Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il P.M. è pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, tra gli atti di indagine in suo possesso, quelli da sottoporre alla cognizione del giudice. (Conf. Sez. I, 25 novembre 2009 n. 47135, Santangelo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 47353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47353 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3165
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 35173/2009
ha pronunciato la seguente: 35625/2009
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 21 maggio 2009 dal Tribunale del riesame di Catania;
- udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- uditi i difensori di fiducia dell'indagato, avv. SCARVAGLIERI Pietro di Catania e avv. Roberto AFELTRA di Roma, che hanno chiesto accogliersi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di IN MI per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, permanente in Adrano dal gennaio 2006 all'aprile 2009 (capo A), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, permanente nella stessa località siciliana dal febbraio 2006 al marzo 2009 (capo B) e di illegale detenzione di eroina, accertato in Adrano il 24 settembre 2008 (capo E).
1.1. Il Tribunale disattendeva, in primo luogo, tutte le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell'indagato. a) Quanto all'eccepita perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni disposte in altro procedimento (n. 14177/2004 r.g.n.r.), il giudice del riesame osservava che detta trasmissione non era necessaria, essendo sufficiente, ai fini dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni. b) Con riguardo alla medesima eccezione formulata in relazione all'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei supporti "audio e video" delle eseguite intercettazioni, rilevava il Tribunale che essi non erano stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura coercitiva, sicché non potevano essere annoverati tra gli atti da trasmettere in caso di riesame. c) In ordine all'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con decreto del 16 febbraio 2006 per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art.268 c.p.p., comma 3, il Tribunale del riesame affermava:
- che il riferimento, nel dispositivo del provvedimento, al Commissariato di P.S. di Adrano, quale autorità di polizia giudiziaria di cui si sarebbe avvalso il pubblico ministero per l'esecuzione delle operazioni, imponeva di ritenere frutto di errore materiale il riferimento, contenuto nella parte motiva, alla Compagnia Carabinieri di Paternò;
che la "urgenza" di procedere era stata adeguatamente motivata attraverso il riferimento al contenuto di una conversazione, intercettata lo stesso giorno, dalla quale era emerso che MI IN e AL OL stavano portando a compimento la "attività" che avevano in corso;
- che la necessità di eseguire le operazioni mediante impianti "esterni" era stata determinata dalla "inidoneità" di quelli interni dovuta alla necessità di coordinare i risultati delle diverse attività di intercettazione eseguite, avvalendosi "in tempo reale" delle banche dati in uso alla polizia giudiziaria, e di predisporre tempestivamente "servizi di controllo sul territorio". che legittimamente si era fatto ricorso al cd. roaming o ascolto remotizzato, ovvero all'"instradamento del solo ascolto anche nelle postazioni installate presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata".
d) Con riguardo all'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per omessa convalida del decreto del Pubblico Ministero in data 17 marzo 2006, il Tribunale chiariva:
- che il decreto d'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2 era stato dal Pubblico Ministero emesso il 9 marzo 2006;
- che il Giudice per le indagini preliminari l'aveva convalidato il 10 marzo;
- che il provvedimento del 17 marzo, concernendo una "semplice modifica" della postazione di ascolto (dai locali del Commissariato di Adrano al Carcere di Opera), quindi una "modalità esecutiva", non necessitava di alcuna intervento, di autorizzazione o convalida, da parte del giudice.
e) Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine (segnatamente delle intercettazioni) compiuti dopo la scadenza del termine di un anno dalla data di iscrizione del MI nel registro degli indagati (7 marzo 2006), il Tribunale rilevava che il MI era stato iscritto anche successivamente nel registro medesimo.
1.2. Nel merito dell'ordinanza cautelare, il Tribunale confermava la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.
a) I giudici del riesame si soffermavano anzi tutto, anche attraverso ampi richiami all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sugli elementi probatori (desunti dalle sentenze pronunciate dalla Corte d'assise di Catania il 22 gennaio 1997, dalle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, dalle "videoriprese" e dai "controlli su strada" effettuati a far tempo dal 2006) dimostrativi dell'esistenza e dell'operatività "attuale" del sodalizio mafioso operante in Adrano e facente capo ad AL NT (capo A). b) Quanto alla partecipazione del MI, genero del NT, il Tribunale valorizzava il contenuto di due conversazioni:
una prima del 12 settembre 2007 nel corso della quale MI, conversando con il suocero, gli aveva riferito che stava "pensando alle persone in carcere", preoccupandosi di "recuperare i crediti" ed occupandosi di estorsioni e dell'attività di spaccio;
- una seconda del 18 aprile 2008 in cui esponenti del clan rivale degli SCALISI avevano parlato del MI come di persona di rilievo dell'avversa organizzazione.
e) In relazione al delitto associativo di cui al capo B) ed al reato - scopo descritto al capo E), il Tribunale del riesame indugiava in particolare sui contenuti delle conversazioni intercettate il 23 febbraio 2006 sull'autovettura in uso ad NT LA e nelle quali egli aveva parlato con IU LA EL dei "conti" dell'attività e con tale TURI del fatto che la droga fosse ormai "importata" in "panetti" da mezzo chilogrammo (mentre prima le confezioni erano di 250 grammi). L'ascolto delle conversazioni intercettate aveva, inoltre, reso possibile arresti e sequestri di marijuana e di eroina (il 10 marzo 2006 era stato arrestato TR GA con 830 grammi di marijuana;
il successivo 24 marzo erano stati arrestati - come già si è accennato - NT NN ed il LA con 310 grammi di eroina;
il 20 aprile ed il 4 maggio erano stati effettuati altri sequestri di modici quantitativi della medesima sostanza).
Dalle stesse desumeva l'esistenza del sodalizio, sempre facente capo al NT e che coinvolgeva altresì NT LA, IU LAEL, IA LO CE e NT AC. d) Con riguardo al MI il Tribunale osservava:
- che lo stesso era risultato "coinvolto" nei contrasti, successivamente appianatisi, tra IU LA EL e "la famiglia di VA TI in relazione a problemi di "controllo" del traffico delle sostanze stupefacenti (conversazione del 19 marzo 2006);
- che l'indagato aveva partecipato, in data 29 aprile 2006, ad un trasporto di un imprecisato quantitativo di droga;
- che, inoltre, nel settembre 2008 aveva "partecipato" all'acquisto di 4,3 chilogrammi di eroina, successivamente sequestrati a IT FR (capo E).
2. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, dapprima l'avv. Pietro SCARVAGLIERI di Catania (che ha altresì depositato in data 24 novembre 2009 memoria relativa alle questioni processuali prospettate), poi l'avv. Roberto AFELTRA di Roma, chiedendone l'annullamento.
Il contenuto dei ricorsi è sostanzialmente identico. In particolare, il primo motivo del ricorso dell'avv. AFELTRA è articolato in cinque punti pressoché corrispondenti ai primi sei motivi del ricorso dell'avv. SCARVAGLIERI;
il secondo motivo del ricorso AFELTRA propone doglianze in tutto analoghe a quelle prospettate nei motivi dal settimo al decimo del ricorso SCARVAGLIERI.
Nell'illustrazione dei motivi dei ricorsi si seguirà l'ordine del primo ricorso, articolato - come si è detto - in dieci motivi, dando naturalmente conto anche dei contenuti del secondo.
2.1. Con il primo motivo la difesa ribadisce v. supra 1.1 a) che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei "decreti autorizzativi relativi al procedimento n. 14177/2004 r.g.n.r.". Afferma, in particolare, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe viziata non essendovi "nel fascicolo processuale alcun verbale delle intercettazioni del procedimento originario".
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta, deducendo un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale non abbia dichiarato la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei supporti "audio e video" delle eseguite intercettazioni v. supra 1.1 b).
Sostiene che il pubblico ministero non poteva esimersi dal trasmettere al Giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine, compresi i menzionati supporti, imponendolo l'art. 291 c.p.p. che sarebbe altrimenti in contrasto (in combinato disposto con l'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10) con gli artt. 24 e 111 Cost.. 2.3. Con il terzo motivo la difesa si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato il "decreto del 16 febbraio 2006" v. supra 1.1 e). Non sarebbe un mero errore materiale il riferimento, nella parte motiva del provvedimento, alla Compagnia Carabinieri di Paternò. La motivazione, inoltre, non sarebbe "esaustiva" ne' in ordine alla sussistenza degli indizi di reato, ne' sulle "ragioni di urgenza", nè, infine, sulla "inidoneità" degli impianti interni, tanto più che, "fatti salvi alcuni episodi" per i quali si era proceduto separatamente, non era dato riscontrare "alcun servizio collaterale di appostamento".
Non si comprenderebbe, inoltre, perché la tecnica del cd. roaming sarebbe stata utilizzata soltanto in taluni casi ed in altri no.
2.4. Con il quarto motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3", affermando che con la richiesta di riesame si era dedotto che la "registrazione sui supporti magnetici" delle conversazioni intercettate in esecuzione del decreto suddetto era stata effettuata presso gli uffici del Commissariato P.S. di Adrano;
la doglianza non era, tuttavia, stata tenuta in considerazione alcuna dal Tribunale.
2.5. Con il quinto motivo la difesa deduce la violazione dell'art.267 c.p.p., sostenendo che, con il provvedimento del 17 marzo 2006,
il pubblico ministero aveva disposto che le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati presso la Casa circondariale di Opera, anziché presso gli uffici del Commissariato P.S. di Adrano.
Si rendeva necessaria, pertanto, la trasmissione del decreto al Giudice per le indagini preliminari per la convalida v. supra 1.1 d).
2.6. Con il sesto motivo la difesa lamenta la violazione di norme previste a pena di inutilizzabilità v. supra 1.1 e), rilevando in particolare che il Tribunale non poteva esimersi dal "dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 7 marzo 2007".
2.7. Con il settimo motivo la difesa prospetta violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione ad associazione mafiosa (capo A). La mera frequentazione di "parenti" è elemento privo di concreto valore indiziario e nessuno degli altri elementi raccolti chiarisce quale apporto il MI avrebbe dato al sodalizio.
Tutto si ridurrebbe, pertanto, ad una mera dichiarazione di appartenenza che "non riesce a varcare le soglie della illazione".
2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Anche in tal caso - osserva il ricorrente - non sono emersi "fatti" (se si escludono i "contatti con familiari") dimostrativi dell'adesione ad un sodalizio criminale.
Il "mero richiamo a parentele qualificate" - afferma il difensore - era privo di concreto valore indiziario e la "tesi accusatoria rimaneva circoscritta nell'alveo delle congetture".
2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo E) della rubrica.
FR IT era stato arrestato perché sorpreso a trasportare l'eroina di cui si è detto.
Gli indizi a carico del MI non sarebbero, peraltro, gravi, in quanto rappresentati da una telefonata ricevuta dal IT in cui l'interlocutore mostrava di attenderne l'arrivo.
Che l'interlocutore fosse il MI era stato, tuttavia, affermato soltanto dall'ispettore di Polizia che in quel periodo ascoltava le registrazioni e che ne aveva riconosciuto la voce.
2.10. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla contestata in relazione ai reati di cui ai capi B) ed E) circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Il primo motivo è generico risolvendosi nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito ed è, comunque, manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (v., per tutte, Cass. S.U. 17 novembre 2004, p.m. in proc. Esposito), con riferimento alle intercettazioni disposte in altro procedimento, non si può prescindere dalla chiara disposizione dell'art. 270 c.p.p., comma 2, che richiede il deposito solo dei verbali e delle registrazioni, ritenendoli documentazione sufficiente della prova desumibile da intercettazioni autorizzate per l'accertamento di una vicenda criminale certamente diversa da quella oggetto del procedimento ad quem.
Sicché i decreti autorizzativi costituiscono atti del procedimento a quo (art. 238 c.p.p.), che vanno prodotti da chi vi abbia interesse, perché il controllo sulla legalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti, come del resto è ragionevole avvenga in un processo ispirato al principio dispositivo.
Si aggiunga che questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare (cfr. Cass. 5 13 marzo 2009, Badescu, RV 243609) che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 291 c.p.p., comma 1 stabilisce che le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. E sono gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1 (nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini) che l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, nei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, al tribunale.
Ebbene la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare (v. Cass. 1 11 luglio 2000, Nicchio, RV 216750; Cass. 1 30 giugno 1993 Bruno RV 194361; Cass. 2 12 luglio 1996, Cannizzaro, RV 206510) che il disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 1, nella sua chiara formulazione letterale, non consente di ritenere sussistente un obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice competente ad applicare la misura cautelare richiesta tutti gli atti in suo possesso, imponendo viceversa di ritenere che il pubblico ministero sia pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, quelli tra detti atti che a suo giudizio vanno sottoposti alla decisione del giudice.
Nè in ciò si ravvisano profili di illegittimità costituzionale e neppure, per la verità, ne prospetta il ricorrente, essendosi il medesimo limitato ad adombrare un contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. senza, peraltro, esplicitarne le ragioni.
L'ordinanza perde, dunque, efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al giudice per le indagini preliminari (cfr. Cass. 4 17 novembre 2005, Omodasun, RV 233530 e, da ultimo, Cass. 1 22 gennaio 2009, Di Lorenzo, RV 242818). L'organo del riesame deve, invero, avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del pubblico ministero (cfr. Cass. 5 23 novembre 1999, Maesano, RV 215570). Si ricordi, infine, che l'art. 269 c.p.p., comma 1 prevede che i verbali e le registrazioni restino conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione e che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 2 10 agosto 2000, Zavettieri, RV 217420), la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni non determina alcuna nullità, ne' l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri.
3.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso consistono in considerazioni generiche e del tutto irrilevanti.
Anzi tutto, l'errore materiale contenuto nel citato decreto è di tutta evidenza non fosse altro perché il Comando Compagnia Carabinieri di Paternò non risulta essere stato coinvolto nell'attività esecutiva delle intercettazioni.
E non si vede in che modo la disattenzione possa avere influenza sull'utilizzabilità dei risultati delle operazioni eseguite. Quanto, poi, alle critiche sulla motivazione del decreto, esse si risolvono nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale che ha, per contro, sufficientemente argomentato il proprio giudizio v. supra 1.1 e), seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. S.U. 26 novembre 2003, Gatto). Deve, infine, rilevarsi, dopo avere premesso che non risulta che nel caso in esame l'attività di registrazione sia stata illegittimamente eseguita "all'esterno", che questa Corte (cfr. Cass. S.U. 26 giugno 2008, Carli), nel ribadire la legittimità dell'ascolto "remotizzato" presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni, ha precisato che essenziale per l'utilizzabilità delle medesime è che l'attività di registrazione - e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati.
In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario può essere "remotizzato", trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l'accesso alle registrazioni originali.
3.4. Il quinto motivo è destituito di fondamento.
Con decreto d'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2 in data 9 marzo 2006, il pubblico ministero aveva disposto l'intercettazione, presso la sala colloqui della Casa di reclusione di Opera, delle conversazioni di AL NT, prevedendo che le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti in dotazione al Commissariato di P.S. di Adrano.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato, in data 10 marzo, il decreto del pubblico ministero.
Con successivo provvedimento del 17 marzo, il pubblico ministero, dopo avere dato atto che per mero errore materiale si era indicato quale luogo di esecuzione delle operazioni il commissariato di P.S. di Adrano, aveva precisato che esse si sarebbero svolte presso la Casa di reclusione di Opera.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario alcun intervento, di autorizzazione o convalida, da parte del giudice.
D'altra parte, le ragioni della necessità di utilizzare impianti "esterni" per quelle operazioni erano state ampiamente esplicitate dal pubblico ministero e, in ogni caso, i presupposti legittimanti l'intercettazione erano stati ritenuti sussistenti con il provvedimento di convalida emesso il 10 marzo 2006.
3.5. La censura prospettata nel sesto motivo del ricorso è affetta da genericità, avendo il ricorrente eccepito la inutilizzabilita di atti a contenuto probatorio, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza nel contesto degli altri elementi di prova. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 23 aprile 2009, Fruci, RV 243416), con riguardo proprio a fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Si aggiunga (v. Cass. S.U. 16 luglio 2009, De Iorio, RV 244328) che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
3.6. Generici, e comunque infondati, sono anche il settimo e l'ottavo motivo del ricorso.
Essi non contengono, in relazione al tema dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione alle associazioni, effettive critiche alla decisione impugnata, limitandosi a contestare genericamente la rilevanza delle conversazioni intercettate e le valutazioni effettuate dai giudici di merito.
Il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato; a controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de liberiate (cfr., per tutte, Cass. S.U. 22 marzo 2000, Audino, RV 215828; Cass. 4 3 maggio 2007, Terranova, RV 237012). Ed è proprio alla luce di tali principi che deve riconoscersi l'affermata genericità; l'ordinanza impugnata si sviluppa, invero, secondo linee coerenti e con adeguati passaggi argomentativi. Non certo illogiche sono, in particolare, le valutazioni in ordine all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni (v. supra 1.2).
3.7. Il nono motivo del ricorso si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato, non essendo priva di valore probatorio la circostanza che gli operatori della polizia giudiziaria, che in quel periodo ascoltavano le registrazioni, avessero riconosciuto nella voce del MI quella di uno degli interlocutori delle conversazioni.
3.8. Privo di rilevanza (anche perché all'indagato è stato, comunque, addebitato il reato di cui all'art. 416 - bis c.p.) è il decimo motivo del ricorso con il quale si contesta genericamente l'affermata sussistenza della circostanza aggravante del "metodo mafioso" di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, tema non trattato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2009