncia querela del 17 marzo 2015;
2.2. vizio di motivazione in ordine alla pretesa irrilevanza della precisa determinazione dei giorni e dell'orario della presunta dazione illecita;
2.3. vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica dei fatti stante la palese inconciliabilità tra la deposizione di IA BE e le dichiarazioni delle persone informate dei fatti (ES EA e IL ST), sentite dalla difesa, rispetto all'accesso dell'assistito nel cantiere;
2.4. vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di IA BE ed alla mancata valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese da IL ST e ES EA;
2.5. vizio di motivazione in ordine all'informativa del 10 febbraio 2015 nonché in ordine alla mancata trattazione di pratiche edilizie da parte di RI;
2.6. violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione circa la ritenuta inverosimiglianza della segnalazione di rumori dal cantiere da parte di una "signora", con violazione del principio nemo tenetur se detegere;
2.7. violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 197 bis c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di IA e CA;
2.8. vizio di motivazione in ordine ai ritenuti pericoli di reiterazione criminosa e di inquinamento della prova;
2.9. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla pericolosità sociale del RI.
3. In data 7 luglio 2015, la difesa di RI PA ha depositato in Cancelleria, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, copia della denuncia querela sporta da RI del 17 marzo 2015, copia dei tre interrogatori di IA e di CA e copia delle investigazioni difensive svolte.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre il patrono di fiducia di RI PA ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato in relazione al quarto ed assorbente motivo della mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti ES EA e IL ST.
5.1. Mette conto rammentare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame) (Cass. Sez. 5^, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765). Ancora, questo giudice di legittimità ha affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'obbligo imposto dall'art. 292 c.p.p., comma 2, in ordine alla valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica (Cass. Sez. 1^, n. 14374 del 9/01/2001, Cianciarusso, Rv. 219093).
5.2. Di tale condivisibile regula iuris non ha tenuto conto il Tribunale capitolino laddove, dopo avere dato atto (a pagina 1 dell'ordinanza) dell'avvenuto deposito di "documentazione" da parte del difensore di RI, non ha tuttavia preso in esame in nessuna parte del provvedimento - neanche in modo sintetico ne' implicito - le dichiarazioni rese da ES EA e IL ST assunte dalla difesa ed oggetto di specifica deduzione nella memoria depositata ed, in effetti, versate nel fascicolo (circostanza confermata dalla consultazione del fascicolo). Nè si può ritenere che detti contributi dichiarativi siano ictu oculi irrilevanti sì da stimare ininfluenti le circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità indiziaria e da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Cass. Sez. 2^, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). Ed invero, secondo la puntuale prospettazione difensiva sviluppata nel ricorso (da ritenere, sotto questo aspetto, certamente autosufficiente), ES EA e soprattutto IL ST hanno riferito circostanze concernenti i sopralluoghi compiuti dal RI nel cantiere del IA e dunque elementi possibilmente rilevanti ai fini del vaglio in ordine all'attendibilità e, quindi, all'utilizzabilità delle dichiarazioni del IA e del CA, su cui appunto si impernia il quadro d'accusa. Valutazione da compiere a cura del Giudice a quo e non esperibile dalla Corte di legittimità, implicando all'evidenza valutazioni di merito, seppure cautelare.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma affinché provveda alla valutazione, completamene pretermessa, delle dichiarazioni rese dai testi assunti dal difensore.
Le ulteriori censure sono assorbite.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015