Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2015, n. 31362
CASS
Sentenza 8 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame).

Commentari3

  • 1Misure cautelari e bancarotta: il riesame deve valutare le investigazioni difensive e motivare su avviamento, personale e fornitori (Cass. Pen. n. 31677/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame deve fornire, sia pure sinteticamente, una risposta puntuale alle specifiche deduzioni difensive (incluse quelle fondate su investigazioni difensive), pena la violazione di legge per carenza di motivazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione dell'avviamento, non è sufficiente invocare la “continuità” tra impresa fallita e nuova società: la distrazione dell'avviamento non è automatica e richiede l'individuazione di atti dispositivi su azienda o fattori aziendali economicamente valutabili (es. contratti di lavoro), con adeguata motivazione su valore, corrispettivo e depauperamento. È …

     Leggi di più…

  • 2Violenza sessuale di gruppo tra minori: la Cassazione ribadisce la necessità di motivare l’insussistenza delle esigenze cautelari presunte ex lege (Cass. pen. n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2025

    La pronuncia in esame affronta il delicato tema della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di minori indagati per il grave delitto di violenza sessuale di gruppo. La Corte di cassazione, investita dal ricorso del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Potenza, ha annullato la decisione di rigetto della misura, censurando la carente motivazione in ordine alla presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. 1. Il fatto Il Tribunale per i minorenni di Potenza, rigettando l'appello del P.M. proposto contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare richiesta, aveva ritenuto …

     Leggi di più…

  • 3Maltrattamenti in famiglia esclusi se offese e umiliazioni reciproche (Cass. 4935/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2015, n. 31362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31362
Data del deposito : 8 luglio 2015

Testo completo